Gazzetta n. 235 del 9 ottobre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 29 marzo 2007
Ammissione di alcuni progetti di ricerca agli interventi previsti all'articolo 11 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000. (Decreto n. 582/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'universita' e della ricerca (di seguito MUR);
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attivita' di ricerca proposte da costituende societa';
Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della Commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;
Viste le risultanze delle attivita' istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla suddetta Commissione;
Visto il parere espresso dal Comitato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 7 febbraio 2007;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003;
Visto il D.D. n. 2298/Ric. del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006;
Ritenuta la necessita' di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalita' e condizioni delle agevolazioni stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.
I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalita' e le condizioni di seguito indicate: ----> Vedere immagini alle pagg. 47 e 48 <----
 
Art. 2.
La maggiorazione prevista all'art 11, comma 12, lettera c) e' subordinata alla verifica, prima della stipula del contratto di finanziamento, del requisito di piccola e media impresa da parte del soggetto convenzionato.
 
Art. 3.
I predetti interventi sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.
L'esecutivita' del presente decreto e' subordinata alla attestazione della effettiva costituzione delle societa' nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.
Ai sensi del comma 17 dell'art. 11 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:
impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della societa' sul territorio nazionale;
assumere le disposizioni piu' adeguate in materia di tutela dei diritti di proprieta' intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;
partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;
indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.
La durata dei progetti potra' essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita' poste in essere dal contratto.
 
Art. 4.
La relativa spesa di Euro 671.942,70 di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sulle disponibilita' del FAR per l'anno 2006 di cui alle premesse: sezione aree nazionali: Euro 671.942,70.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il direttore generale: Criscuoli

Roma, 29 marzo 2007

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 142
 
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