Gazzetta n. 238 del 12 ottobre 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2007
Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare la crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno. (Ordinanza n. 3614).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2006, con il quale e' stato prorogato, sino al 31 dicembre 2007, il predetto stato di emergenza;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3504 del 9 marzo 2006 «Disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare la crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno»;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 10 agosto 2006, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
Considerato che e' stata scoperta una discarica abusiva in localita' Bussi nelle vicinanze della confluenza del fiume Tirino con il fiume Aterno-Pescara, ove e' stata rinvenuta una cospicua quantita' di materiale altamente inquinante;
Considerato che il contesto di criticita' sopra descritto insiste nell'area gia' interessata dalla situazione di emergenza di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2006;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione degli interventi di carattere straordinario ed urgente anche con riferimento allo specifico contesto di criticita' appena descritto, funzionale al definitivo rientro nell'ordinario;
Vista la nota del 10 maggio 2007 della Regione Abruzzo con la quale e' stata rappresentata l'urgenza e l'indifferibilita' degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della discarica abusiva rinvenuta in localita' Bussi;
Vista la nota del 7 agosto 2007 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Acquisita l'intesa della regione Abruzzo con nota del 21 settembre 2007;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. Il dott. Adriano Goio, nominato, ai sensi dell'art. 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3504 del 9 marzo 2006, Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno, provvede, altresi', a porre in essere ogni utile iniziativa volta al superamento del nuovo, sopravvenuto contesto critico relativo alla discarica abusiva in localita' Bussi.
2. In particolare, il predetto Commissario provvede a diffidare i soggetti responsabili allo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di rispettiva competenza e provvede in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei medesimi, procedendo anche alle occorrenti iniziative tecniche, amministrative e di rappresentanza in sede giudiziaria per il risarcimento del danno ambientale di cui alla parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006. Lo stesso Commissario provvede all'esercizio di ogni eventuale azione di rivalsa per le spese sostenute.
 
Art. 2.
1. Il Commissario delegato, in ragione delle maggiori incombenze conseguenti alle attivita' da porre in essere ai sensi dell'art. 1, e' autorizzato ad avvalersi di un ulteriore consulente di comprovata professionalita' tecnico-scientifica nelle materie di interesse del presente provvedimento ed a stipulare fino a due ulteriori contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
2. Al Commissario delegato in considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza di protezione civile e' corrisposta una indennita' onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entita' pari al 20% del trattamento economico in godimento ai direttori della Regione Abruzzo, con oneri a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3504 del 2006.
 
Art. 3.
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3504/2006, alle seguenti disposizioni normative:
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141 e 241;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 113, 124, 125, 126, tabella 3 dell'allegato 5 relativamente ai parametri di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 50, 51 e articoli 191, 208, 212, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 (escluso comma 7), 253, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278 e 281;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 146, 147, 150, 152, 153 e 154;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, art. 42;
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 21, 22, 30, 34, 37, 48, 49, 50;
legge 9 dicembre 1998, n. 426, articolo1;
legge regionale 28 aprile 2000, n. 83 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 4.
1. Per la realizzazione degli interventi relativi all'attuazione della presente ordinanza, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel limite di euro 500.000,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno 2007 nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1, capitolo 7082, residui 2006, nonche' quanto ad euro 1.500.000,00 derivanti dal bilancio regionale e messi a disposizione dalla stessa regione Abruzzo.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite su un'apposita contabilita' speciale intestata al commissario delegato all'uopo istituita.
 
Art. 5.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 ottobre 2007

Il Presidente: Prodi
 
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