Gazzetta n. 234 del 8 ottobre 2007 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 17 settembre 2007, n. 164
Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004», e in particolare l'articolo 9-bis, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 febbraio 2007, n. 13»;
Vista la legge 20 giugno 2007, n. 77, recante «Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonche' per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE»;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;
Vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio;
Vista la direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE;
Visto il regolamento 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalita' di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva;
Vista la direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalita' di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attivita' delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2007;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche alla parte I del TUF

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e) del comma 1, dopo le parole: «autorizzata a svolgere servizi» sono inserite le seguenti: «o attivita»;
b) alla lettera f) del comma 1, dopo le parole: «autorizzata a svolgere servizi» sono inserite le seguenti: «o attivita»;
c) alla lettera g) del comma 1, dopo le parole: «autorizzata a svolgere servizi» sono inserite le seguenti: «o attivita»;
d) la lettera r) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
«r) "soggetti abilitati": le SIM, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le SGR, le societa' di gestione armonizzate, le SICAV nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento;»;
e) la lettera s) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
«s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario di origine;»;
f) la lettera w-ter) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
«w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e' autorizzato e funziona regolarmente.»;
g) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:
a) le azioni di societa' e altri titoli equivalenti ad azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;
c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;
d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.
1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali.»;
h) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per "strumenti finanziari" si intendono:
a) valori mobiliari;
b) strumenti del mercato monetario;
c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;
g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine ("forward") e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f) che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
i) contratti finanziari differenziali;
j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.»;
i) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, individua:
a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine;
b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine.»;
l) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonche' gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera d).»;
m) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Per "servizi e attivita' di investimento" si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
c-bis) collocamento senza assunzione a fermo ne' assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.»;
n) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si intende l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti, nonche' l'attivita' di market maker.
5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende il soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.
5-quater. Per "market maker" si intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.
5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o piu' strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti.
5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e), comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche' l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o piu' investitori, rendendo cosi' possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione).
5-septies. Per "consulenza in materia di investimenti" si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o piu' operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come adatta per il cliente o e' basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non e' personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.
5-octies. Per "gestione di sistemi multilaterali di negoziazione" si intende la gestione di sistemi multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti.»;
o) alla lettera a) del comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e relativi servizi connessi»;
p) al comma 6, la lettera f), e' sostituita dalla seguente:
«f) la ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;»;
q) al comma 6, dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente:
«g-bis) le attivita' e i servizi individuati con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla prestazione di servizi di investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti derivati.».
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca d'Italia possono concludere con le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza.
2-ter. La Consob e' il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni provenienti da autorita' competenti di Stati membri dell'Unione europea in materia di servizi e attivita' di investimento svolti da soggetti abilitati e di mercati regolamentati. La Consob interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima. La Banca d'Italia trasmette le informazioni contestualmente all'autorita' competente dello Stato membro dell'Unione europea che le ha richieste e alla Consob.»;
b) al comma 3, le parole: «Al medesimo fine,» sono soppresse.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli
estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 9-bis della legge 18 aprile 2005,
n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge
comunitaria 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario, e' il
seguente:
«Art. 9-bis (Attuazione della direttiva 2004/39/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004,
relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che
modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e
la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del
Consiglio, nonche' della direttiva 2006/31/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che
modifica la direttiva 2004/39/CE). - 1. Nella
predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione
della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli
strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE
e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la
direttiva 93/22/CEE del Consiglio, nonche' della direttiva
2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE, il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi di cui all'art. 2, anche i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie al
corretto e integrale recepimento della direttiva e delle
relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale
attribuendo le competenze rispettivamente alla Banca
d'Italia e alla Commissione nazionale per le societa' e la
borsa (CONSOB) secondo i principi di cui agli articoli 5 e
6 del citato testo unico, e successive modificazioni, e
confermando la disciplina prevista per i mercati
all'ingrosso di titoli di Stato;
b) recepire le nozioni di servizi e attivita' di
investimento, nonche' di servizi accessori e strumenti
finanziari contenute nell'allegato I alla direttiva;
attribuire alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, il
potere di recepire le disposizioni adottate dalla
Commissione ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, della
direttiva;
c) prevedere che l'esercizio nei confronti del
pubblico, a titolo professionale, dei servizi e delle
attivita' di investimento sia riservato alle banche e ai
soggetti abilitati costituiti in forma di societa' per
azioni nonche', limitatamente al servizio di consulenza in
materia di investimenti, alle persone fisiche in possesso
dei requisiti di professionalita', onorabilita',
indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento
adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. Resta ferma
l'abilitazione degli agenti di cambio ad esercitare le
attivita' previste dall'ordinamento nazionale;
d) prevedere che la gestione di sistemi multilaterali
di negoziazione sia consentita anche alle societa' di
gestione di mercati regolamentati previa verifica della
sussistenza delle condizioni indicate dalla direttiva;
e) individuare nella CONSOB, in coordinamento con la
Banca d'Italia, l'autorita' unica competente per i fini di
collaborazione con le autorita' competenti degli Stati
membri stabiliti nella direttiva e nelle relative misure di
esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la
procedura di cui all'art. 64, paragrafo 2, della medesima
direttiva;
f) stabilire i criteri generali di condotta che
devono essere osservati dai soggetti abilitati nella
prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e
dei servizi accessori, ispirati ai principi di cura
dell'interesse del cliente, tenendo conto dell'integrita'
del mercato e delle specificita' di ciascuna categoria di
investitori, quali i clienti al dettaglio, i clienti
professionali e le controparti qualificate;
g) prevedere che siano riconosciute come controparti
qualificate, ai fini dell'applicazione delle regole di
condotta, le categorie di soggetti espressamente
individuate come tali dalla direttiva, nonche' le
corrispondenti categorie di soggetti di Paesi terzi;
attribuire alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, il
potere di disciplinare con regolamento, tenuto conto delle
misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea
secondo la procedura di cui all'art. 64, paragrafo 2, della
direttiva, i requisiti di altre categorie di soggetti che
possono essere riconosciuti come controparti qualificate;
h) attribuire alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia,
il potere di disciplinare con regolamento, in conformita'
alla direttiva e alle relative misure di esecuzione
adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di
cui all'art. 64, paragrafo 2, della medesima direttiva, le
seguenti materie relative al comportamento che i soggetti
abilitati devono tenere:
1) le misure e gli strumenti per identificare,
prevenire, gestire e rendere trasparenti i conflitti di
interesse, inclusi i principi che devono essere seguiti
dalle imprese nell'adottare misure organizzative e
politiche di gestione dei conflitti;
2) gli obblighi di informazione, con particolare
riferimento al grado di rischiosita' di ciascun tipo
specifico di prodotti finanziari e delle gestioni di
portafogli di investimento offerti; a tale fine, la CONSOB
puo' avvalersi della collaborazione delle associazioni
maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti previsto
dall'art. 136 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
3) la valutazione dell'adeguatezza delle
operazioni;
4) l'affidamento a terzi, da parte dei soggetti
abilitati, di funzioni operative;
5) le misure da adottare per ottenere
nell'esecuzione degli ordini il miglior risultato possibile
per i clienti, ivi incluse le modalita' di registrazione e
conservazione degli ordini stessi;
i) disciplinare l'attivita' di gestione dei sistemi
multilaterali di negoziazione conferendo alla CONSOB il
potere di stabilire con proprio regolamento i criteri di
funzionamento dei sistemi stessi;
l) al fine di garantire l'effettiva integrazione dei
mercati azionari e il rafforzamento dell'efficacia del
processo di formazione dei prezzi, eliminando gli ostacoli
che possono impedire il consolidamento delle informazioni
messe a disposizione del pubblico nei diversi sistemi di
negoziazione, attribuire alla CONSOB, sentita la Banca
d'Italia, per i mercati all'ingrosso di titoli
obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di
Stato, nonche' per gli scambi di strumenti previsti
dall'art. 1, comma 2, lettera d), del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di strumenti
finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di
interesse e su valute, e al Ministero dell'economia e delle
finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, per i
mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, il potere di:
1) disciplinare il regime di trasparenza
pre-negoziazione e post-negoziazione per le operazioni
riguardanti azioni ammesse alla negoziazione nei mercati
regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, nei sistemi
multilaterali di negoziazione e dagli internalizzatori
sistematici;
2) estendere, in tutto o in parte, quando cio' sia
necessario per la tutela degli investitori, il regime di
trasparenza delle operazioni aventi ad oggetto strumenti
finanziari diversi dalle azioni ammesse alle negoziazioni
nei mercati regolamentati;
m) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare
con regolamento, in conformita' alla direttiva e alle
misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea,
secondo la procedura di cui all'art. 64, paragrafo 2, della
medesima direttiva, le seguenti materie:
1) il contenuto e le modalita' di comunicazione
alla CONSOB, da parte degli intermediari, delle operazioni
concluse riguardanti strumenti finanziari ammessi alle
negoziazioni nei mercati regolamentati prevedendo anche
l'utilizzo di sistemi di notifica approvati dalla CONSOB
stessa;
2) l'estensione degli obblighi di comunicazione
alla CONSOB delle operazioni concluse da parte degli
intermediari anche agli strumenti finanziari non ammessi
alle negoziazioni sui mercati regolamentati quando cio' sia
necessario al fine di assicurare la tutela degli
investitori;
3) i requisiti di organizzazione delle societa' di
gestione dei mercati regolamentati;
n) prevedere che la CONSOB possa individuare i
criteri generali ai quali devono adeguarsi i regolamenti,
adottati ai sensi dell'art. 62 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, di gestione e organizzazione dei mercati
regolamentati in materia di ammissione, sospensione e
revoca degli strumenti finanziari dalle negoziazioni, di
accesso degli operatori e di regolamento delle operazioni
concluse su tali mercati, in conformita' ai principi di
trasparenza, imparzialita' e correttezza stabiliti dalla
direttiva e dalle misure di esecuzione adottate dalla
Commissione europea, secondo la procedura di cui all'art.
64, paragrafo 2, della medesima direttiva;
o) conferire alla CONSOB, d'intesa con la Banca
d'Italia, il potere di disciplinare con regolamento, in
conformita' alla direttiva e alle relative misure di
esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la
procedura di cui all'art. 64, paragrafo 2, della medesima
direttiva, i criteri non discriminatori e trasparenti in
base ai quali subordinare la designazione e l'accesso alle
controparti centrali o ai sistemi di compensazione,
garanzia e regolamento ai sensi degli articoli 34, 35 e 46
della direttiva;
p) conferire alla CONSOB il potere di disporre la
sospensione o la revoca di uno strumento finanziario dalla
negoziazione;
q) prevedere che la CONSOB vigili affinche' la
prestazione in Italia di servizi di investimento da parte
di succursali di intermediari comunitari avvenga nel
rispetto delle misure di esecuzione degli articoli 19, 21,
22, 25, 27 e 28 della direttiva, ferme restando le
competenze delle altre autorita' stabilite dalla legge;
r) prevedere la possibilita' per gli intermediari di
avvalersi di promotori finanziari, secondo i principi gia'
previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
s) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB i
poteri di vigilanza e di indagine previsti dall'art. 50
della direttiva, secondo i criteri e le modalita' previsti
dall'art. 187-octies del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
t) prevedere, fatte salve le sanzioni penali gia'
previste dal testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, per le
violazioni delle regole dettate in attuazione della
direttiva: l'applicazione di sanzioni amministrative
pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non
superiori nel massimo a euro 250.000; la responsabilita'
amministrativa delle persone giuridiche; l'esclusione della
facolta' di pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni; l'adeguamento alla complessita' dei
procedimenti sanzionatori dei termini entro i quali
procedere alle contestazioni; la pubblicita' delle
sanzioni, salvo che la pubblicazione possa mettere
gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un
danno sproporzionato alle parti coinvolte;
u) estendere l'applicazione del codice del consumo,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori
nelle materie previste dalla direttiva;
v) prevedere procedure per la risoluzione
stragiudiziale di controversie relative alla prestazione di
servizi e di attivita' di investimento e di servizi
accessori da parte delle imprese di investimento, che
consentano anche misure di efficace collaborazione nella
composizione delle controversie transfrontaliere;
z) disciplinare i rapporti con le autorita' estere
anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili
nelle materie previste dalla direttiva.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- La legge 6 febbraio 2007, n. 13 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee legge comunitaria 2006)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2007, n.
40, supplemento ordinario.
- La legge 20 giugno 2007, n. 77 «Delega legislativa
per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002,
2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004, nonche' per l'adozione delle
disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della
direttiva 2002/98/CE», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 giugno 2007, n. 142.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 «Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge
6 febbraio 1996, n. 52», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario.
- La direttiva 21 aprile 2004, n. 2004/39/CE «Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati
degli strumenti finanziari, che modifica le direttive
85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva
2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che
abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio», e' pubblicata
nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 145; e' entrata in
vigore il 30 aprile 2004.
- La direttiva 5 aprile 2006, n. 2006/31/CE «Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti
finanziari per quanto riguarda talune scadenze», e'
pubblicata nella G.U.U.E. 27 aprile 2006, n. L 114; e'
entrata in vigore il 28 aprile 2006.
- Il regolamento (CE) 10 agosto 2006, n. 1287/2006
«Regolamento della Commissione recante modalita' di
esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in
materia di registrazioni per le imprese di investimento, la
comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato,
l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e
le definizioni di taluni termini ai fini di tale
direttiva», e' pubblicato nella G.U.U.E. 2 settembre 2006,
n. L 241.
- La direttiva 10 agosto 2006, n. 2006/73/CE «Direttiva
della Commissione recante modalita' di esecuzione della
direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le
condizioni di esercizio dell'attivita' delle imprese di
investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di
tale direttiva», e' pubblicata nella G.U.U.E. 2 settembre
2006, n. L 241.

Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 4 del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) «legge fallimentare»: il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni;
b) «Testo unico bancario» (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
c) «CONSOB»: la Commissione nazionale per le societa'
e la borsa;
d) «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
e) «societa' di intermediazione mobiliare» (SIM):
l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attivita'
di investimento, avente sede legale e direzione generale in
Italia;
f) «impresa di investimento comunitaria»: l'impresa,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato comunitario, diverso
dall'Italia;
g) «impresa di investimento extracomunitaria»:
l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi o attivita' di investimento, avente sede legale in
uno Stato extracomunitario;
h) «imprese di investimento»: le SIM e le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) «societa' di investimento a capitale variabile»
(SICAV): la societa' per azioni a capitale variabile con
sede legale e direzione generale in Italia avente per
oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio
raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;
j) «fondo comune di investimento»: il patrimonio
autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una
pluralita' di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio
del fondo, sia aperto che chiuso, puo' essere raccolto
mediante una o piu' emissioni di quote;
k) «fondo aperto»: il fondo comune di investimento i
cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi
tempo, il rimborso delle quote secondo le modalita'
previste dalle regole di funzionamento del fondo;
l) «fondo chiuso»: il fondo comune di investimento in
cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto
ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;
m) «organismi di investimento collettivo del
risparmio» (OICR): i fondi comuni di investimento e le
SICAV;
n) «gestione collettiva del risparmio»: il servizio
che si realizza attraverso:
1) la promozione, istituzione e organizzazione di
fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei
rapporti con i partecipanti;
2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o
altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad
oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili
o immobili;
o) «societa' di gestione del risparmio» (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) «societa' di gestione armonizzata»: la
societa' con sede legale e direzione generale in uno Stato
membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della
direttiva in materia di organismi di investimento
collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva
del risparmio;
p) «societa' promotrice»: la SGR che svolge
l'attivita' indicata nella lettera n), numero 1);
q) «gestore»: la SGR che svolge l'attivita' indicata
nella lettera n), numero 2);
r) «soggetti abilitati»: le SIM, le imprese di
investimento comunitarie con succursale in Italia, le
imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le
societa' di gestione armonizzate, le Sicav nonche' gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'art. 107 del T.U. bancario e le banche italiane, le
banche comunitarie con succursale in Italia e le banche
extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o
delle attivita' di investimento;
s) «servizi ammessi al mutuo riconoscimento»: le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B della
tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello
Stato comunitario di origine;
t) «offerta al pubblico di prodotti finanziari»: ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) «prodotti finanziari»: gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) «offerta pubblica di acquisto o di scambio»: ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti superiore a quello indicato nel regolamento
previsto dall'art. 100 nonche' di ammontare complessivo
superiore a quello indicato nel medesimo regolamento;
w) «emittenti quotati»: i soggetti italiani o esteri
che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati italiani;
w-bis) «prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione»: le polizze e le operazioni di cui ai rami
vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle
forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252;
w-ter) «mercato regolamentato»: sistema multilaterale
che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in
base a regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle
regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a
contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
autorizzato e funziona regolarmente.
«1-bis. Per «valori mobiliari» si intendono categorie
di valori che possono essere negoziati nel mercato dei
capitali, quali ad esempio:
a) le azioni di societa' e altri titoli equivalenti
ad azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
certificati di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i
certificati di deposito relativi a tali titoli;
c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che
permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari
indicati alle precedenti lettere;
d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento
in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari
indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di
interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.
1-ter. Per «strumenti del mercato monetario» si
intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel
mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del tesoro, i
certificati di deposito e le carte commerciali.
2. Per «strumenti finanziari» si intendono:
a) valori mobiliari;
b) strumenti del mercato monetario;
c) quote di un organismo di investimento collettivo
del risparmio;
d) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati («future»), «swap», accordi per
scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti
derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di
interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati,
indici finanziari o misure finanziarie che possono essere
regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso
il pagamento di differenziali in contanti;
e) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati («future»), «swap», accordi per
scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti
derivati connessi a merci il cui regolamento avviene
attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo'
avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con
esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a
inadempimento o ad altro evento che determina la
risoluzione del contratto;
f) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti
derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire
attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati
su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
di negoziazione;
g) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati («future»), «swap», contratti a
termine («forward») e altri contratti derivati connessi a
merci il cui regolamento puo' avvenire attraverso la
consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati
alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi
le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti
attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono
soggetti a regolari richiami di margini;
h) strumenti derivati per il trasferimento del
rischio di credito;
i) contratti finanziari differenziali;
j) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati («future»), «swap», contratti a
termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati
connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto,
quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche
economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire
in tal modo a discrezione di una delle parti, con
esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a
inadempimento o ad altro evento che determina la
risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati
connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure,
diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi
le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato
regolamentato o in un sistema multilaterale di
negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a
regolari richiami di margini.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il regolamento di cui all'art. 18, comma 5, individua:
a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2,
lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari
richiami di margine;
b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2,
lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato
o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati
ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute
o soggetti a regolari richiami di margine».
3. Per «strumenti finanziari derivati» si intendono gli
strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e),
f), g), h), i) e j), nonche' gli strumenti finanziari
previsti dal comma 1-bis, lettera d).»;
4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.
5. Per «servizi e attivita' di investimento» si
intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti
finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a
fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti
dell'emittente;
c-bis) collocamento senza assunzione a fermo ne'
assunzione di garanzia nei confronti ell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
5-bis. Per «negoziazione per conto proprio» si intende
l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti finanziari,
in contropartita diretta e in relazione a ordini dei
clienti, nonche' l'attivita' di market maker.
5-ter. Per «internalizzatore sistematico» si intende il
soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico
negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente
al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema
multilaterale di negoziazione.
5-quater. Per «market maker» si intende il soggetto che
si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi
multilaterali di negoziazione, su base continua, come
disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e
vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.
5-quinquies. Per «gestione di portafogli» si intende la
gestione, su base discrezionale e individualizzata, di
portafogli di investimento che includono uno o piu'
strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito
dai clienti.
5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e),
comprende la ricezione e la trasmissione di ordini nonche'
l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o piu'
investitori, rendendo cosi' possibile la conclusione di
un'operazione fra loro (mediazione).
5-septies. Per «consulenza in materia di investimenti»
si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del
prestatore del servizio, riguardo a una o piu' operazioni
relative ad un determinato strumento finanziario. La
raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come
adatta per il cliente o e' basata sulla considerazione
delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non
e' personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante
canali di distribuzione.
5-octies. Per «gestione di sistemi multilaterali di
negoziazione» si intende la gestione di sistemi
multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed
in base a regole non discrezionali, di interessi multipli
di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, in modo da dare luogo a contratti.
6. Per «servizi accessori» si intendono:
a) la custodia e amministrazione di strumenti
finanziari e relativi servizi connessi;
b) la locazione di cassette di sicurezza;
c) la concessione di finanziamenti agli investitori
per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a
strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto
che concede il finanziamento;
d) la consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti le
concentrazioni e l'acquisto di imprese;
e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento
di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la
costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
f) la ricerca in materia di investimenti, l'analisi
finanziaria o altre forme di raccomandazione generale
riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla
prestazione di servizi d'investimento.
g-bis) le attivita' e i servizi individuati con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla
prestazione di servizi di investimento o accessori aventi
ad oggetto strumenti derivati.
6-bis. Per «partecipazioni» si intendono le azioni, le
quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art.
2351, ultimo comma, del codice civile.
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione e ai suoi componenti.
6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti.».
«Art. 4 (Collaborazione tra autorita' e segreto
d'ufficio). - 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'ISVAP e
l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche
mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le
rispettive funzioni. Dette autorita' non possono
reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
2. La Banca d'Italia e la CONSOB collaborano, anche
mediante scambio di informazioni, con le autorita'
competenti dell'Unione europea e dei singoli Stati
comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la
Banca d'Italia possono concludere con le autorita'
competenti degli Stati membri dell'Unione europea accordi
di collaborazione, che possono prevedere la delega
reciproca di compiti di vigilanza.
2-ter. La Consob e' il punto di contatto per la
ricezione delle richieste di informazioni provenienti da
autorita' competenti di Stati membri dell'Unione europea in
materia di servizi e attivita' di investimento svolti da
soggetti abilitati e di mercati regolamentati. La Consob
interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza
di questa ultima. La Banca d'Italia trasmette le
informazioni contestualmente all'autorita' competente dello
Stato membro dell'Unione europea che le ha richieste e alla
Consob.
3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare,
anche mediante scambio di informazioni, con le autorita'
competenti degli Stati extracomunitari.
4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e
dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere
trasmesse a terzi ne' ad altre autorita' italiane, ivi
incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il
consenso dell'autorita' che le ha fornite.
5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare
informazioni:
a) con autorita' amministrative e giudiziarie
nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di
fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti
abilitati;
b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei
sistemi di indennizzo;
c) con gli organismi preposti alla compensazione o al
regolamento delle negoziazioni dei mercati;
d) con le societa' di gestione dei mercati, al fine
di garantire il regolare funzionamento nei mercati da esse
gestiti.
5-bis. Lo scambio di informazioni con autorita' di
Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme
in materia di segreto di ufficio.
6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c)
e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del
soggetto che le ha fornite. Si puo' prescindere dal
consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a
obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.
7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i
poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini
della cooperazione con altre autorita' e su richiesta delle
medesime. Le autorita' competenti di Stati comunitari o
extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla
CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme
previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio
dello Stato. Le predette autorita' possono chiedere che
venga consentito ad alcuni membri del loro personale di
accompagnare il personale della Banca d'Italia e della
CONSOB durante l'espletamento dell'indagine.
8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto
d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in
possesso della Banca d'Italia.
9. La Banca d'Italia puo' concordare con le autorita'
di vigilanza di altri Stati comunitari forme di
collaborazione, ivi compresa la ripartizione dei compiti di
ciascuna autorita', per l'esercizio della vigilanza su base
consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu' paesi.
10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in
possesso della CONSOB in ragione della sua attivita' di
vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del
Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i
casi previsti dalla legge per le indagini relative a
violazioni sanzionate penalmente.
11. I dipendenti della CONSOB, nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno
l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte
le irregolarita' constatate, anche quando integrino ipotesi
di reato.
12. I dipendenti della CONSOB, i consulenti e gli
esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal
segreto d'ufficio.
13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore
collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformita' delle
leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.».



 
Art. 2.

Modifiche alla parte II, titolo I, capo I, del TUF

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' modificato come segue:
a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La vigilanza sulle attivita' disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi:
a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario;
b) la tutela degli investitori;
c) la stabilita' e il buon funzionamento del sistema finanziario;
d) la competitivita' del sistema finanziario;
e) l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria.
2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Banca d'Italia e' competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilita' patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari.
3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Consob e' competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.
4. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2 e 3.»;
b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. La Banca d'Italia e la Consob, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d'intesa, avente ad oggetto:
a) i compiti di ciascuna e le modalita' del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni di cui ai commi 2 e 3;
b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarita' rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza.
5-ter. Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis e' reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalita' da esse stabilite ed e' allegato al regolamento di cui all'articolo 6, comma 2-bis.».
2. L'articolo 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' modificato come segue:
a) prima del comma 1, sono inseriti i seguenti:
«01. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare, la Banca d'Italia e la Consob osservano i seguenti principi:
a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti abilitati;
b) proporzionalita', intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;
c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana;
d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza.
02. Per le materie disciplinate dalla direttiva 2006/73/CE, della Commissione, del 10 agosto 2006, la Banca d'Italia e la Consob possono mantenere o imporre nei regolamenti obblighi aggiuntivi a quelli previsti dalla direttiva medesima solo nei casi eccezionali in cui tali obblighi sono obiettivamente giustificati e proporzionati, tenuto conto della necessita' di fare fronte a rischi specifici per la protezione degli investitori o l'integrita' del mercato che non sono adeguatamente considerati dalle disposizioni comunitarie e se almeno una delle seguenti condizioni e' soddisfatta:
a) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono volti a fare fronte sono particolarmente rilevanti, considerata la struttura del mercato italiano;
b) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono volti a fare fronte emergono o diventano evidenti dopo l'emanazione delle disposizioni comunitarie pertinenti per materia.
03. La Banca d'Italia e la Consob comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni regolamentari recanti gli obblighi aggiuntivi di cui al comma 02 ai fini della loro notifica alla Commissione europea.»;
b) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
«a) gli obblighi delle SIM e delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili;»;
c) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
«b) gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di modalita' di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;»;
d) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualita' e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:
a) trasparenza, ivi inclusi:
1) gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento, nonche' della gestione collettiva del risparmio, con particolare riferimento al grado di rischiosita' di ciascun tipo specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla salvaguardia degli strumenti finanziari o delle disponibilita' liquide detenuti dall'impresa, ai costi, agli incentivi e alle strategie di esecuzione degli ordini;
2) le modalita' e i criteri da adottare nella diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e di ricerche in materia di investimenti;
3) gli obblighi di comunicazione ai clienti relativi all'esecuzione degli ordini, alla gestione di portafogli, alle operazioni con passivita' potenziali e ai rendiconti di strumenti finanziari o delle disponibilita' liquide dei clienti detenuti dall'impresa;
b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi:
1) gli obblighi di acquisizione di informazioni dai clienti o dai potenziali clienti ai fini della valutazione di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei servizi forniti;
2) le misure per eseguire gli ordini alle condizioni piu' favorevoli per i clienti;
3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini;
4) l'obbligo di assicurare che la gestione di portafogli si svolga con modalita' aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell'OICR;
5) le condizioni alle quali possono essere corrisposti o percepiti incentivi.»;
e) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La Banca d'Italia e la Consob disciplinano congiuntamente mediante regolamento, con riferimento alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento, nonche' alla gestione collettiva del risparmio, gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:
a) requisiti generali di organizzazione;
b) continuita' dell'attivita';
c) organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di cui alla lettera e);
d) procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi di investimento e delle attivita' di investimento nonche' della gestione collettiva del risparmio;
e) controllo della conformita' alle norme;
f) gestione del rischio dell'impresa;
g) audit interno;
h) responsabilita' dell'alta dirigenza;
i) trattamento dei reclami;
j) operazioni personali;
k) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attivita';
l) gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente pregiudizievoli per i clienti;
m) conservazione delle registrazioni;
n) procedure anche di controllo interno, per la percezione o corresponsione di incentivi.
2-ter. Per l'esercizio della vigilanza, nelle materie di cui al comma 2-bis, sono competenti:
a) la Banca d'Italia per gli aspetti previsti dalle lettere a), b), c), f), g) e h);
b) la Consob per gli aspetti previsti dalle lettere d), e), i), j), l), m) e n);
c) la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive funzioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, per gli aspetti previsti dalla lettera k).
2-quater. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento:
a) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra gestori di sistemi multilaterali di negoziazione e i partecipanti ai medesimi;
b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati non sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di cui al comma 2, lettera b), numero 1), quando prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) ed e);
c) la disciplina specifica di condotta applicabile ai rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali;
d) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e), e controparti qualificate, intendendosi per tali:
1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, le SGR, le societa' di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del testo unico bancario, le societa' di cui all'articolo 18 del testo unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
2) le imprese la cui attivita' principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;
3) le imprese la cui attivita' esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purche' esse siano garantite da membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilita' del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati;
4) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2004/39/CE e alle relative misure di esecuzione;
5) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea.
2-quinquies. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento i clienti professionali privati nonche' i criteri di identificazione dei soggetti privati che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta.
2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con regolamento i clienti professionali pubblici nonche' i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta.».
3. All'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per le materie di rispettiva competenza» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle rispettive competenze»;
b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. La Consob, nell'ambito delle sue competenze, puo' esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti dall'articolo 187-octies. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, puo' esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti dall'articolo 187-octies, comma 3, lettera c).»;
c) il comma 6, e' sostituito dal seguente:
«6. I commi 3, 4, 5 e 5-bis si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento.».
4. All'articolo 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per le materie di rispettiva competenza» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle rispettive competenze»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. La Consob puo' richiedere alla societa' incaricata della revisione contabile di procedere a verifiche ispettive. Le relative spese, la cui congruita' e' valutata dalla Consob, sono poste a carico del soggetto ispezionato.»;
c) al comma 5, le parole: «per le materie di rispettiva competenza» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle rispettive competenze».
5. All'articolo 12 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «e 1-bis.» sono sostituite dalle seguenti: «1-bis e 2-bis, lettere a), b), c) e g).»;
b) al comma 3 le parole: «per le materie di rispettiva competenza» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle rispettive competenze»;
c) al comma 5 le parole: «per le materie di rispettiva competenza» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle rispettive competenze».



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 8, 10 e 12
del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Finalita' e destinatari della vigilanza). -
1. La vigilanza sulle attivita' disciplinate dalla presente
parte ha per obiettivi:
a) la salvaguardia della fiducia nel sistema
finanziario;
b) la tutela degli investitori;
c) la stabilita' e il buon funzionamento del sistema
finanziario;
d) la competitivita' del sistema finanziario;
e) l'osservanza delle disposizioni in materia
finanziaria.
2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al
comma 1, la Banca d'Italia e' competente per quanto
riguarda il contenimento del rischio, la stabilita'
patrimoniale e la sana e prudente gestione degli
intermediari.
3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al
comma 1, la Consob e' competente per quanto riguarda la
trasparenza e la correttezza dei comportamenti.
4. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di
vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna
vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e
regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2 e
3.
5. La Banca d'Italia e la CONSOB operano in modo
coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri
gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca
comunicazione dei provvedimenti assunti e delle
irregolarita' rilevate nell'esercizio dell'attivita' di
vigilanza.
5-bis. La Banca d'Italia e la Consob, al fine di
coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza
e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti
abilitati, stipulano un protocollo d'intesa, avente ad
oggetto:
a) i compiti di ciascuna e le modalita' del loro
svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle
funzioni di cui ai commi 2 e 3;
b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento
alle irregolarita' rilevate e ai provvedimenti assunti
nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza.
5-ter. Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis e'
reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le
modalita' da esse stabilite ed e' allegato al regolamento
di cui all'art. 6, comma 2-bis.».
«Art. 6 (Vigilanza regolamentare). - 01. Nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza regolamentare, la Banca
d'Italia e la Consob osservano i seguenti principi:
a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei
soggetti abilitati;
b) proporzionalita', intesa come criterio di
esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine,
con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;
c) riconoscimento del carattere internazionale del
mercato finanziario e salvaguardia della posizione
competitiva dell'industria italiana;
d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza.
02. Per le materie disciplinate dalla direttiva
2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, la Banca
d'Italia e la Consob possono mantenere o imporre nei
regolamenti obblighi aggiuntivi a quelli previsti dalla
direttiva medesima solo nei casi eccezionali in cui tali
obblighi sono obiettivamente giustificati e proporzionati,
tenuto conto della necessita' di fare fronte a rischi
specifici per la protezione degli investitori o
l'integrita' del mercato che non sono adeguatamente
considerati dalle disposizioni comunitarie e se almeno una
delle seguenti condizioni e' soddisfatta:
a) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi
sono volti a fare fronte sono particolarmente rilevanti,
considerata la struttura del mercato italiano;
b) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi
sono volti a fare fronte emergono o diventano evidenti dopo
l'emanazione delle disposizioni comunitarie pertinenti per
materia.
03. La Banca d'Italia e la Consob comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni
regolamentari recanti gli obblighi aggiuntivi di cui al
comma 02 ai fini della loro notifica alla Commissione
europea;
1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con
regolamento:
a) gli obblighi delle SIM e delle SGR in materia di
adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle
sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili;
b) gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di
modalita' di deposito e di sub-deposito degli strumenti
finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;
c) le regole applicabili agli OICR aventi a oggetto:
1) i criteri e i divieti all'attivita' di
investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;
2) le norme prudenziali di contenimento e
frazionamento del rischio;
3) gli schemi-tipo e le modalita' di redazione dei
prospetti contabili che le societa' di gestione del
risparmio e le SICAV devono redigere periodicamente;
4) i metodi di calcolo del valore delle quote o
azioni di OICR;
5) i criteri e le modalita' da adottare per la
valutazione dei beni e dei valori in cui e' investito il
patrimonio e la periodicita' della valutazione. Per la
valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati,
la Banca d'Italia puo' prevedere il ricorso a esperti
indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di
acquisto e vendita dei beni da parte del gestore.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a),
prevedono la possibilita' di adottare sistemi interni di
misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti
patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia,
nonche' di utilizzare valutazioni del rischio di credito
rilasciate da societa' o enti esterni.
2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto
delle differenti esigenze di tutela degli investitori
connesse con la qualita' e l'esperienza professionale dei
medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei
soggetti abilitati in materia di:
a) trasparenza, ivi inclusi:
1) gli obblighi informativi nella prestazione dei
servizi e delle attivita' di investimento, nonche' della
gestione collettiva del risparmio, con particolare
riferimento al grado di rischiosita' di ciascun tipo
specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di
portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla
salvaguardia degli strumenti finanziari o delle
disponibilita' liquide detenuti dall'impresa, ai costi,
agli incentivi e alle strategie di esecuzione degli ordini;
2) le modalita' e i criteri da adottare nella
diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e
di ricerche in materia di investimenti;
3) gli obblighi di comunicazione ai clienti
relativi all'esecuzione degli ordini, alla gestione di
portafogli, alle operazioni con passivita' potenziali e ai
rendiconti di strumenti finanziari o delle disponibilita'
liquide dei clienti detenuti dall'impresa.
b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi:
1) gli obblighi di acquisizione di informazioni dai
clienti o dai potenziali clienti ai fini della valutazione
di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei
servizi forniti;
2) le misure per eseguire gli ordini alle
condizioni piu' favorevoli per i clienti;
3) gli obblighi in materia di gestione degli
ordini;
4) l'obbligo di assicurare che la gestione di
portafogli si svolga con modalita' aderenti alle specifiche
esigenze dei singoli investitori e che quella su base
collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di
investimento dell'Oicr;
5) le condizioni alle quali possono essere
corrisposti o percepiti incentivi.
2-bis. La Banca d'Italia e la Consob disciplinano
congiuntamente mediante regolamento, con riferimento alla
prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento,
nonche' alla gestione collettiva del risparmio, gli
obblighi dei soggetti abilitati in materia di:
a) requisiti generali di organizzazione;
b) continuita' dell'attivita';
c) organizzazione amministrativa e contabile,
compresa l'istituzione della funzione di cui alla
lettera e);
d) procedure, anche di controllo interno, per la
corretta e trasparente prestazione dei servizi di
investimento e delle attivita' di investimento nonche'
della gestione collettiva del risparmio;
e) controllo della conformita' alle norme;
f) gestione del rischio dell'impresa;
g) audit interno;
h) responsabilita' dell'alta dirigenza;
i) trattamento dei reclami;
j) operazioni personali;
k) esternalizzazione di funzioni operative essenziali
o importanti o di servizi o attivita';
l) gestione dei conflitti di interesse,
potenzialmente pregiudizievoli per i clienti;
m) conservazione delle registrazioni;
n) procedure anche di controllo interno, per la
percezione o corresponsione di incentivi.
2-ter. Per l'esercizio della vigilanza, nelle materie
di cui al comma 2-bis, sono competenti:
a) la Banca d'Italia per gli aspetti previsti dalle
lettere a), b), c), f), g) e h);
b) la Consob per gli aspetti previsti dalle
lettere d), e), i), j), l), m) e n);
c) la Banca d'Italia e la Consob, secondo le
rispettive funzioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3, per gli
aspetti previsti dalla lettera k).
2-quater. La Consob, sentita la Banca d'Italia,
individua con regolamento:
a) le norme di condotta che non si applicano ai
rapporti fra gestori di sistemi multilaterali di
negoziazione e i partecipanti ai medesimi;
b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati non
sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di
cui al comma 2, lettera b), numero 1), quando prestano i
servizi di cui all'art. 1, comma 5, lettere b) ed e);
c) la disciplina specifica di condotta applicabile ai
rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali;
d) le norme di condotta che non si applicano ai
rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di
cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b) ed e), e
controparti qualificate, intendendosi per tali:
1) le imprese di investimento, le banche, le
imprese di assicurazioni, gli OICR, le SGR, le societa' di
gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli
articoli 106, 107 e 113 del testo unico bancario, le
societa' di cui all'art. 18 del testo unico bancario, gli
istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i
governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi
gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito
pubblico, le banche centrali e le organizzazioni
sovranazionali a carattere pubblico;
2) le imprese la cui attivita' principale consista
nel negoziare per conto proprio merci e strumenti
finanziari derivati su merci;
3) le imprese la cui attivita' esclusiva consista
nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti
finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei
mercati a pronti, purche' esse siano garantite da membri
che aderiscono all'organismo di compensazione di tali
mercati, quando la responsabilita' del buon fine dei
contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che
aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati;
4) le altre categorie di soggetti privati
individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca
d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva
2004/39/CE e alle relative misure di esecuzione;
5) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri
precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione
europea.
2-quinquies. La Consob, sentita la Banca d'Italia,
individua con regolamento i clienti professionali privati
nonche' i criteri di identificazione dei soggetti privati
che su richiesta possono essere trattati come clienti
professionali e la relativa procedura di richiesta.
2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con
regolamento i clienti professionali pubblici nonche' i
criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su
richiesta possono essere trattati come clienti
professionali e la relativa procedura di richiesta.».
«Art. 8 (Vigilanza informativa). - 1. La Banca d'Italia
e la CONSOB possono chiedere, nell'ambito delle rispettive
competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati
e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le
modalita' e nei termini dalle stesse stabiliti.
2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere
esercitati anche nei confronti della societa' incaricata
della revisione contabile.
3. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca
d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui
venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che
possano costituire un'irregolarita' nella gestione ovvero
una violazione delle norme che disciplinano l'attivita'
delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio o delle
SICAV. A tali fini lo statuto delle SIM, delle societa' di
gestione del risparmio o delle SICAV, indipendentemente dal
sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna
all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi
compiti e poteri.
4. Le societa' incaricate della revisione contabile
delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio o delle
SICAV comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla
CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento
dell'incarico, che possano costituire una grave violazione
delle norme disciplinanti l'attivita' delle societa'
sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la
continuita' dell'impresa o comportare un giudizio negativo,
un giudizio con rilievi o una dichiarazione di
impossibilita' di esprimere un giudizio sui bilanci o sui
prospetti periodici degli OICR.
5. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche
all'organo che svolge funzioni di controllo ed alle
societa' incaricate della revisione contabile presso le
societa' che controllano le SIM, le societa' di gestione
del risparmio o le SICAV o che sono da queste controllate
ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario.
5-bis. La Consob, nell'ambito delle sue competenze,
puo' esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti
dall'art. 187-octies. La Banca d'Italia, nell'ambito delle
sue competenze, puo' esercitare sui soggetti abilitati i
poteri previsti dall'art. 187-octies, comma 3, lettera c).
6. I commi 3, 4, 5 e 5-bis si applicano alle banche
limitatamente alla prestazione dei servizi e delle
attivita' di investimento.».
«Art. 10 (Vigilanza ispettiva). - 1. La Banca d'Italia
e la CONSOB possono, nell'ambito delle rispettive
competenze e in armonia con le disposizioni comunitarie,
effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei
documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari
presso i soggetti abilitati.
1-bis. La Consob puo' richiedere alla societa'
incaricata della revisione contabile di procedere a
verifiche ispettive. Le relative spese, la cui congruita'
e' valutata dalla Consob, sono poste a carico del soggetto
ispezionato.
2. Ciascuna autorita' comunica le ispezioni disposte
all'altra autorita', la quale puo' chiedere accertamenti su
profili di propria competenza.
3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere alle
autorita' competenti di uno Stato comunitario di effettuare
accertamenti presso succursali di SIM, di SGR e di banche
stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare
altre modalita' per le verifiche.
4. Le autorita' competenti di uno Stato comunitario,
dopo aver informato la Banca d'Italia e la CONSOB, possono
ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali
di imprese di investimento, di banche comunitarie e di
societa' di gestione armonizzate dalle stesse autorizzate,
stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorita'
di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia e
la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze,
procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano
altre modalita' per le verifiche.
5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono concordare,
nell'ambito delle rispettive competenze, con le autorita'
competenti degli Stati extracomunitari modalita' per
l'ispezione di succursali di imprese di investimento e di
banche insediate nei rispettivi territori.».
«Art. 12 (Vigilanza sul gruppo). - 1. La Banca d'Italia
impartisce alla societa' posta al vertice del gruppo
individuato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b),
disposizioni riferite al complesso dei soggetti individuati
ai sensi del medesimo articolo, aventi ad oggetto le
materie dell'art. 6, commi 1, lettera a), 1-bis e 2-bis,
lettere a), b), c) e g).
Ove lo richiedano esigenze di stabilita', la Banca
d'Italia puo' emanare nelle stesse materie disposizioni di
carattere particolare.
1-bis. In armonia con la disciplina comunitaria, la
Banca d'Italia individua le ipotesi di esenzione
dall'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi del
comma 1.
2. La societa' capogruppo, nell'esercizio
dell'attivita' di direzione e coordinamento, emana
disposizioni alle singole componenti del gruppo individuato
ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), per
l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca
d'Italia. Gli organi amministrativi delle societa' del
gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per
l'emanazione delle disposizioni e la necessaria
collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza
consolidata.
3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere,
nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti
individuati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), al
soggetto che controlla la societa' capogruppo di cui
all'art. 11, comma 1-bis, la SIM o la societa' di gestione
del risparmio, nonche' a quelli che sono controllati,
direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno
per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai
sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), la trasmissione,
anche periodica, di dati e informazioni.
3-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base
consolidata, la Banca d'Italia puo' impartire disposizioni,
ai sensi del presente articolo, nei confronti di tutti i
soggetti inclusi nel gruppo individuato ai sensi dell'art.
11, comma 1, lettera b).
4. La Banca d'Italia puo' disporre nei confronti dei
soggetti appartenenti al gruppo l'applicazione delle
disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II,
sezione VI.
5. La Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito
delle rispettive competenze:
a) effettuare ispezioni presso i soggetti individuati
ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b);
b) al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei
dati e delle informazioni forniti, effettuare ispezioni
presso i soggetti controllati, direttamente o
indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per
cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'art.
11, comma 1, lettera b).
5-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base
consolidata, la Banca d'Italia puo' adottare i
provvedimenti previsti dall'art. 7, comma 2, nei confronti
dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lettera b).».



 
Art. 3.

Modifiche alla rubrica del titolo II della parte II e alla parte II,
titolo II, capo I, del TUF

1. Alla rubrica del titolo II della parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la parola: «servizi», sono inserite le seguenti: «e attivita».
2. All'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dei servizi» sono inserite le seguenti: «e delle attivita»;
b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Le SGR possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f). Le societa' di gestione armonizzate possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine.
3. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, i servizi e le attivita' previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonche' il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis).»;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma:
«3-bis. Le societa' di gestione di mercati regolamentati possono essere abilitate a svolgere l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettera g);»;
d) la lettera a) del comma 5 e' sostituita dalla seguente:
«a) puo' individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorita' comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi e attivita' di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attivita';».
3. Dopo l'articolo 18, e' inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Consulenti finanziari). - 1. La riserva di attivita' di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilita' per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalita', onorabilita', indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
2 E' istituito l'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta, in conformita' alle disposizioni emanate ai sensi del comma 5, provvede un organismo i cui rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentite la Banca d'Italia e la Consob.
3. L'organismo di cui al comma 2 ha personalita' giuridica ed e' ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attivita'.
4. L'organismo di cui al comma 2:
a) vigila sul rispetto delle disposizioni di cui alle lettere d), e) e g) del comma 5;
b) per i casi di violazione delle regole di condotta delibera, in relazione alla gravita' dell'infrazione e in conformita' alle disposizioni di cui al comma 5, lettera b), la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi, ovvero la radiazione dal medesimo.
5. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:
a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 2 e alle relative forme di pubblicita';
b) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 2 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;
c) alle cause di incompatibilita';
d) alle regole di condotta che i consulenti devono rispettare nel rapporto con il cliente, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati;
e) alle modalita' di tenuta della documentazione concernente l'attivita' svolta dai consulenti finanziari;
f) all'attivita' dell'organismo, con specifico riferimento ai compiti di cui al comma 4;
g) alle modalita' di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari.
6. Avverso le decisioni di sospensione o radiazione dall'albo assunte dall'organismo, ai sensi del comma 4, lettera b), e' ammesso ricorso, da parte dell'interessato, dinanzi alla Consob, entro i successivi trenta giorni e secondo le procedure dalla stessa determinate con regolamento. Avverso le delibere adottate dalla Consob ai sensi del presente comma e' ammessa opposizione da parte dell'interessato alla corte d'appello; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 195.
7. La Consob puo' richiedere all'organismo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti. La Consob puo' effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'organismo.
8. In caso di inerzia o malfunzionamento dell'organismo la Consob ne propone lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze.».
4. All'articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea del comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l'esercizio dei servizi e delle attivita' di investimento da parte delle SIM, quando ricorrono le seguenti condizioni:»;
b) la lettera e) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
«e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale, ivi compresa l'illustrazione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate per l'esercizio dell'attivita' e dei tipi di servizi accessori che si intende esercitare, nonche' una relazione sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali;»;
c) al comma 2, dopo le parole: «sana e prudente gestione» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, e assicurata la capacita' dell'impresa di esercitare correttamente i servizi o le attivita' di investimento»;
d) al comma 3, dopo le parole: «svolgimento dei servizi» sono inserite le seguenti: «e delle attivita»;
e) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Le Sim comunicano alla Consob e alla Banca d'Italia ogni modifica rilevante, intervenuta successivamente all'autorizzazione, alle condizioni di cui al comma 1.»;
f) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La Banca d'Italia, sentita la Consob per l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettera g), autorizza l'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento da parte delle banche autorizzate in Italia, nonche' l'esercizio dei servizi e delle attivita' indicati nell'articolo 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario.».



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo della rubrica del titolo II della
parte II del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, come modificato dal presente decreto:

«TITOLO II Servizi e attivita' di investimento»

- Si riporta il testo degli articoli 18 e 19 del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998 come modificato dal
presente decreto:
«Art. 18 (Soggetti). - 1. L'esercizio professionale nei
confronti del pubblico dei servizi e delle attivita' di
investimento e' riservato alle imprese di investimento e
alle banche.
2. Le Sgr possono prestare professionalmente nei
confronti del pubblico i servizi previsti dall'art. 1,
comma 5, lettere d) ed f). Le societa' di gestione
armonizzate possono prestare professionalmente nei
confronti del pubblico i servizi previsti dall'art. 1,
comma 5, lettere d) ed f), qualora autorizzate nello Stato
membro d'origine.
3. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto dall'art. 107 del T.U. bancario possono esercitare
professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e
alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la
Consob, i servizi e le attivita' previsti dall'art. 1,
comma 5, lettere a) e b), limitatamente agli strumenti
finanziari derivati, nonche' il servizio previsto dall'art.
1, comma 5, lettere c) e c-bis).
3-bis. Le societa' di gestione di mercati regolamentati
possono essere abilitate a svolgere l'attivita' di cui
all'art. 1, comma 5, lettera g).
4. Le SIM possono prestare professionalmente nei
confronti del pubblico i servizi accessori e altre
attivita' finanziarie, nonche' attivita' connesse o
strumentali. Sono salve le riserve di attivita' previste
dalla legge.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB:
a) puo' individuare, al fine di tener conto
dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di
adattamento stabilite dalle autorita' comunitarie, nuove
categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi e
attivita' di investimento e nuovi servizi accessori,
indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza
prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attivita';
b) adotta le norme di attuazione e di integrazione
delle riserve di attivita' previste dal presente articolo,
nel rispetto delle disposizioni comunitarie.».
«Art. 19 (Autorizzazione). - 1. La Consob, sentita la
Banca d'Italia, autorizza, entro sei mesi dalla
presentazione della domanda completa, l'esercizio dei
servizi e delle attivita' di investimento da parte delle
Sim, quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni;
b) la denominazione sociale comprenda le parole
«societa' di intermediazione mobiliare»;
c) la sede legale e la direzione generale della
societa' siano situate nel territorio della Repubblica;
d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore
a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo
e allo statuto, un programma concernente l'attivita'
iniziale, ivi compresa l'illustrazione dei tipi delle
operazioni previste, delle procedure adottate per
l'esercizio dell'attivita' e dei tipi di servizi accessori
che si intende esercitare, nonche' una relazione sulla
struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione
dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative
essenziali;
f) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti
di professionalita', indipendenza ed onorabilita' indicati
nell'art. 13;
g) i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti
di onorabilita' stabiliti dall'art. 14;
h) la struttura del gruppo di cui e' parte la
societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio
della vigilanza sulla societa' stessa e siano fornite
almeno le informazione richieste ai sensi dell'art. 15,
comma 5.
2. L'autorizzazione e' negata quando dalla verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita
la sana e prudente gestione e assicurata la capacita'
dell'impresa di esercitare correttamente i servizi o le
attivita' di investimento.
3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina la
procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla
stessa quando la SIM non abbia iniziato o abbia interrotto
lo svolgimento dei servizi e delle attivita' autorizzati.
3-bis. Le SIM comunicano alla Consob e alla Banca
d'Italia ogni modifica rilevante, intervenuta
successivamente all'autorizzazione, alle condizioni di cui
al comma 1.
4. La Banca d'Italia, sentita la Consob per l'attivita'
di cui all'art. 1, comma 5, lettera g), autorizza
l'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento da
parte delle banche autorizzate in Italia, nonche'
l'esercizio dei servizi e delle attivita' indicati
nell'art. 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari
iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico
bancario.».



 
Art. 4.

Modifiche alla parte II, titolo II, capo II, del TUF

1. Alla rubrica del capo II del titolo II della parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «Svolgimento dei servizi» sono aggiunte le seguenti: «e delle attivita».
2. All'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrita' dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attivita'.»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le societa' di gestione armonizzate, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, le banche italiane e quelle extracomunitarie:
a) adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti, e li gestiscono, anche adottando idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti;
b) informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adottate ai sensi della lettera a) non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato;
c) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.».
3. All'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «servizi di investimento e» sono sostituite dalle seguenti: «servizi di investimento, escluso il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi»;
b) al comma 1, la parola: «tecniche» e' soppressa;
c) al comma 4, dopo le parole: «non si applicano ai servizi» sono inserite le seguenti: «e attivita»;
d) al comma 4, le parole: «ne' al servizio accessorio previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera f)» sono soppresse;
e) al comma 5, dopo le parole: «prestazione dei servizi» sono inserite le seguenti: «e attivita».
4. All'articolo 24 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «di investimento» sono soppresse;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al servizio di gestione di portafogli si applicano le seguenti regole:
a) il cliente puo' impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;
b) il cliente puo' recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso dell'impresa di investimento, della societa' di gestione del risparmio o della banca ai sensi dell'articolo 1727 del codice civile;
c) la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari in gestione puo' essere conferita all'impresa di investimento, alla banca o alla societa' di gestione del risparmio con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalita' stabiliti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.».
5. All'articolo 25 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Attivita' di negoziazione nei mercati regolamentati). - 1. Le Sim e le banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi e attivita' di negoziazione per conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti possono operare nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'articolo 67. Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e le banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei medesimi servizi e attivita' possono operare nei mercati regolamentati italiani.
2. Possono accedere ai mercati regolamentati, tenuto conto delle regole adottate dalla societa' di gestione ai sensi dell'articolo 62, comma 2, soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo alle seguenti condizioni:
a) soddisfano i requisiti di onorabilita' e professionalita';
b) dispongono di un livello sufficiente di competenza e capacita' di negoziazione;
c) dispongono di adeguati dispositivi organizzativi;
d) dispongono di risorse sufficienti per il ruolo che devono svolgere.
3. I soggetti di cui al comma 2, ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati, si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza al fine di assicurare l'integrita' dei mercati.».
6. Al comma 2 dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 2-bis, lettere d), e), i), j), l), m) ed n)».



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo della rubrica del capo II, del
titolo II, della parte II, del citato decreto legislativo
n. 58 del 1998 come modificato dal presente decreto:

«Capo II Svolgimento dei servizi e delle attivita»

- Si riporta il testo degli articoli 21, 23, 24 e
25-bis del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, come modificato dal presente decreto:
«Art. 21 (Criteri generali). - 1. Nella prestazione dei
servizi e delle attivita' di investimento e accessori i
soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e
trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti
e per l'integrita' dei mercati;
b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti
e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente
informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e
promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di
controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente
svolgimento dei servizi e delle attivita».
1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attivita'
di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese
di investimento extracomunitarie, le Sgr, le societa' di
gestione armonizzate, gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico
bancario, le banche italiane e quelle extracomunitarie:
a) adottano ogni misura ragionevole per identificare
i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il
cliente o fra clienti, e li gestiscono, anche adottando
idonee misure organizzative, in modo da evitare che
incidano negativamente sugli interessi dei clienti;
b) informano chiaramente i clienti, prima di agire
per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei
conflitti di interesse quando le misure adottate ai sensi
della lettera a) non sono sufficienti per assicurare, con
ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli
interessi dei clienti sia evitato;
c) svolgono una gestione indipendente, sana e
prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti
dei clienti sui beni affidati.
2. Nello svolgimento dei servizi le imprese di
investimento, le banche e le societa' di gestione del
risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome
proprio e per conto del cliente.».
«Art. 23 (Contratti). - 1. I contratti relativi alla
prestazione dei servizi di investimento, escluso il
servizio di cui all'art. 1, comma 5, lettera f), e, se
previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi
accessori sono redatti per iscritto e un esemplare e'
consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca
d'Italia, puo' prevedere con regolamento che, per motivate
ragioni o in relazione alla natura professionale dei
contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano
essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza
della forma prescritta, il contratto e' nullo.
2. E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la
determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di
ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla e'
dovuto.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullita' puo'
essere fatta valere solo dal cliente.
4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.
bancario non si applicano ai servizi e attivita' di
investimento, al collocamento di prodotti finanziari
nonche' alle operazioni e ai servizi che siano componenti
di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina
dell'art. 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I.
In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si
applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U.
bancario.
5. Nell'ambito della prestazione dei servizi e
attivita' di investimento, agli strumenti finanziari
derivati nonche' a quelli analoghi individuati ai sensi
dell'art. 18, comma 5, lettera a), non si applica l'art.
1933 del codice civile.
6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al
cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di
quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere
della prova di aver agito con la specifica diligenza
richiesta.».
«Art. 24 (Gestione di portafogli). - 1. Al servizio di
gestione di portafogli si applicano le seguenti regole:
a) il cliente puo' impartire istruzioni vincolanti in
ordine alle operazioni da compiere;
b) il cliente puo' recedere in ogni momento dal
contratto, fermo restando il diritto di recesso
dell'impresa di investimento, della societa' di gestione
del risparmio o della banca ai sensi dell'art. 1727 del
codice civile;
c) la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di
voto inerenti agli strumenti finanziari in gestione puo'
essere conferita all'impresa di investimento, alla banca o
alla societa' di gestione del risparmio con procura da
rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel
rispetto dei limiti e con le modalita' stabiliti con
regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la Consob.
2. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del
presente articolo; la nullita' puo' essere fatta valere
solo dal cliente.».
«Art. 25-bis (Prodotti finanziari emessi da banche e da
imprese di assicurazione). - 1. Gli articoli 21 e 23 si
applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti
finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione.
2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel
perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5, comma 3,
la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese
di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare,
informativa e ispettiva di cui all'art. 6, commi 2 e 2-bis,
lettere d), e), i), j), l), m) ed n) all'art. 8, commi 1 e
2, e all'art. 10, comma 1, nonche' i poteri di cui all'art.
7, comma 1.
3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza
o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese
di assicurazione informa senza indugio la CONSOB di tutti
gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza
nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire
una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero
delle disposizioni generali o particolari emanate dalla
CONSOB ai sensi del comma 2.
4. Le societa' incaricate della revisione contabile
delle imprese di assicurazione comunicano senza indugio
alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento
dell'incarico, che possano costituire una grave violazione
delle norme di cui al presente capo ovvero delle
disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai
sensi del comma 2.
5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che
svolge funzioni di controllo e alle societa' incaricate
della revisione contabile presso le societa' che
controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste
controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
6. L'ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente le
ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di
assicurazione. Ciascuna autorita' puo' chiedere all'altra
di svolgere accertamenti su aspetti di propria
competenza.».



 
Art. 5.

Modifiche alla parte II, titolo II, capo III, del TUF

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «alla Banca d'Italia e» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole: «la Banca d'Italia e» sono soppresse;
c) al comma 2, le parole: «siano state informate» sono sostituite dalle seguenti: «sia stata informata»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento le procedure che le imprese di investimento comunitarie devono rispettare per prestare nel territorio della Repubblica i servizi ammessi al mutuo riconoscimento, ivi incluse le procedure relative alle eventuali richieste di modifica da parte della Consob delle disposizioni riguardanti le succursali da stabilire nel territorio della Repubblica.».
2. All'articolo 28 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 lettera b), dopo le parole: «nello Stato d'origine dei servizi» sono inserite le seguenti: «e delle attivita»;
b) al comma 2, dopo le parole: «a svolgere i servizi» sono inserite le seguenti: «e le attivita»;
c) al comma 3, dopo le parole: «i servizi» sono inserite le seguenti: «e le attivita».
3. Il comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«1. Alla prestazione all'estero di servizi e attivita' di investimento e di servizi accessori da parte di banche italiane e alla prestazione in Italia dei medesimi da parte di banche estere si applicano le disposizioni del titolo II, capo II, del testo unico bancario.».



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 27 e 28 del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 27 (Imprese di investimento comunitarie). - 1.
Per l'esercizio dei servizi ammessi al mutuo
riconoscimento, le imprese di investimento comunitarie
possono stabilire succursali nel territorio della
Repubblica. Il primo insediamento e' preceduto da una
comunicazione alla CONSOB da parte dell'autorita'
competente dello Stato di origine; la succursale inizia
l'attivita' decorsi due mesi dalla comunicazione.
2. Le imprese di investimento comunitarie possono
esercitare i servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel
territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali a
condizione che la CONSOB sia stata informata dall'autorita'
competente dello Stato d'origine.
3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con
regolamento le procedure che le imprese di investimento
comunitarie devono rispettare per prestare nel territorio
della Repubblica i servizi ammessi al mutuo riconoscimento,
ivi incluse le procedure relative alle eventuali richieste
di modifica da parte della Consob delle disposizioni
riguardanti le succursali da stabilire nel territorio della
Repubblica.
4. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina con
regolamento l'autorizzazione all'esercizio di attivita' non
ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da
parte delle imprese di investimento comunitarie nel
territorio della Repubblica.».
«Art. 28 (Imprese di investimento extracomunitarie). -
1. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di
imprese di investimento extracomunitarie e' autorizzato
dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione
e' subordinata:
a) alla sussistenza, in capo alla succursale, di
requisiti corrispondenti a quelli previsti dall'art. 19,
comma 1, lettere d), e) e f);
b) all'autorizzazione e all'effettivo svolgimento
nello Stato d'origine dei servizi e delle attivita' di
investimento e dei servizi accessori che le imprese di
investimento extracomunitarie intendono prestare in Italia;
c) alla vigenza nello Stato d'origine di disposizioni
in materia di autorizzazione, organizzazione e vigilanza
equivalenti a quelli vigenti in Italia per le SIM;
d) all'esistenza di apposite intese tra la Banca
d'Italia, la CONSOB e le competenti autorita' dello Stato
d'origine;
e) al rispetto nello Stato d'origine di condizioni di
reciprocita', nei limiti consentiti dagli accordi
internazionali.
2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, autorizza le
imprese di investimento extracomunitarie a svolgere i
servizi e le attivita' di investimento e i servizi
accessori senza stabilimento di succursali, sempreche'
ricorrano le condizioni previste dal comma 1,
lettere b), c), d), ed e), e venga presentato un programma
concernente l'attivita' che si intende svolgere nel
territorio della Repubblica.
3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, puo' indicare,
in via generale, i servizi e le attivita' che le imprese di
investimento extracomunitarie non possono prestare nel
territorio della Repubblica senza stabilimento di
succursali.».



 
Art. 6.

Modifiche alla parte II, titolo II, capo IV, del TUF

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
«b) di servizi e attivita' di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attivita'.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies.»;
c) la lettera a) del comma 3 e' sostituita dalla seguente:
«a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis)»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, le Sgr e le societa' di gestione armonizzate possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi e attivita' di investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi e attivita' prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis).»;
e) al comma 5, dopo le parole «dagli strumenti finanziari e dai servizi» sono inserite le seguenti: «e attivita»;
f) al comma 6, le parole: «ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32» sono soppresse;
g) al comma 6, le parole: «ovvero a distanza ai sensi dell'articolo 32» sono soppresse.
2. I commi 1 e 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Per l'offerta fuori sede, le imprese di investimento, le Sgr, le societa' di gestione armonizzate, le Sicav, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario e le banche si avvalgono di promotori finanziari. I promotori finanziari di cui si avvalgono le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le societa' di gestione armonizzate, le banche comunitarie ed extracomunitarie, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica.
2. E' promotore finanziario la persona fisica che, in qualita' di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attivita' di promotore finanziario e' svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto.».
3. All'articolo 32 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: «collocamento a distanza di servizi» sono inserite le seguenti: «e attivita»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' disciplinare con regolamento, in conformita' ai principi stabiliti nell'articolo 30 e nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attivita' di investimento e di prodotti finanziari.».



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 30, 31 e 32 del
citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 30 (Offerta fuori sede). - 1. Per offerta fuori
sede si intendono la promozione e il collocamento presso il
pubblico:
a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla
sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del
proponente l'investimento o del soggetto incaricato della
promozione o del collocamento;
b) di servizi e attivita' di investimento in luogo
diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta,
promuove o colloca il servizio o l'attivita'.
2. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata
nei confronti di clienti professionali, come individuati ai
sensi dell'art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies.
3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari puo'
essere effettuata:
a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei
servizi previsti dall'art. 1, comma 5, lettere c) e c-bis).
b) dalle SGR, dalle societa' di gestione armonizzate
e dalle SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni di
OICR.
4. Le imprese di investimento, le banche, gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'art. 107 del T.U. bancario, le Sgr e le societa' di
gestione armonizzate possono effettuare l'offerta fuori
sede dei propri servizi e attivita' di investimento. Ove
l'offerta abbia per oggetto servizi e attivita' prestati da
altri intermediari, le imprese di investimento e le banche
devono essere autorizzate allo svolgimento dei servizi
previsti dall'art. 1, comma 5, lettere c) o c-bis).
5. Le imprese di investimento possono procedere
all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti
finanziari e dai servizi e attivita' d'investimento, le cui
caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla
CONSOB, sentita la Banca d'Italia.
6. L'efficacia dei contratti di collocamento di
strumenti finanziari o di gestione di portafogli
individuali conclusi fuori sede e' sospesa per la durata di
sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da
parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore
puo' comunicare il proprio recesso senza spese ne'
corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto
abilitato; tale facolta' e' indicata nei moduli o formulari
consegnati all'investitore. La medesima disciplina si
applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede.
7. L'omessa indicazione della facolta' di recesso nei
moduli o formulari comporta la nullita' dei relativi
contratti, che puo' essere fatta valere solo dal cliente.
8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di
vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o
di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o
sottoscrivere tali azioni, purche' le azioni o gli
strumenti finanziari siano negoziati in mercati
regolamentati italiani o di paesi dell'Unione europea.
9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti
finanziari diversi dagli strumenti finanziari e,
limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari
emessi da imprese di assicurazione.».
«Art. 31 (Promotori finanziari). - 1. Per l'offerta
fuori sede, le imprese di investimento, le Sgr, le societa'
di gestione armonizzate, le Sicav, gli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
T.U. bancario e le banche si avvalgono di promotori
finanziari. I promotori finanziari di cui si avvalgono le
imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le
societa' di gestione armonizzate, le banche comunitarie ed
extracomunitarie, sono equiparati, ai fini
dell'applicazione delle regole di condotta, a una
succursale costituita nel territorio della Repubblica.
2. E' promotore finanziario la persona fisica che, in
qualita' di agente collegato ai sensi della direttiva
2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede
come dipendente, agente o mandatario. L'attivita' di
promotore finanziario e' svolta esclusivamente
nell'interesse di un solo soggetto
3. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico e'
responsabile in solido dei danni arrecati a terzi a
promotore finanziario, anche se tali danni siano
conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale.
4. E' istituito l'albo unico dei promotori finanziari,
articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo
provvede un organismo costituito dalle associazioni
professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti
abilitati. L'organismo ha personalita' giuridica ed e'
ordinato in forma di associazione, con autonomia
organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di
articolazione territoriale delle proprie strutture e
attivita'. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria
l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre
somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione,
nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle
proprie attivita'. Esso provvede all'iscrizione all'albo,
previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni
altra attivita' necessaria per la tenuta dell'albo.
L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri
stabiliti con regolamento dalla CONSOB, e sotto la
vigilanza della medesima.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i
requisiti di onorabilita' e di professionalita' per
l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di
professionalita' per l'iscrizione all'albo sono accertati
sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto
della pregressa esperienza professionale, validamente
documentata, ovvero sulla base di prove valutative.
6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i
criteri relativi:
a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e
alle relative forme di pubblicita';
b) ai requisiti di rappresentativita' delle
associazioni professionali dei promotori finanziari e dei
soggetti abilitati;
c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e
alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;
d) alle cause di incompatibilita';
e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni
disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 55 e 196 e
alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo
stesso art. 196, comma 1;
f) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei
reclami contro le delibere dell'organismo di cui al
comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla
lettera c);
g) alle regole di presentazione e di comportamento
che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti
con la clientela;
h) alle modalita' di tenuta della documentazione
concernente l'attivita' svolta dai promotori finanziari;
i) all'attivita' dell'organismo di cui al comma 4 e
alle modalita' di esercizio della vigilanza da parte della
stessa CONSOB;
l) alle modalita' di aggiornamento professionale dei
promotori finanziari.
7. La CONSOB puo' chiedere ai promotori finanziari o ai
soggetti che si avvalgono di promotori finanziari la
comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e
documenti fissando i relativi termini. Essa puo' inoltre
effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti
e il compimento degli atti ritenuti necessari.».
«Art. 32 (Promozione e collocamento a distanza di
servizi e attivita' di investimento e strumenti
finanziari). - 1. Per tecniche di comunicazione a distanza
si intendono le tecniche di contatto con la clientela,
diverse dalla pubblicita', che non comportano la presenza
fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o
di un suo incaricato.
2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo'
disciplinare con regolamento, in conformita' ai principi
stabiliti nell'art. 30 e nel decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 190, la promozione e il collocamento mediante
tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attivita'
di investimento e di prodotti finanziari.».



 
Art. 7.

Inserimento del capo IV-bis del titolo II della parte II del TUF

1. Dopo il capo IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:

«Capo IV-bis

Tutela degli investitori Art. 32-bis (Tutela degli interessi collettivi degli investitori). - 1. Le associazioni dei consumatori inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono legittimate ad agire per la tutela degli interessi collettivi degli investitori, connessi alla prestazione di servizi e attivita' di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, nelle forme previste dagli articoli 139 e 140 del predetto decreto legislativo.
Art. 32-ter (Risoluzione stragiudiziale di controversie). - 1. Ai fini della risoluzione stragiudiziale di controversie sorte fra investitori e soggetti abilitati e relative alla prestazione di servizi e di attivita' di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, trovano applicazione le procedure di conciliazione e arbitrato definite ai sensi dell'articolo 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Fino all'istituzione di tali procedure, si applica l'articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».
 
Art. 8.

Modifiche alla parte II, titolo III, del TUF

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:
«a) prestare il servizio di gestione di portafogli;»;
b) alla lettera e) del comma 2, le parole: «i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera f)» sono sostituite dalle seguenti: «il servizio di consulenza in materia di investimenti»;
c) dopo la lettera e) del comma 2, e' aggiunta la seguente:
«e-bis) commercializzare quote o azioni di Oicr propri o di terzi, in conformita' alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La Sgr puo' delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti alla prestazione dei servizi di cui ai commi 1 e 2 con modalita' che evitino lo svuotamento della societa' stessa, ferma restando la sua responsabilita' nei confronti dei partecipanti al fondo per l'operato dei soggetti delegati.».
2. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento» sono sostituite dalle seguenti: «, del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti».
3. Al comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o al capo II del presente titolo».



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo degli articoli 33, 34 e 49 del
citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 33 (Attivita' esercitabili). - 1. La prestazione
del servizio di gestione collettiva del risparmio e'
riservata:
a) alle SGR e alle SICAV;
b) alle societa' di gestione armonizzate
limitatamente all'attivita' di cui all'art. 1, comma 1,
lettera n), n. 2).
2. Le SGR possono:
a) prestare il servizio di gestione di portafogli;
b) istituire e gestire fondi pensione;
c) svolgere le attivita' connesse o strumentali
stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB;
d) prestare i servizi accessori di cui all'art. 1,
comma 6, lettera a), limitatamente alle quote di OICR di
propria istituzione;
e) prestare il servizio di consulenza in materia di
investimenti;
e-bis) commercializzare quote o azioni di Oicr propri
o di terzi, in conformita' alle regole di condotta
stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia;
3. La SGR puo' affidare specifiche scelte di
investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di
gestione di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione
del risparmio definiti di tempo in tempo dal gestore.
4. La Sgr puo' delegare a soggetti terzi specifiche
funzioni inerenti la prestazione dei servizi di cui ai
commi 1 e 2 con modalita' che evitino lo svuotamento della
societa' stessa, ferma restando la sua responsabilita' nei
confronti dei partecipanti al fondo per l'operato dei
soggetti delegati.».
«Art. 34 (Autorizzazione della societa' di gestione del
risparmio). - 1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB,
autorizza l'esercizio del servizio di gestione collettiva
del risparmio, del servizio di gestione di portafogli e del
servizio di consulenza in materia di investimenti da parte
delle societa' di gestione e risparmio quando ricorrono le
seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni;
b) la sede legale e la direzione generale della
societa' siano situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale sociale versato sia di ammontare non
inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca
d'Italia;
d) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti
di professionalita', indipendenza e onorabilita' indicati
dall'art. 13;
e) i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti
di onorabilita' stabiliti dall'art. 14;
f) la struttura del gruppo di cui e' parte la
societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio
della vigilanza sulla societa' stessa e siano fornite
almeno le informazioni richieste ai sensi dell'art. 15,
comma 5;
g) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo
e allo statuto, un programma concernente l'attivita'
iniziale nonche' una relazione sulla struttura
organizzativa;
h) la denominazione sociale contenga le parole
«societa' di gestione del risparmio».
2. L'autorizzazione e' negata quando dalla verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita
la sana e prudente gestione.
3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina la
procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza
dall'autorizzazione quando la societa' di gestione del
risparmio non abbia iniziato o abbia interrotto lo
svolgimento dei servizi autorizzati.
4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza le
operazioni di fusione o di scissione di societa' di
gestione del risparmio.».
«Art. 49 (Fusione e scissione). - 1. La SICAV non puo'
trasformarsi in un organismo non soggetto al presente capo.
2. Alla fusione e alla scissione delle SICAV si
applicano gli articoli 2501 e seguenti del codice civile,
in quanto compatibile o al capo II del presente titolo.
3. Il progetto di fusione o quello di scissione,
redatti sulla base di quanto richiesto dall'art. 43, e la
deliberazione assembleare che abbia portato modifiche ai
relativi progetti sono sottoposti alla preventiva
autorizzazione della Banca d'Italia, che la rilascia
sentita la CONSOB.
4. Se non consti l'autorizzazione indicata nel comma 3
non si puo' dar corso alle iscrizioni nel registro delle
imprese, previste dal codice civile.».



 
Art. 9.

Modifiche alla parte II, titolo IV, del TUF

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «prestazione di servizi» sono inserite le seguenti: «e attivita»;
b) al comma 1, le parole: «ciascuna per le materie di propria competenza» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle rispettive competenze»;
c) all'alinea del comma 2, la parola: «riguardanti» e' sostituita dalle seguenti: «, nonche' imporre ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni,».
2. All'articolo 52 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, di societa' di gestione armonizzate, di banche comunitarie con succursale in Italia e di societa' finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del testo unico bancario, delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarita', dandone comunicazione anche all'Autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.»;
b) l'alinea del comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'autorita' di vigilanza che procede puo' adottare i provvedimenti necessari, sentita l'altra autorita', compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, nonche' ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attivita' anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, ovvero ordinare la chiusura della succursale, quando:»;
c) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Se vi e' fondato sospetto che un'impresa di investimento comunitaria o una banca comunitaria operanti in regime di libera prestazione di servizi in Italia non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie, la Banca d'Italia o la Consob informano l'autorita' competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorita' competente, l'intermediario persiste nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la Consob, dopo avere informato l'autorita' competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale, adottano tutte le misure necessarie compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia. La Banca d'Italia o la Consob procedono sentita l'altra autorita', e informano la Commissione europea delle misure adottate.
3-ter. Il comma 3-bis si applica anche nel caso di violazioni, da parte di imprese di investimento o banche comunitarie con succursale in Italia, di obblighi derivanti da disposizioni comunitarie per le quali e' competente lo Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale.».
3. Al comma 1 dell'articolo 56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «ciascuna per le materie di propria competenza» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle rispettive competenze».
4. All'articolo 57 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «ciascuna per le materie di propria competenza» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle rispettive competenze»;
b) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «relativi ai servizi» sono inserite le seguenti: «e alle attivita».
5. All'articolo 59 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «L'esercizio dei servizi di investimento» sono sostituite dalle seguenti: «Il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di servizi e attivita' di investimento»;
b) al comma 5, dopo le parole: «dall'esercizio dei servizi» sono inserite le seguenti: «e delle attivita».



Nota all'art. 9.
Si riporta il testo degli articoli 51, 52, 56, 57 e 59
del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 come
modificato dal presente decreto:
«Art. 51 (Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di
intermediari nazionali e extracomunitari). - 1. In caso di
violazione da parte di SIM, di imprese di investimento e di
banche extracomunitarie, di societa' di gestione del
risparmio, di SICAV e di banche autorizzate alla
prestazione di servizi e attivita' di investimento aventi
sede in Italia delle disposizioni loro applicabili ai sensi
del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB,
nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare
alle stesse di porre termine a tali irregolarita'.
2. L'autorita' di vigilanza che procede puo' altresi',
sentita l'altra autorita', vietare ai soggetti indicati nel
comma 1 di intraprendere nuove operazioni nonche' imporre
ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di
operazioni singoli servizi o attivata, anche limitatamente
a singole succursali o dipendenze dell'intermediario,
quando:
a) le violazioni commesse possano pregiudicare
interessi di carattere generale;
b) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi
degli investitori.».
«Art. 52 (Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di
intermediari comunitari). - 1. In caso di violazione da
parte di imprese di investimento comunitarie con succursale
in Italia, di societa' di gestione armonizzate, di banche
comunitarie con succursale in Italia e di societa'
finanziarie previste dall'art. 18, comma 2, del testo unico
bancario, delle disposizioni loro applicabili ai sensi del
presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob,
nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare
alle stesse di porre termine a tali irregolarita', dandone
comunicazione anche all'Autorita' di vigilanza dello Stato
membro in cui l'intermediario ha sede legale per i
provvedimenti eventualmente necessari.
2. L'autorita' di vigilanza che procede puo' adottare i
provvedimenti necessari, sentita l'altra autorita',
compresa l'imposizione del divieto di' intraprendere nuove
operazioni, nonche' ogni altra limitazione riguardante
singole tipologie di operazioni, singoli servizi o
attivita' anche limitatamente a singole succursali o
dipendenze dell'intermediario, ovvero ordinare la chiusura
della succursale, quando:
a) manchino o risultino inadeguati i provvedimenti
dell'autorita' competente dello Stato in cui
l'intermediario ha sede legale;
b) risultino violazioni delle norme di comportamento;
c) le irregolarita' commesse possano pregiudicare
interessi di carattere generale;
d) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi
degli investitori.
3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono comunicati
dall'autorita' che li ha adottati all'autorita' competente
dello Stato comunitario in cui l'intermediario ha sede
legale.
3-bis. Se vi e' fondato sospetto che un'impresa di
investimento comunitaria o una banca comunitaria operanti
in regime di libera prestazione di servizi in Italia non
ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni
comunitarie, la Banca d'Italia o la Consob informano
l'autorita' competente dello Stato membro in cui
l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti
necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorita'
competente, l'intermediario persiste nell'agire in modo
tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il
buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la
Consob, dopo avere informato l'autorita' competente dello
Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale,
adottano tutte le misure necessarie compresa l'imposizione
del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia. La
Banca d'Italia o la Consob procedono sentita l'altra
autorita', e informano la Commissione europea delle misure
adottate.
3-ter. Il comma 3-bis si applica anche nel caso di
violazioni, da parte di imprese di investimento o banche
comunitarie con succursale in Italia, di obblighi derivanti
da disposizioni comunitarie per le quali e' competente lo
Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale.».
«Art. 56 (Amministrazione straordinaria). - 1. Il
Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della
Banca d'Italia o della CONSOB, nell'ambito delle rispettive
competenze, puo' disporre con decreto lo scioglimento degli
organi con funzione di amministrazione e di controllo delle
SIM, delle societa' di gestione del risparmio e delle SICAV
quando:
a) risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione
ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative,
amministrative o statutarie che ne regolano l'attivita';
b) siano previste gravi perdite del patrimonio della
societa';
c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata
dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria
ovvero dal commissario nominato ai sensi dell'art. 53.
2. Il provvedimento previsto dal comma 1 puo' essere
adottato anche nei confronti delle succursali italiane di
imprese di investimento extracomunitarie: in tale ipotesi i
commissari straordinari e il comitato di sorveglianza
assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri
degli organi di amministrazione e di controllo dell'impresa
di investimento.
3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti
ad essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi da
2 a 6, 71, 72, 73, 74, 75 del testo unico bancario,
intendendosi le suddette disposizioni riferite agli
investitori in luogo dei depositanti, alle SIM, alle
imprese di investimento extracomunitarie, alle societa' di
gestione del risparmio e alle SICAV in luogo delle banche,
e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli
strumenti finanziari e al denaro.
4. Alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio e
alle SICAV non si applica il titolo IV della legge
fallimentare.».
«Art. 57 (Liquidazione coatta amministrativa). - 1. Il
Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della
Banca d'Italia o della CONSOB, nell'ambito delle rispettive
competenze, puo' disporre con decreto la revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' e la
liquidazione coatta amministrativa delle SIM, delle
societa' di gestione del risparmio e delle SICAV, anche
quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria
ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora
le irregolarita' nell'amministrazione ovvero le violazioni
delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie
o le perdite previste dall'art. 56 siano di eccezionale
gravita'.
2. La liquidazione coatta puo' essere disposta con il
medesimo procedimento previsto dal comma 1, su istanza
motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea
straordinaria, del commissario nominato ai sensi dell'art.
53, dei commissari straordinari o dei liquidatori.
3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti
a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano,
in quanto compatibili, l'art. 80, commi da 3 a 6, e gli
articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e
7, 87, commi 2, 3 e 4, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 97 del
testo unico bancario, intendendosi le suddette disposizioni
riferite alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio
e alle SICAV in luogo delle banche, e l'espressione
"strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e
al denaro.
4. I commissari, trascorso il termine previsto
dall'art. 86, comma 5, del testo unico bancario e non
oltre, trenta giorni successivi, sentiti i cessati
amministratori, depositano presso la Banca d'Italia e, a
disposizione degli aventi diritto, nella cancelleria del
tribunale del luogo dove la SIM, la societa' di gestione
del risparmio e la SICAV hanno la sede legale, gli elenchi
dei creditori ammessi, indicando i diritti di prelazione e
l'ordine degli stessi, dei titolari dei diritti indicati
nel comma 2 del predetto articolo, nonche' dei soggetti
appartenenti alle medesime categorie cui e' stato negato il
riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla
restituzione degli strumenti finanziari e del denaro
relativi ai servizi e alle attivita' previsti dal presente
decreto sono iscritti in apposita e separata sezione dello
stato passivo. Il presente comma si applica in luogo
dell'art. 86, commi 6 e 7 del testo unico bancario.
5. Possono proporre opposizione allo stato passivo,
relativamente alla propria posizione e contro il
riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi
negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i
soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o
in parte, entro 15 giorni dal ricevimento della
raccomandata prevista dall'art. 86, comma 8, del testo
unico bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine
decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto
dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo
dell'art. 87, comma 1, del testo unico bancario.
6. Se il provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa riguarda una SICAV, i commissari, entro
trenta giorni dalla nomina, comunicano ai soci il numero e
la specie delle azioni risultanti di pertinenza di ciascuno
secondo le scritture e i documenti della societa».
«Art. 59 (Sistemi di indennizzo). - 1. Il rilascio
dell'autorizzazione alla prestazione di servizi e attivita'
di investimento e' subordinato all'adesione a un sistema di
indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca
d'Italia e la CONSOB.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
la Banca d'Italia e la CONSOB, disciplina con regolamento
l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi di
indennizzo.
3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, coordina con
regolamento l'operativita' dei sistemi d'indennizzo con la
procedura di liquidazione coatta amministrativa e, in
generale, con l'attivita' di vigilanza.
4. I sistemi di indennizzo sono surrogati nei diritti
degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti
effettuati a loro favore.
5. Gli organi della procedura concorsuale verificano e
attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano
dall'esercizio dei servizi e delle attivita', di
investimento tutelati dai sistemi di indennizzo.
6. Per le cause relative alle richieste di indennizzo
e' competente il giudice del luogo ove ha sede legale il
sistema di indennizzo».



 
Art. 10.

Principi di regolamentazione della parte III, titolo I, del TUF

1. Nel capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente articolo:
«Art. 60-ter (Principi di regolamentazione). - 1. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri regolamentari previsti dal presente titolo nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 6, comma 01.».
 
Art. 11.

Modifiche alla parte III, titolo I, capo I, del TUF

1. All'articolo 61 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 2, le parole: «il capitale minimo» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse finanziarie»;
b) al comma 3, le parole: « e professionalita» sono sostituite dalle seguenti: «, professionalita' e indipendenza»;
c) al comma 5, le parole: «, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante» sono soppresse;
d) al comma 6, le parole: «alla Consob e» sono soppresse;
e) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. La Consob disciplina con regolamento:
a) contenuto, termini e modalita' di comunicazione alla Consob da parte della societa' di gestione delle informazioni relative ai partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa rilevante a tale fine e ai fini del possesso dei requisiti di onorabilita' di cui al comma 5 e delle comunicazioni di cui al comma 6;
b) contenuto, termini e modalita' di comunicazione alla Consob da parte della societa' di gestione delle informazioni relative ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella societa' di gestione e ai soggetti che dirigono effettivamente l'attivita' e le operazioni del mercato regolamentato e di ogni successivo cambiamento;
c) contenuto, termini e modalita' di pubblicazione da parte della societa' di gestione delle informazioni relative ai partecipanti al capitale e di ogni successivo cambiamento nell'identita' delle persone che possiedono una partecipazione rilevante.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis sono adottate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e la Consob, nei casi di societa' di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato e dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, nei casi di societa' di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonche' di societa' di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.»;
f) al comma 7, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6-bis»;
g) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Entro novanta giorni dalla comunicazione da parte della societa' di gestione, la Consob puo' opporsi ai cambiamenti negli assetti azionari quando tali cambiamenti mettono a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato il provvedimento e' adottato dalla Banca d'Italia. In caso di opposizione da parte dell'Autorita' competente, i diritti di voto inerenti alle azioni oggetto di cessione non possono essere esercitati.
8-ter. I provvedimenti di cui al comma 8-bis sono adottati sentita la Banca d'Italia, nei casi di societa' di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonche' di societa' di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.»;
h) al comma 9, le parole: «e 165» sono sostituite dalle seguenti: «, 165 e 165-bis».
2. All'articolo 62 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza della societa' di gestione; il regolamento puo' attribuire al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione il potere di dettare disposizioni di attuazione.»;
b) al comma 1-bis, dopo le parole: «dal consiglio di amministrazione» sono inserite le seguenti: «o dal consiglio di gestione»;
c) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
«1-ter. La Consob, in conformita' alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione, individua con regolamento i criteri generali ai quali il regolamento del mercato deve adeguarsi in materia di:
a) ammissione di strumenti finanziari alle negoziazioni;
b) sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni nei mercati regolamentati;
c) modalita' per assicurare la pubblicita' del regolamento del mercato.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter sono adottate sentita la Banca d'Italia per i mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute.»;
d) l'alinea del comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le societa' di gestione si dotano di regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscono una negoziazione corretta e ordinata nonche' di criteri obiettivi che consentono l'esecuzione efficiente degli ordini. In ogni caso il regolamento del mercato determina:»;
e) dopo la lettera d) del comma 2 e' aggiunta la seguente:
«d-bis) le condizioni e le modalita' per la compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni concluse sui mercati.»;
f) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina l'accesso degli operatori al mercato regolamentato, secondo regole trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi, nonche' i criteri per la partecipazione diretta o remota al mercato regolamentato e gli obblighi imposti agli operatori derivanti:
a) dall'istituzione e dalla gestione del mercato regolamentato;
b) dalle disposizioni riguardanti le operazioni eseguite nel mercato;
c) dagli standard professionali imposti al personale dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 1, che sono operanti nel mercato;
d) dalle condizioni stabilite, per i partecipanti diversi dai soggetti di cui alla lettera c), a norma dell'articolo 25, comma 2;
e) dalle regole e procedure per la compensazione e il regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato.».
3. All'articolo 63 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinata alla presentazione di un programma di attivita' che illustra i tipi di attivita' previsti e la struttura organizzativa della societa' di gestione.»;
b) al comma 3, le parole: «lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».
4. All'articolo 64 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole «Organizzazione e funzionamento del mercato» sono aggiunte le seguenti: «e delle societa' di gestione»;
b) prima del comma 1, e' inserito il seguente:
«01. La Consob, con proprio regolamento, individua gli adempimenti informativi delle societa' di gestione nei propri confronti, nonche', avendo riguardo alla trasparenza, all'ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela degli investitori e in conformita' alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE, i requisiti generali di organizzazione delle societa' di gestione dei mercati regolamentati.»;
c) alla lettera b) del comma 1, le parole: «verifica il» sono sostituite dalle seguenti: «predispone e mantiene dispositivi e procedure efficaci per il controllo del»;
d) dopo il comma 1-ter, sono inseriti i seguenti:
«1-quater. Nel caso in cui uno strumento finanziario risulti negoziato nei mercati regolamentati di cui all'articolo 67, comma 1, la Consob:
a) rende pubbliche le decisioni assunte ai sensi del comma 1-bis, lettera c), e ne informa le autorita' competenti degli Stati membri dei mercati regolamentati nei quali lo strumento finanziario oggetto della decisione e' ammesso a negoziazione;
b) informa le autorita' competenti degli altri Stati membri della decisione di sospensione o esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni, sulla base della comunicazione ricevuta dalla societa' di gestione ai sensi del comma 1, lettera c).
1-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 01 sono adottate, sentita la Banca d'Italia, nei casi di societa' di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonche' di societa' di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.
1-sexies. Salvo quando cio' possa causare danni agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato, la Consob richiede la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni in un mercato regolamentato nei casi in cui tale strumento finanziario sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorita' competenti di altri Stati membri.».
5. L'articolo 65 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 65 (Registrazione delle operazioni presso la societa' di gestione e obblighi di comunicazione delle operazioni concluse su strumenti finanziari). - 1. La Consob stabilisce con regolamento:
a) le modalita' di registrazione presso le societa' di gestione delle operazioni compiute su strumenti finanziari ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati da essa gestiti;
b) il contenuto, i termini e le modalita' di comunicazione alla Consob da parte dei soggetti abilitati delle operazioni concluse su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato.
2. La Consob, quando cio' sia necessario al fine di assicurare la tutela degli investitori, puo' estendere gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, lettera b), anche a strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati.».
6. Al comma 2 dell'articolo 66 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il quarto periodo e' soppresso.
7. Dopo l'articolo 66 e' inserito il seguente articolo:
«Art. 66-bis (Mercati di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas). - 1. Ai mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica ed il gas e alle societa' che organizzano e gestiscono tali mercati si applicano le disposizioni del presente capo, fatto salvo quanto indicato ai successivi commi.
2. I provvedimenti di cui agli articoli 61, commi 8 e 8-bis, 63, commi 1 e 2, 67, commi 2, 3, 5-bis e 5-ter, 70-bis, comma 2, lettera b), 70-ter, comma 2, 73, comma 4, e 75, commi 2 e 4, sono adottati dalla Consob, d'intesa con l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1-ter, sono adottate dalla Consob, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas.
4. I provvedimenti di cui all'articolo 64, comma 1-bis, lettera c), sono adottati dalla Consob sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
5. I compiti di cui all'articolo 67, comma 2-bis, sono attribuiti alla Consob, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas esercita le attribuzioni previste nel presente articolo in funzione delle generali esigenze di stabilita', economicita' e concorrenzialita' dei mercati dell'energia elettrica e del gas, nonche' di sicurezza e efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas.
7. Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, la Consob e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas si prestano reciproca assistenza e collaborano tra loro anche mediante scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio. La Consob e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas agiscono in modo coordinato, a tale fine stipulando appositi protocolli di intesa.
8. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas informa il Ministero dello sviluppo economico sull'attivita' di vigilanza svolta e sulle irregolarita' riscontrate che possono incidere sul funzionamento dei mercati fisici dei prodotti sottesi nonche' sulla sicurezza e sull'efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas.».
8. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. La Consob, al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, puo' stipulare accordi con le autorita' di vigilanza dello Stato di origine di mercati regolamentati comunitari che abbiano acquisito, a giudizio della Consob, un'importanza sostanziale per il funzionamento del mercato finanziario italiano e la tutela degli investitori in Italia. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato tali compiti sono attribuiti alla Banca d'Italia.»;
b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato la comunicazione e' data alla Banca d'Italia, che rilascia il proprio nulla osta previa stipula di accordi con le competenti autorita' estere e ne informa la Consob.»;
c) al comma 4, le parole: «La Consob accerta» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la Consob o la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, accertano»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le societa' di gestione che intendono estendere l'operativita' dei mercati regolamentati da esse gestiti in altri Stati comunitari ne danno comunicazione preventiva alla Consob. La Consob ne informa, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, l'autorita' competente dello Stato membro in cui il mercato regolamentato intende operare. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato la comunicazione preventiva e' data alla Banca d'Italia, che ne informa l'autorita' competente dello Stato membro interessato e la Consob.»;
e) dopo il comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«5-bis. La Consob autorizza i mercati di cui al comma 1 a dotarsi di dispositivi appropriati per facilitare l'accesso e la negoziazione in tali mercati ai loro membri e partecipanti remoti stabiliti nel territorio della Repubblica.
5-ter. La Consob puo' richiedere all'autorita' competente dello Stato membro d'origine dei mercati di cui al comma 5-bis l'identita' dei membri o partecipanti al mercato regolamentato stabiliti nel territorio della Repubblica.
5-quater. Ai partecipanti remoti ai mercati regolamentati italiani si applicano gli articoli 8, comma 1, e 10, comma 1. In tale caso la Consob informa l'autorita' competente dello Stato membro d'origine del partecipante remoto. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato, la Banca d'Italia informa l'autorita' competente dello Stato membro d'origine del partecipante remoto e la Consob.».
9. All'articolo 69 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10.»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, determina:
a) le risorse finanziarie della societa' di gestione;
b) le attivita' connesse e strumentali a quelle di compensazione e liquidazione;
c) i requisiti di organizzazione della societa';
d) i criteri generali per l'ammissione, esclusione e sospensione dei partecipanti;
e) i criteri generali in base ai quali la societa' di gestione puo' partecipare direttamente ai sistemi di compensazione e liquidazione esteri.
1-ter. L'accesso al servizio di compensazione e liquidazione, nonche' al servizio di liquidazione su base lorda, delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati e' subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti e obiettivi.».
10. All'articolo 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «essere distratte dalla destinazione prevista ne» sono soppresse;
b) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le garanzie acquisite possono essere utilizzate esclusivamente secondo le regole di cui alla disciplina dettata ai sensi del presente comma. Si applica l'articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10.»;
c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, determina:
a) le risorse finanziarie delle societa' che gestiscono sistemi di compensazione e garanzia;
b) i requisiti di organizzazione del gestore dei sistemi;
c) i criteri generali per l'ammissione, esclusione e sospensione dei partecipanti;
d) i criteri generali in base ai quali il gestore dei sistemi puo' partecipare direttamente ai sistemi di compensazione e garanzia esteri.»;
d) dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. L'accesso ai sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari e' subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti e obiettivi.».
11. Dopo l'articolo 70, sono inseriti i seguenti:
«Art. 70-bis (Accesso ai sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari). - 1. Le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento possono accedere ai sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione di cui agli articoli 68, 69 e 70 per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari.
2. Le societa' di gestione assicurano ai partecipanti ai mercati da esse gestiti il diritto di designare un sistema di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari effettuate su tali mercati, diverso da quello designato dal mercato stesso, qualora risultino rispettate le seguenti condizioni:
a) la presenza di collegamenti e dispositivi fra il sistema di compensazione e liquidazione designato e i sistemi e la struttura del mercato regolamentato per garantire il regolamento efficace ed economico delle operazioni;
b) il riconoscimento da parte della Consob che le condizioni tecniche di regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato tramite un sistema diverso da quello designato dal mercato stesso siano tali da consentire il regolare e ordinato funzionamento dei mercati. Nei casi di societa' di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato il riconoscimento e' effettuato dalla Banca d'Italia.
3. Le societa' di gestione comunicano alla Consob le designazioni effettuate dai partecipanti al mercato ai sensi del comma 2. Tali comunicazioni sono effettuate alla Banca d'Italia nel caso dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato.
4. Il riconoscimento di cui al comma 2, lettera b), e' effettuato, sentita la Banca d'Italia, nei casi di societa' di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonche' di societa' di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.
Art. 70-ter (Accordi fra sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione nell'ambito dei mercati regolamentati). - 1. Le societa' di gestione dei mercati regolamentati possono concludere accordi con le societa' che gestiscono i sistemi di controparte centrale, di compensazione e liquidazione di un altro Stato membro al fine di disporre la garanzia, la compensazione o il regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato.
2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, puo' opporsi agli accordi di cui al comma 1 qualora, tenuto anche conto delle condizioni previste all'articolo 70-bis, comma 2, cio' si renda necessario per preservare l'ordinato funzionamento del mercato regolamentato. A tale fine, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, disciplina con regolamento gli adempimenti informativi delle societa' di gestione in occasione degli accordi di cui al comma 1.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, per i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato.».
12. All'articolo 73 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dall'articolo 74, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 74, comma 2, e 187-octies»;
b) al comma 4, le parole: «delle finalita' indicate nell'articolo 63, comma 1, lettera b),» sono sostituite dalle seguenti «della trasparenza del mercato, dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni e della tutela degli investitori».
13. All'articolo 74 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono inserite le seguenti parole: «e puo' adottare ogni misura per garantire il rispetto degli obblighi previsti dal presente capo» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine, agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1 e 10, comma 1.»;
b) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma:
«4-bis. La Consob puo' esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies.».
14. All'articolo 75 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La Consob puo' revocare l'autorizzazione prevista dall'articolo 63 quando:
a) la societa' di gestione non si avvale dell'autorizzazione entro dodici mesi ovvero vi rinuncia espres-samente;
b) la societa' di gestione ovvero il mercato regolamentato ha cessato di funzionare da piu' di sei mesi;
c) la societa' di gestione ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
d) la societa' di gestione ovvero il mercato regolamentato non soddisfa piu' le condizioni cui e' subordinata l'autorizzazione;
e) la societa' di gestione ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni del presente capo.»;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma:
«2-bis. La procedura di cui al comma 1 puo' determinare la revoca dell'autorizzazione prevista al comma 2.»;
c) al comma 5, le parole «lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».
15. All'articolo 76 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Essa si avvale dei poteri previsti dall'articolo 74» sono sostituite dalle seguenti: «Agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1 e 10, comma 1»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, puo' chiedere alle societa' di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonche' eseguire ispezioni presso le medesime societa' e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. Gli stessi poteri possono essere esercitati anche nei confronti degli altri soggetti coinvolti nell'attivita' della societa' di gestione. A tale fine, la Banca d'Italia puo' procedere anche ad audizioni personali. La Banca d'Italia puo' autorizzare revisori dei conti o esperti a procedere a verifiche presso le societa' di gestione; le relative spese sono poste a carico del soggetto ispezionato.
2-ter. In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalita' indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla societa' di gestione.
2-quater. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato, la Consob puo' esercitare i poteri previsti dall'articolo 187-octies.».
16. L'articolo 77 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 77 (Vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia). - 1. La vigilanza sui sistemi indicati negli articoli 68, 69 e 70 e sui soggetti che li gestiscono e' esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilita' e al contenimento del rischio sistemico e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca d'Italia e la Consob possono richiedere ai gestori dei sistemi e agli operatori la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti in ordine alla compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni ed effettuare ispezioni.
2. In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalita' indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alle societa' di gestione dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 69 e 70.
3. Ai gestori dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 68, 69 e 70 si applica l'articolo 83.».



Note all'art. 11:
- Si riporta il testo degli articoli 61, 62, 63, 64,
66, 67, 69, 70, 73, 74, 75 e 76 del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 61 (Mercati regolamentati di strumenti
finanziari). - 1. L'attivita' di organizzazione e gestione
di mercati regolamentati di strumenti finanziari ha
carattere di impresa ed e' esercitata da societa' per
azioni, anche senza scopo di lucro (societa' di gestione).
2. La CONSOB determina con regolamento:
a) le risorse finanziarie delle societa' di gestione;
b) le attivita' connesse e strumentali a quelle di
organizzazione e gestione dei mercati che possono essere
svolte dalle societa' di gestione.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la CONSOB, determina con regolamento i requisiti di
onorabilita' professionalita' e indipendenza dei soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo nelle societa' di gestione. Si applica l'art. 13,
comma 2. In caso di inerzia la decadenza e' pronunciata
dalla CONSOB.
4. Il regolamento previsto dal comma 3 stabilisce le
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le
modalita' indicate nel comma 3.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la CONSOB, determina con regolamento i requisiti di
onorabilita' dei partecipanti al capitale.
6. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni nelle
societa' di gestione, effettuati direttamente o
indirettamente, anche per il tramite di societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta
persona, devono essere comunicati dal soggetto acquirente
entro ventiquattro ore alla societa' di gestione unitamente
alla documentazione attestante il possesso da parte degli
acquirenti dei requisiti individuati ai sensi del comma 5.
6-bis. La Consob disciplina con regolamento:
a) contenuto, termini e modalita' di comunicazione
alla Consob da parte della societa' di gestione delle
informazioni relative ai partecipanti al capitale,
individuando la soglia partecipativa rilevante a tale fine
e ai fini del possesso dei requisiti di onorabilita' di cui
al comma 5 e delle comunicazioni di cui al comma 6;
b) contenuto, termini e modalita' di comunicazione
alla Consob da parte della societa' di gestione delle
informazioni relative ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo nella societa' di
gestione e ai soggetti che dirigono effettivamente
l'attivita' e le operazioni del mercato regolamentato e di
ogni successivo cambiamento;
c) contenuto, termini e modalita' di pubblicazione da
parte della societa' di gestione delle informazioni
relative ai partecipanti al capitale e di ogni successivo
cambiamento nell'identita' delle persone che possiedono una
partecipazione rilevante.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis sono
adottate dal Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia e la Consob, nei casi di societa'
di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli
di Stato e dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, nei
casi di societa' di gestione di mercati regolamentati
all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici,
diversi da titoli di Stato, nonche' di societa' di gestione
di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'art. 1,
comma 2, lettera b), e di strumenti finanziari derivati su
titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.
7. In assenza dei requisiti o in mancanza della
comunicazione non puo' essere esercitato il diritto di voto
inerente alle azioni eccedenti la soglia individuata ai
sensi del comma 6-bis.
8. In caso di inosservanza del divieto previsto dal
comma 7, si applica l'art. 14, comma 5. L'impugnazione puo'
essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine
previsto dall'art. 14, comma 6.
8-bis. Entro novanta giorni dalla comunicazione da
parte della societa' di gestione, la Consob puo' opporsi ai
cambiamenti negli assetti azionari quando tali cambiamenti
mettono a repentaglio la gestione sana e prudente del
mercato. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato il
provvedimento e' adottato dalla Banca d'Italia. In caso di
opposizione da parte dell'Autorita' competente, i diritti
di voto inerenti alle azioni oggetto di cessione non
possono essere esercitati.
8-ter. I provvedimenti di cui al comma 8-bis sono
adottati sentita la Banca d'Italia, nei casi di societa' di
gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli
obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di
Stato, nonche' di societa' di gestione di mercati
regolamentati di strumenti previsti dall'art. 1, comma 2,
lettera b), e di strumenti finanziari derivati su titoli
pubblici, su tassi di' interesse e su valute.
9. Alle societa' di gestione si applicano le
disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione
VI, a eccezione degli articoli 157, 158, 165 e 165-bis.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
la Banca d'Italia e la CONSOB, individua le caratteristiche
delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari ai
fini dell'applicazione delle disposizioni del presente
decreto.».
«Art. 62 (Regolamento del mercato). - 1.
L'organizzazione e la gestione del mercato sono
disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea
ordinaria o dal consiglio di sorveglianza della societa' di
gestione; il regolamento puo' attribuire al consiglio di
amministrazione o al consiglio di gestione il potere di
dettare disposizioni di attuazione.
1-bis. Qualora le azioni della societa' di gestione
siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento
di cui al comma 1 e' deliberato dal consiglio di
amministrazione o dal consiglio di gestione della societa'
medesima.
1-ter. La Consob, in conformita' alle disposizioni
della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di
esecuzione, individua con regolamento i criteri generali ai
quali il regolamento del mercato deve adeguarsi in materia
di:
a) ammissione di strumenti finanziari alle
negoziazioni;
b) sospensione ed esclusione di strumenti finanziari
dalle negoziazioni nei mercati regolamentati;
c) modalita' per assicurare la pubblicita' del
regolamento del mercato.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter sono
adottate sentita la Banca d'Italia per i mercati nei quali
sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e
pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' per i
mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti
dall'art. 1, comma 2, lettera b), e gli strumenti
finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse
e valute.
2. Le societa' di gestione si dotano di regole e
procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscono
una negoziazione corretta e ordinata nonche' di criteri
obiettivi che consentono 'esecuzione efficiente degli
ordini. In ogni caso il regolamento del mercato determina:
a) le condizioni e le modalita' di ammissione, di
esclusione e di sospensione degli operatori e degli
strumenti finanziari dalle negoziazioni;
b) le condizioni e le modalita' per lo svolgimento
delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori
e degli emittenti;
c) le modalita' di accertamento, pubblicazione e
diffusione dei prezzi;
d) i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni,
nonche' i criteri per la determinazione dei quantitativi
minimi negoziabili.
d-bis) le condizioni e le modalita' per la
compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni
incluse sui mercati.
2-bis. Il regolamento puo' stabilire che le azioni di
societa' controllanti, il cui attivo sia prevalentemente
composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una
o piu' societa' con azioni quotate in mercati
regolamentati, vengano negoziate in segmento distinto del
mercato.
3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina
l'accesso degli operatori al mercato regolamentato, secondo
regole trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri
oggettivi, nonche' i criteri per la partecipazione diretta
o remota al mercato regolamentato e gli obblighi imposti
agli operatori derivanti:
a) dall'istituzione e dalla gestione del mercato
regolamentato;
b) dalle disposizioni riguardanti le operazioni
eseguite nel mercato;
c) dagli standard professionali imposti al personale
dei soggetti di cui all'art. 25, comma 1, che sono operanti
nel mercato;
d) dalle condizioni stabilite, per i partecipanti
diversi dai soggetti di cui alla lettera c), a norma
dell'art. 25, comma 2;
e) dalle regole e procedure per la compensazione e il
regolamento delle operazioni concluse nel mercato
regolamentato.
3-bis. La CONSOB determina con proprio regolamento:
a) i criteri di trasparenza contabile e di
adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei
controlli interni che le societa' controllate, costituite e
regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione
europea, devono rispettare affinche' le azioni della
societa' controllante possano essere quotate in un mercato
regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo
di cui all'art. 93;
b) le condizioni in presenza delle quali non possono
essere quotate le azioni di societa' controllate sottoposte
all'attivita' di direzione e coordinamento di altra
societa';
c) i criteri di trasparenza e i limiti per
l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano
delle societa' finanziarie, il cui patrimonio e' costituito
esclusivamente da partecipazioni.».
«Art. 63 (Autorizzazione dei mercati regolamentati). -
1. La CONSOB autorizza l'esercizio dei mercati
regolamentati quando:
a) sussistono i requisiti previsti dall'art. 61,
commi 2, 3, 4 e 5;
b) il regolamento del mercato e' conforme alla
disciplina comunitaria ed e' idoneo ad assicurare la
trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle
negoziazioni e la tutela degli investitori.
1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 e'
subordinata alla presentazione di un programma di attivita'
che illustra i tipi di attivita' previsti e la struttura
organizzativa della societa' di gestione.
2. La CONSOB iscrive i mercati regolamentati in un
elenco, curando l'adempimento delle disposizioni
comunitarie in materia, e approva le modificazioni del
regolamento del mercato.
3. I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono
adottati, sentita la Banca d'Italia, per i mercati nei
quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari
privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche'
per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti
previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), e gli strumenti
finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse
e valute.
4. La Banca d'Italia e' ammessa alle negoziazioni sui
mercati dei contratti uniformi a termine sui titoli di
Stato.».
«Art. 64 (Organizzazione e funzionamento del mercato e
delle societa' di gestione). - 1. La Consob, con proprio
regolamento, individua gli adempimenti informativi delle
societa' di gestione nei propri confronti, nonche', avendo
riguardo alla trasparenza, all'ordinato svolgimento delle
negoziazioni e alla tutela degli investitori e in
conformita' alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE, i
requisiti generali di organizzazione delle societa' di
gestione dei mercati regolamentati.
1. La societa' di gestione:
a) predispone le strutture, fornisce i servizi del
mercato e determina i corrispettivi a essa dovuti;
b) adotta tutti gli atti necessari per il buon
funzionamento del mercato e predispone e mantiene i
dispositivi e procedure efficaci per il controllo del
rispetto del regolamento.
b-bis) adotta le disposizioni e gli atti necessari a
prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate
e manipolazioni del mercato;
c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la
sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori
dalle negoziazioni e comunica immediatamente le proprie
decisioni alla CONSOB; l'esecuzione delle decisioni di
ammissione alle negoziazioni di azioni ordinarie, di
obbligazioni e di altri strumenti finanziari emessi da
soggetti diversi dagli Stati membri dell'Unione europea,
dalle banche comunitarie e dalle societa' con azioni
quotate in un mercato regolamentato nonche' delle decisioni
di esclusione di azioni dalle negoziazioni e' sospesa
finche' non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis,
lettera a); tale sospensione non si applica nel caso di
ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari
ammessi in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicare
il prospetto nonche' per l'ammissione di lotti
supplementari di azioni gia' ammesse alle negoziazioni;
d) comunica alla CONSOB le violazioni del regolamento
del mercato, segnalando le iniziative assunte;
e) provvede alla gestione e alla diffusione al
pubblico delle informazioni e dei documenti indicati nei
regolamenti previsti dagli articoli 65 e 114;
f) provvede agli altri compiti a essa eventualmente
affidati dalla CONSOB.
1-bis. La CONSOB:
a) puo' vietare l'esecuzione delle decisioni di
ammissione e di esclusione di cui al comma 1, lettera c),
secondo periodo, ovvero ordinare la revoca di una decisione
di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori
dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se,
sulla base degli elementi informativi diversi da quelli
valutati, ai sensi del regolamento del mercato, dalla
societa' di gestione nel corso della propria istruttoria,
ritiene la decisione contraria alle finalita' di cui
all'art. 74, comma 1;
b) puo' chiedere alla societa' di gestione tutte le
informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla
lettera a);
c) puo' chiedere alla societa' di gestione
l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e
degli operatori dalle negoziazioni.
1-ter. L'ammissione, l'esclusione e la sospensione
dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una
societa' di gestione in un mercato da essa gestito sono
disposte dalla CONSOB. In tali casi, la CONSOB determina le
modificazioni da apportare al regolamento del mercato per
assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle
negoziazioni e la tutela degli investitori, nonche' per
regolare le ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione
dei suddetti strumenti e' subordinata all'adeguamento del
regolamento del relativo mercato.
1-quater. Nel caso in cui uno strumento finanziario
risulti negoziato nei mercati regolamentati di cui all'art.
67, comma 1, la Consob:
a) rende pubbliche le decisioni assunte ai sensi del
comma 1-bis, lettera c) e ne informa le autorita'
competenti degli Stati membri dei mercati regolamentati nei
quali lo strumento finanziario oggetto della decisione e'
ammesso a negoziazione;
b) informa le autorita' competenti degli altri Stati
membri della decisione di sospensione o esclusione di uno
strumento finanziario dalle negoziazioni, sulla base della
comunicazione ricevuta dalla societa' di gestione ai sensi
del comma 1, lettera c).
1-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 1 sono
adottate, sentitala Banca d'Italia, nei casi di societa' di
gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli
obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di
Stato, nonche' di societa' di gestione di mercati
regolamentati di strumenti previsti dall'art. 1, comma 2,
lettera b), e di strumenti finanziari derivati su titoli
pubblici, su tassi di interesse e su valute.
1-sexies. Salvo quando cio' possa causare danni agli
interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento
del mercato, la Consob richiede la sospensione o
l'esclusione di uno strumento finanziario dalle
negoziazioni in un mercato regolamentato nei casi in cui
tale strumento finanziario sia stato oggetto di
provvedimento di sospensione o esclusione da parte di
autorita' competenti di altri Stati membri.».
«Art. 66 (Mercati all'ingrosso di titoli di Stato). -
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in
deroga alle disposizioni del presente capo, sentite la
Banca d'Italia e la CONSOB, disciplina e autorizza i
mercati all'ingrosso di titoli di Stato e ne approva i
regolamenti.
2. La Banca d'Italia e' ammessa alle negoziazioni sui
mercati all'ingrosso di titoli di Stato. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' ammesso alle negoziazioni
sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato e vi partecipa
comunicando preventivamente alla Banca d'Italia i tempi e
le modalita' degli interventi. Per motivate ragioni di
tutela della stabilita' della moneta, la Banca d'Italia
entro ventiquattro ore dalla comunicazione puo' chiedere il
differimento degli interventi o diverse modalita' di
attuazione.».
«Art. 67 (Riconoscimento dei mercati). - 1. La CONSOB
iscrive in un'apposita sezione dell'elenco previsto
dall'art. 63, comma 2, i mercati regolamentati riconosciuti
ai sensi dell'ordinamento comunitario.
2. La CONSOB, previa stipula di accordi con le
corrispondenti autorita', puo' riconoscere mercati esteri
di strumenti finanziari, diversi da quelli inseriti nella
sezione prevista dal comma 1, al fine di estenderne
l'operativita' sul territorio della Repubblica.
2-bis. La Consob, al fine di assicurare la trasparenza,
l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli
investitori, puo' stipulare accordi con le autorita' di
vigilanza dello Stato di origine di mercati regolamentati
comunitari che abbiano acquisito, a giudizio della Consob,
un'importanza sostanziale per il funzionamento del mercato
finanziario italiano e la tutela degli investitori in
Italia. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato tali
compiti sono attribuiti alla Banca d'Italia.
3. Le societa' di gestione che intendano chiedere ad
autorita' di Stati extracomunitari il riconoscimento dei
mercati da esse gestiti, ne danno comunicazione alla
CONSOB, che rilascia il proprio nulla osta previa stipula
di accordi con le corrispondenti autorita' estere. Per i
mercati all'ingrosso di titoli di Stato la comunicazione e'
data alla Banca d'Italia, che rilascia il proprio nulla
osta previa stipula di accordi con le competenti autorita'
estere e ne informa la Consob.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la Consob la Banca
d'Italia, secondo le rispettive competenze, accertano che
le informazioni sugli strumenti finanziari e sugli
emittenti, le modalita' di formazione dei prezzi, le
modalita' di liquidazione dei contratti, le norme di
vigilanza sui mercati e sugli intermediari siano
equivalenti a quelli della normativa vigente in Italia e
comunque in grado di assicurare adeguata tutela degli
investitori.
5. Le societa' di gestione che intendono estendere
l'operativita' dei mercati regolamentati da esse gestiti in
altri Stati comunitari ne danno comunicazione preventiva
alla Consob. La Consob ne informa, nel rispetto delle
disposizioni comunitarie, l'autorita' competente dello
Stato membro in cui il mercato regolamentato intende
operare. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato la
comunicazione preventiva e' data alla Banca d'Italia, che
ne informa l'autorita' competente dello Stato membro
interessato e la Consob.
5-bis. La Consob autorizza i mercati di cui al comma 1
a dotarsi di dispositivi appropriati per facilitare
l'accesso e la negoziazione in tali mercati ai loro membri
e partecipanti remoti stabiliti nel territorio della
Repubblica.
5-ter. La Consob puo' richiedere all'autorita'
competente dello Stato membro d'origine dei mercati di cui
al comma 5-bis l'identita' dei membri o partecipanti al
mercato regolamentato stabiliti nel territorio della
Repubblica.
5-quater. Ai partecipanti remoti ai mercati
regolamentati italiani si applicano gli articoli 8,
comma 1, e 10, comma 1. In tal caso la Consob informa
l'autorita' competente dello Stato membro d'origine del
partecipante remoto. Per i mercati all'ingrosso di titoli
di Stato, la Banca d'Italia informa l'autorita' competente
dello Stato membro d'origine del partecipante remoto e la
Consob.».
«Art. 69 (Compensazione e liquidazione delle operazioni
su strumenti finanziari non derivati). - 1. La Banca
d'Italia, d'intesa con la CONSOB, disciplina il
funzionamento del servizio di compensazione e di
liquidazione, nonche' del servizio di liquidazione su base
lorda, delle operazioni aventi a oggetto strumenti
finanziari non derivati, inclusi le modalita' di tempo e
gli adempimenti preliminari e complementari. Tale
disciplina puo' prevedere che il servizio di compensazione
e di liquidazione e il servizio di liquidazione su base
lorda, esclusa la fase di regolamento finale del contante,
siano gestiti da una societa' autorizzata dalla Banca
d'Italia, d'intesa con la CONSOB. Per il trasferimento dei
titoli nominativi, anche diversi da quelli azionari, la
girata puo' essere eseguita e completata ai sensi dell'art.
15, commi 1 e 3, del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n.
239. Si applica l'articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10.
1-bis. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob,
determina:
a) le risorse finanziarie della societa' di gestione;
b) le attivita' connesse e strumentali a quelle di
compensazione e liquidazione;
c) i requisiti di organizzazione della societa';
d) i criteri generali per l'ammissione, esclusione e
sospensione dei partecipanti;
e) i criteri generali in base ai quali la societa' di
gestione puo' partecipare direttamente ai sistemi di
compensazione e liquidazione esteri.
1-ter. L'accesso al servizio di compensazione e
liquidazione, nonche' al servizio di liquidazione su base
lorda, delle operazioni aventi a oggetto strumenti
finanziari non derivati e' subordinato a criteri non
discriminatori, trasparenti e obiettivi.
La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, puo'
disciplinare l'istituzione e il funzionamento di sistemi
finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e
della liquidazione delle operazioni indicate nel comma 1,
anche emanando disposizioni concernenti la costituzione e
l'amministrazione di fondi di garanzia alimentati da
versamenti effettuati dai partecipanti.
3. Ai fondi di garanzia previsti dal comma 2 si applica
l'art. 68, comma 2».
«Art. 70 (Compensazione e garanzia delle operazioni su
strumenti finanziari). - 1. La Banca d'Italia, d'intesa con
la CONSOB, puo' disciplinare il funzionamento di sistemi di
compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto
strumenti finanziari, anche prevedendo che i partecipanti
al sistema effettuino versamenti di margini o altre
prestazioni a titolo di garanzia dell'adempimento degli
obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema stesso.
Le garanzie acquisite non possono essere soggette ad azioni
esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo
partecipante o del soggetto che gestisce il sistema, anche
in caso di apertura di procedure concorsuali. Le garanzie
acquisite possono essere utilizzate esclusivamente secondo
le regole di cui alla disciplina dettata ai sensi del
presente comma. Si applica l'art. 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e
10.
1-bis. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob,
determina:
a) le risorse finanziarie delle societa' che
gestiscono sistemi di compensazione e garanzia;
b) i requisiti di organizzazione del gestore dei
sistemi;
c) i criteri generali per l'ammissione, esclusione e
sospensione dei partecipanti;
d) i criteri generali in base ai quali il gestore dei
sistemi puo' partecipare direttamente ai sistemi di
compensazione e garanzia esteri.
2. Gli organismi che gestiscono i sistemi indicati nel
comma 1 assumono in proprio le posizioni contrattuali da
regolare.
2-bis. L'accesso ai sistemi di compensazione e garanzia
delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari e'
subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti e
obiettivi.».
«Art. 73 (Vigilanza sulle societa' di gestione). - 1.
Le societa' di gestione sono soggette alla vigilanza della
CONSOB, che a tal fine si avvale dei poteri previsti dagli
articoli 74, comma 2, e 187-octies.
2. La CONSOB iscrive le societa' di gestione in un
albo.
3. La CONSOB verifica che le modificazioni statutarie
delle societa' di gestione non contrastino con i requisiti
previsti dall'art. 61. Non si puo' dare corso al
procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se
non consti tale verifica.
4. La CONSOB vigila affinche' la regolamentazione del
mercato sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento
della trasparenza del mercato, dell'ordinato svolgimento
delle negoziazioni e della tutela degli investitori e puo'
richiedere alle societa' di gestione modifiche della
regolamentazione del mercato stesso idonee a eliminare le
disfunzioni riscontrate.».
«Art. 74 (Vigilanza sui mercati). - 1. La CONSOB vigila
sui mercati regolamentati al fine di assicurare la
trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la
tutela degli investitori e puo' adottare ogni misura per
garantire il rispetto degli obblighi previsti dal presente
capo. A tal fine, agli operatori ammessi alle negoziazioni
nei mercati regolamentati, diversi dai soggetti abilitati,
si applicano gli articoli 8, comma 1 e 10, comma 1.
1-bis. La CONSOB vigila sul rispetto delle disposizioni
del regolamento del mercato, relative agli strumenti
finanziari di cui all'art. 64, comma 1-ter, da parte della
societa' di gestione.
2. La CONSOB, con le modalita' e nei termini da essa
stabiliti, puo' chiedere alle societa' di gestione la
comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e
documenti nonche' eseguire ispezioni presso le medesime
societa' e richiedere l'esibizione di documenti e il
compimento degli atti ritenuti necessari.
3. In caso di necessita' e urgenza, la CONSOB adotta,
per le finalita' indicate al comma 1, i provvedimenti
necessari, anche sostituendosi alla societa' di gestione.
4. I provvedimenti previsti dal comma 3 possono essere
adottati dal Presidente della CONSOB o da chi lo
sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Essi sono
immediatamente esecutivi e sono sottoposti all'approvazione
della Commissione che delibera nel termine di cinque
giorni; i provvedimenti perdono efficacia se non approvati
entro tale termine.
4-bis. La Consob puo' esercitare gli ulteriori poteri
previsti dall'art. 187-octies.».
«Art. 75 (Provvedimenti straordinari a tutela del
mercato e crisi della societa' di gestione). - 1. In caso
di gravi irregolarita' nella gestione dei mercati ovvero
nell'amministrazione della societa' di gestione e comunque
quando lo richiede la tutela degli investitori, il
Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della
CONSOB, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi
e di controllo della societa' di gestione. I poteri dei
disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un
commissario nominato con il medesimo provvedimento, che li
esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo
della CONSOB, sino alla ricostituzione degli organi.
L'indennita' spettante al commissario e' determinata con
decreto del Ministero ed e' a carico della societa' di
gestione. Per quanto non previsto dal presente comma, si
applicano gli articoli 70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72, a
eccezione dei commi 2 e 8, 75 del testo unico bancario,
intendendosi attribuiti alla CONSOB i poteri della Banca
d'Italia.
2. La Consob puo' revocare l'autorizzazione prevista
dall'art. 63 quando:
a) la societa' di gestione non si avvale
dell'autorizzazione entro dodici mesi ovvero vi rinuncia
espressamente;
b) la societa' di gestione ovvero il mercato
regolamentato ha cessato di funzionare da piu' di sei mesi;
c) la societa' di gestione ha ottenuto
l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con
qualsiasi altro mezzo irregolare;
d) la societa' di gestione ovvero il mercato
regolamentato non soddisfa piu' le condizioni cui e'
subordinata l'autorizzazione;
e) la societa' di gestione ha violato in modo grave e
sistematico le disposizioni del presente Capo.
2-bis. La procedura di cui al comma 1 puo' determinare
la revoca dell'autorizzazione prevista al comma 2.
3. Entro trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento di revoca dell'autorizzazione gli
amministratori o il commissario convocano l'assemblea per
modificare l'oggetto sociale ovvero per deliberare la
liquidazione volontaria delle societa'. Qualora non si
provveda alla convocazione entro detto termine ovvero
l'assemblea non deliberi entro tre mesi dalla data della
comunicazione del provvedimento di revoca, il Ministero
dell'economia e delle finanze, su proposta della CONSOB,
puo' disporre lo scioglimento della societa' di gestione
nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla
liquidazione delle societa' per azioni, a eccezione di
quelle concernenti la revoca dei liquidatori.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, la CONSOB
promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuita'
delle negoziazioni. A tal fine puo' disporre il
trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad
altra societa', previo consenso di quest'ultima. Il
trasferimento definitivo della gestione del mercato puo'
avvenire anche in deroga alle disposizioni del titolo II,
capo VI, della legge fallimentare.
5. Le proposte previste dai precedenti commi sono
formulate dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia per le
societa' di gestione di mercati nei quali sono negoziati
all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici,
diversi dai titoli di Stato, nonche' per le societa' di
gestione di mercati nei quali sono negoziati gli strumenti
previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), e gli strumenti
finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse
e valute.
6. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o
per l'ammissione alle procedure di concordato preventivo o
amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del
tribunale sono comunicati entro tre giorni alla CONSOB a
cura del cancelliere.».
«Art. 76 (Vigilanza sui mercati all'ingrosso di titoli
di Stato). - 1. Ferme restando le competenze della CONSOB
ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia vigila sui
mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, avendo riguardo
all'efficienza complessiva del mercato e all'ordinato
svolgimento delle negoziazioni. Agli operatori ammessi alle
negoziazioni nei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato,
diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli
articoli 8, comma 1 e 10, comma 1.
2. La Banca d'Italia vigila sulle societa' di gestione
dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, avvalendosi a
tal fine dei poteri previsti dall'art. 74, comma 2.
2-bis. La Banca d'Italia, con le modalita' e nei
termini da essa stabiliti, puo' chiedere alle societa' di
gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie,
atti e documenti, nonche' eseguire ispezioni presso le
medesime societa' e richiedere l'esibizione di documenti e
il compimento degli atti ritenuti necessari. Gli stessi
poteri possono essere esercitati anche nei confronti degli
altri soggetti coinvolti nell'attivita' della societa' di
gestione. A tal fine, la Banca d'Italia puo' procedere
anche ad audizioni personali. La Banca d'Italia puo'
autorizzare revisori dei conti o esperti a procedere a
verifiche presso le societa' di gestione; le relative spese
sono poste a carico del soggetto ispezionato.
2-ter. In caso di necessita' e urgenza, la Banca
d'Italia adotta, per le finalita' indicate al comma 1, i
provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla societa'
di gestione.
2-quater. Per i mercati all'ingrosso di titoli di
Stato, la Consob puo' esercitare i poteri previsti
dall'art. 187-octies.
3. Si applica l'art. 75. I poteri e le attribuzioni
della CONSOB ivi previsti spettano alla Banca d'Italia.».



 
Art. 12.

Modifiche alla parte III, titolo I, capo II, del TUF

1. La rubrica del capo II del titolo I della parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituita dalla seguente: «Sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati».
2. Nel capo II del titolo I della parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente articolo:
«Art. 77-bis (Sistemi multilaterali di negoziazione). - 1. La Consob individua con proprio regolamento i requisiti minimi di funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusi gli obblighi dei loro gestori in materia di:
a) processo di negoziazione e finalizzazione di operazioni;
b) ammissione di strumenti finanziari;
c) informazioni fornite al pubblico e agli utenti;
d) accesso al sistema;
e) controllo dell'ottemperanza da parte degli utenti delle regole del sistema.
2. La Consob:
a) puo' chiedere ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione;
b) puo' chiedere ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);
c) vigila, al momento dell'autorizzazione e in via continuativa, che le regole e le procedure adottate dai sistemi multilaterali di negoziazione siano conformi alle disposizioni comunitarie.
3. Salvo quando cio' possa causare danni agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato, la Consob richiede la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione nei casi in cui tale strumento finanziario sia ammesso alle negoziazioni in un mercato regolamentato e sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorita' competenti di altri Stati membri.
4. Agli accordi fra sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione nell'ambito di sistemi multilaterali di negoziazione si applica l'articolo 70-ter, commi 1 e 2.
5. Agli operatori ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1, e 10, comma 1.
6. Il provvedimento previsto dal comma 1 e' adottato dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando riguarda i sistemi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, quando riguarda sistemi all'ingrosso di titoli di Stato. Per questi ultimi le attivita' di cui ai commi 2 e 3 sono svolte dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.».
3. L'articolo 78 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 78 (Internalizzatori sistematici). - 1. La Consob puo' chiedere agli internalizzatori sistematici l'esclusione o la sospensione degli scambi sugli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui mercati regolamentati e per i quali essi risultano internalizzatori sistematici.
2. La Consob disciplina con regolamento i criteri per l'individuazione degli internalizzatori sistematici e i loro obblighi in materia di pubblicazione di quotazioni, esecuzione di ordini e accesso alle quotazioni.».
4. L'articolo 79 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 79 (Sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro). - 1. La Banca d'Italia vigila sull'efficienza e sul buon funzionamento dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro, nonche' sui soggetti gestori.
2. La Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, puo' richiedere la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti ai soggetti gestori e agli operatori. La Banca d'Italia puo' eseguire ispezioni presso i medesimi soggetti gestori e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. Gli stessi poteri possono essere esercitati anche nei confronti di altri soggetti coinvolti nell'attivita' del soggetto abilitato. A tale fine, la Banca d'Italia puo' procedere anche ad audizioni personali. La Banca d'Italia puo' autorizzare i revisori dei conti o gli esperti a procedere a verifiche presso i soggetti gestori; le relative spese sono poste a carico del soggetto ispezionato.
3. I soggetti gestori di sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro possono gestire anche sistemi multilaterali di negoziazione di strumenti finanziari derivati su tassi di interesse e valute.
4. Agli scambi previsti dal comma 1 non si applica l'articolo 77-bis.».
 
Art. 13.

Inserimento del capo II-bis del titolo I della parte III del TUF

1. Dopo il capo II del titolo I della parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:

«Capo II-bis

Disposizioni comuni Art. 79-bis (Requisiti di trasparenza). - 1. Al fine di garantire l'effettiva integrazione dei mercati e il rafforzamento dell'efficacia del processo di formazione dei prezzi, la Consob disciplina con regolamento:
a) il regime di trasparenza pre-negoziazione per le operazioni aventi ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, nei sistemi multilaterali di negoziazione e dagli internalizzatori sistematici;
b) il regime di trasparenza post-negoziazione per le operazioni aventi ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, nei sistemi multilaterali di negoziazione e dai soggetti abilitati.
2. La Consob, quando cio' si renda necessario per assicurare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela dell'investitore, puo' estendere, in tutto in parte, il regime di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione applicabile alle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono adottate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' scambi di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli di Stato.
4. La Consob disciplina con regolamento la gestione degli ordini dei clienti con limite di prezzo aventi ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.
Art. 79-ter (Consolidamento delle informazioni). - 1. Al fine di garantire che i partecipanti al mercato e gli investitori possano raffrontare i prezzi che i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i soggetti abilitati sono tenuti a rendere pubblici, la Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' individuare con regolamento misure volte ad eliminare gli ostacoli che possono impedire il consolidamento delle informazioni e della relativa pubblicazione.».
 
Art. 14.

Modifiche alla parte III, titolo II, del TUF

1. All'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «il capitale minimo» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse finanziarie e i requisiti di organizzazione»;
b) al comma 4, le parole: «e professionalita» sono sostituite dalle seguenti: «, professionalita' e indipendenza»;
c) al comma 10, le parole: «e 165» sono sostituite dalle seguenti: «, 165 e 165-bis».
2. Al comma 2 dell'articolo 81 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «le modalita' di svolgimento» sono inserite le seguenti: «, i criteri per l'ammissione alla gestione accentrata dei soggetti e degli strumenti finanziari, sulla base di principi non discriminatori, trasparenti e obiettivi,».
3. Il comma 1 dell'articolo 82 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«1. La vigilanza sulle societa' di gestione accentrata e' esercitata dalla Consob, al fine di assicurare la trasparenza e la tutela degli investitori, e dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilita' e al contenimento del rischio sistemico. La Consob e la Banca d'Italia possono chiedere alle societa' la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonche' eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, indicandone modalita' e termini.».



Nota all'art. 14:
- Si riporta al testo degli articoli 80, 81 e 82 del
citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 80 (Attivita' di gestione accentrata di strumenti
finanziari). - 1. L'attivita' di gestione accentrata di
strumenti finanziari ha carattere di impresa ed e'
esercitata nella forma di societa' per azioni, anche senza
fine di lucro.
2. Le societa' di gestione accentrata hanno per oggetto
esclusivo la prestazione del servizio di gestione
accentrata di strumenti finanziari, ivi compresi quelli
dematerializzati in attuazione di quanto disposto dall'art.
10 della legge 17 dicembre 1997, n. 433. Esse possono
svolgere attivita' connesse e strumentali.
3. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, determina
con regolamento le risorse finanziarie e i requisiti di
organizzazione della societa' e le attivita' connesse e
strumentali.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
la Banca d'Italia e la CONSOB, determina con regolamento i
requisiti di onorabilita' professionalita' e indipendenza
dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo nella societa'. Si applica l'art. 13,
commi 2 e 3.
5. Il regolamento previsto dal comma 4 stabilisce le
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. Si applica l'art. 13, commi 2 e 3.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentite la CONSOB e la Banca d'Italia,
determina i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al
capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine
rilevante.
7. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni
rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati direttamente o
indirettamente, anche per il tramite di societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta
persona, devono essere comunicati entro ventiquattro ore
dal soggetto acquirente alla CONSOB, alla Banca d'Italia e
alla societa' di gestione unitamente alla documentazione
attestante il possesso da parte degli acquirenti dei
requisiti determinati ai sensi del comma 6.
8. In assenza dei requisiti o in mancanza della
comunicazione non puo' essere esercitato il diritto di voto
inerente alle azioni eccedenti la soglia determinata ai
sensi del comma 6. In caso di inosservanza del divieto, si
applica l'art. 14, commi 5 e 6.
9. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza
la societa' all'esercizio dell'attivita' di gestione
accentrata di strumenti finanziari quando sussistono i
requisiti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il sistema di
gestione accentrata sia conforme al regolamento previsto
dall'art. 81, comma 1
10. Alle societa' di gestione accentrata si applicano
le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II,
sezione VI, a eccezione degli articoli 165 e 165-bis.».
«Art. 81 (Regolamento di attuazione e regolamento dei
servizi). - 1. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia,
stabilisce con regolamento:
a) le categorie di soggetti e gli strumenti
finanziari ammessi alla gestione accentrata;
b) i modelli e le modalita' di rilascio delle
certificazioni previste dall'art. 85;
c) le forme e le modalita' che devono essere
osservate per le registrazioni e per la tenuta dei conti
relativi alla gestione accentrata, rispettando il principio
della piena separazione tra i conti propri della societa' e
quelli relativi allo svolgimento del servizio;
d) le caratteristiche tecniche e il contenuto delle
registrazioni e dei conti relativi alla gestione
accentrata;
e) le altre disposizioni dirette ad assicurare la
trasparenza del sistema e l'ordinata prestazione del
servizio.
2. La societa' di gestione accentrata adotta il
regolamento dei servizi nel quale indica i servizi svolti,
le modalita' di svolgimento, i criteri per l'ammissione
alla gestione accentrata dei soggetti e degli strumenti
finanziari, sulla base di principi non discriminatori,
trasparenti e obiettivi e i corrispettivi.
3. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, puo'
stabilire che i corrispettivi siano soggetti ad
approvazione da parte delle medesime autorita'.».
«Art. 82 (Vigilanza). - 1. La vigilanza sulle societa'
di gestione accentrata e' esercitata dalla Consob, al fine
di assicurare la trasparenza e la tutela degli investitori,
e dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilita' e
al contenimento del rischio sistemico. La Consob e la Banca
d'Italia possono chiedere alle societa' la comunicazione
anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonche'
eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e
il compimento degli atti ritenuti necessari, indicandone
modalita' e termini.
2. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano affinche' la
regolamentazione dei servizi della societa' sia idonea ad
assicurare l'effettivo conseguimento delle finalita'
indicate nel comma 1 e possono richiedere alle societa'
modificazioni della regolamentazione dei servizi idonee a
eliminare le disfunzioni riscontrate.».



 
Art. 15.

Modifiche alla parte IV del TUF

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 93-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituita dalla seguente:
«a) "strumenti finanziari comunitari": i valuti mobiliari e le quote di fondi chiusi;».
2. All'articolo 100-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «una sollecitazione» sono sostituite dalle seguenti: «un'offerta al pubblico»;
b) al comma 2, le parole: «investitori professionali» sono sostituite dalle seguenti: «investitori qualificati»;
c) al comma 3, la parola: «informativo» e' soppressa.



Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo degli articoli 93-bis e 100-bis
del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 93-bis (Definizioni). - 1. Nel presente Capo si
intendono per:
a) «strumenti finanziari comunitari»: i valori
mobiliari e le quote di fondi chiusi;
b) «titoli di capitale»: le azioni e altri strumenti
negoziabili equivalenti ad azioni di societa' nonche'
qualsiasi altro tipo di strumento finanziario comunitario
negoziabile che attribuisca il diritto di acquisire i
summenzionati strumenti mediante conversione o esercizio di
diritti che essi conferiscono, purche' gli strumenti di
quest'ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle azioni
sottostanti o da un'entita' appartenente al gruppo di detto
emittente;
c) «strumenti diversi dai titoli di capitale»: tutti
gli strumenti finanziari comunitari che non sono titoli di
capitale;
d) «quote o azioni di OICR aperti»: le quote di un
fondo comune di investimento di tipo aperto e le azioni di
una societa' di investimento a capitale variabile;
e) «responsabile del collocamento»: il soggetto che
organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il
coordinatore del collocamento o il collocatore unico;
f) «Stato membro d'origine»:
1) per tutti gli emittenti comunitari di strumenti
finanziari comunitari che non sono menzionati nel
successivo punto 2), lo Stato membro della UE in cui
l'emittente ha la sua sede sociale;
2) per l'emissione di strumenti finanziari
comunitari diversi dai titoli di capitale il cui valore
nominale unitario e' di almeno 1.000 euro e per l'emissione
di strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di
capitale che conferiscono il diritto di acquisire titoli
negoziabili o di ricevere un importo in contanti mediante
conversione o esercizio dei diritti che essi conferiscono,
purche' l'emittente degli strumenti finanziari comunitari
diversi dai titoli di capitale non sia l'emittente degli
strumenti finanziari comunitari sottostanti o un'entita'
appartenente al gruppo di quest'ultimo emittente, lo Stato
membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale,
o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono stati
o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato o nel quale gli strumenti finanziari
comunitari sono offerti al pubblico, a scelta
dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede
l'ammissione, secondo il caso. Lo stesso regime e'
applicabile a strumenti finanziari comunitari diversi dai
titoli di capitale in una valuta diversa dall'euro, a
condizione che il valore di una tale denominazione minima
sia pressoche' equivalente a 1.000 euro;
3) per tutti gli emittenti di strumenti finanziari
comunitari che non sono menzionati nel punto 2) aventi sede
in un Paese terzo, lo Stato membro della UE nel quale gli
strumenti finanziari comunitari sono destinati ad essere
offerti al pubblico per la prima volta dopo la data di
entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE o nel quale e'
stata presentata la prima domanda di ammissione alla
negoziazione in un mercato regolamentato a scelta
dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede
l'ammissione, secondo il caso, salvo scelta successiva da
parte degli emittenti aventi sede in un Paese terzo,
qualora lo Stato membro d'origine non fosse stato
determinato da una loro scelta;
g) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro della UE
in cui viene effettuata un'offerta al pubblico o viene
richiesta l'ammissione alla negoziazione di strumenti
finanziari comunitari, qualora sia diverso dallo Stato
membro d'origine.».
«Art. 100-bis(Circolazione dei prodotti finanziari). -
1. La successiva rivendita di prodotti finanziari che hanno
costituito oggetto di un'offerta al pubblico esente
dall'obbligo di pubblicare un prospetto costituisce ad ogni
effetto una distinta e autonoma offerta al pubblico nel
caso in cui ricorrano le condizioni indicate nella
definizione prevista all'art. 1, comma 1, lettera t), e non
ricorra alcuno dei casi di inapplicabilita' previsti
dall'art. 100.
2. Si realizza una offerta al pubblico anche qualora i
prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto in
Italia o all'estero di un collocamento riservato a
investitori qualificati siano, nei dodici mesi successivi,
sistematicamente rivenduti a soggetti diversi da
investitori qualificati e tale rivendita non ricada in
alcuno dei casi di inapplicabilita' previsti dall'art. 100.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, qualora non sia
stato pubblicato un prospetto, l'acquirente, che agisce per
scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o
professionale, puo' far valere la nullita' del contratto e
i soggetti abilitati presso i quali e' avvenuta la
rivendita dei prodotti finanziari rispondono del danno
arrecato. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni
dall'art. 191 e quanto stabilito dagli articoli 2412,
secondo comma, 2483, secondo comma, e 2526, quarto comma,
del codice civile.
4. Il comma 2 non si applica alla rivendita di titoli
di debito emessi da Stati membri dell'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con classamento
creditizio di qualita' bancaria (rating investment grade)
assegnato da almeno due primarie agenzie internazionali di
classamento creditizio (rating), fermo restando l'esercizio
delle altre azioni civili, penali e amministrative previste
a tutela del risparmiatore.».



 
Art. 16.

Modifiche alla parte V del TUF

1. All'articolo 166 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: «svolge servizi» sono inserite le seguenti: «o attivita»;
b) alla lettera c) del comma 1, dopo le parole: «strumenti finanziari o servizi» sono inserite le seguenti: «o attivita»;
c) al comma 3, dopo le parole: «svolga servizi» sono inserite le seguenti «o attivita».
2. All'articolo 167 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «di investimento su base individuale» sono soppresse.
3. All'articolo 168 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «nell'esercizio di servizi» sono inserite le seguenti: «o attivita».
4. Al comma 1 dell'articolo 188 del decreto legislativo 21 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «svolgimento dei servizi» sono inserite le seguenti «o delle attivita».
5. All'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dipendenti di societa' o enti» e' inserita la seguente: «abilitati»;
b) al comma 1, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria, come aumentata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e' sostituito dal seguente: «da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'articolo 18, comma l, ovvero in caso di esercizio dell'attivita' di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31.»;
c) la lettera c) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:
«c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai capi II e III del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;»;
d) alla lettera d) del comma 2, dopo le parole: «dagli articoli 68, 69, 70,» e' inserita la seguente: «70-bis»;
e) alla lettera d-bis) del comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e quelle emanate in base ad esse;»;
f) al comma 2, dopo la lettera d-bis), e' aggiunta, in fine, la seguente:
«d-ter) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 25, comma 3.».
6) All'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «degli addebiti agli interessati» sono inserite le seguenti: «, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero,»;
b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero escludere la pubblicita' del provvedimento, quando la stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti»;
c) al comma 4, le parole: «sede la societa' o l'ente cui appartiene» sono sostituite dalle seguenti: «la sede o, nel caso di persone fisiche, il domicilio».



Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo degli articoli 166, 167, 168,
188, 190 e 195 del citato decreto legislativo n. 58 del
1998, come modificato dal presente decreto:
«Art. 166 (Abusivismo). - 1. E' punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da
lire quattro milioni a lire venti milioni chiunque, senza
esservi abilitato ai sensi del presente decreto:
a) svolge servizi o attivita' di investimento o di
gestione collettiva del risparmio;
b) offre in Italia quote o azioni di OICR;
c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca
mediante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti
finanziari o servizi o attivita' di investimento.
2. Con la stessa pena e' punito chiunque esercita
l'attivita' di promotore finanziario senza essere iscritto
nell'albo indicato dall'art. 31.
3. Se vi e' fondato sospetto che una societa' svolga
servizi o attivita' di investimento o il servizio di
gestione collettiva del risparmio senza esservi abilitata
ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la
Consob denunziano i fatti al pubblico ministero ai fini
dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 2409 del
codice civile ovvero possono richiedere al tribunale
l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per
l'ispezione sono a carico della societa'.».
«Art. 167 (Gestione infedele). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato piu' grave, chi, nella prestazione del
servizio di gestione di portafogli o del servizio di
gestione collettiva del risparmio, in violazione delle
disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in
essere operazioni che arrecano danno agli investitori, al
fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, e'
punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda
da lire dieci milioni a lire duecento milioni.».
«Art. 168 (Confusione di patrimoni). - 1. Salvo che il
fatto costituisca reato piu' grave, chi, nell'esercizio di
servizi o attivita' di investimento o di gestione
collettiva del risparmio, ovvero nella custodia degli
strumenti finanziari e delle disponibilita' liquide di un
OICR, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto
profitto, viola le disposizioni concernenti la separazione
patrimoniale arrecando danno agli investitori, e' punito
con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da
lire dieci milioni a lire duecento milioni.».
«Art. 188 (Abuso di denominazione). - 1. L'uso, nella
denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: «SIM» o
«societa' di intermediazione mobiliare» o «impresa di
investimento»; «SGR» o «societa' di gestione del
risparmio»; «SICAV» o «societa' di investimento a capitale
variabile»; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in
lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla
legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle
attivita' di investimento o del servizio di gestione
collettiva del risparmio e' vietato a soggetti diversi,
rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle
societa' di gestione del risparmio e dalle SICAV. Chiunque
contravviene al divieto previsto dal presente articolo e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duemilacinquecentottanta a euro
cinquantunomilaseicentoquarantacinque.
2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal
presente articolo non si applica l'art. 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.».
«Art. 190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in
tema di disciplina degli intermediari e dei mercati) - 1. I
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di
direzione e i dipendenti di societa' o enti abilitati i
quali non osservano le disposizioni previste dagli
articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13,
comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27,
commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1,
2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38,
commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma l; 41, commi 2 e 3;
42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1;
65; 187-nonies, ovvero le disposizioni generali o
particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in
base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro
duecentocinquantamila. La stessa sanzione si applica nel
caso di violazione dell'art. 18, comma 1, ovvero in caso di
esercizio dell'attivita' di promotore finanziario in
assenza dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 31.
2. La stessa sanzione si applica:
a) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle
societa' di gestione del mercato, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della
parte III e di quelle emanate in base ad esse;
b) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle
societa' di gestione accentrata, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e
di quelle emanate in base ad esse;
c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di
scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono
sistemi multilaterali di negoziazione ed agli
internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dai capi II e III del titolo I
della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli
articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione della societa' indicata
nell'art. 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle
disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70, 70-bis e
77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime;
d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle
imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le
disposizioni previste dall'art. 25-bis, commi 1 e 2 e
quelle emanate in base ad esse;
d-ter) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei
mercati regolamentati in caso di inosservanza delle
disposizioni previste dall'art. 25, comma 3.
3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano
anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle
societa' o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato
le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano
vigilato, in conformita' dei doveri inerenti al loro
ufficio, affinche' le disposizioni stesse non fossero da
altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di
violazione delle disposizioni previste dall'art. 8,
commi da 2 a 6.
3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo nei soggetti
abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste
dall'art. 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o
particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca
d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente articolo non si applica l'art. 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.».
«Art. 195 (Procedura sanzionatoria) - 1. Salvo quanto
previsto dall'art. 196, le sanzioni amministrative previste
nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o
dalla Consob, secondo le rispettive competenze, con
provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti
agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni
dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se
l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate
le deduzioni dagli stessi presentate nei trenta giorni.
2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi
del contraddittorio, della conoscenza degli atti
istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e'
pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d'Italia
o della Consob. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto
della natura della violazione e degli interessi coinvolti,
possono stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita'
al provvedimento, ponendo le relative spese a carico
dell'autore della violazione ovvero escludere la
pubblicita' del provvedimento, quando la stessa possa
mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o
arrecare un danno sproporzionato alle parti.
4. Avverso il provvedimento di applicazione delle
sanzioni previste dal presente titolo e' ammessa
opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha la
sede o, nel caso di persone fisiche, il domicilio l'autore
della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non
sia applicabile, del luogo in cui la violazione e' stata
commessa. L'opposizione deve essere notificata
all'Autorita' che ha adottato il provvedimento entro trenta
giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata
presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta
giorni dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi
motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La corte d'appello, su istanza delle parti, puo'
fissare termini per la presentazione di memorie e
documenti, nonche' consentire l'audizione anche personale
delle parti.
7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto
motivato.
8. Copia del decreto e' trasmessa a cura della
cancelleria della corte d'appello all'Autorita' che ha
adottato il provvedimento ai fini della pubblicazione, per
estratto, nel Bollettino di quest'ultima.
9. Le societa' e gli enti ai quali appartengono gli
autori delle violazioni rispondono, in solido con questi,
del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicita'
previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad
esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.».



 
Art. 17.

Modifiche alla parte VI del TUF

1. All'articolo 201 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale possono svolgere i servizi di investimento indicati nell'articolo 1, comma 5, lettere b), c-bis), d), e) ed f). Essi possono svolgere altresi' l'offerta fuori sede dei propri servizi di investimento e i servizi accessori indicati nell'articolo 1, comma 6, lettere c), limitatamente alla conclusione di contratti di riporto e altre operazioni in uso sui mercati, e g), nonche' attivita' connesse e strumentali, ferme restando le riserve di attivita' previste dalla legge.»;
b) al comma 12, le parole: «comma 1, lettera a) limitatamente all'organizzazione amministrativa e contabile e ai controlli interni, e lettera b), comma 2, lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, lettera b), 2 e 2-bis».
2. All'articolo 205 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «o negli scambi organizzati indicati negli articoli 78 e 79 da soggetti ammessi alle negoziazioni negli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «e, se ricorrono le condizioni indicate dalla Consob con regolamento, quelle effettuate nei sistemi multilaterali di negoziazione o da internalizzatori sistematici».



Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo degli articoli 201 e 205 del
citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 201 (Agenti di cambio). - 1. Sono sciolti, a cura
del Consiglio nazionale degli ordini degli agenti di
cambio, gli Ordini professionali previsti dall'art. 3 della
legge 29 maggio 1967, n. 402, a eccezione degli Ordini
professionali di Milano e di Roma.
2. Gli agenti di cambio sono iscritti all'Albo
professionale tenuto da uno degli Ordini indicati nel
comma 1, al quale affluiscono i pagamenti della tassa
annuale fissata dall'Ordine medesimo, avuto riguardo
all'iscrizione al ruolo speciale o al ruolo nazionale
previsti dai commi 5 e 6. L'Ordine e' tenuto a conservare i
libri degli agenti di cambio defunti o cancellati dal ruolo
unico nazionale.
3. Restano ferme le altre disposizioni previste dalla
legge 29 maggio 1967, n. 402. Non possono essere banditi
concorsi per la nomina di agenti di cambio. Gli agenti di
cambio cessano di appartenere ai ruoli previsti dai commi 5
e 6 al compimento del settantesimo anno di eta'. Gli agenti
di cambio nominati prima dell'entrata in vigore della legge
23 maggio 1956, n. 515, sono collocati nella posizione di
fuori ruolo al compimento del settantesimo anno di eta'
conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica.
4. Le disponibilita' del Fondo comune degli agenti di
cambio e delle cauzioni esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono restituite agli aventi
diritto.
5. Gli agenti di cambio in carica che siano soci,
amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori di
SIM, di banche o di societa' di gestione del risparmio sono
iscritti in un ruolo speciale tenuto dal Ministero
dell'economia e delle finanze. Essi non possono prestare
servizi di investimento e possono essere dirigenti,
dipendenti o collaboratori soltanto di uno dei predetti
intermediari. Essi restano individualmente assoggettati
alle incompatibilita' previste dal comma 11.
6. Gli agenti di cambio in carica che non siano
iscritti nel ruolo speciale previsto dal comma 5 sono
iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
7. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico
nazionale possono svolgere i servizi di investimento
indicati nell'art. 1, comma 5, lettere b), c-bis), d), e)
ed f). Essi possono svolgere altresi' l'offerta fuori sede
dei propri servizi di investimento e i servizi accessori
indicati nell'art. 1, comma 6, lettere c), limitatamente
alla conclusione di contratti di riporto e altre operazioni
in uso sui mercati, e g), nonche' attivita' connesse e
strumentali, ferme restando le riserve di attivita'
previste dalla legge.
8. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico
nazionale devono tenere le scritture contabili previste
dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile; la
CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce le modalita'
del controllo contabile da parte di societa' di revisione
iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161.
9. Il mancato esercizio del servizio di negoziazione
per conto terzi per un periodo di tempo superiore a sei
mesi comporta la decadenza dalla carica; il Ministero
dell'economia e delle finanze, in presenza di comprovati
motivi di salute, puo' prorogare, sentita la CONSOB, detto
termine fino a un periodo massimo di diciotto mesi.
10. Per l'esercizio dei servizi di investimento gli
agenti di cambio aderiscono ai sistemi di indennizzo
previsti dall'art. 59. Il coordinamento dell'operativita'
dei sistemi di indennizzo con la procedura di fallimento
dell'agente di cambio e' disciplinato dal regolamento
previsto dall'art. 59, comma 3.
11. La posizione di agente di cambio iscritto nel ruolo
unico nazionale e' incompatibile con l'esercizio di
qualsiasi attivita' commerciale, con la partecipazione in
qualita' di soci illimitatamente responsabili in societa'
di qualsiasi natura, con la qualita' di amministratore o
dirigente di societa' che esercitano attivita' commerciale
e, in particolare, con la qualita' di socio,
amministratore, dirigente, dipendente o collaboratore di
banche, SIM, societa' di gestione del risparmio e di ogni
altro intermediario finanziario.
12. Agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico
nazionale si applicano gli articoli 6, commi 1, lettera b),
2 e 2-bis, 8, comma 1; 10, comma 1; 21; 22; 23; 24, 25, 31,
32, 167, 171, 190 e 195.
13. E' vietato agli agenti di cambio, compiere anche
per interposta persona qualsiasi negoziazione in proprio di
strumenti finanziari, salvo i casi di investimento del
patrimonio personale; tali investimenti sono immediatamente
comunicati alla CONSOB.
14. Il Presidente della CONSOB puo' disporre in via
d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i
clienti o per i mercati, la sospensione dell'agente di
cambio iscritto nel ruolo unico nazionale dall'esercizio
delle attivita' svolte e la nomina di un commissario che
assume la gestione delle attivita' stesse quando risultino
gravi violazioni delle disposizioni legislative o
amministrative. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'art. 53.
15. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su
proposta della CONSOB, puo' disporre con decreto la
cancellazione dell'agente di cambio dal ruolo unico
nazionale qualora le irregolarita' o le violazioni delle
disposizioni legislative o amministrative siano di
eccezionale gravita'. Il provvedimento puo' essere adottato
su proposta del commissario previsto dal comma 14 o su
richiesta dell'agente di cambio.
16. Nel caso previsto dal comma 15, il Ministero
dell'economia e delle finanze nomina un commissario
preposto alla tutela e alla restituzione dei patrimoni di
proprieta' dei clienti. Il commissario nell'esercizio delle
sue funzioni e' pubblico ufficiale; egli si affianca agli
organi delle procedure concorsuali, ove disposte. Il
Ministero puo' prevedere speciali cautele e limitazioni
all'attivita' del commissario e procedere alla sua revoca o
sostituzione. L'indennita' spettante al commissario e'
determinata dal Ministero ed e' a carico dell'agente di
cambio. I provvedimenti previsti dal presente comma possono
essere assunti anche successivamente alla morte dell'agente
di cambio, su proposta della CONSOB o del commissario
nominato ai sensi del comma 14, ovvero su richiesta dei
clienti.
17. La cancellazione dell'agente di cambio dal ruolo
unico nazionale consegue di diritto all'accertamento
giudiziale dello stato di insolvenza. La CONSOB denuncia al
tribunale civile l'insolvenza dichiarata ai sensi dell'art.
72.
18. Per la violazione dei commi 8, 11 e 13, si applica
l'art. 190.».
«Art. 205 (Quotazioni di prezzi) - 1. Le offerte di
acquisto e di vendita di prodotti finanziari effettuate in
mercati regolamentati e, se ricorrono le condizioni
indicate dalla Consob con regolamento, quelle effettuate
nei sistemi multilaterali di negoziazione o da
internalizzatori sistematici non costituiscono offerta al
pubblico di prodotti finanziari ne' offerta pubblica di
acquisto o di scambio ai sensi della parte IV, titolo II.».



 
Art. 18.

Modifiche all'allegato del TUF

1. L'allegato al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Sezione A - Attivita' e servizi di investimento.
(1) Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o piu' strumenti finanziari.
(2) Esecuzione di ordini per conto dei clienti.
(3) Negoziazione per conto proprio.
(4) Gestione di portafogli.
(5) Consulenza in materia di investimenti.
(6) Sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.
(7) Collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo ne' assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.
(8) Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
Sezione B - Servizi accessori.
(1) Affitto di cassette di sicurezza e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie collaterali.
(2) Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o piu' strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito.
(3) Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese.
(4) Servizio di cambio quando detto servizio e' legato alla fornitura di servizi di investimento.
(5) Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari.
(6) Servizi connessi con l'assunzione a fermo.
(7) Servizi e attivita' di investimento, nonche' servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B, collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C, punti (5), (6), (7) e (10), se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori.
Sezione C - Strumenti finanziari.
(1) Valori mobiliari.
(2) Strumenti del mercato monetario.
(3) Quote di un organismo di investimento collettivo.
(4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.
(5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto.
(6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap" ed altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione.
(7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine ("forward") e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati al numero (6), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.
(8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.
(9) Contratti finanziari differenziali.
(10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire in tale modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati ai numeri precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.».
 
Art. 19
Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° novembre 2007.
2. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio si intendono autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al ricorrere delle medesime condizioni, si intendono autorizzati alla prestazione dei servizi e delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, limitatamente agli strumenti finanziari derivati.
3. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Le SIM, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di collocamento, con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. Le SIM, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di collocamento, senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
6. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
7. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
8. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla prestazione di uno o piu' servizi di investimento alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
9. Le SGR autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
10. Le SIM, le SGR e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 comunicano alle autorita' competenti alla tenuta dei rispettivi albi entro il 30 novembre 2007 se non intendono avvalersi della disposizione di cui al comma 9.
11. Le societa' di gestione dei mercati regolamentati autorizzati in Italia alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate all'esercizio dei mercati regolamentati di cui all'articolo 63, commi 1 e 3, e all'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
12. Le societa' di gestione dei mercati regolamentati che gestiscono sistemi di scambi organizzati multilaterali alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate all'esercizio dell'attivita' di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
13. I soggetti abilitati adeguano entro il 30 giugno 2008 i contratti in essere al 1° novembre 2007.
14. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre il 30 giugno 2008, la riserva di attivita' di cui all'articolo 18 del medesimo decreto non pregiudica la possibilita' per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 settembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze
D'Alema, Ministro degli affari
esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico Visto, il Guardasigilli: Mastella



Note all'art. 19:
- Per il testo dell'art. 1 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si veda la nota
all'art. 1.
- Il testo dell'art. 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, "Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, Supplemento ordinario,
e' il seguente:
"Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili
all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra
indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono
individuati gli intermediari finanziari che si devono
iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca
d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco
speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza
patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue
diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e
contabile e i controlli interni, nonche' l'informativa da
rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca
d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli
intermediari per le materie in precedenza indicate. Con
riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2
prevedono che gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate
da societa' o enti esterni previsti dall'art. 53,
comma 2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni
periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con
facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la
riduzione delle attivita', nonche' vietare la distribuzione
di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione
di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a
essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei
servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
obbligo di rimborso per un ammontare superiore al
patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste
nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonche' all'art.
97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86,
commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e
5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le
disposizioni dell'art. 47.".
- Per il testo degli articoli 63 e 66 del citato
decreto n. 58 del 1998 si vedano le note all'art. 10.
- Per il testo dell'art. 18 del citato decreto n. 58
del 1998 si vedano le note all'art. 3.



 
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