Gazzetta n. 238 del 12 ottobre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 25 settembre 2007 |
Non iscrizione della sostanza attiva carbosulfan, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della commissione 2007/415/CE del 13 giugno 2007. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2, comma 4; Visti i regolamenti della commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE che stabiliscono le modalita' dettagliate per l'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE; Vista la decisione della commissione 2007/415/CE del 13 giugno 2007 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva carbosulfan nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Visto che nel corso della valutazione effettuata su tale sostanza attiva dall'Autorita' europea per la sicurezza alimentare sono emerse preoccupazioni, riguardanti principalmente possibili rischi di contaminazione delle acque sotterranee, possibile rischio per gli operatori e rischi connessi ad alcune impurezze presenti nel materiale tecnico; Considerato che dalle conclusioni di detta valutazione e' emerso che dette preoccupazioni rimanevano irrisolte, dal momento che non sono state fornite tutte le informazioni necessarie a chiarire i problemi in questione e che, pertanto i prodotti fitosanitari contenenti carbosulfan, nelle condizioni d'impiego proposte, non soddisfano, in generale le condizioni previste all'art. 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Considerato che in attuazione della decisione della commissione 2007/415/CE, gli Stati membri non possono piu' concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione, ne' usufruire delle deroghe previste dall'art. 8, paragrafo 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Considerato che la decisione della commissione 2007/415/CE di non inclusione della sostanza attiva carbosulfan, non pregiudica, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, una successiva richiesta d'iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I della direttiva medesima; Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva carbosulfan autorizzata in Italia; Considerato che, per la vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva carbosulfan, deve essere concesso un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1. 1. La sostanza attiva carbosulfan non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991. |
| Art. 2. 1. Non possono essere concesse nuove autorizzazioni o rinnovate le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva carbosulfan in conformita' alle disposizioni dell'art. 2, lettera b), della decisione 2007/415/CE della commissione. 2. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti carbosulfan, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 13 dicembre 2007. |
| Art. 3. 1. Il periodo di moratoria, concesso a norma dell'art. 5, paragrafo 18, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei prodotti fitosanitari, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto, deve avvenire nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre il 13 dicembre 2008. 2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. Il presente decreto dirigenziale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 settembre 2007
Il direttore generale: Borrello |
| Allegato
----> Vedere a pag. 31 <---- |
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