IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive ora dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni; Visti in particolare gli articoli 7 e 21-quater della citata legge n. 241/1990; Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2004, con il quale sono stati nominati commissari liquidatori del «Consorzio regionale cooperative di abitazione - Coop. Casa Lazio - soc. coop. a r.1.», posto in liquidazione coatta amministrativa con il medesimo provvedimento, l'avv. prof. Oberdan Scozzafava, l'avv. Romolo Reboa e il dott. Alessandro Zavaglia; Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico n. 28522 del 18 luglio 2007 con la quale e' stato ulteriormente prorogato fino al 30 settembre 2007 l'esercizio provvisorio dell'attivita' sociale al fine di ultimare l'edificazione degli alloggi della citata cooperativa; Visto il decreto ministeriale n. 2/2007 del 22 gennaio 2007 con il quale l'esecuzione del citato decreto ministeriale 6 agosto 2004, nella parte relativa alla nomina dell'avv. Romolo Reboa quale commissario liquidatore del «Consorzio regionale cooperative di abitazione - Coop Casa Lazio - soc. coop. a r.l.», e' stata sospesa; Visto il ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio in data 22 marzo 2007, con il quale l'avv. Romolo Reboa ha impugnato il predetto decreto con richiesta di sospensione dell'esecutivita' e dell'efficacia del provvedimento stesso; Vista l'ordinanza n. 2011/07; 2967/2007 in data 3 maggio 2007, con la quale il Tribunale amministrativo del Lazio - Sezione terza ter ha respinto la suindicata domanda incidentale di sospensione; Visto il ricorso in appello al Consiglio di Stato in data 25 maggio 2007 prodotto dall'avv. Romolo Reboa avverso la predetta ordinanza del T.a.r. Lazio; Vista l'ordinanza n. 3698/2007 - Registro generale 4910/2007 del 13 luglio 2007 del Consiglio di Stato - Sezione sesta, con la quale il citato ricorso in appello e' stato accolto e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, e' stata accolta l'istanza cautelare in primo grado in quanto tra i motivi di gravame prospettati e' stato ritenuto condivisibile quello riferito al carattere atipico del provvedimento impugnato, nei limiti in cui detto provvedimento non contiene esplicita indicazione del termine della sospensione, ai sensi dell'art. 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo introdotto dall'art. 14 della legge 11 febbraio 2005, n. 15; Richiamate integralmente le considerazioni poste a motivazione del citato decreto ministeriale n. 2/2007 del 22 gennaio 2007 a ragione della loro perdurante validita' ed attualita'; Vista la nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 10 agosto 2007 e pervenuta in data 20 agosto 2007 con la quale, a riscontro della nota ministeriale n. 28726 in data 19 luglio 2007 di richiesta di elementi di aggiornamento sulla posizione processuale dell'avv. Romolo Reboa, e' stato comunicato che lo stesso avv. Reboa e' imputato, nell'ambito del procedimento n. 12009/2005 RGNR, per il delitto di cui all'art. 110, 615-ter c.p. (concorso nell'accesso abusivo nel sistema informatico dell'Anagrafe del comune di Roma) e che il relativo processo e' in fase dibattimentale innanzi al Tribunale di Roma in composizione monocratica; Considerato che, pertanto, permangono inalterate le ragioni di pubblico interesse per l'adozione di misure in sede cautelare gia' poste alla base del provvedimento di sospensione impugnato, in quanto in particolare la posizione processuale dell'avv. Romolo Reboa e' tuttora sub judice; Tenuto conto che l'attivita' della procedura in questione non e' tuttora meramente liquidatoria ma e' anche commerciale stante la proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio di impresa di cui sopra; Ritenuto necessario reiterare il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della nomina dell'avv. Romolo Reboa, tenendo in debito conto la motivazione espressa dal Consiglio di Stato; Considerato che ricorrono, altresi', le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di velocita' del procedimento di cui all'art. 7, primo comma della legge n. 241/1990, stante l'urgenza della sospensione;
Decreta:
Art. 1. 1. Per le motivazioni illustrate in premessa, l'esecuzione del decreto ministeriale 6 agosto 2004, nella parte relativa alla nomina dell'avv. Romolo Reboa quale commissario liquidatore del «Consorzio regionale cooperative di abitazione - Coop Casa Lazio - soc. coop. a r.l.», e' sospesa sino alla definizione in primo grado del procedimento giudiziario che lo riguarda con sentenza che accerti in modo inequivoco l'estraneita' dello stesso ai reati contestati in seno al provvedimento di rinvio a giudizio, e comunque per un periodo non eccedente un anno dalla data del presente decreto. 2. L'avv. Giorgio Cherubini nato a Roma il 30 giugno 1960, domiciliato in Roma, largo Angelo Fochetti, 28, e' confermato nell'incarico di commissario liquidatore della stessa societa' cooperativa per la durata della sospensione di cui al comma 1. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 settembre 2007
Il Ministro: Bersani |