Gazzetta n. 238 del 12 ottobre 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2007
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni determinatisi in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito il territorio del comune di Guidizzolo, in provincia di Mantova, il giorno 9 luglio 2007. (Ordinanza n. 3615).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2007 con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 luglio 2008, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito il territorio del comune di Guidizzolo in provincia di Mantova il giorno 9 luglio 2007;
Considerato che il giorno 9 luglio 2007 il territorio del comune di Guidizzolo in provincia di Mantova e' stato interessato da eventi meteorologici di particolare intensita' che hanno provocato danni alle infrastrutture, a strutture pubbliche e private, ad attivita' produttive, commerciali e ricettive, nonche' gravi disagi alla popolazione interessata;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto mediante il compimento di una serie di iniziative volte ad assicurare la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;
Acquisita l'intesa della regione Lombardia con nota del 20 settembre 2007;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. L'Assessore alla protezione civile, prevenzione e polizia locale della regione Lombardia e' nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dall'evento di cui in premessa.
2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il commissario delegato puo' avvalersi della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
3. Il commissario delegato provvede, nel limite massimo delle risorse destinate allo scopo e di cui all'art. 4, alla predisposizione di un piano degli interventi per il superamento dell'emergenza, indicando i soggetti destinatari degli interventi previsti dalla presente ordinanza, da sottoporre alla preventiva intesa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Il commissario delegato provvede anche avvalendosi di soggetti attuatori, per l'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative, affidando loro specifici settori di intervento, emanando le occorrenti direttive ed indicazioni.
 
Art. 2.
1. Il commissario delegato, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza e' comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, decorso tale termine si intendono favorevoli.
3. L'approvazione da parte del commissario delegato dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle relative opere.
 
Art. 3.
1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato, e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e successive modificazioni;
leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.
 
Art. 4.
1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, e' assegnata al commissario delegato la somma di euro 1.000.000,00 a carico del Fondo della protezione civile.
2. La regione Lombardia e' autorizzata a trasferire al commissario delegato risorse finanziarie a carico del proprio bilancio, anche a titolo di anticipazione rispetto all'importo di cui al comma 1, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.
3. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.
4. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita, intestata al commissario delegato.
5. Il commissario delegato con propria relazione trimestrale ed ogni volta richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 5.
Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in appli-cazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 ottobre 2007

Il Presidente: Prodi
 
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