Gazzetta n. 238 del 12 ottobre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 17 luglio 2007
Programmazione triennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed A.T.A., per il triennio scolastico 2007/2009.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
Visto il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 20 agosto 2001, n. 333, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinario avvio dell'anno scolastico;
Vista la legge 4 giugno 2004, n. 143;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, il cui art. 1, comma 605, lettera c), prevede la definizione di un piano triennale di assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2007/2009 per complessive 150.000 unita' di personale docente e 20.000 unita' di personale ATA, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato;
Visto il successivo comma 606 della stessa legge che stabilisce che il decreto concernente tale materia e' adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
Considerato che il piano pluriennale di cui trattasi ha la finalita', come previsto nella legge finanziaria per il 2007, di dare adeguata soluzione al precariato, di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu' funzionali gli assetti scolastici e di contribuire ad abbassare l'eta' media del personale scolastico;
Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;
Preso atto dei posti disponibili e vacanti per l'anno scolastico 2007/2008, relativi alle dotazioni organiche del personale docente e del personale ATA;
Ritenuto per l'anno scolastico 2007/2008, di poter programmare l'assunzione di 50.000 unita' di personale docente ed educativo, comprensivo delle 10.000 previste dal D.I. n. 79 del 18 ottobre 2005, e di 10.000 unita' di personale ATA;
Considerato che le restanti 100.000 unita' di personale docente ed educativo e le restanti 10.000 unita' di personale ATA, programmate per gli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010, saranno ripartite, per ciascun anno scolastico, in sede di adozione dei provvedimenti di autorizzazione ad assumere, di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in ragione delle vacanze che si renderanno disponibili per i suddetti anni scolastici e previa verifica, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, della concreta fattibilita' del piano;

Decreta:

Art. 1.
1. In attuazione dell'art. 1, comma 605, lettera c) e del successivo comma 606, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), viene definita una programmazione triennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni scolastici compresi nel triennio 2007/2009, secondo il seguente piano:
per l'anno scolastico 2007/2008, 50.000 unita' di personale docente ed educativo, comprensive delle 10.000 previste dal D.I. n. 79 del 18 ottobre 2005, e 10.000 di personale ATA, da autorizzare con le procedure previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
per gli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010, le restanti 100.000 unita' di personale docente ed educativo e le restanti 10.000 unita' di personale ATA ripartite per ciascun anno scolastico, in sede di adozione dei provvedimenti di autorizzazione ad assumere, di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in ragione delle vacanze che si renderanno disponibili per i suddetti anni scolastici.
2. In sede di adozione dei provvedimenti, previsti dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, con i quali viene autorizzato il contingente di assunzioni da effettuare per ciascuno degli anni indicati, si procedera' a verificare, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, la concreta fattibilita' del piano.
3. I contingenti di cui al comma 1 sono, successivamente alla predetta autorizzazione, ripartiti, annualmente, con decreto del Ministro della pubblica istruzione tra i diversi gradi di istruzione e profili professionali del personale ATA.
4. Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate sui posti che risultano a tal fine disponibili e vacanti, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale in servizio con contratto a tempo indeterminato.
5. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 luglio 2007

Il Ministro della pubblica istruzione
Fioroni

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione
Nicolais

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 221
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone