Gazzetta n. 238 del 12 ottobre 2007 (vai al sommario)
CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
DETERMINAZIONE 24 settembre 2007
Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi. (Determinazione n. 10).

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, «Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonche' disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che all'art. 9, comma 2, prevede che il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste operi sulla base di regolamenti per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visti l'art. 8, comma 4, e gli ivi richiamati commi 9 e 10 dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, che prevedono che i regolamenti approvati dall'organo competente siano trasmessi al Ministero per il controllo di legittimita' e di merito e che, in assenza di rilievi nel termine perentorio di sessanta giorni, gli stessi debbano essere emanati dagli enti;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio di data 19 giugno 2007, n. 32, con la quale veniva approvato il «Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi» del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;
Vista la nota di data 20 giugno 2007, prot. CDA/LV/4335, con la quale la citata deliberazione veniva trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca per il controllo di legittimita' e di merito, la quale risultava pervenuta al Ministero stesso in data 25 giugno 2007, per cui il silenzio assenso previsto dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, risulta essersi prodotto alla data del 25 agosto 2007;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, nell'ambito della propria autonomia regolamentare e organizzativa, adotta il seguente regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia», nella parte non abrogata dal citato decreto legislativo n. 163/2006.
2. Contestualmente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente regolamento, e' abrogato il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione di data 4 marzo 2003, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di data 29 maggio 2003, n. 123.
 
Art. 2.

Tipologie di spese in economia

1. Le spese in economia sono effettuate mediante amministrazione diretta ovvero con procedura a mezzo cottimo fiduciario.
2. E' ammesso il ricorso alle procedure in economia per l'acquisizione dei seguenti beni e servizi, con i limiti di spesa indicati nell'art. 3:
a) acquisti di cancelleria e materiali di consumo:
a1) materiale di cancelleria, carta, modulistica, buste e stampati in genere;
a2) timbri e accessori;
a3) CD, DVD e altri supporti di memorizzazione;
a4) toner, cartucce e altri prodotti consumabili;
b) apparati, macchine e prodotti informatici:
b1) telefoni, cellulari e altri dispositivi telefonici;
b2) acquisto e manutenzione di centralini telefonici;
b3) acquisto, realizzazione e manutenzione di software, creazione di data-base, tabelle, fogli elettronici, inserzione dati, elaborati grafici CAD;
b4) fotocamere, videocamere e altri apparati audio-video;
b5) computer, stampanti, e altre periferiche per computer;
b6) fotocopiatrici e fax;
c) acquisto di arredi, mobili e attrezzature:
c1) arredi e complementi di arredo;
c2) attrezzature varie per uffici e laboratori;
c3) serramenti interni ed esterni, e relativi accessori e componenti;
c4) segnaletica;
d) acquisti di materiali e forniture varie:
d1) coppe, medaglie, diplomi e altri oggetti per premi;
d2) materiali per officina e ricambi in genere;
d3) prodotti e attrezzature per pronto soccorso ed emergenza;
d4) dispositivi di protezione individuale, materiali antinfortunistici, dotazioni per sicurezza;
d5) prodotti e attrezzature per pulizia, manutenzione e disinfezione;
d6) gas tecnici;
d7) combustibili solidi, liquidi e gassosi;
e) acquisto di pubblicazioni e abbonamenti:
e1) libri, quotidiani e riviste varie;
e2) abbonamento a quotidiani e periodici, anche on-line;
e3) banche dati;
f) servizi vari:
f1) organizzazione di convegni e altre manifestazioni, affitto di aule e sale convegni e noleggio della relativa attrezzatura per attivita' di formazione;
f2) allestimento di stand promozionali;
f3) servizi di agenzia viaggi, servizi di accompagnamento e visite guidate;
f4) spese per attivita' formative;
f5) servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni;
f6) servizi di ingegneria e architettura, rilevazioni e indagini geologiche, rilevazioni plano-altimetriche, indagini e pratiche catastali o tavolari, valutazioni e rilievi previsti dal decreto legislativo n. 626/1994, indagini pratiche di prevenzione incendi;
f7) servizi di agenzia pubblicitaria;
f8) servizi di grafica, stampa, tipografia, rilegatura, redazione e pubblicazione di testi;
f9) servizi fotografici e audio-video;
f10) servizi di traduzione e interpretariato;
f11) gestione di archivi e magazzini, e attivita' di inventario;
f12) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
f13) noleggio, riparazione e manutenzione di autoveicoli;
f14) spese per rappresentanza;
f15) servizi informatici e telematici, realizzazione e aggiornamento di siti web;
f16) servizi assicurativi;
f17) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;
f18) manutenzione impianti termoelettrici, elevatori e speciali;
f19) manutenzione aree verdi;
f20) servizi di telefonia mobile;
f21) servizi di manutenzione attrezzature audio-visive;
f22) servizio di sgombero neve.
2. Il ricorso alle procedure in economia e' altresi' consentito nelle ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o quando vi sia la necessita' di completare le prestazioni di un contratto in corso, o nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedura di scelta del contraente, o in casi di urgenza, secondo i limiti e le condizioni previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.
 
Art. 3.

Limiti di spesa

1. L'acquisizione di beni e servizi puo' essere effettuata, con le modalita' di cui all'art. 5, con i seguenti limiti di spesa:
a) per le tipologie di cui all'art. 2, lettere d1), d2), d4), d5), e1), e2), fino all'importo di Euro 10.000, IVA esclusa;
b) per le tipologie di cui all'art. 2, lettere c3), d3), d6), d7), f14), f21), fino all'importo di Euro 20.000, IVA esclusa;
c) per le tipologie di cui all'art. 2, lettere a), b1), f10), fino all'importo di Euro 30.000, IVA esclusa;
d) per le tipologie di cui all'art. 2, lettere f5), f6), fino all'importo di Euro 40.000, IVA esclusa;
e) per le tipologie di cui all'art. 2, lettere f2), f7), f8), f9), f11), f12), f13), f20), fino all'importo di Euro 50.000, IVA esclusa;
f) per le tipologie di cui all'art. 2, lettere b2), b3), b4), b5), b6), c1), c2), c4), e3), f1), f3), f4), f15), f16), f17), f18), f19), f22), fino all'importo di Euro 100.000, IVA esclusa.
2. Nei casi previsti dall'art. 2, comma 2, valgono i limiti di spesa stabiliti dalla vigente normativa in materia di procedure in economia.
 
Art. 4.

Albo dei fornitori

1. L'amministrazione puo' predisporre un albo dei fornitori, articolato in un elenco di operatori economici distinti per diverse categorie di beni e servizi. L'albo e' utilizzato per la selezione e la scelta di soggetti affidatari di contratti mediante procedure in economia, e, nei casi consentiti dalla normativa vigente, per la selezione di soggetti da invitare a procedure negoziate e per l'affidamento di contratti esclusi dall'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. L'albo e' istituito nel rispetto dei principi di trasparenza, parita' di trattamento e rotazione degli operatori economici iscritti. L'iscrizione all'albo puo' essere subordinata al possesso di specifici requisiti tecnici ed economici.
3. Le modalita' di tenuta dell'albo, l'aggiornamento, i requisiti di iscrizione e la pubblicita' sono disciplinati con provvedimento adottato dal direttore generale dell'amministrazione.
 
Art. 5.

Modalita' di acquisto

1. Le spese in economia sono disposte, per quanto di propria competenza, dal dirigente di ciascun Servizio, che assume le funzioni di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. L'affidamento del contratto e' preceduto da una consultazione di almeno cinque operatori economici, scelti mediante autonoma indagine di mercato ovvero, in caso di istituzione dell'Albo dei fornitori, attingendo ai relativi elenchi. Il ricorso agli elenchi dell'Albo non preclude la facolta' per l'amministrazione di consultare soggetti non iscritti all'albo, in ragione delle condizioni della concorrenza dello specifico mercato di afferenza o per consentire risparmi di spesa.
3. Nel caso di procedure in economia di valore stimato inferiore a 20.000 euro, I.V.A. esclusa, e' ammesso l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
4. Nel caso di procedure concorrenziali disposte con le modalita' di cui al comma 2, il responsabile del procedimento ha facolta' di subordinare l'affidamento del contratto ad una verifica sulla congruita' dell'offerta economica presentata dalle imprese interpellate, con particolare riferimento ai costi della manodopera e della sicurezza.
5. Per le spese in economia di valore superiore a 50.000 euro, I.V.A. esclusa, l'affidamento del contratto puo' essere subordinato alla costituzione di una garanzia, a titolo di cauzione definitiva, in numerario, o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, oppure mediante fidejussione bancaria o assicurativa, per una somma pari al due per cento dell'importo contrattuale. La costituzione della cauzione puo' essere omessa in caso di notoria solidita' del soggetto affidatario.
Trieste, 24 settembre 2007

Il presidente: Michellone
 
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