Gazzetta n. 238 del 12 ottobre 2007 (vai al sommario)
LEGGE 27 settembre 2007, n. 167
Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).
 
Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 34 della Convenzione stessa.
 
Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 148.600 per l'anno 2007, in euro 142.455 per l'anno 2008 ed in euro 148.600 annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche al fine dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 settembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
D'Alema, Ministro degli affari
esteri
Rutelli, Ministro per i beni e le
attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Mastella

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LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1558):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'Alema) e
dal Ministro per i beni e le attivita' culturali (Rutelli)
il 10 maggio 2007.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri,
emigrazione), in sede referente, il 25 maggio 2007, con
pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e questioni regionali.
Esaminato dalla 3ª commissione il 30 maggio 2007, 5 e
12 giugno 2007.
Esaminato in aula e approvato il 19 luglio 2007.

Camera dei deputati (atto n. 2931):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e
comunitari), in sede referente, il 24 luglio 2007, con
pareri delle commissioni I, V, VII e questioni regionali.
Esaminato dalla III commissione il 25 e 27 luglio 2007.
Esaminato in aula l'11 settembre 2007 e approvato il 12
settembre 2007.
 
Allegato

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