Gazzetta n. 238 del 12 ottobre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 31 luglio 2007
Recepimento della direttiva 2007/31/CE della commissione del 31 maggio 2007, che modifica la direttiva 2003/84/CE della commissione del 25 settembre 2003, recepita con decreto ministeriale 6 febbraio 2004, per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alla destinazione d'uso della sostanza attiva fostiazate.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;
Visto la direttiva 2003/84/CE della commissione del 25 settembre 2003, che ha iscritto le sostanze attive fostiazate insieme al flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin e siltiofam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991;
Visto il decreto del ministro della salute del 6 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2004, che ha recepito la direttiva della commissione 2003/84/CE del 25 settembre 2003 con l'iscrizione delle sostanza attive fostiazate e flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, e siltiofam nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Considerato che la sostanza attiva fostiazate e' stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio, sulla base della valutazione del solo campo d'impiego come nematocida, mentre gli studi supplementari presentati successivamente dal notificante, riguardano l'uso come insetticida;
Considerato che le informazioni supplementari, presentate dal notificante della sostanza attiva, a sostegno dell'estensione d'impiego come insetticida sono state ricevute e valutate dai Paesi Bassi e dal Regno Unito;
Considerato che gli Stati membri sopra citati in seguito alla valutazione hanno concluso che tale estensione d'impiego non comporta rischi aggiuntivi rispetto a quelli gia' presi in considerazione durante la valutazione della sostanza attiva per l'inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991;
Considerato che la direttiva 2007/31/CE della commissione del 31 maggio 2007 modifica la direttiva 2003/84/CE della commissione del 25 settembre 2003, recepita con decreto del ministro della salute 6 febbraio 2004, per quanto concerne le disposizioni specifiche relative alla destinazione d'uso della sostanza attiva fostiazate;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2007/31/CE della commissione del 31 maggio 2007 che modifica la direttiva 2005/53/CE e pertanto di dover modificare il decreto del ministro della salute del 6 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2004, per quanto concerne le disposizioni specifiche riguardante la destinazione d'uso della sostanza attiva fostiazate;

Decreta:

Art. 1.
1. L'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 e' modificato per la sola sostanza attiva fostiazate conformemente all'allegato del presente decreto.
2. L'allegato del decreto del ministro della salute 6 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2004, e' modificato, per la sostanza attiva fostiazate, conformemente all'allegato del presente decreto.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2007

Il Ministro: Turco Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 172
 
Allegato

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