Gazzetta n. 239 del 13 ottobre 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2007
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio della citta' di Napoli. (Ordinanza n. 3617).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio della citta' di Napoli;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3566 del 5 marzo 2007, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio della citta' di Napoli»;
Ravvisata la necessita' di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla sopra citata ordinanza di protezione civile n. 3566/2007, al fine di favorire il rapido espletamento di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna;
Vista la nota del soggetto attuatore per le opere e gli interventi di competenza del comune di Napoli del 15 giugno 2007;
Vista la nota dell'Autorita' portuale di Napoli del 19 giugno 2007;
Acquisita l'intesa della regione Campania;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. In relazione alla gravita' del contesto emergenziale in atto nel territorio della citta' di Napoli ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti per il definitivo ritorno alla normalita', il commissario delegato, ferme le deroghe di cui all'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3566/2007 citata in premessa, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle direttive comunitarie, alle seguenti disposizioni normative:
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 11, 12, comma 3, lettera b), comma 5 e 13;
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articoli 5, 7, comma 1, lettera c), 13 e 20;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, per le parti strettamente connesse all'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 10, 13, 21, 62, 66, 70, 77, 80, 122, 124, 130 e 141;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, successive modifiche ed integrazioni, art. 34;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 8, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22.
 
Art. 2.
1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3566/2007, dopo le parole del traffico e della mobilita' sono aggiunte le seguenti: «anche con riferimento all'area portuale».
2. All'art. 1, comma 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3566/2007 dopo le parole: «allo strumento urbanistico generale, sono aggiunte le seguenti: «allo strumento di pianificazione portuale.».
3. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3566/2007 le parole: «ovvero, nel limite del 10% ad altre pubbliche amministrazioni ed enti pubblici posto in posizione di comando, sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, nel limite di cinque unita' ad altre pubbliche amministrazioni od enti pubblici poste in posizione di comando», e le parole: «nel limite massimo di trenta unita' sono sostituite dalle seguenti: nel limite massimo di trentadue unita».
4. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3566/2007 le parole: «Euro 253.654.230,63» sono sostituite dalle seguenti: «263.654.320,63», ed all'art. 2, comma 2, le parole: «dell'indennita' di posizione» sono sostituite dalle seguenti: «del trattamento economico».
5. L'art. 20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3603 del 30 luglio 2007 e' soppresso.
 
Art. 3.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attivita' del commissario delegato.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 ottobre 2007

Il Presidente: Prodi
 
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