Gazzetta n. 239 del 13 ottobre 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 ottobre 2007
Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado. (Ordinanza n. 3618).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 2006, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano-Grado e' stato prorogato, da ultimo, fino al 30 novembre 2007;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3217 del 3 giugno 2002, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3552 del 17 novembre 2006, n. 3556 del 21 dicembre 2006 e n. 3602 del 9 luglio 2007;
Vista la nota del commissario delegato per la laguna di Marano e Grado del 7 settembre 2007;
Ravvisata la necessita' di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle ordinanze di protezione civile sopra menzionate, al fine di accelerare l'espletamento di tutte le iniziative necessarie al definitivo superamento del contesto emergenziale in rassegna;
Acquisita l'intesa della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. L'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2007, n. 3602, e' cosi' sostituito: «Nell'ambito delle iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate alla bonifica ed al ripristino ambientale dell'area lagunare di Marano e Grado, il commissario delegato approva i progetti degli interventi che consentono di recuperare il sito alla fruibilita' ed all'uso conforme alla sua naturale vocazione. Gli interventi suddetti prevedono l'impiego dei sedimenti derivanti dalle attivita' di dragaggio e di bonifica per la costituzione di casse di colmata, di vasche di raccolta o di strutture di contenimento, da individuare nell'ambito lagunare comprendente il territorio interno alla conterminazione lagunare e quello esterno alla conterminazione stessa, lungo una fascia territoriale dell'ampiezza di 4 chilometri. L'utilizzo dei sedimenti e' subordinato all'esito di specifiche campagne di verifica condotte dal commissario delegato, sull'assenza di costituenti pericolosi, ovvero ad apposite campagne di trattamento finalizzate alla rimozione degli inquinanti presenti nei sedimenti medesimi ed al conseguimento degli standard previsti per il relativo impiego. Le suddette strutture di contenimento, o casse di colmata, devono essere realizzate mediante barriere naturali e/o artificiali, aventi funzione di impermeabilizzazione e di confinamento, con un coefficiente di impermeabilita' «K» minore o uguale a 1,0 \times
10-7 cm/sec. Il provvedimento commissariale di approvazione dei progetti sopra indicati sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta ed i pareri previsti dalla legislazione vigente, ivi comprese le autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie a tali finalita'. I progetti devono prevedere il recupero delle aree di colmata ad una fruibilita' compatibile con la natura portuale del sito, come le attivita' di pesca, acquicoltura e diporto».
2. L'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2007, n. 3602, e' cosi' sostituito: «I materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio e dalle operazioni di bonifica ed aventi caratteristiche chimico fisiche superiori ai limiti previsti dalla tabella 1, colonna B dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, per le quantita' necessarie all'attuazione degli interventi previsti, possono essere temporaneamente depositati in adeguate strutture di confinamento adibite allo stoccaggio provvisorio, da individuare o realizzare anche all'interno della conterminazione lagunare. A tal fine il commissario delegato, con proprio provvedimento, ed entro i termini di vigenza dello stato di emergenza, stabilisce il termine massimo del deposito provvisorio dei predetti materiali prima della relativa messa a dimora definitiva.
3. Al comma 6 dell'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile del 3 giugno 2002, n. 3217, le parole: «al di fuori della conterminazione lagunare» sono sostituite dalle seguenti «al di fuori dell'ambito lagunare».
4. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2006, n. 3556, la lettera d) e' cosi' sostituita: «all'individuazione e successiva realizzazione dei siti di recapito finale, dei sedimenti non pericolosi, aventi caratteristiche chimico fisiche superiori ai limiti previsti dalla tabella 1, colonna B dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, anche all'interno della conterminazione lagunare a condizione che, nell'individuazione e realizzazione dei suddetti recapiti, vengano adottate misure di particolare cautela e garanzia, tali da indicare l'esclusione di grave rischio ecologico per i luoghi interessati».
 
Art. 2.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attivita' del commissario delegato.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2007

Il Presidente: Prodi
 
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