Gazzetta n. 235 del 9 ottobre 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2007
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Umbria e Sicilia in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione. (Ordinanza n. 3612).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2001, recante «Linee guida in materia di predisposizione dei Piani regionali per il contrasto agli incendi boschivi»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2007;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2007, recante «Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa del propagarsi di incendi su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 2007, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale»;
Visti gli esiti della riunione tenutasi presso il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 4 settembre 2007;
Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali;
Acquisita l'intesa delle regioni interessate;
Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. Qualora le regioni interessate non vi abbiano gia' provveduto, entro sette giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, i sindaci dei comuni ubicati nelle regioni in epigrafe i cui territori siano stati percorsi dal fuoco in occasione degli eventi che hanno determinato la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007, adottano ordinanze sindacali per rendere immediatamente operativo il divieto di caccia sui soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000.
2. Le ordinanze sindacali sono trasmesse alle regioni competenti per gli adempimenti di cui all'art. 3 della legge n. 353/2000.
3. I Presidenti delle regioni di cui al comma 1, anche con le modalita' eventualmente previste dai rispettivi statuti o dalle leggi regionali vigenti, si sostituiscono ai sindaci inadempienti in caso di mancata attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Le regioni di cui al comma 1, sono autorizzate ad adottare le determinazioni di propria competenza per la definizione delle modalita' con cui vietare o limitare l'attivita' venatoria nelle aree limitrofe a quelle incendiate, nella presente stagione venatoria, delimitandone l'estensione e dandone opportuna pubblicita'.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 settembre 2007

Il Presidente: Prodi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone