Gazzetta n. 236 del 10 ottobre 2007 (vai al sommario) |
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LEGGE COSTITUZIONALE 2 ottobre 2007, n. 1 |
Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge costituzionale: Art. 1. 1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse. La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 ottobre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Mastella
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LAVORI PREPARATORI
(Prima deliberazione)
Camera dei deputati (atto n. 193):
Presentato dall'on.le Boato ed altri il 28 aprile 2006. Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 6 giugno 2006 con pareri delle commissioni II e IV. Esaminato dalla I commissione il 20, 25, 26 luglio 2006 ed il 1° agosto 2006. Esaminato in aula il 9 ottobre 2006 e approvato in un Testo unificato con atti n. 523 (on. D'Elia ed altri) n. 1175 (on. Mascia ed altri) n. 1231 (on. Piscitello ed altri) il 10 ottobre 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 1084):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 12 ottobre 2006 con pareri delle commissioni 2ª e 4ª. Esaminato dalla 1ª commissione il 30 gennaio 2007; 7 e 14 febbraio 2007; 6 marzo 2007. Esaminato in aula il 20 febbraio 2007; 6 marzo 2007 e approvato il 7 marzo 2007.
(Seconda deliberazione) Camera dei deputati (atto n. C. 193-523-1175-1231 B):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 13 marzo 2007. Esaminato dalla I commissione il 27 e 28 marzo 2007. Esaminato in aula il 19 aprile 2007 e approvato il 2 maggio 2007.
Senato della Repubblica (atto n. 1084 B):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 10 maggio 2007. Esaminato dalla 1ª commissione il 6 giugno 2007. Esaminato in aula e approvato il 25 settembre 2007. .noteatr; Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla prumulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 27 della Costituzione, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 27. - La responsabilita' penale e' personale. L'imputato non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non e' ammessa la pena di morte.». |
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