IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che dispone, fra l'altro, la rivalutazione dell'assegno di incollocabilita' di cui all'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, con cadenza annuale; Vista la delibera n. 198, nonche' la relativa relazione illustrativa, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 18 giugno 2007, che ha proposto il nuovo importo dell'assegno di cui si tratta con decorrenza 1° luglio 2007 sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2005 e il 2006, registrata dall'ISTAT e risultata pari al 2 per cento; Considerato che la delibera suddetta ha tenuto conto, come per lo scorso anno, delle indicazioni contenute nella circolare n. 66 del 10 luglio 2001, emanata dalla Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, per quanto riguarda la sussistenza dell'assegno di cui si tratta, le modalita' di erogazione dello stesso nonche' i soggetti beneficiari, anche in presenza dell'evoluzione normativa concernente l'incollocabilita'; Ritenuto di determinare il nuovo importo dell'assegno di incollocabilita'; Visto il decreto ministeriale 16 agosto 2006;
Decreta:
Con decorrenza 1° luglio 2007, l'importo mensile dell'assegno di cui in premessa e' determinato nella misura di euro 222,66. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 agosto 2007
Il Ministro: Damiano
Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 220 |