Gazzetta n. 235 del 9 ottobre 2007 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 3 ottobre 2007
Disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi telefonici accessibili al pubblico. (Deliberazione n. 514/07/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 3 ottobre 2007;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita» e, in particolare, l'art. 2, comma 12, lettera c);
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 406, recante «Norme per la concessione di una indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili» e successive modifiche;
Vista la legge 26 maggio 1970, n. 381, recante «Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 21 novembre 1988, n. 508, recante «Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante «Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 138, a sua volta recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate» e successive modifiche;
Vista la legge 3 aprile 2001, n. 138, recante «Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito, il Codice) e, in particolare, gli articoli 13, 53, 54, 57 e 59;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo»;
Visto il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni del 28 febbraio 1997, recante «Tariffe telefoniche nazionali» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 marzo 1997, n. 55;
Vista la delibera n. 85/98/CONS, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 gennaio 1999, n. 3;
Vista la delibera n. 101/99/CONS, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 luglio 1999, n. 155;
Vista la delibera n. 314/00/CONS, recante «Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 2000;
Vista la delibera n. 330/01/CONS, recante «Applicazione ed integrazione della delibera n. 314/00/CONS «Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2001;
Vista la delibera n. 96/07/CONS, recante «Modalita' attuative delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2007, ed in particolare l'art. 1;
Viste le comunicazioni della Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 25 aprile 2005 COM(2005)203 e del 7 aprile 2006 COM(2006)163 sul riesame della portata del servizio universale in conformita' dell'art. 15 della direttiva 2002/22/CE;
Vista la Convenzione internazionale sulla protezione e promozione dei diritti e della dignita' delle persone con disabilita' adottata dall'Assemblea generale della Organizzazione delle Nazioni Unite ed aperta alla firma degli Stati aderenti a partire dal 30 marzo 2007;
Vista la delibera 612/06/CONS, pubblicata in estratto in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 2006, n. 296, con la quale e' stato avviato il procedimento per la revisione delle previsioni in materia di condizioni economiche agevolate al fine di adeguarle al mutato contesto normativo e aggiornarle rispetto agli sviluppi tecnologici, tenendo conto delle esigenze dei consumatori a basso reddito e degli utenti finali disabili;
Ritenuto opportuno, prima di stabilire una nuova disciplina delle agevolazioni per soggetti in particolari condizioni di disagio economico e sociale in attuazione dell'art. 59 del Codice, disporre un supplemento di istruttoria al fine di acquisire le osservazioni delle associazioni sindacali dei lavoratori a cura degli uffici competenti;
Considerato che il Codice prevede all'art. 13, comma 6, lettera e), che l'Autorita' promuova gli interessi dei cittadini «prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in particolare degli utenti disabili», e all'art. 53, comma 2, stabilisce che l'Autorita' «determina il metodo piu' efficace ed adeguato per garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile, nel rispetto dei principi di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita»;
Ritenuto pertanto opportuno, in primo luogo, confermare per gli utenti sordi l'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento al servizio telefonico di categoria B, consistente nel primo abbonamento in abitazione privata ove non si svolga attivita' di affari o professionale, a chiunque intestato delle persone componenti un nucleo familiare anagrafico, e confermare altresi' che gli oneri derivanti dal finanziamento di tali agevolazioni si inquadrano nell'ambito degli obblighi di fornitura del servizio universale, dei quali e' al momento incaricata la societa' Telecom Italia, e devono essere finanziati secondo il sistema previsto per detti obblighi dall'art. 63 del Codice;
Considerato, inoltre, che le peculiarita' della minorazione degli utenti sordi investono anche l'utilizzazione delle reti mobili, data la larga diffusione, grazie agli sviluppi tecnologici degli ultimi anni, della trasmissione di dati in tempo reale su tali reti tramite servizi quali SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Messaging Service), EMS (Enhanced Messaging Service), Video Chiamate, Chat, Messenger e servizi equivalenti, servizi tutti destinati ad essere utilizzati con particolare frequenza dagli utenti sordi per soddisfare le loro peculiari esigenze di comunicazione;
Considerato che anche per la categoria degli utenti ciechi totali si ravvisano peculiari esigenze di comunicazione derivanti dalla specifica minorazione, in quanto essa comporta, da un lato, che l'accesso ad Internet da postazione fissa costituisca uno strumento essenziale ai fini della garanzia delle loro liberta' di comunicazione nonche' della loro integrazione socio-lavorativa, e, dall'altro, che l'efficacia di tale accesso necessiti di tempi di collegamento di gran lunga superiori rispetto agli altri;
Considerato al riguardo che l'art. 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, alla lettera c), attribuisce a ciascuna autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita' il compito di controllare «che le condizioni e le modalita' di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresi' il rispetto: dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti», e dunque anche il compito di adoperarsi per la concreta realizzazione delle predette finalita';
Considerato, pertanto, che l'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, consente alle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita' di intervenire sulle condizioni di svolgimento dei servizi ove cio' sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti disabili;
Considerato che il rispetto dell'obbligo di uguaglianza nella prestazione del servizio richiede necessariamente, per assicurare un'effettiva parita' di trattamento, la previsione di condizioni di offerta differenziate in presenza di situazioni obiettivamente peculiari, valutate come tali dallo stesso legislatore, qual e' appunto quella degli utenti disabili;
Considerato quindi che, in attuazione della predetta norma, deve essere soddisfatta l'esigenza di agevolare la fruizione dei servizi di telecomunicazione da parte di entrambe le categorie di utenti disabili sopra ricordate, avendo riguardo: per gli utenti sordi, al servizio di telefonia mobile (sempre piu' capillarmente diffuso, con una funzione non di rado addirittura sostitutiva delle reti fisse), con particolare riferimento a quelle prestazioni del servizio che consentono loro, in ragione della disabilita', di soddisfare piu' adeguatamente la fondamentale liberta' di comunicare; per gli utenti ciechi totali, alla disponibilita' di un efficace accesso ad Internet da postazione fissa, con riferimento alla necessita' da parte loro di tempi di collegamento superiori rispetto agli altri utenti, per assicurarne cosi' le liberta' di comunicazione e di circolazione, nonche' l'integrazione socio-lavorativa;
Ritenuto allo scopo opportuno, pertanto, prevedere, da un lato, che tutti gli operatori mobili propongano agli utenti sordi un'offerta annuale specifica, applicabile ad una sola numerazione per ciascun utente sordo, che preveda l'invio di un numero determinato di SMS gratuiti al giorno, e contempli altresi' per ciascun servizio offerto un prezzo non superiore al miglior prezzo proposto dallo stesso operatore per il corrispondente servizio alla propria utenza; dall'altro, che tutti gli operatori che forniscono servizi Internet da postazione fissa assicurino agli utenti ciechi totali un congruo numero di ore mensili di navigazione gratuita;
Ritenuto, altresi', che tali interventi, perseguendo ragionevoli esigenze di eguaglianza a favore dei suddetti utenti disabili, determinano oneri giustificati in quanto, in particolare, la prescrizione di fornire un plafond minimo di 50 SMS gratuiti al giorno da postazione mobile per i sordi e quella di fornire 90 ore mensili gratuite di navigazione in Internet per i ciechi da postazione fissa, risultano essenziali per assicurare a tali soggetti condizioni di comunicazione paritarie rispetto a quelle di cui gode ogni altro consociato;
Rilevato che l'art. 1, comma 2, della legge n. 381 del 1970 definisce i soggetti sordi, mentre l'art. 2 della legge n. 138 del 2001 definisce i soggetti ciechi totali, e sottolineato che entrambe le categorie, al solo titolo della loro minorazione, e quindi indipendentemente da qualsivoglia requisito di reddito, hanno diritto a percepire, rispettivamente, l'indennita' di comunicazione di cui alla legge n. 508 del 1988 e l'indennita' di accompagnamento di cui alla legge n. 406 del 1968;
Ritenuto pertanto opportuno subordinare la fruizione delle agevolazioni e delle altre misure speciali previste dalla presente delibera, analogamente, alla sola condizione oggettiva dell'essere portatore della disabilita' prescindendo dalla condizione soggettiva reddituale, e, conseguentemente, individuare come beneficiari dell'agevolazione i soggetti affetti da cecita' totale o sordita' totale;
Vista la delibera del 19 febbraio 2007, n. 12, del Consiglio nazionale degli utenti con la quale e' stata segnalata la necessita' di introdurre misure di agevolazione che tenessero conto «dei cambiamenti del contesto sociale ed economico, dei progressi tecnologici e delle esigenze di comunicazione degli utenti non vedenti e non udenti penalizzati dalla normativa attualmente vigente rispetto alle altre categorie di diversamente abili»;
Considerato che, come si evince dalle segnalazioni giunte all'Autorita' anche dalle associazioni rappresentative delle categorie di utenti contemplate dalle citate delibere 314/00/CONS e 330/01/CONS, molti degli aventi diritto alle agevolazioni hanno avuto difficolta' di accesso alle medesime, sia per la complessita' dei relativi moduli di domanda, sia a causa di una carenza generale di informativa al riguardo, tanto che dalle informazioni assunte risulta che il numero dei soggetti che usufruiscono effettivamente delle predette agevolazioni e' sensibilmente inferiore rispetto al numero degli aventi diritto;
Ritenuto, pertanto, che debbano essere semplificate le modalita' di presentazione delle domande alle imprese fornitrici del servizio per ottenere le agevolazioni stabilite dalla presente delibera, prevedendo a tal fine che gli aventi diritto debbano allegare esclusivamente la documentazione comprovante il possesso dei requisiti stabiliti dalla delibera stessa, escludendosi quindi la possibilita' per le imprese di chiedere l'esibizione o il deposito di documentazione ulteriore;
Ritenuto opportuno, allo stesso scopo, prevedere la collaborazione fra le imprese fornitrici dei servizi e le associazioni rappresentative delle categorie di utenti, che sono gli enti piu' idonei ad individuare, far comprendere e rendere superabili le difficolta' di dialogo e di interazione con le relative fasce di utenza, per l'individuazione di adeguate forme di pubblicita' delle agevolazioni disponibili e per la predisposizione di moduli di domanda di semplice e rapida compilazione;
Auditi i soggetti interessati, operatori ed associazioni di consumatori e utenti e rappresentative delle categorie particolari interessate dal procedimento, in data 6 luglio 2007;
Visti gli atti del procedimento avviato con delibera 612/06/CONS;
Udita la relazione dei commissari Gianluigi Magri e Roberto Napoli, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1.
1. L'Autorita' adotta il provvedimento recante disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi telefonici accessibili al pubblico.
2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 e' riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito web e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Roma, 3 ottobre 2007
Il presidente: Calabro' I commissari relatori: Magri-Napoli
 
Allegato A

Disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi telefonici
accessibili al pubblico.
Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a) «Autorita»: l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249;
b) «Codice»: il «Codice delle comunicazioni elettroniche» adottato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
c) «abbonato»: la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi;
d) «utente»: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
e) «operatore mobile»: un'impresa autorizzata a fornire servizi di comunicazione elettronica di tipo mobile e personale, ivi inclusi gli operatori MVNO (Mobile Virtual Network Operator) e quelli ESP (Enhanced Service Provider);
f) «operatore di servizi di accesso ad Internet da postazione fissa»: un'impresa autorizzata a fornire servizi di comunicazione elettronica, comunque realizzati, che consentono all'apparecchiatura terminale dell'utente, situata in postazione fissa, di comunicare con i sistemi connessi alla rete Internet e includono tutte le funzioni di accesso che sono necessarie a comunicare in Internet;
g) «servizio telefonico accessibile al pubblico»: un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno o piu' numeri, che figurano in un piano nazionale o internazionale di numerazione, e che puo' inoltre, se necessario, includere uno o piu' dei seguenti servizi: l'assistenza di un operatore; servizi di elenco abbonati e consultazione; la fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio a condizioni specifiche; la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e la fornitura di servizi non geografici;
h) «sordi»: i soggetti definiti tali ai sensi della legge n. 381 del 1970 e successive modifiche ed aventi diritto alla indennita' di comunicazione di cui alla legge n. 508 del 1988 e successive modifiche;
i) «ciechi totali»: i soggetti definiti tali ai sensi della legge n. 138 del 2001 ed aventi diritto alla indennita' di accompagnamento di cui alla legge n. 406 del 1968 e successive modifiche;
l) «nucleo familiare»: il nucleo familiare come definito dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2001 e successive modifiche.

Art. 2.
Agevolazioni per sordi

1. Gli abbonati residenziali sordi e gli abbonati residenziali nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto sordo sono esentati dal pagamento del canone di abbonamento al servizio telefonico di categoria B.
2. La domanda di esenzione e' presentata dall'abbonato alle imprese fornitrici del servizio incaricate ai sensi dell'art. 58 del Codice al momento della richiesta di abbonamento o in qualsiasi momento successivo del rapporto contrattuale. Alla domanda deve essere allegata esclusivamente la certificazione medica comprovante la sordita', rilasciata dalla competente autorita' sanitaria pubblica, nonche', per il caso in cui la domanda sia presentata da un abbonato convivente con il soggetto sordo, la certificazione relativa alla composizione del nucleo familiare.
3. L'esenzione ha effetto dal giorno di presentazione della domanda completa della documentazione di cui al comma 2 e per tutta la durata del rapporto contrattuale. L'abbonato e' tenuto a comunicare immediatamente all'impresa fornitrice del servizio la data in cui il soggetto sordo abbia eventualmente cessato di far parte del nucleo familiare. In ogni caso, a decorrere dalla stessa l'esenzione non e' piu' riconosciuta e l'impresa che fornisce il servizio ha il diritto di chiedere il pagamento dei canoni indebitamente omessi.
4. Le imprese fornitrici del servizio incaricate ai sensi dell'art. 58 del Codice, in collaborazione con almeno un'associazione rappresentativa della categoria dei minorati auditivi, pubblicizzano le disposizioni del presente articolo con le modalita' piu' idonee ad assicurarne la piena conoscenza da parte dei potenziali beneficiari.
5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, le imprese fornitrici del servizio incaricate ai sensi dell'art. 58 del Codice, in collaborazione con almeno una associazione rappresentativa della categoria dei minorati auditivi, aggiornano il modulo per presentare la domanda di esenzione al fine di agevolarne l'esatta compilazione da parte dei soggetti interessati.

Art. 3.
Misure specifiche per sordi

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, gli operatori di telefonia mobile predispongono un'offerta specificamente destinata agli utenti sordi che comprenda l'invio di almeno 50 (cinquanta) SMS gratuiti al giorno, e nella quale il prezzo di ciascun servizio fruibile da tali utenti non superi il miglior prezzo dello stesso servizio comunque applicato dal medesimo operatore all'utenza, anche nell'ambito di promozioni.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno gli operatori di telefonia mobile comunicano all'Autorita' la loro offerta specifica, nonche' le loro migliori offerte dei servizi di cui al comma 1 disponibili sul mercato nell'anno corrente.
3. Entro il 30 novembre di ogni anno l'offerta specifica di cui al comma 1, che ha decorrenza dal successivo 1° gennaio e durata annuale, e' comunicata dagli operatori agli utenti sordi con le forme e le modalita' individuate al comma 6, ed e' resa pubblica sui siti web dei primi e tramite gli usuali canali informativi e pubblicitari. Entro il medesimo termine ciascun operatore mobile comunica all'Autorita', anche a scopi comparativi, il link alla pagina web ove l'offerta specifica e' consultabile.
4. L'adesione all'offerta specifica di cui al comma 1 puo' essere effettuata, senza oneri, al momento della conclusione del contratto o in qualsiasi momento successivo del rapporto, presentando all'operatore di telefonia mobile la certificazione medica comprovante la sordita' rilasciata dalla competente autorita' sanitaria pubblica.
5. Ciascun utente sordo ha diritto ad accedere all'offerta specifica di cui al comma 1 con riferimento ad un solo numero telefonico mobile; l'operatore che fornisce l'offerta puo' pretendere dall'aderente la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione contrattuale di impegno al rispetto del limite predetto.
6. Gli operatori di telefonia mobile, in collaborazione con almeno un'associazione rappresentativa della categoria dei minorati auditivi, danno ampia pubblicita' alle disposizioni del presente articolo, attraverso forme e modalita' idonee a garantirne la conoscibilita' da parte degli utenti sordi, in particolare per cio' che riguarda il prezzo dell'offerta di cui al comma 1. Le modalita' di presentazione della certificazione medica di cui al comma 4 e della dichiarazione contrattuale di impegno di cui al comma 5 devono essere semplici e adeguate alla particolare condizione dei soggetti interessati.

Art. 4.
Misure specifiche per ciechi totali

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, gli operatori di servizi di accesso ad Internet da postazione fissa riconoscono agli utenti ciechi totali e agli utenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto cieco totale la fruizione di almeno 90 (novanta) ore mensili gratuite di navigazione Internet.
2. La domanda per l'agevolazione di cui al comma 1 e' presentata dall'utente all'operatore che fornisce il servizio al momento della conclusione del contratto o in qualsiasi momento successivo del rapporto contrattuale. Alla domanda deve essere allegata esclusivamente la certificazione medica rilasciata dalla competente autorita' sanitaria pubblica comprovante la cecita' totale, nonche', per il caso in cui la domanda sia presentata da un utente convivente con il soggetto cieco totale, anche la certificazione relativa alla composizione del nucleo familiare.
3. L'agevolazione ha effetto dal giorno di presentazione della domanda completa della documentazione di cui al comma 2 e per tutta la durata del rapporto contrattuale. L'utente contraente e' tenuto a comunicare immediatamente all'operatore che fornisce il servizio la data in cui il soggetto cieco totale abbia eventualmente cessato di far parte del nucleo familiare. In ogni caso, a decorrere dalla stessa data l'agevolazione non e' piu' riconosciuta e l'operatore ha il diritto di chiedere il pagamento del servizio indebitamente omesso.
4. Gli operatori di servizi di accesso ad Internet da postazione fissa, in collaborazione con almeno un'associazione rappresentativa della categoria dei minorati visivi, pubblicizzano le disposizioni del presente articolo con le modalita' piu' idonee ad assicurare la piena conoscenza da parte dei potenziali beneficiari.
5. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, gli operatori di servizi di accesso ad Internet da postazione fissa, in collaborazione con almeno una associazione rappresentativa della categoria dei minorati visivi, aggiornano o elaborano idonei sistemi comunicativi per agevolare la presentazione della domanda di agevolazione da parte dei soggetti interessati.

Art. 5.
Costi delle agevolazioni

1. Le imprese fornitrici del servizio universale incaricate ai sensi dell'art. 58 del Codice forniscono evidenza dei costi derivanti dal sistema delle agevolazioni di cui all'art. 2 predisponendone una distinta rappresentazione nell'ambito del relativo sistema di calcolo del costo netto, secondo la normativa vigente.
2. Il costo netto derivante dalle agevolazioni di cui di cui all'art. 2 e' finanziato attraverso l'imputazione al servizio universale, secondo la normativa vigente.

Art. 6.
Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del presente provvedimento determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 98 , comma 11, del Codice.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente provvedimento determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481 del 1995.

Art. 7.
Norme finali

1. L'Autorita' si riserva di rivedere, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente delibera, la disciplina e la misura delle agevolazioni contemplate dagli articoli precedenti, tenendo conto anche delle segnalazioni ricevute.
2. Con successivo provvedimento saranno disciplinate le agevolazioni per soggetti in particolari condizioni di disagio economico e sociale, sentite anche le associazioni sindacali dei lavoratori.
 
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