Gazzetta n. 237 del 11 ottobre 2007 (vai al sommario)
LEGGE 27 settembre 2007, n. 166
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa al traforo stradale del Monte Bianco, fatta a Lucca il 24 novembre 2006.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa al traforo stradale del Monte Bianco, fatta a Lucca il 24 novembre 2006.
 
Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.
 
Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 settembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
D'Alema, Ministro degli affari
esteri

Visto, il Guardasigilli: Mastella

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LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1473):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'Alema)
il 12 aprile 2007.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri,
emigrazione), in sede referente, il 4 maggio 2007, con
pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 13ª e 14ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 10, 16 e 30 maggio
2007.
Esaminato in aula e approvato il 19 luglio 2007.

Camera dei deputati (atto n. 2929):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e
comunitari), in sede referente il 25 luglio 2007, con
pareri delle commissioni I, II, V, VIII, IX e XIV.
Esaminato dalla III commissione il 1° agosto 2007 ed il
12 settembre 2007.
Esaminato in aula e approvato il 12 settembre 2007.
 
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE RELATIVA AL TRAFORO STRADALE DEL MONTE
BIANCO.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Francese, qui di seguito denominati le Parti,
deplorando il drammatico incendio verificatosi il 24 marzo 1999 nel traforo del Monte Bianco;
coscienti che le condizioni di gestione del traforo e i dettami della sicurezza si sono considerevolmente evoluti dopo la costruzione del traforo;
consapevoli che e' loro comune interesse che il traforo del Monte Bianco stabilisca un collegamento stradale permanente tra i loro due Paesi in condizioni di sicurezza ottimali;
desiderando creare un nuovo quadro giuridico per la gestione del traforo ristrutturato al fine di migliorare la sicurezza;
considerando lo Scambio di Lettere del 14 aprile 2000 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese relativo alla creazione del Gruppo Europeo di Interesse Economico del traforo del Monte Bianco;
considerando la Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa agli Uffici a controlli nazionali abbinati e ai controlli in corso di viaggio con Protocollo finale dell'11 ottobre 1963;
hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.
Le Parti si impegnano ad assicurare in comune la gestione del traforo del Monte Bianco che collega la Valle di Chamonix e la Valle d'Aosta, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 2.
Ai fini della presente Convenzione si intende per:
a) «traforo e relativi annessi», l'insieme costituito dal traforo in senso stretto e dalle opere, impianti, attrezzature e beni diversi, situati nelle immediate vicinanze e necessari alla sua gestione, alla sua manutenzione ed alla sicurezza della circolazione all'interno dello stesso;
b) «opera», l'insieme dei beni inclusi nel perimetro del traforo e dei suoi annessi e in quello delle aree di regolazione dei mezzi pesanti situate sul territorio di ciascuno Stato;
c) «societa' concessionarie», la societa' italiana - quella che attualmente partecipa alla gestione del Gruppo Europeo di Interesse Economico, di cui al punto d), o quella che alla scadenza contrattuale le subentrera' nel rispetto del diritto nazionale e comunitario - e la societa' francese beneficiarie da parte dei rispettivi Governi di una concessione a loro rischio e pericolo per provvedere alla gestione, alla manutenzione, al rinnovamento e alla modernizzazione dell'opera;
d) «gestore», la struttura dotata di capacita' giuridica, quale il Gruppo Europeo di Interesse Economico del traforo del Monte Bianco, creata dalle societa' concessionarie per la durata delle loro concessioni ai fini esclusivi di:
- gestire, mantenere, rinnovare e modernizzare il tunnel ed i suoi annessi;
- gestire, mantenere e rinnovare gli impianti necessari alla gestione del traforo collocati nelle aree di regolazione dei mezzi pesanti previsti dal paragrafo b) di cui sopra;
e) «CIG», la Commissione intergovernativa italo-francese;
f) «zona di controllo», il traforo e suoi annessi, all'interno dei quali gli agenti delle due Parti sono abilitati ad esercitare i compiti previsti dall'articolo 9, senza pregiudizio per lo Scambio di Note del 16 luglio 1965 relativo agli uffici di controllo abbinati del traforo del Monte Bianco;
g) «infrazione», ogni violazione delle regole che fissano le condizioni di circolazione e sosta dei veicoli all'interno del traforo e dei suoi annessi;
h) «accertare», l'atto attraverso il quale un agente constata la commissione di un'infrazione;
i) «contestare», l'atto mediante il quale un agente intima ad una persona che ha commesso un'infrazione di fermarsi al fine di redigere un verbale.

Art. 3.
1. Gli statuti delle societa' concessionarie sono approvati dai rispettivi Governi.
2. La gestione, la manutenzione, il rinnovamento e la modernizzazione dell'opera sono affidate in comune alle societa' concessionarie, responsabili rispettivamente nei confronti del Governo italiano e di quello francese. Allo scopo di ottenere l'unita' funzionale dell'insieme di tali attivita', esse sono esercitate dal gestore per conto delle societa' concessionarie nelle condizioni previste all'articolo 2.d.
3. Le Parti si concertano sulle disposizioni della concessione accordata da ciascuno di essi e del capitolato di oneri che vi e' allegato. Esse si sforzano di fissare, da una parte e dall'altra, delle disposizioni quanto piu' simili possibile e non vi apporteranno modifiche senza prima essersi consultate. Con riserva dell'applicazione del diritto comunitario e delle normative nazionali compatibili, le Parti decidono di comune accordo qualsiasi riscatto e qualsiasi revoca delle concessioni.

Art. 4.
Le acque e i minerali utili trovati nel corso dei lavori riguardanti il traforo sono attribuiti secondo la legislazione dello Stato sul territorio del quale la scoperta e' stata fatta, qualunque sia la societa' che li ha ritrovati.

Art. 5.
1. Il gestore non e' esonerato da alcuna delle responsabilita' che gli sono proprie in ragione delle attivita' esercitate ai sensi degli articoli 2.d e 3.2.
2. Le societa' concessionarie sono i due soli membri statutari e sociali del gestore e assumono solidalmente e in misura paritaria i diritti, le obbligazioni, i rischi e pericoli derivanti dalle sue attivita'.
3. La legislazione applicabile ai danni causati al personale del gestore, agli utenti o a terzi dal fatto dell'esistenza, della gestione, della manutenzione, del rinnovamento o della modernizzazione del traforo e dei suoi annessi e' quella dello Stato nel quale il danno si verifica.
4. Il gestore percepisce per conto delle societa' concessionarie pedaggi dagli utenti, al fine di coprire l'insieme delle spese sostenute da esse e dal gestore a titolo delle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione e dalle due concessioni. Le entrate e le spese che derivano dalle missioni di cui all'art. 2.d, sono divise in parti uguali tra le societa' concessionarie.

Art. 6.
1. Le Parti si impegnano a mettere in atto tutte le misure necessarie al controllo dei veicoli di trasporto delle merci, segnatamente delle merci pericolose, in condizioni tali da permettere una buona gestione del traforo e dei suoi annessi.
2. Le Parti si fanno carico della remunerazione dei loro agenti incaricati di assicurare i servizi di dogana, di polizia e di protezione sanitaria. La costruzione, la manutenzione, il rinnovamento, la modernizzazione e il funzionamento delle opere, installazioni, attrezzature e beni diversi necessari a questi servizi ed adibiti esclusivamente alle necessita' del traforo e dei suoi annessi sono a carico del gestore. Il gestore si fa ugualmente carico dell'insieme delle spese, di qualsiasi natura, sostenute all'occorrenza dai servizi pubblici di soccorso e antincendio per le necessita' esclusive del traforo e dei suoi annessi.

Art. 7.
1. La CIG segue, a nome delle Parti e su delega delle stesse, l'insieme delle questioni legate alla sicurezza, alla gestione, alla manutenzione, al rinnovamento e alla modernizzazione dell'opera.
2. La CIG comprende al massimo 16 membri, di cui almeno due membri del Comitato di Sicurezza previsto dall'articolo 8. Ciascuna Parte designa la meta' dei membri della CIG, che e' presieduta, alternativamente e per un anno, dal capo di ogni delegazione.
3. Ai fini della sua missione la CIG:
a) fissa le norme applicabili al traforo ed ai suoi annessi per cio' che concerne la concezione tecnica delle opere, attrezzature ed installazioni, la segnalazione stradale, la qualita' dell'aria e le condizioni di circolazione e di sosta dei veicoli. Tali norme sono pubblicate sulle Gazzette Ufficiali dei due Stati. Fin tanto che la CIG non ha fissato nelle materie succitate tutte o parte delle norme applicabili, gli accordi internazionali in vigore tra l'Italia e la Francia o, in mancanza, le rispettive norme nazionali, rimangono applicabili nella parte del traforo e dei suoi annessi situata nel territorio di ciascuno Stato;
b) approva l'insieme dei documenti che definiscono le regole di esercizio e di sicurezza dell'opera;
c) approva i programmi e i progetti del lavori e degli impianti riguardanti il tunnel ed i suoi annessi;
d) approva le proposte di pedaggio presentate dalle societa' concessionarie, in conformita' alle normative nazionali e nel rispetto del diritto comunitario;
e) vigila sul rispetto delle decisioni che prende e delle disposizioni della presente Convenzione da parte del gestore e delle societa' concessionarie; a tal fine, la CIG deve segnatamente ricevere il contratto di costituzione del gestore, con tutti i suoi allegati, e le sue eventuali modifiche, i resoconti mensili e annuali di esercizio e, in caso di incidente o reclamo, dei resoconti speciali. Le societa' concessionarie e il gestore accordano ogni facilitazione alla CIG o a suoi rappresentanti debitamente accreditati per l'esercizio di tali funzioni;
f) rende il suo parere alle Parti sugli accordi particolari necessari alla gestione dell'opera, in particolare quelli previsti dall'articolo 11;
g) riceve comunicazione di tutti gli atti conclusi dal gestore con terzi e relativi alla gestione o l'utilizzazione della proprieta' dell'opera o a prestazioni riguardanti la sicurezza del traforo e dei suoi annessi;
h) provvede con ogni mezzo al rispetto da parte del gestore e delle societa' concessionarie delle decisioni che prende e delle disposizioni della presente Convenzione, in particolare in materia di sicurezza, manutenzione, rinnovamento e modernizzazione del traforo e dei suoi annessi; queste misure sono applicate dalla CIG, dopo che la messa in mora e' rimasta inesaudita, a spese, rischio e pericolo del gestore.
4. La CIG emette i suoi pareri e prende le decisioni per accordo tra le due delegazioni e, all'occorrenza, previo parere del Comitato di sicurezza emesso in applicazione dell'articolo 8. Le sue decisioni e i suoi pareri sono deliberati alla presenza dei soli membri della CIG, assistiti dal segretariato di ciascuna delegazione.
5. La CIG fissa il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione delle Parti.
6. Ai fini della sua missione, la CIG puo' ricorrere alla collaborazione delle amministrazioni di ciascuna Parte e del personale del gestore, delle societa' concessionarie o di ogni organismo o persona di sua scelta.
7. Le spese di funzionamento della CIG sono sostenute dal gestore. Non costituiscono spese di funzionamento le retribuzioni eventuali versate ai membri della CIG o ad altri suoi partecipanti dipendenti di una delle due Parti o di organismi pubblici.

Art. 8.
1. Un Comitato di sicurezza italo-francese e' costituito per assistere la CIG nelle decisioni che prende e che interessano le questioni legate alla sicurezza pubblica nel traforo e nei suoi annessi.
2. Il Comitato di sicurezza comprende al massimo otto membri designati secondo le stesse regole previste dall'articolo 7.2. per la CIG. Esso e' presieduto alternativamente, per la durata di un anno, dal capo di ogni delegazione.
Ai fini della sua missione il Comitato di sicurezza:
a) viene consultato dalla CIG per le decisioni che essa intende prendere in conformita' all'art. 7.3. a), b) e c);
b) puo' emettere, su richiesta della CIG o di sua propria iniziativa, dei pareri o delle proposte alla CIG su ogni altra questione legata alla sicurezza nel traforo e nei suoi annessi.
3. Il Comitato di sicurezza emette i suoi pareri per consenso delle due delegazioni. I suoi pareri sono deliberati alla presenza dei soli membri del Comitato di sicurezza, assistiti dal segretariato di ciascuna delegazione.
4. Il Comitato di sicurezza stabilisce il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione della CIG.
5. Ai fini della sua missione, il Comitato di sicurezza puo' ricorrere alla collaborazione delle amministrazioni di ciascuna Parte e del personale del gestore, delle societa' concessionarie e di ogni organismo o persona di sua scelta.
6. Le spese di funzionamento del Comitato di Sicurezza sono assunte dal gestore. Non costituiscono spese di funzionamento le retribuzioni eventuali versate ai membri del Comitato di sicurezza o ad altri suoi partecipanti dipendenti di una delle due Parti o di organismi pubblici.
Art. 9.
1. La vigilanza di polizia di circolazione nella zona di controllo e' assicurata da pattuglie miste composte da agenti di ciascuno dei due Stati.
Nell'impossibilita' di effettuare pattuglie miste, per garantire la continuita' del controllo di polizia limitatamente all'osservanza delle norme di circolazione nella zona di controllo, la vigilanza puo' essere effettuata da pattuglie nazionali, composte da agenti di uno solo dei due Stati.
2. Nella zona di controllo, ogni Governo autorizza le pattuglie miste e le pattuglie nazionali composte da agenti dell'altro Stato, a circolare sul suo territorio.
3. Nelle pattuglie miste gli agenti competenti per fermare e contestare un'infrazione ai contravventori, e la legislazione applicabile, sono quelli dello Stato sul territorio del quale l'infrazione e' stata commessa. Tuttavia, ciascuno dei due Stati autorizza gli agenti dell'altro Stato a fermare e contestare un'infrazione, nella parte della zona di controllo situata sul suo territorio, ai contravventori aventi commesso una infrazione nella parte della zona di controllo situata sul territorio dell'altro Stato.
4. Le pattuglie nazionali nel quadro del servizio di polizia della circolazione possono procedere alla constatazione delle infrazioni commesse nella zona di controllo. Inoltre le pattuglie nazionali possono, a condizione di averne preliminarmente informato l'altro Stato, intercettare e verbalizzare i contravventori nella parte di territorio della zona di controllo situata sull'altro Stato, se l'infrazione e' stata commessa nella parte della zona di controllo situata nel loro territorio. Tuttavia le infrazioni constatate dagli agenti delle pattuglie nazionali nella parte della zona di controllo situata sul territorio dell'altro Stato, non possono che dare luogo a un rapporto da trasmettere all'ufficio di Polizia di quest'ultimo per il prosieguo delle procedure previste dalla sua regolamentazione.
5. Gli agenti di ciascuno dei due Stati devono portare nella parte della zona di controllo situata sul territorio dell'altro Stato la loro uniforme nazionale o un contrassegno visibile nonche' la loro arma di servizio. La pattuglia nazionale svolge il suo servizio in uniforme e a bordo di veicolo con i colori di istituto.
6. L'utilizzo delle armi di servizio nella parte della zona di controllo situata sul territorio dell'altro Stato non e' tuttavia autorizzato agli agenti se non per legittima difesa e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato sul cui territorio essi operano.
7. Le autorita' di ciascuno dei due Stati accordano agli agenti dell'altro Stato operanti nella zona di controllo situata sul proprio territorio, nell'esercizio delle loro funzioni, la stessa protezione ed assistenza che accordano ai propri agenti.
8. Le autorita' di ciascuno dei due Stati offrono tutte le facilitazioni agli agenti dell'altro Stato per ottenere la comunicazione del nome del proprietario di un veicolo immatricolato nel proprio Stato, ai fini di procedere alla verbalizzazione e alla notificazione di una infrazione e alla notificazione della procedura afferente all'infrazione accertata nel traforo.
9. Le Parti convengono anche di adattare la loro regolamentazione per facilitare la riscossione da parte delle autorita' dell'altro Stato delle somme dovute in seguito alle sanzioni applicate nei confronti di loro cittadini che hanno commesso un'infrazione.

Art. 10.
Le concessioni previste dall'articolo 2 termineranno il 31 dicembre 2050.

Art. 11.
Le questioni monetarie, fiscali, doganali, sociali, sanitarie e di sicurezza pubblica derivanti dalla gestione, manutenzione, rinnovamento e modernizzazione dell'opera formano oggetto di accordi particolari tra le Parti nella misura in cui non siano regolate dalla presente Convenzione.

Art. 12.
La frontiera italo-francese all'interno del traforo resta fissata alla verticale della frontiera a cielo aperto.

Art. 13.
1. Allorche' le due concessioni termineranno per una qualunque causa il traforo, proprieta' degli Stati italiano e francese, sara' gestito in comune a parita' di diritti ed oneri.
2. Le modalita' della gestione comune saranno oggetto di un accordo preliminare tra i due Governi.

Art. 14.
1. In ogni caso di circostanze eccezionali quali catastrofi naturali o civili, atti di terrorismo, conflitti armati o minacce di simili situazioni, ovvero di assembramenti pericolosi ai confini immediati dell'opera, ogni Parte, dopo aver consultato l'altra Parte, salvo che ne sia impossibilitata, puo' prendere delle misure in deroga agli obblighi ad essa derivanti dalla presente Convenzione e in particolare decidere, per il tempo strettamente necessario, la chiusura o la restrizione del traffico in tutto o in parte dell'opera.
2. Il verificarsi di tali misure non crea nessun diritto a favore del gestore, delle societa' concessionarie o dell'altra Parte.

Art. 15.
La presente Convenzione puo' essere rivista sotto forma di Accordo aggiuntivo in particolare per:
a) modificare la zona di controllo di cui all'articolo 2.f.;
b) modificare le disposizioni dell'articolo 5 relative al gestore o quelle dell'articolo 10 relative alla durata delle due concessioni;
c) modificare le disposizioni dell'articolo 7 relative alla CIG o quelle dell'articolo 8 relative al Comitato di sicurezza;
d) prevedere la creazione e la messa in funzione di opere o installazioni supplementari che permettano l'adeguamento e lo sviluppo dell'opera secondo l'evoluzione dei tempi.

Art. 16.
1. Le Parti devono tentare di risolvere attraverso la negoziazione ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, di una delle concessioni accordate in applicazione del suo articolo 3, o delle decisioni e regolamenti della CIG.
2. Nel caso in cui non ha potuto essere risolta in un tempo ragionevole per via negoziale, la controversia viene sottoposta ad un tribunale arbitrale che emette una decisione vincolante e definitiva.
3. Il tribunale arbitrale e' composto da due arbitri e un arbitro superiore. Ogni Parte nomina un arbitro nel termine di due mesi a partire dalla richiesta di una delle due Parti. Nei due mesi seguenti la nomina dell'ultimo arbitro, le due Parti nominano, di comune accordo, un arbitro superiore che presiede il tribunale e che non deve essere un loro cittadino.
4. Se nei termini di cui sopra una delle nomine non ha avuto luogo, si procede, su richiesta di una delle due Parti, alle necessarie designazioni da parte del Presidente della Corte internazionale di giustizia.
5. Il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei voti. Gli arbitri non possono astenersi. Su richiesta di una qualsiasi delle due Parti, il tribunale diviene competente per interpretare le proprie decisioni.
6. Le Parti si accollano ciascuna le spese dell'arbitro da essa designato, e dividono in parti eguali le altre spese del tribunale.

Art. 17.
1. La presente Convenzione sostituisce la Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa alla costruzione e alla gestione del traforo del Monte Bianco, firmata a Parigi il 14 marzo 1953, come anche gli Accordi seguenti in vigore tra i due Governi:
L'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa alla costruzione e alla gestione del traforo del Monte Bianco, firmato a Roma il 25 marzo 1965;
Lo Scambio di Lettere del 1° marzo 1966 tra l'Italia e la Francia relativo alla costituzione di una Commissione italo-francese di controllo del traforo del Monte Bianco.
2. La Commissione intergovernativa italo-francese come anche il Comitato di Sicurezza attuali restano in carica fino alla designazione della CIG e del Comitato di Sicurezza previsti dalla presente Convenzione.

Art. 18.
Ciascuna delle Parti notifichera' all'altra il completamento delle procedure costituzionali richieste per quanto la riguarda per l'entrata in vigore della presente Convenzione, che esplichera' i suoi effetti a partire dal primo giorno del secondo mese seguente il giorno della ricezione della seconda notifica.
In fede di che, i rappresentanti, dei due Governi, debitamente autorizzati a tale effetto, hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto il loro sigillo.
Fatta a Lucca, il 24 novembre 2006 in due esemplari in lingua italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
Di Pietro
Per il Governo della Repubblica Francese
Perben
 
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