Gazzetta n. 238 del 12 ottobre 2007 (vai al sommario) |
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LEGGE 27 settembre 2007, n. 167 |
Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO). |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO). |
| Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 34 della Convenzione stessa. |
| Art. 3.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 148.600 per l'anno 2007, in euro 142.455 per l'anno 2008 ed in euro 148.600 annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche al fine dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 settembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema, Ministro degli affari esteri Rutelli, Ministro per i beni e le attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Mastella
------ LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1558):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'Alema) e dal Ministro per i beni e le attivita' culturali (Rutelli) il 10 maggio 2007. Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 25 maggio 2007, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e questioni regionali. Esaminato dalla 3ª commissione il 30 maggio 2007, 5 e 12 giugno 2007. Esaminato in aula e approvato il 19 luglio 2007.
Camera dei deputati (atto n. 2931):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 24 luglio 2007, con pareri delle commissioni I, V, VII e questioni regionali. Esaminato dalla III commissione il 25 e 27 luglio 2007. Esaminato in aula l'11 settembre 2007 e approvato il 12 settembre 2007. |
| Allegato
----> Vedere da pag. 6 a pag. 18 <---- |
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