Gazzetta n. 234 del 8 ottobre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 luglio 2007
Misure relative al Fondo per la promozione dei trasporti marittimi sicuri.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), come modificato dall'art. 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'art. 80, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante, tra l'altro, disposizioni per il sostegno e l'incentivazione per l'alta formazione professionale realizzate da istituti per la professionalita' nautica partecipati da istituti di istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi e misure per la promozione di trasporti marittimi sicuri e ricerche;
Visto l'art. 1, comma 236, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), con il quale il fondo di cui all'art. 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, deve intendersi destinato al settore della nautica da diporto, nella misura e con le modalita' disciplinate dal combinato disposto della lettera c) del comma 14 dell'art. 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del comma 13 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto l'art. 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che affida al Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione con proprio decreto, delle modalita' di attuazione delle disposizioni recate dall'art. 145, comma 40, della legge n. 388/2000, come modificato dal suddetto art. 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dell'art. 80, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri con il quale sono stati istituiti i Ministeri delle infrastrutture e il Ministero dei trasporti;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso ai documenti;
Ritenuta l'opportunita' di definire le modalita' di utilizzazione dei finanziamento con riferimento all'anno 2007 e agli anni successivi in relazione alle corrispondenti previsioni del citato art. 80, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la sola quota relativa a studi e ricerche aventi per oggetto la promozione di trasporti marittimi sicuri nel settore della nautica da diporto; rinviando a successivo decreto ministeriale l'emanazione delle disposizioni in merito alla concessione del finanziamento per l'incentivazione e il sostegno per l'alta formazione professionale;
Considerato pertanto, che occorre stabilire le modalita' di attuazione delle disposizioni dell'art. 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2007, per la quota relativa a studi e ricerche aventi per oggetto la promozione di trasporti marittimi sicuri nel settore della nautica da diporto secondo il disposto dell'art. 1, comma 236, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Considerato che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, aventi titolo al finanziamento per il sostegno e l'incentivazione per l'alta formazione professionale nel settore nautico, e avvenuta, previa selezione, da parte dell'apposita Commissione interministeriale nominata, ai sensi dell'articolo unico, comma 5 del decreto ministeriale 17 aprile 2003, in data 1° luglio 2005, che ha individuato per il triennio 2005/2007 il soggetto al quale attribuire il finanziamento;

Decreta:
Articolo unico

1. Il contributo autorizzato dall'art. 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, iscritto sul capitolo n. 1962, istituito nell'ambito della U.P.B. 3.1.2.6 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 2007 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, secondo le percentuali indicate dall'art. 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n 448, come modificato dall'art. 80, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' utilizzato nel settore della nautica da diporto ai sensi dell'art. 1 comma 236, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per finanziare l'incentivazione ed il sostegno per l'alta formazione professionale e progetti di studio e ricerca per la promozione di trasporti marittimi sicuri.
2. Lo stanziamento annuale per ciascuna delle tipologie di intervento previste dalla normativa indicata al comma 1, e' ripartito nella misura dell'80 per cento a favore delle misure di sostegno ed incentivazione per l'alta formazione professionale e del 20 per cento a favore del finanziamento di programmi di studio e ricerca per la promozione di trasporti marittimi sicuri nel settore della nautica da diporto.
3. L'assegnazione dei finanziamenti per le finalita' di studio e ricerca nella misura del 20 per cento di cui all'art. 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, sara' effettuata, a decorrere dall'anno 2007, a cura del Ministero dei trasporti a favore di soggetti specializzati nel campo della ricerca nel settore della nautica da diporto per programmi mirati al conseguimento delle specifiche finalita' di legge ed in particolare alla:
a) riduzione dei fattori di rischio di sinistri marittimi attraverso studio di metodologie e modalita' di progettazione e costruzione di unita' da diporto caratterizzate da elementi innovativi;
b) riduzione dei fattori di rischio di sinistri marittimi connessi ad aspetti tecnico-impiantistici delle navi e imbarcazioni da diporto;
c) riduzione dei fattori di rischio per la sicurezza della navigazione connessi alla progettazione ed alla verifica di mezzi di salvataggio e delle tecniche di evacuazione utilizzate a bordo delle unita' da diporto;
d) riduzione dei rischi per la nave e per le persone derivanti dalla gestione della sicurezza della navigazione e della security a bordo delle unita' da diporto,
e) riduzione dei rischi per la nave ed il personale navigante imbarcato sulle navi e imbarcazioni da diporto, correlati all'organizzazione ed alle modalita' delle prestazioni lavorative.
4. Il finanziamento e' accordato ai programmi di cui al comma 3 nella misura del 90 per cento dei costi per attivita' di ricerca fondamentale, del 50 per cento dei costi per attivita' di ricerca industriale e del 25 per cento dei costi per attivita' di ricerca precompetitiva, nel rispetto della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n. 96/C45/ 06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C45 del 17 febbraio 1996.
5. Le istanze di finanziamento, devono essere presentate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Nel caso di presentazione di piu' programmi aventi i requisiti per essere ammessi al finanziamento, il finanziamento stesso, nell'ambito delle risorse disponibili a tale titolo e nel rispetto delle aliquote di cui al comma 4 sara' ripartito pro-quota proporzionalmente all'ammontare dei costi complessivi di ciascun programma.
6. La selezione delle richieste ammissibili al finanziamento, sulla base delle specifiche finalita' indicate al comma 3, e' effettuata da una commissione composta da due dirigenti del Ministero dei trasporti e da un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, da nominarsi, rispettivamente, con decreto del Capo Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo ed aereo e del Capo Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2007

Il Ministro: Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2007 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 112
 
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