Gazzetta n. 235 del 9 ottobre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 6 luglio 2007 |
Attuazione del credito d'imposta in agricoltura per l'anno 2007. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto l'art. 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2006), con il quale e' stato attribuito un credito d'imposta alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato istitutivo della Comunita' europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006; Visto l'art. 1, comma 1075 della legge 296 del 2006, con il quale e' stato stabilito che, per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al sopra citato comma 271 si applichi con le modalita' di cui all'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, nonche' in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002, e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, nei limiti della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 2 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 14 agosto 2002, con il quale, in attuazione dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 138/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178/2002, sono state definite le tipologie di investimento per il settore agricolo ammissibili al credito d'imposta; Vista la decisione della Commissione europea C(2003)781fin del 19 marzo 2003, relativa all'aiuto di Stato n. NN 6/2003, che ha sostituito la decisione C (2002) 2934 del 25 luglio 2002 riguardante l'aiuto di Stato n. N 220/02 e modificato la decisione C (2002)1706 del 21 giugno 2002 sull'aiuto di Stato n. N 324/2002; Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo 2000/C 28/02, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C n. 28 del 1° febbraio 2000; Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, 2006/C 319/01, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C n. 319 del 27 dicembre 2006, ed in particolare il punto 196, che fissa per gli Stati membri il termine del 31 dicembre 2007 per modificare i regimi di aiuto esistenti al fine di conformarsi agli orientamenti medesimi; Visto il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione europea del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalita' di applicazione dell'art. 88 del trattato CE; Ritenuto di dover attuare per l'anno 2007 quanto disposto dall'art. 1, comma 1075, della legge n. 296 del 2006 con le modalita' gia' fissate dal citato decreto Ministeriale 2 agosto 2002, definendo, con successivo decreto, le modalita' di applicazione per gli anni 2008 e 2009 adeguandole a quanto previsto dagli orientamenti comunitari 2006/C 319/01 citati; Tenuto conto che per l'anno 2007 sono disponibili 10 milioni di euro e che pertanto e' opportuno fissare un limite massimo individuale alle richieste di accesso al beneficio del credito d'imposta; Ritenuto di limitare, per l'anno 2007, l'ambito di applicazione del credito d'imposta agli imprenditori agricoli con strutture produttive ubicate nelle aree di cui al comma 271 della citata legge n. 296 del 2006; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1.
Attuazione del credito di imposta in agricoltura per l'anno 2007
1. Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per l'anno 2007, possono beneficiare del credito d'imposta di cui al comma 1075 della legge n. 296 del 2006, per la realizzazione di investimenti, secondo le tipologie determinate dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 2 agosto 2002, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato CE. 2. Saranno considerati ammissibili al credito d'imposta gli interventi relativi a domande presentate e istruite favorevolmente dall'ente incaricato entro il 31 dicembre 2006 ma non finanziate per carenza di fondi. 3. Le domande per l'attribuzione del credito d'imposta dovranno essere presentate all'Agenzia delle entrate, che procedera' ad approvarle secondo modalita' definite con proprio successivo provvedimento, che fissera' anche i termini per la presentazione della domande stesse. 4. Il limite massimo di accesso al beneficio del credito d'imposta e' fissato, per l'anno 2007, in euro 200.000 per ciascun imprenditore. 5. Per la verifica della compatibilita' degli aiuti con la normativa comunitaria, nonche' dell'eventuale cumulo con altri regimi di aiuto, si applica quanto previsto dal citato decreto ministeriale 2 agosto 2002. Per gli adempimenti funzionali alla predisposizione della relazione annuale da sottoporre alla Commissione europea si applica l'art. 8 del medesimo decreto. |
| Art. 2.
Attuazione del credito di imposta in agricoltura per gli anni 2008 e 2009
Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottare entro il 30 novembre 2007, saranno definite le modalita' di applicazione del comma 1075 della legge n. 296 del 2006 per gli anni 2008 e 2009, conformemente con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013. Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 luglio 2007
Il Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 372 |
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