Gazzetta n. 236 del 10 ottobre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 21 settembre 2007
Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Sicilia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
Vista la relazione trasmessa dalla regione Sicilia
Viste le motivate richieste della regione Sicilia circa la necessita' di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare attuazione ai provvedimenti necessari per ricondurre i parametri chimici dell'acqua destinata al consumo umano, distribuita in quella regione, nell'ambito dei valori tabellari di cui al decreto legislativo n. 31/2001;
Visti i precedenti pareri del Consiglio superiore di sanita' nelle sedute del 18 gennaio 1995, 15 luglio 1998, 24 ottobre 2002, 18 novembre 2003 e 14 dicembre 2004;
Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanita' nell'ultima seduta del 19 luglio 2007;
Considerato che la valutazione circa eventuali effetti per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantita' di sostanza eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga, e che i dati della letteratura internazionale dimostrano che il potenziale rischio per l'organismo umano e' riferibile alla forma pentavalente del vanadio, mentre non sono definiti effetti rilevanti per la salute delle forme tetra e trivalente e che quindi particolare attenzione deve essere posta alla concentrazione del metallo in relazione alla sua speciazione;

Decreta

Art. 1.
1. La regione Sicilia puo' stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per i comuni per i quali e' stata fatta esplicita richiesta, per il parametro boro entro il valore massimo ammissibile (VMA) di 3 &greco;mg/l.
2. La regione Sicilia puo' stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per i comuni per i quali e' stata fatta esplicita richiesta per il parametro vanadio entro il valore massimo ammissibile (VMA) di 160 &greco;mg/l fermo restando che il vanadio pentavalente non deve superare il valore massimo ammissibile di 50 &greco;mg/ l
3. I suddetti valori massimi ammissibili possono essere concessi fino al 31 dicembre 2007.
4. L'eventuale rinnovo e' subordinato alla trasmissione da parte della regione Sicilia al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, entro e non oltre il 31 ottobre 2007, di una circostanziata relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei controlli analitici effettuati, che dovranno essere intensificati per i comuni ai quali la regione ha concesso le deroghe per piu' parametri, dei risultati degli interventi effettuati nel periodo di deroga corredato dei costi della copertura finanziaria e dei risultati degli interventi effettuati dai diversi gestori.
5. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorita' competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.
6. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione dei predetti parametri, e deve fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare anche in merito all'uso razionale di eventuali prodotti integratori. La suddetta informazione dovra' essere ancor piu' dettagliata per la popolazione dei comuni nel cui territorio viene distribuita acqua con piu' valori di parametro in deroga. Delle iniziative adottate dovra' essere data informazione al Ministero della salute.
 
Art. 2.
1. Fermo restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorita' regionale e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile comunque non superiore a quelli gia' concessi.
2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.
 
Art. 3.
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:
a) i motivi di deroga;
b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;
c) l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;
e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
f) la durata della deroga.
3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
 
Art. 4.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 settembre 2007

Il Ministro della salute
Turco
Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio
 
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