Gazzetta n. 237 del 11 ottobre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 31 luglio 2007
Iscrizione delle sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2007/25/CE della Commissione del 23 aprile 2007.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
Visti i regolamenti (CE) n. 451/2000 e 703/2001 della Commissione che stabiliscono le modalita' di attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, con i quali e' stabilito l'elenco delle sostanze attive in cui figurano anche le sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb da valutare al fine della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;
Visti i regolamenti sopra citati che hanno designato il Regno Unito, Stato membro relatore per il dimetoato, la Germania, Stato membro relatore delle sostanze attive dimetomorf e metribuzin, la Svezia, Stato membro per il glufosinate, la Spagna, Stato membro relatore per il fosmet e l'Irlanda, Stato membro relatore del propamocarb;
Considerato che le relazioni di valutazione delle sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb sono state esaminate dagli Stati membri e dall'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e successivamente sono state riesaminate dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare sotto forma di rapporti di riesame;
Considerato che dalle valutazioni effettuate e' lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in oggetto possano ottemperare in linea di massima alle prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, esclusivamente per gli impieghi esaminati e descritti nei relativi rapporti di valutazione;
Considerato che e' opportuno integrare le relative relazioni di valutazione con la presentazione di ulteriori studi al fine di avere una conferma della valutazione del rischio su alcuni punti specifici riguardanti le sostanze attive dimetoato, glufosinate, metribuzin e fosmet, ma che tale esame, come previsto dall'art. 6, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE non interferisce con l'iscrizione delle sostanze attive in questione nell'allegato I della citata direttiva;
Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2007/25/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
Considerato inoltre che la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb devono essere effettuate in conformita' dei principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;
Considerati gli obblighi di presentazione degli ulteriori dati richiesti ai soggetti interessati secondo tempi e modalita' indicati nella parte B dell'allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.
1. Le sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb sono iscritte, fino al 30 settembre 2017, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con le definizioni chimiche ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.
 
Art. 2.
1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 marzo 2008, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb verificando in particolare che:
a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto ad eccezione di quelle di cui alla parte B del citato allegato;
b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1, posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb, presentano al Ministero della salute, entro il 30 settembre 2007:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.
In entrambi i casi previsti al comma 2 lettere a) e b) i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari devono indicare il produttore e lo stabilimento di produzione delle sostanze attive tecniche utilizzate, nei tempi stabiliti, per permettere al Ministero della salute di procedere con le verifiche previste dalle procedure comunitarie.
4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb, per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 30 settembre 2007, agli adempimenti di cui al comma 2, lettere a) e b) si intendono revocate automaticamente a decorrere dal 1° ottobre 2007 e il Ministero della salute provvedera' successivamente a pubblicare, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine della valutazione tecnica della documentazione prevista dall'art. 2, comma 2, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° aprile 2008, e il Ministero della salute provvedera' successivamente a pubblicare, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
 
Art. 3.
1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.
2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 30 settembre 2009. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 settembre 2011 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.
3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 30 settembre 2007, saranno valutati secondo le modalita' indicate nelle emanande direttive di inclusione.
4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2 entro il 30 settembre 2009, si intendono revocate automaticamente a partire dal 1° ottobre 2009 e il Ministero della salute provvedera' successivamente a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
5. I prodotti fitosanitari, contenenti le sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb, risultati non conformi al termine della valutazione della documentazione di cui al comma 2, effettuata secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, si intendono revocati a decorrere dal 1° ottobre 2011 e il Ministero della salute provvedera' successivamente a pubblicare, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
 
Art. 4.
1. I rapporti di revisione sono messi a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 
Art. 5.
1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive revocati in seguito alle verifiche di cui all'art. 2, comma 4, e' consentita fino al 30 settembre 2008.
2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive revocati ai sensi dell'art. 2, comma 5, del presente decreto e' consentita fino al 31 marzo 2009.
3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, e' consentita fino al 30 settembre 2010.
4. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del presente decreto, e' consentita fino al 30 settembre 2012.
5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 31 luglio 2007

Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 174
 
Allegato

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