IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 di attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali; Vista la direttiva 2006/77/CE della Commissione, del 29 settembre 2006, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai livelli massimi dei composti organoclorurati nell'alimentazione animale; Ritenuto di dover adeguare la normativa vigente alle disposizioni della suindicata direttiva 2006/77/CE; Vista la legge n. 11 del 4 febbraio 2005, art. 13, comma 1, che recita «alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia che ne da' tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche comunitarie»;
Decreta:
Art. 1. 1. L'allegato I del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 e' modificato secondo quanto previsto dall'allegato 1 al presente decreto. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 maggio 2007
Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 58 |