Gazzetta n. 234 del 8 ottobre 2007 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2007, n. 162
Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vita la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. legge comunitaria 2005, e in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B);
Vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;
Vista la direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, ed in particolare l'articolo 1, paragrafo 2;
Vista la direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita';
Vista la direttiva 2001/16/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;
Vista la direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica le precedenti 96/48 e 2001/16;
Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210;
Visto l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
Visto l'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14, in materia ferroviaria;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 agosto 2006 attuativo dell'articolo 1, comma 5, del citato decreto legislativo n. 188 del 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 256 del 3 novembre 2005;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2007;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 27 giugno 2007;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e considerato che le competenti commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nel termine prescritto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e delle infrastrutture;

Emana

il seguente decreto legislativo:
Art. 1.

Finalita'

1. Il presente decreto disciplina le condizioni di sicurezza per l'accesso al mercato dei servizi ferroviari ed ha l'obiettivo del mantenimento e, ove ragionevolmente praticabile, del costante miglioramento della sicurezza del sistema ferroviario italiano, tenendo conto dell'evoluzione della normativa, del progresso tecnico e scientifico e dando la priorita' alla prevenzione degli incidenti gravi, mediante:
a) l'adeguamento e l'armonizzazione della struttura normativa nazionale con quella comunitaria;
b) la progressiva adozione degli obiettivi comuni di sicurezza e dei metodi comuni di sicurezza definiti dagli allegati al presente decreto;
c) l'individuazione di un organismo nazionale preposto alla sicurezza e di un organismo investigativo incaricato di effettuare indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti ferroviari;
d) l'assegnazione dei compiti e delle competenze ai suddetti organismi e la ripartizione delle responsabilita' fra i soggetti interessati.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli
estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione delega l'esercizio della
funzione legislativa al Governo, per un periodo di tempo
limitato e per oggetti definiti, previa determinazione di
principi e criteri direttivi.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di' promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 1 e l'allegato «B» della legge 25 gennaio
2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee, (Legge comunitaria 2005.), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, 2005, n.
9, cosi' dispongono:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione della direttiva 2003/123/CE, della direttiva
2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE, della direttiva
2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della direttiva
2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva
2004/81/CE, della direttiva 2004/83/CE, della direttiva
2004/113/CE della direttiva 2005/14/CE, della direttiva
2005/19/CE, della direttiva 2005/28/CE, della direttiva
2005/36/CE e della direttiva 2005/60/CE sono corredati
dalla relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per
l'attuazione della direttiva 2004/109/CE, di cui
all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui all'art. 3 e con la procedura
prevista dal presente articolo, puo' emanare disposizioni
integrative e correttive al fine di tenere conto delle
eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla
Commissione europea secondo la procedura di cui all'art.
27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
2005.
8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine
previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.».
«Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)

98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche.
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque.
2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che
modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime
fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di
Stati membri diversi.
2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la
verifica della buona pratica di laboratorio (BPL).
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi
terzi che utilizzano aeroporti comunitari.
2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)
(diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie
comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del
Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e
della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione
dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla
sicurezza delle ferrovie).
2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del
Consiglio relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario transeuropeo ad alta velocita' e la direttiva
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale.
2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE
relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza
per le gallerie della rete stradale transeuropea.
2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
all'indennizzo delle vittime di reato.
2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004,
riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai
cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri
umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento
dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorita'
competenti.
2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004,
concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati
relativi alle persone trasportate.
2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante
norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi
o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona
altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche'
norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilita' elettromagnetica e che abroga la direttiva
89/336/CEE.
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di
trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i
cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato e che modifica la direttiva
2001/34/CE.
2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che
attua il principio della parita' di trattamento tra uomini
e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la
loro fornitura.
2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del-l'11 maggio 2005, che modifica la direttiva 72/166/CEE,
la direttiva 84/5/CEE, la direttiva 88/357/CEE e la
direttiva 90/232/CEE tutte del Consiglio e la direttiva
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante
dalla circolazione di autoveicoli.
2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che
modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale
comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai
conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti
societa' di Stati membri diversi.
2005/28/CE della Commissione, dell'8 aprile 2005, che
stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la
buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di
sperimentazione a uso umano nonche' i requisiti per
l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali
medicinali.
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali.
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.».
- La Direttiva 29 aprile 2004, n. 2004/49/CE «Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica
della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle
licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva
2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita di
infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla
certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza
delle ferrovie)», e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile
2004, n. L 164; e' entrata in vigore il 30 aprile 2004. Il
testo della presente direttiva e' stato cosi' sostituito
dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 21 giugno 2004,
n. L 220.».
- La Direttiva 29 aprile 2004, n. 2004/51/CE «Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie», e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004,
n. L 164 ; e' entrata in vigore il 30 aprile 2004. Il testo
della presente direttiva e' stato cosi' sostituito dalla
rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 21 giugno 2004, n. L
220.
- La Direttiva 23 luglio 1996, n. 96/48/CE «Direttiva
del Consiglio relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario transeuropeo ad alta velocita'.» e' pubblicata
nella G.U.C.E. 17 settembre 1996, n. L 235.; e' entrata in
vigore l'8 ottobre 1996.
- La Direttiva 19 marzo 2001, n. 2001/16/CE «Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario
convenzionale» e' pubblicata nella G.U.C.E. 20 aprile 2001,
n. L 110, e' entrata in vigore il 20 aprile 2001.
- La Direttiva 29 aprile 2004, n. 2004/50/CE «Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo
ad alta velocita' e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilita' del
sistema ferroviario transeuropeo convenzionale», e'
pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 164; e'
entrata in vigore il 30 aprile 2004. Il testo della
presente direttiva e' stato cosi' sostituito dalla
rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 21 giugno 2004, n. L
220.
- La legge 17 maggio 1985, n. 210 «Istituzione
dell'ente «Ferrovie dello Stato»», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1985, n. 126.
- L'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1994», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, supplemento ordinario,
cosi' dispone:
«Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione
finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle
procedure di certificazione e/o attestazione per
l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa
comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di
riesame delle istanze presentate per le stesse finalita',
sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante
stabilito nell'Unione europea.
2. Le spese relative alle procedure finalizzate
all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le
procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.
Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi
autorizzati sono a carico di tutti gli organismi
autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I
controlli possono avvenire anche mediante l'esame a
campione dei prodotti certificati.
3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al
comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione
centrale o periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui
al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto
del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei
Ministeri interessati sui capitoli destinati al
funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento
delle attivita' di cui ai citati commi e per
l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che
possono essere effettuati dalle autorita' competenti
mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei
prodotti presso i produttori, i distributori ed i
rivenditori.
4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per
materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le
attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato,
sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei
proventi a copertura delle spese relative ai controlli di
cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi'
determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
in base alla vigente normativa, al personale
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato
addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2,
nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini
dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul
mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve
comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del
presente articolo, sono abrogate le disposizioni
incompatibili emanate in attuazione di direttive
comunitarie in materia di certificazione CE.
6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono
l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine,
si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica; le
amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati
di spettiva competenza.».
- L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
la «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214,
supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 753 «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza
e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri
servizi di trasporto», e' pubblicato nel supplemento
orinario alla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 1980, n.
314.
- L'art. 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
302, supplemento ordinario, cosi' dispone:
«Art. 131 (Disposizioni in materia di trasporto
ferroviario e di applicazione della normativa vigente in
materia di appalti ferroviari). - 1. Al fine di garantire
il contenimento delle tariffe e il risanamento finanziario
delle attivita' di trasporto ferroviario, il Ministro dei
trasporti e della navigazione puo' rilasciare titoli
autorizzatori ai soggetti in possesso dei requisiti
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo 1999, n. 146, anche in deroga a quanto disposto
dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3, comma 1,
lettera a), del medesimo decreto, a condizione di
reciprocita' qualora si tratti di imprese aventi sede
all'estero o loro controllate; puo' altresi' autorizzare la
societa' Ferrovie dello Stato S.p.A. e le aziende in
concessione ad effettuare operazioni in leasing per
l'approvvigionamento d'uso di materiale rotabile. Gli
articoli 14 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, si applicano per la parte concernente
l'infrastruttura ferroviaria e cessano di applicarsi al
trasporto ferroviario. La societa' Ferrovie dello Stato
S.p.A. delibera le conseguenti modifiche statutarie.
2.
3. Al fine di garantire la sollecita conclusione dei
lavori relativi alla tratta ferroviaria ad alta capacita'
Torino-Milano approvati nella conferenza di servizi
tenutasi il 14 luglio 2000 ed il contenimento dei costi di
realizzazione, anche in relazione alle esigenze connesse
allo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2006, il
Ministro dei trasporti e della navigazione entro i quindici
giorni successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge istituisce l'Osservatorio permanente per il
monitoraggio dei lavori relativi alla medesima tratta
ferroviaria, composto da sei componenti, di cui uno
nominato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e cinque nominati dal Ministro dei
trasporti e della navigazione e designati, rispettivamente,
dal Ministro medesimo, dal presidente della regione
Lombardia, dal presidente della regione Piemonte, dalla TAV
S.p.A. e dal General Contractor affidatario della
progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione. Ai
componenti non spetta alcun compenso. I servizi di
segreteria dell'Osservatorio sono assicurati dal Ministero
dei trasporti e della navigazione nell'ambito delle
ordinarie dotazioni organiche e finanziarie. Ai lavori di
cui al presente comma non si applicano le disposizioni del
comma 2.
4.
5. Tutte le operazioni di ristrutturazione della
societa' Ferrovie dello Stato S.p.A. effettuate a decorrere
dal 1° gennaio 2000 in esecuzione delle direttive
comunitarie 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE, cosi' come
recepite dal decreto del Presidente della Repubblica
8 luglio 1998, n. 277, e successive modificazioni, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
146, nonche' della direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 18 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999, sono effettuate in
regime di neutralita' fiscale e pertanto escluse da ogni
imposta e tassa. Gli eventuali maggiori valori realizzati o
iscritti, in conseguenza delle predette operazioni, nei
bilanci delle societa' interessate non sono riconosciuti ai
fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive.».
- Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188
«Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva
2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia
ferroviaria», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 luglio 2003, n. 170, supplemento ordinario.
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,
recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 2006, n. 114.
- La legge 17 luglio 2006, n. 233 «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006,
n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il
coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e
organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dei Ministeri», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
17 luglio 2006, n. 164.



 
Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica all'intero sistema ferroviario italiano con l'esclusione di quanto previsto al comma 4 del presente articolo.
2. Il presente decreto riguarda i requisiti di sicurezza del sistema ferroviario, compresa la sicurezza della gestione dell'infrastruttura e della circolazione, e l'interazione fra le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura.
3. Restano ferme le norme vigenti e le conseguenti competenze degli Organi statali interessati per quanto riguarda le rispettive materie di competenza inerenti la sicurezza, con particolare riferimento ai compiti del Ministero dell'interno in materia di prevenzione incendi e soccorso tecnico urgente, ai compiti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai compiti del Ministero delle infrastrutture in materia di norme tecniche costruttive delle opere civili, vigilanza e ispezioni su sede ed opere d'arte relative all'infrastruttura ferroviaria nella fase realizzativa della stessa.
4. Il presente decreto non si applica:
a) alle metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su rotaia;
b) alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a sevizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonche' alle imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti;
c) all'infrastruttura ferroviaria privata utilizzata esclusivamente dal proprietario dell'infrastruttura per le sue operazioni di trasporto di merci.
 
Art. 3.

Definizioni

1. Ai soli fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:
a) sistema ferroviario: l'insieme dei sottosistemi di natura strutturale e funzionale, quali definiti nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni nonche' la gestione e l'esercizio del sistema nel suo complesso;
b) gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della realizzazione, della manutenzione di una infrastruttura ferroviaria e della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza dell'infrastruttura e della circolazione ferroviaria. I compiti del gestore di una infrastruttura o di parte di essa possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme comunitarie e nazionali vigenti;
c) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa titolare di una licenza ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e qualsiasi altra impresa pubblica o privata la cui attivita' consiste nella prestazione di servizi di trasporto di merci e/o di passeggeri per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono la sola trazione;
d) specifiche tecniche di interoperabilita' (STI): le specifiche di cui e' oggetto ciascun sottosistema o parte di un sottosistema, al fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilita' dei sistemi ferroviari transeuropei convenzionale e ad alta velocita', quali definiti nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni;
e) obiettivi comuni di sicurezza (CST): i livelli minimi di sicurezza che devono almeno essere raggiunti dalle diverse parti del sistema ferroviario (quali il sistema ferroviario convenzionale, il sistema ferroviario ad alta velocita', le gallerie ferroviarie lunghe o le linee adibite unicamente al trasporto di merci) e dal sistema nel suo complesso, espressi in criteri di accettazione del rischio;
f) metodi comuni di sicurezza (CSM): i metodi che devono essere elaborati per descrivere come valutare i livelli di sicurezza, la realizzazione degli obiettivi di sicurezza e la conformita' con gli altri requisiti in materia di sicurezza;
g) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie: l'organismo nazionale a cui sono assegnati i compiti di Autorita' preposta alla sicurezza per il sistema ferroviario italiano di cui al capo IV della direttiva 2004/49/CE;
h) Organismi notificati: gli organismi incaricati di valutare la conformita' o l'idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' o di istituire la procedura di verifica CE dei sottosistemi, quali definiti nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni;
i) Verificatori indipendenti di sicurezza: gli organismi incaricati di valutare la conformita' di un componente ai requisiti di omologazione relativi alla sicurezza ad esso applicabili e l'idoneita' all'impiego dello stesso, e/o di istruire la procedura per l'omologazione;
l) norme nazionali di sicurezza: tutte le norme e standard nazionali contenenti obblighi in materia di sicurezza ferroviaria, applicabili ad uno o piu' gestori dell'infrastruttura ed a piu' di una impresa ferroviaria;
m) sistema di gestione della sicurezza: l'organizzazione e i provvedimenti messi in atto da un gestore dell'infrastruttura o da un'impresa ferroviaria per assicurare la gestione sicura delle operazioni;
n) disposizioni di esercizio: disposizioni che regolamentano la sicurezza ferroviaria in applicazione delle norme nazionali di sicurezza riferite ad ogni singola rete infrastrutturale;
o) componenti di interoperabilita': qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema, da cui dipende direttamente o indirettamente ('interoperabilita' del sistema ferroviario convenzionale o ad alta velocita', quali definiti nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni. Il concetto di componente comprende i beni materiali e quelli immateriali, quali il software;
p) prodotto generico: componente generico concepito e realizzato per soddisfare determinate specifiche tecniche e funzionali nell'ambito di una applicazione generica;
q) applicazione generica: soluzione realizzativa concepita per soddisfare determinate specifiche tecniche e funzionali in conformita' a norme e standard di sicurezza in vigore utilizzabile per applicazioni specifiche;
r) applicazione specifica: soluzione realizzativa, ottenuta configurando una applicazione generica omologata, mirata ad una specifica esigenza; una applicazione specifica, puo' comprendere piu' applicazioni generiche opportunamente configurate;
s) componente: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti elementari, sottoinsieme o insieme completo di materiali, non coperto o parzialmente coperto dalle specifiche tecniche di Interoperabilita', incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema. Il concetto di componente comprende i beni materiali e quelli immateriali, quali il software.
t) omologazione: processo in base al quale si certifica che il prototipo di componente e' conforme ai requisiti di omologazione relativi alla sicurezza ad esso applicabili;
u) sottosistemi: il risultato della divisione del sistema ferroviario transeuropeo come indicato nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni; i sottosistemi sono di natura strutturale o funzionale;
v) investigatore incaricato: una persona, appartenente o incaricata dall'organismo investigativo, preposta all'organizzazione, allo svolgimento e al controllo di un'indagine;
z) incidente: evento improvviso indesiderato e non intenzionale o specifica catena di siffatti eventi aventi conseguenze dannose; gli incidenti si dividono nelle seguenti categorie: collisioni, deragliamenti, incidenti ai passaggi a livello, incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento, incendi e altro;
aa) incidente grave: qualsiasi collisione ferroviaria o deragliamento di treni che causa la morte di almeno una persona o il ferimento grave di cinque o piu' persone o seri danni al materiale rotabile, all'infrastruttura o all'ambiente e qualsiasi altro incidente analogo avente un evidente impatto sulla regolamentazione della sicurezza ferroviaria o sulla gestione della stessa; seri danni: i danni il cui costo totale puo' essere stimato immediatamente dall'organismo investigativo in almeno 2 milioni di euro;
bb) inconveniente: qualsiasi evento diverso da un incidente o da un incidente grave, associato alla circolazione dei treni e avente un'incidenza, anche potenziale, sulla sicurezza dell'esercizio;
cc) indagine: una procedura finalizzata alla prevenzione di incidenti ed inconvenienti che comprende la raccolta e l'analisi di informazioni, la formulazione di conclusioni, tra cui la determinazione delle cause e, se del caso, la formulazione di raccomandazioni in materia di sicurezza;
dd) cause: ogni azione, omissione, evento o condizione o una combinazione di questi elementi, il cui risultato sia un incidente o un inconveniente;
ee) Agenzia ferroviaria europea (ERA): Agenzia comunitaria per la sicurezza e l'interoperabilita' ferroviarie;
ff) Ente appaltante: ogni soggetto, responsabile della realizzazione di un sottosistema, tenuto al rilascio della dichiarazione di verifica CE di cui all'allegato V delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni previo espletamento della relativa procedura effettuata dall'organismo notificato al quale la stessa e' stata aggiudicata o, comunque, affidata dal predetto soggetto, ai sensi dell'articolo 13 delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE.



Note all'art. 3:
- Per le direttive 2001/16/CE e 96/48/CE, si veda nelle
note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, si
rimanda alle note alle premesse.
- Per la direttiva 96/48/CE, si veda nelle note alle
premesse.
- Per la direttiva 2001/16/CE, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 4.

Istituzione e ordinamento

1. E' istituita, con sede in Firenze, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie definita alla lettera g) dell'articolo 3, di seguito denominata Agenzia, con compiti di garanzia della sicurezza del sistema ferroviario nazionale.
2. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni per essa previsti dalla direttiva 2004/49/CE ed ha competenza per l'intero sistema ferroviario nazionale, secondo quanto previsto agli articoli 2 e 3, lettera a), e fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3. Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate i compiti di Autorita' preposta alla sicurezza di cui al capo IV della direttiva 2004/49/CE sono affidati a seguito di apposite convenzioni internazionali, all'Agenzia, all'Autorita' per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo o ad apposito organismo binazionale.
3. L'Agenzia, disciplinata, per quanto non previsto dal presente decreto, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' dotata di personalita' giuridica ed autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, ed opera anche svolgendo i compiti di regolamentazione tecnica di cui all'articolo 16, comma 2, lettera f), della direttiva 2004/49/CE.
4. L'Agenzia e' sottoposta a poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro dei trasporti che annualmente relaziona al Parlamento sull'attivita' svolta ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto. Per l'esercizio della funzione di vigilanza, il Ministro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente.
5. Sono organi dell'Agenzia: il direttore, il comitato direttivo ed il collegio dei revisori dei conti. Il direttore e' scelto fra personalita' con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore. Il comitato direttivo e' composto dal direttore, che lo presiede, e da quattro dirigenti dei principali settori di attivita' dell'Agenzia. Il direttore e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e dura in carica tre anni. I membri del comitato direttivo durano in carica tre anni, vengono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti. Il collegio dei revisori dei conti e' costituito dal Presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre anni e che sono rinnovabili una sola volta. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti, su designazione, quanto al Presidente, del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Con separati regolamenti su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche, si provvede alla:
a) definizione dell'assetto organizzativo, centrale e periferico, dell'Agenzia, indicazione del comparto di contrattazione collettiva individuato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, adozione dello statuto, recante fra l'altro il ruolo organico del personale dell'Agenzia, nel limite massimo di trecento unita' e delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26, nonche' alla disciplina delle competenze degli organi di direzione dell'Agenzia;
b) definizione delle modalita' del trasferimento del personale da inquadrare nell'organico dell'Agenzia proveniente dal Ministero dei trasporti, per il quale si continuano ad applicare le disposizioni del comparto Ministeri per il periodo di comando di cui al comma 8;
c) disciplina del reclutamento da parte dell'Agenzia delle risorse umane, individuate mediante procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, da espletarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del relativo regolamento, prevedendo una riserva di posti non superiore al cinquanta per cento destinata al personale di cui al comma 8, lettera b) del presente articolo;
d) ricognizione delle attribuzioni che restano nella competenza del Ministero dei trasporti ed al conseguente riassetto delle strutture del Ministero stesso;
e) adozione del regolamento di amministrazione e contabilita' ispirato ai principi della contabilita' pubblica.
7. Entro tre mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 6 l'Agenzia assume le attribuzioni nella materia di sicurezza del trasporto ferroviario previste dal presente decreto e gia' esercitate dal Ministero dei trasporti e dal Gruppo FS S.p.A.
8. In sede di prima applicazione del presente decreto, e sino all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 6 del presente articolo, il funzionamento dell'Agenzia e' assicurato con l'utilizzazione, nel limite massimo di duecentocinque unita' di personale:
a) numero non superiore a dodici proveniente dai ruoli del Ministero dei trasporti, in regime di comando;
b) per la restante parte, con oneri a carico dell'ente di provenienza fino all'attuazione dell'articolo 26, con personale tecnico, avente riconosciute capacita' e competenza, anche proveniente da F.S. S.p.A., R.F.I. S.p.A. e da societa' controllate da F.S. S.p.A., individuato, con procedura selettiva, sulla base di apposite convezioni che non devono comportare oneri per la finanza pubblica, con il Ministero dei trasporti ed il gruppo FS S.p.A., dall'Agenzia.
9. L'Agenzia utilizza, quale sede, gli immobili, da individuarsi d'intesa con le societa' interessate, gia' utilizzati da FS S.p.A., o da altre societa' del gruppo, per l'espletamento delle attivita' da cui tali Societa' vengono a cessare ai sensi del presente decreto. Alle eventuali compensazioni si potra' provvedere nella sede dell'adeguamento di cui all'articolo 27, comma 2.
10. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 6, l'Agenzia provvede, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, con provvedimento da sottoporre all'approvazione del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, a stabilire la ripartizione dell'organico di cui al comma 6, tenendo conto delle effettive esigenze di funzionamento.
11. Al personale di cui al comma 8, lettera b), che accede al ruolo organico dell'Agenzia sono riconosciuti collocazione professionale equivalente a quella ricoperta nel precedente rapporto di lavoro e, se piu' favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza mediante assegno ad personam non riassorbibile e non rivalutabile.
12. Al personale dell'Agenzia si applicano, salva diversa disposizione recata del presente decreto legislativo, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il personale di qualifica dirigenziale e' selezionato nel rispetto della normativa vigente in materia; tale personale puo' essere assunto anche con contratto a tempo determinato e, ove dipendente da una pubblica amministrazione, e' collocato in aspettativa senza assegni.
13. Tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.
14. All'atto del trasferimento definitivo nell'Agenzia del personale proveniente dal Ministero dei trasporti e' ridotta in misura corrispondente la dotazione organica del predetto Ministero.



Note all'art. 4:
- Per la direttiva 2004/49/CE, si veda nelle note alle
premesse.
- Gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
supplemento ordinario, cosi' dispongono:
«Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture
che, secondo le previsioni del presente decreto
legislativo, svolgono attivita' a carattere
tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da Ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti
stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di
indirizzo e di vigilanza di un Ministro secondo le
disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento
dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri
competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con
riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli
obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e
l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza
delle prescrizioni impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'
da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al Ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva
lettera l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del Ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato
con decreto del Ministro competente, composto di tre
membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei
revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del Ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal Ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del Ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.».
«Art. 9 (Il personale e la dotazione finanziaria). - 1.
Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti
determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli,
si provvede, nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale trasferito
dai Ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente
art. 8, comma 1;
b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo
III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) a regime, mediante le ordinarie forme di
reclutamento.
2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui
al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le
dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di
provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono
trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
organiche non possono essere reintegrate.
3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia,
ai sensi del precedente comma 1, e' mantenuto il
trattamento giuridico ed economico spettante presso gli
enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al
momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del
primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono
coperti:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite da
amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente
comma 2;
b) mediante gli introiti derivanti dai contratti
stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione;
c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del
fondo a tale scopo stanziato in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero competente e suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati
tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di
investimento, alla quota incentivante connessa al
raggiungimento degli obiettivi gestionali.».
- Per la direttiva 2004/49/CE, si veda nella note alle
premesse.
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
la «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214,
supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di compaenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Gli articoli 40 e 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
supplemento ordinario, cosi' dispongono:
«Art 40 (Contratti collettivi nazionali e integrativi).
(Art. 45 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'art. 15 del decreto legislativo n.
470 del 1993 e poi dall'art. 1 del decreto legislativo n.
396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 43,
comma 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. La
contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie
relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.
2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le
confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 43,
comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione
collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini.
I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma
relativamente a uno o piu' comparti. I professionisti degli
enti pubblici, gia' appartenenti alla X qualifica
funzionale, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di
spesa a carico delle amministrazioni interessate,
unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area
contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di
ruolo e funzioni. Resta fermo per l'area contrattuale della
dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'art. 15
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni ed integrazioni. Agli accordi che
definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano
le procedure di cui all'art. 41, comma 6. Per le figure
professionali che, in posizione di elevata responsabilita',
svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione
ad albi e per gli archeologi e gli storici dell'arte aventi
il requisito di cui all'art. 1, comma 3, della legge
7 luglio 1988, n. 254, nonche' per gli archivisti di Stato,
i bibliotecari e gli esperti di cui all'art. 2, comma 1,
della medesima legge, che, in posizione di elevata
responsabilita', svolgono compiti tecnico scientifici e di
ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei
contratti collettivi di comparto.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
con il settore privato, la durata dei contratti collettivi
nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i
rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni
attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva
integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio
risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione
collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti
stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i
soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi
prevedono; essa puo' avere ambito territoriale e riguardare
piu' amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non
possono sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti
dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri
non previsti negli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole
difformi sono nulle e non possono essere applicate.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi
dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano
l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti.».
«Art. 35 (Reclutamento del personale). (Art. 36,
commi da 1 a 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come
sostituiti prima dall'art. 17 del decreto legislativo n.
546 del 1993 e poi dall'art. 22 del decreto legislativo n.
80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2,
comma 2-ter del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 269 del 1999;
Art. 36-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993,
aggiunto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 80 del
1998, e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1
lettera aa) del decreto legislativo n. 267 del 2000). - 1.
L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi
compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non
economici e gli enti di' ricerca, con organico superiore
alle 200 unita', l'avvio delle procedure concorsuali e'
subordinato all'emanazione di apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'art.
36.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle
amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si
espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe,
per ragioni tecnico-amministrative o di economicita', sono
autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per
gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o
provinciale possono essere banditi concorsi unici
circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
derogabile dai contratti collettivi.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».



 
Art. 5.

Principi che regolano l'attivita' dell'Agenzia

1. L'Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia.
2. L'Agenzia e' indipendente sul piano organizzativo, giuridico e decisionale da qualsiasi Impresa ferroviaria, Gestore dell'infrastruttura, soggetto richiedente la certificazione e ente appaltante.
3. L'Agenzia puo' costituire o partecipare a societa' esercenti attivita' accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali attribuiti all'Agenzia stessa; in particolare puo' promuovere la costituzione di un organismo notificato in forma di societa' di diritto privato, con la garanzia per l'indipendenza di giudizio e l'autonomia operativa dei lavoratori. I proventi delle attivita' svolte dalle societa' sono devoluti, per quanto non indispensabili per investimenti e sviluppo, all'Agenzia da utilizzare per i suoi fini istituzionali. L'Agenzia concorre alla copertura di eventuali perdite subite dalla stessa societa' attraverso i propri fondi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. L'Agenzia provvede affinche' la responsabilita' del funzionamento sicuro del sistema ferroviario e del controllo dei rischi che ne derivano incomba sui gestori dell'infrastruttura e sulle imprese ferroviarie, obbligandoli a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio, ove appropriato cooperando reciprocamente, ad applicare le norme e gli standard di sicurezza nazionali e ad istituire i Sistemi di gestione della sicurezza.
5. Con separati decreti legislativi, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 25 gennaio 2006, n. 29, sono individuate le sanzioni per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori del settore nei casi di inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell'Agenzia, adottando le misure necessarie, a garantire che le raccomandazioni di sicurezza impartite dall'Agenzia abbiano piena osservanza.
6. L'Agenzia, nell'elaborare il quadro normativo nazionale, consulta tutti i soggetti interessati, compresi i gestori dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie, i fabbricanti e i fornitori di servizi di manutenzione, gli utenti e i rappresentanti del personale.
7. L'Agenzia ha la facolta' di condurre le ispezioni e le indagini che dovesse ritenere necessarie per l'assolvimento dei propri compiti e puo' in ogni caso accedere a tutta la documentazione pertinente, ai locali, agli impianti e alle attrezzature dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie.
8. Il Ministro dei trasporti disciplina, con proprio decreto, il rilascio al personale dell'Agenzia di un documento che garantisce l'accesso incondizionato all'infrastruttura, agli impianti, al materiale rotabile anche durante l'esercizio a fini ispettivi. Detto documento non costituisce titolo di viaggio e deve essere utilizzato durante le visite e le ispezioni ordinarie e straordinarie dal personale dell'Agenzia.
9. L'Agenzia collabora con le altre Autorita' nazionali della Comunita' europea preposte alla sicurezza al fine di armonizzare i criteri decisionali per coordinare la certificazione della sicurezza delle Imprese Ferroviarie che hanno ottenuto linee internazionali ed e' assistita dall'ERA.
10. L'Agenzia svolge i propri compiti in modo aperto non discriminatorio e trasparente. In particolare essa acquisisce il parere di tutte le parti e motiva le proprie decisioni.
11. L'Agenzia risponde prontamente alle domande, comunica le proprie richieste di informazione senza indugio ed adotta le sue decisioni nei quattro mesi successivi alla fornitura di tutte le informazioni richieste.
12. L'Agenzia indirizza il miglioramento della sicurezza del sistema ferroviario nazionale tenendo conto in modo organico dell'integrazione di tutti i sottosistemi coinvolti nella realizzazione e nella gestione della sicurezza ferroviaria.



Note all'art. 5:
- L'art. 3 della legge 25 gennaio 2006, n. 29
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. legge
comunitaria 2005», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
8 febbraio 2006, n. 32, supplemento ordinario, cosi'
dispone:
«Art. 3 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al
capo II e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da
attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono
informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le
materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi
previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella
loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita'
lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del
colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri
di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del
vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al
colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste
sanzioni identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per
dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50
milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la
disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali
modificazioni comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili.».



 
Art. 6.

Compiti dell'Agenzia

1. L'Agenzia e' preposta alla sicurezza del sistema ferroviario nazionale. In tale ambito, l'Agenzia svolge i compiti e le funzioni previste dalla direttiva 2004/49/CE con poteri di regolamentazione tecnica di settore e detta, in conformita' con le disposizioni comunitarie e con quelle assunte dall'Agenzia europea per la sicurezza delle ferrovie di cui al regolamento CE/881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, i principi ed i criteri necessari per la sicurezza della circolazione ferroviaria.
2. L'Agenzia e' incaricata di svolgere i seguenti compiti:
a) definire il quadro normativo in materia di sicurezza, proponendone il necessario riordino, ed emanare anche su proposta dei Gestori delle infrastrutture e delle Imprese ferroviarie, le norme tecniche e gli standard di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione;
b) controllare, promuovere e, se del caso imporre, le disposizioni e l'emanazione delle prescrizioni di esercizio da parte dei Gestori delle Infrastrutture e delle Imprese ferroviarie, in coerenza con il quadro normativo nazionale di cui alla lettera a);
c) stabilire i principi e le procedure e la ripartizione delle competenze degli operatori ferroviari in ordine all'emanazione delle disposizioni di cui alla lettera b);
d) autorizzare la messa in servizio di sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema transeuropeo ad alta velocita' e convenzionale a norma dell'articolo 14 della direttiva 96/48/CE e successive modificazioni e della direttiva 2001/16/CE del 19 marzo 2001, e successive modificazioni ed in conformita' ai pertinenti requisiti essenziali;
e) verificare l'applicazione delle disposizioni e prescrizioni tecniche relativamente al funzionamento ed alla manutenzione;
f) verificare che i componenti di interoperabilita' siano conformi con i requisiti essenziali a norma dell'articolo 10 della direttiva 96/48/CE e successive modificazioni e della direttiva 2001/16/CE del 19 marzo 2001 e successive modificazioni ;
g) autorizzare la messa in servizio di materiale rotabile e degli altri sottosistemi di natura strutturale nuovi o sostanzialmente modificati, non ancora oggetto di una STI o parzialmente coperti dalle STI sulla base delle dichiarazioni di verifica CE e dei certificati di omologazione;
h) emettere il certificato di omologazione di un prodotto generico, di un'applicazione generica o di un componente dopo aver verificato le attivita' effettuate dal Verificatore Indipendente di Sicurezza prescelto dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunita', dall'ente appaltante, dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura interessato;
i) rilasciare, rinnovare, modificare e revocare i pertinenti elementi che compongono i certificati di sicurezza e le autorizzazioni di sicurezza rilasciati a norma degli articoli 14 e 15 e controllare che ne siano soddisfatti le condizioni e i requisiti e che i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie operino conformemente ai requisiti del diritto comunitario o nazionale;
l) verificare che il materiale rotabile sia debitamente immatricolato e che le informazioni in materia di sicurezza contenute nei registri dell'infrastruttura e del materiale rotabile, istituiti a norma dell'articolo 24 della direttiva 2001/16/CE e successive modificazioni, siano precise ed aggiornate;
m) istituire e aggiornare il registro di immatricolazione nazionale del materiale rotabile autorizzato ad essere messo in servizio;
n) compiere attivita' di studio, ricerca, approfondimento in materia di sicurezza del trasporto ferroviario, anche recependo indicazioni emergenti dalle indagini e dalle procedure svolte dall'organismo investigativo sugli incidenti e gli inconvenienti ferroviari per il miglioramento della sicurezza; svolgere attivita' di consultazione in materia di sicurezza ferroviaria a favore di pubbliche amministrazioni e attivita' propositiva anche nei confronti del Parlamento in vista della approvazione di norme di legge atte a garantire livelli piu' elevati di sicurezza delle ferrovie;
o) formulare proposte e osservazioni relative a problemi della sicurezza ferroviaria ad ogni soggetto od autorita' competenti;
p) impartire ai gestori delle infrastrutture ed alle imprese ferroviarie direttive, raccomandazioni in materia di sicurezza, nonche' in ordine agli accorgimenti e procedure necessarie ed utili al perseguimento della sicurezza ferroviaria;
q) collaborare, nel rispetto delle rispettive funzioni, con l'Agenzia ferroviaria europea per lo sviluppo di obiettivi comuni di sicurezza e di metodi comuni di sicurezza per consentire una progressiva armonizzazione delle norme nazionali, coordinandosi con tale Agenzia in vista dell'adozione delle misure di armonizzazione e monitoraggio dell'evoluzione della sicurezza ferroviaria europea;
r) qualificare i Verificatori indipendenti di sicurezza per i processi di omologazione.
3. Le attivita' di cui al comma 2 non possono essere trasferite o appaltate ad alcun gestore dell'infrastruttura, impresa ferroviaria o Ente appaltante.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Agenzia puo' chiedere in qualsiasi momento l'assistenza tecnica di Gestori delle infrastrutture e Imprese ferroviarie o altri organismi qualificati. Gli eventuali costi derivanti rientrano nelle spese di funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 26.
5. L'Agenzia collabora con le istituzioni pubbliche preposte alla regolazione economica del settore.



Note all'art. 6:
- Per la direttiva 2004/49/CE si rimanda alle note
delle premesse.
- Il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 881/2004
«Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (regolamento
sull'agenzia)», e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile
2004, n. L 164, e' entrato in vigore il 1° maggio 2004. Il
testo del presente regolamento e' stato cosi' sostituito
dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 21 giugno 2004,
n. L 220.
- Per la direttiva 96/48/CE e 2001/16/CE si veda nelle
note alle premesse.



 
Art. 7.

Relazioni annuali

1. L'Agenzia pubblica annualmente trasmette entro il 30 settembre al Ministero dei trasporti, al Ministero delle infrastrutture ed alla Agenzia ferroviaria europea la relazione sulle attivita' svolte nell'anno precedente.
2. La relazione di cui al comma 2 contiene informazioni circa:
a) l'evoluzione della sicurezza ferroviaria compresa una sintesi dei CSI definiti nell'allegato I;
b) le modifiche sostanziali apportate alle norme nazionali in materia di sicurezza ferroviaria;
c) l'avoluzione della certificazione di sicurezza e dell'autorizzazione di sicurezza;
d) i risultati e l'esperienza acquisita nella supervisione dell'attivita' dei Gestori dell'infrastruttura e delle Imprese ferroviarie.
3. Il Ministero dei trasporti valuta l'evoluzione dello stato del raggiungimento degli obiettivi comuni di sicurezza e definisce se necessario, di concerto con il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle indicazioni dell'Agenzia, gli investimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi.
4. Il Ministro dei trasporti entro il 30 ottobre di ogni anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Parlamento il rapporto informativo sull'attivita' svolta dall'Agenzia, relativamente al periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente.
 
Art. 8.

Gestori delle Infrastrutture, Imprese ferroviarie, fabbricanti ed
enti appaltanti

1. Ciascun gestore dell'infrastruttura e ciascuna impresa ferroviaria e' responsabile della propria parte di sistema e del relativo funzionamento sicuro, compresa la fornitura di materiale e l'appalto di servizi nei confronti di utenti, clienti, lavoratori interessati e terzi.
2. Resta impregiudicata la responsabilita' di ciascun fabbricante fornitore di servizi di manutenzione, addetto alla manutenzione dei vagoni, fornitore di servizi o ente appaltante, di assicurare che il materiale rotabile, gli impianti, gli accessori e i materiali nonche' i servizi forniti siano conformi ai requisiti richiesti e alle condizioni di impiego specificate, affinche' possano essere utilizzati dall'impresa ferroviaria e dal gestore delle infrastrutture in modo sicuro.
3. I Gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie propongono all'Agenzia, motivatamente, modifiche al quadro normativo nazionale di sicurezza.
4. I Gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie emettono le prescrizioni e, se del caso, le disposizioni; di esercizio necessarie ai fini delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 6.
5. Il fabbricante o il suo mandatario, stabilito nella comunita', il Gestore dell'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, si avvalgono, per l'omologazione di un prodotto generico, di un'applicazione generica o di un componente, dei Valutatori indipendenti di sicurezza riconosciuti dall'Agenzia.
6. I fabbricanti o il loro mandatario, stabilito nella Comunita', e gli enti appaltanti emettono la dichiarazione CE di conformita' ed idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' e la dichiarazione di verifica CE dei sottosistemi di interoperabilita' sulla base della valutazione e dell'attestato di conformita', rilasciato da parte di uno o piu' organismi notificati, emesso secondo le procedure stabilite nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni.
7. I gestori dell'infrastruttura e/o le imprese ferroviarie seguono dalla fase di concezione tutte le attivita' e provvedono all'accettazione ed alla messa in servizio delle applicazioni specifiche.
8. Il gestore di un'infrastruttura ferroviaria apre al pubblico esercizio linee ferroviarie nuove o rinnovate, o con i sottosistemi di natura strutturale nuovi o modificati dopo aver acquisito le certificazioni, le omologazioni e le autorizzazioni nonche' tutti permessi necessari ai sensi delle vigenti normative.



Note all'art. 8:
- Per le direttive 2001/16/CE, 96/48/CE, si rimanda
alle note delle premesse.



 
Art. 9.

Messa in servizio in Italia del materiale rotabile gia' in servizio
in altro Stato membro dell'Unione europea

1. L'impresa ferroviaria in possesso di autorizzazione alla messa in servizio di materiale rotabile in altro Stato membro che richiede l'autorizzazione a mettere in servizio in Italia detto materiale rotabile presenta all'Agenzia il relativo fascicolo tecnico in lingua italiana, indicandone l'uso previsto sulla rete. Il fascicolo contiene le seguenti informazioni:
a) l'attestazione che il materiale rotabile e' stato autorizzato ad essere messo in servizio in un altro Stato membro e i registri relativi allo stato di servizio, alla manutenzione e, ove necessario, alle modifiche tecniche apportate dopo l'autorizzazione;
b) i dati tecnici, il programma di manutenzione e le caratteristiche operative pertinenti prescritti dall'autorita' preposta alla sicurezza dell'altro Stato membro e necessari per l'autorizzazione complementare;
c) l'attestazione delle caratteristiche tecniche ed operative che dimostri che il materiale rotabile e' compatibile con il sistema di fornitura dell'energia, con il sistema di segnalamento e controllo-comando, con lo scartamento dei binari e la sagoma dell'infrastruttura, con il carico assiale massimo ammissibile e gli altri parametri restrittivi della rete;
d) i dati relativi alle deroghe alle norme nazionali di sicurezza necessarie per il rilascio dall'autorizzazione e l'attestazione, basata sulla valutazione del rischio, che l'approvazione del materiale rotabile non comporta rischi indebiti per la rete.
2. L'Agenzia controlla l'applicazione delle norme nazionali per le parti del materiale rotabile non rispondenti o non ancora disciplinate dalle STI.
3. L'Agenzia puo' prescrivere l'esecuzione di collaudi sulla rete per verificare la conformita' ai parametri restrittivi di cui al comma 1, lettera c); in questo caso, e' tenuta ad indicarne la portata e il contenuto.
 
Art. 10.

Metodi ed obiettivi comuni di sicurezza

1. L'Agenzia apporta tutte le necessarie modifiche agli standard ed alle norme di sicurezza alla luce dell'adozione dei CSM e delle loro revisioni da parte dalla Commissione europea, ed al fine di attuare almeno i CST e tutti i CST riveduti adottati dalla Commissione europea, secondo i calendari di attuazione ad essi acclusi.
2. L'Agenzia notifica le modifiche di cui al comma precedente alla Commissione.
 
Art. 11.

Indicatori di sicurezza

1. Per la valutazione della realizzazione dei CST ed il monitoraggio dell'evoluzione generale della sicurezza ferroviaria il Ministero dei trasporti acquisisce le informazioni sugli indicatori comuni di sicurezza (CSI) mediante le relazioni annuali dell'Agenzia preposta alla sicurezza, di cui all'articolo 7.
 
Art. 12.

Norme nazionali di sicurezza

1. L'Agenzia provvede affinche' gli standard e le norme nazionali di sicurezza siano pubblicate in un linguaggio chiaro e accessibile agli interessati e messe a disposizione di tutti i gestori dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie, di chiunque richieda un certificato di sicurezza e di chiunque richieda un'autorizzazione di sicurezza.
2. L'Agenzia apporta, quando necessarie, le modifiche agli standard ed alle norme di sicurezza nazionali.
3. L'Agenzia notifica le modifiche di cui al comma precedente alla Commissione.
4. Qualora tali modifiche prescrivano livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST, o comunque le norme riguardino l'attivita' di imprese ferroviarie di altri Stati membri sulla rete ferroviaria italiana, l'Agenzia presenta tale progetto di norma alla Commissione.
 
Art. 13.

Sistemi di gestione della sicurezza

1. I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie elaborano i propri sistemi di gestione della sicurezza al fine di garantire che il sistema ferroviario possa attuare almeno i CST, sia conforme alle norme di sicurezza nazionali, nonche' ai requisiti di sicurezza contenuti nelle STI e che siano applicati gli elementi pertinenti dei CSM.
2. Il sistema di gestione della sicurezza definito in dettaglio in allegato III, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia di attivita' svolta, garantisce il controllo di tutti i rischi connessi all'attivita' dei gestori dell'infrastruttura o delle imprese ferroviarie, compresa la manutenzione, i servizi, la fornitura del materiale e il ricorso ad imprese appaltatrici. Fatte salve le vigenti norme in materia di responsabilita', il sistema di gestione della sicurezza tiene parimenti conto, ove appropriato e ragionevole, dei rischi generati dalle attivita' di terzi.
3. Il sistema di gestione della sicurezza di ogni gestore dell'infrastruttura tiene conto degli effetti delle attivita' svolte sulla rete dalle varie imprese ferroviarie e provvede affinche' tutte le imprese ferroviarie possano operare nel rispetto delle STI e delle norme nazionali di sicurezza e delle condizioni stabilite dai rispettivi certificati di sicurezza. Tale sistema, inoltre, e' concepito in modo tale da garantire il coordinamento delle procedure di emergenza del gestore dell'infrastruttura con quelle di tutte le imprese ferroviarie che operano sulla sua infrastruttura.
4. Ogni anno, anteriormente al 30 giugno, tutti i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie trasmettono all'Agenzia una relazione annuale sulla sicurezza relativa all'anno precedente. La relazione contiene almeno:
a) i dati relativi alle modalita' di conseguimento degli obiettivi di sicurezza interni e i risultati dei piani di sicurezza;
b) l'elaborazione degli indicatori nazionali di sicurezza e dei CSI di cui all'allegato I relativi al soggetto che trasmette la relazione;
c) i risultati degli audit di sicurezza interni;
d) le osservazioni in merito alle carenze ed al malfunzionamento delle operazioni ferroviarie e della gestione dell'infrastruttura che possano rivestire un interesse per l'Agenzia. L'Agenzia, qualora lo ritenga necessario, puo' richiedere ulteriori elementi riguardanti i contenuti della relazione e ulteriori argomenti.
 
Art. 14.

Certificati di sicurezza

1. Per avere accesso all'infrastruttura ferroviaria, un'impresa ferroviaria deve essere titolare di un certificato di sicurezza che puo' valere per l'intera rete ferroviaria o soltanto per una parte delimitata. Scopo del certificato di sicurezza e' fornire la prova che l'impresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed e' in grado di soddisfare i requisiti delle STI, di altre pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e delle norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e del funzionamento sicuro sulla rete.
2. Il certificato di sicurezza comprende:
a) la certificazione che attesta l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria, di cui all'articolo 13 e all'allegato III;
b) la certificazione che attesta l'accettazione delle misure adottate dall'impresa ferroviaria per soddisfare i requisiti specifici necessari per la sicurezza del funzionamento sulla rete in questione. I requisiti includono l'applicazione delle STI e delle norme nazionali di sicurezza, l'accettazione dei certificati del personale e l'autorizzazione a mettere in servizio il materiale rotabile usato dall'impresa ferroviaria. La certificazione e' basata sulla documentazione trasmessa dall'impresa ferroviaria ai sensi dell'allegato IV.
3. L'Agenzia rilascia la certificazione di cui al comma 2, su richiesta del rappresentante legale, all'impresa ferroviaria che inizia in Italia la propria attivita' specificando il tipo e la portata delle attivita' ferroviarie in oggetto. La certificazione di cui al comma 2, lettera a), e' valida in tutto il territorio della Comunita' per le attivita' di trasporto ferroviario equivalenti.
4. L'Agenzia rilascia, all'impresa ferroviaria gia' in possesso di un certificato di sicurezza rilasciato da una Autorita' di sicurezza di un altro Stato membro della Comunita' europea e che intende effettuare servizi supplementari di trasporto ferroviario, la certificazione aggiuntiva necessaria a norma del comma 2, lettera b), relativa alla rete italiana o parte della rete italiana sulla quale intende effettuare il servizio.
5. Il certificato di sicurezza scade ogni cinque anni ed e' rinnovato a richiesta dell'impresa.
6. Il certificato di sicurezza e' aggiornato parzialmente o integralmente ogniqualvolta il tipo o la portata delle attivita' cambia in modo sostanziale. Il titolare del certificato di sicurezza informa senza indugio L'Agenzia in merito ad ogni modifica rilevante delle condizioni che hanno consentito il rilascio della parte pertinente del certificato. Il titolare notifica inoltre all'Agenzia l'assunzione di nuove categorie di personale o l'acquisizione di nuove tipologie di materiale rotabile.
7. L'Agenzia puo' prescrivere la revisione della parte pertinente del certificato di sicurezza in seguito a modifiche sostanziali del quadro normativo sulla sicurezza.
8. Se ritiene che il titolare del certificato di sicurezza non soddisfi piu' le condizioni per la certificazione che e' stata rilasciata, l'Agenzia revoca la parte a) e b) del certificato, motivando la propria decisione. Parimenti l'Agenzia revoca il certificato di sicurezza se risulta che il titolare del certificato stesso non ne ha fatto l'uso previsto durante l'anno successivo al rilascio dello stesso. Della revoca della certificazione nazionale aggiuntiva o del certificato di sicurezza, l'Agenzia informa l'Autorita' preposta alla sicurezza dello Stato membro che ha rilasciato la parte a) del certificato.
9. L'Agenzia notifica all'ERA entro un mese il rilascio, il rinnovo, la modifica o la revoca dei certificati di sicurezza di cui al comma 2, lettera a). La notifica riporta la denominazione e la sede dell'impresa ferroviaria, la data di rilascio, l'ambito di applicazione e la validita' del certificato di sicurezza e, in caso di revoca, la motivazione della decisione.
10. Per il rilascio del certificato di sicurezza l'Agenzia applica diritti commisurati ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le procedure di certificazione.
11. I certificati di sicurezza gia' rilasciati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, restano validi sino al rilascio da parte dell'Agenzia del certificato di cui al presente articolo da richiedersi a cura del rappresentante legale dell'impresa ferroviaria entro tre mesi, fatta salva l'applicabilita' dei commi 8 e 9.



Note all'art. 14:
- L'art. 10 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
188 «Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva
2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia
ferroviaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio
2003, n. 170, supplemento ordinario, cosi' dispone:
«Art. 10 (Certificato di sicurezza). - 1. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti definisce gli standard
e le norme di sicurezza, su proposta del gestore
dell'infrastruttura ferroviaria, e vigila sulla loro
applicazione.
2. Al fine di garantire il sicuro e affidabile
espletamento dei servizi ferroviari il certificato di
sicurezza di cui al presente articolo attesta la
conformita' alle normative nazionali, compatibili con il
diritto comunitario, per quanto riguarda i requisiti
tecnici e operativi specifici per i servizi ferroviari e i
requisiti di sicurezza relativi al personale, al materiale
rotabile e all'organizzazione interna dell'impresa
ferroviaria, con particolare riguardo agli standard in
materia di sicurezza della circolazione ed alle
disposizioni e prescrizioni emanate per le singole linee e
per i singoli servizi.
3. Per il rilascio del certificato di sicurezza le
imprese ferroviarie devono dimostrare che il personale
incaricato della guida e dell'accompagnamento dei convogli
utilizzati per l'espletamento dei servizi di trasporto
possiede la formazione e le conoscenze necessarie per il
rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e di
circolazione.
4. Ai fini del rilascio del certificato di sicurezza,
le imprese ferroviarie devono dimostrare che il materiale
rotabile che compone i convogli e' stato regolarmente
omologato, immatricolato e sottoposto a tutti i controlli
prescritti in materia dalla normativa vigente e secondo le
regole di esercizio dell'infrastruttura in questione.
5. Il certificato di sicurezza e' rilasciato, su
richiesta del legale rappresentante dell'impresa, dal
gestore dell'infrastruttura ferroviaria entro tre mesi
dalla richiesta. Entro lo stesso termine il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria comunica ai richiedenti la
ragione del mancato rilascio.
6. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria controlla
periodicamente la sussistenza dei requisiti previsti dal
presente decreto per il rilascio del certificato di
sicurezza e puo' revocare in tutto o in parte il
certificato stesso, informandone immediatamente l'autorita'
che ha rilasciato la licenza all'impresa ferroviaria, nel
caso in cui accerta la perdita dei requisiti previsti dal
presente articolo.
7. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto
a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla
tutela delle persone o delle imprese su notizie,
informazioni e dati in proprio possesso, in conformita'
alla normativa in materia di tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
8. Per il rilascio del certificato di sicurezza il
gestore dell'infrastruttura ferroviaria applica diritti
commisurati ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le
verifiche, per i controlli e per le procedure di
certificazione.».



 
Art. 15.

Autorizzazione di sicurezza dei gestori dell'infrastruttura

1. Per poter gestire e far funzionare un'infrastruttura ferroviaria, il gestore dell'infrastruttura, su richiesta del legale rappresentante, deve ottenere un'autorizzazione di sicurezza dall'Agenzia. L'Autorizzazione di sicurezza puo' contenere limitazioni e/o prescrizioni per parti limitate dell'infrastruttura. L'autorizzazione di sicurezza comprende:
a) l'autorizzazione che attesta l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza del gestore dell'infrastruttura di cui all'articolo 13 e all'allegato III;
b) l'autorizzazione che attesta l'accettazione delle misure adottate dal gestore dell'infrastruttura per soddisfare i requisiti specifici necessari per la sicurezza della progettazione, della manutenzione e del funzionamento dell'infrastruttura ferroviaria, compresi, se del caso, la manutenzione e il funzionamento del sistema di controllo del traffico e di segnalamento.
2. L'autorizzazione di sicurezza scade ogni cinque anni ed e' rinnovata a richiesta del gestore dell'infrastruttura. L'autorizzazione di sicurezza e' aggiornata parzialmente o integralmente ogniqualvolta sono apportate modifiche sostanziali all'infrastruttura, al segnalamento o alla fornitura di energia ovvero ai principi che ne disciplinano il funzionamento e la manutenzione. Il titolare dell'autorizzazione di sicurezza informa senza indugio l'Agenzia in merito ad ogni modifica apportata.
3. L'Agenzia puo' prescrivere la revisione dell'autorizzazione di sicurezza in seguito a modifiche sostanziali del quadro normativo in materia di sicurezza.
4. Se ritiene che il titolare dell'autorizzazione di sicurezza non soddisfi piu' le pertinenti condizioni, l'Agenzia preposta alla sicurezza revoca l'autorizzazione motivando la propria decisione.
5. L'Agenzia notifica all'ERA entro un mese il rilascio, il rinnovo, la modifica o la revoca delle autorizzazioni di sicurezza. La notifica riporta la denominazione e la sede del gestore dell'infrastruttura, la data di rilascio, l'ambito di applicazione e la validita' dell'autorizzazione di sicurezza e, in caso di revoca, la motivazione della decisione.
6. Per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza l'Agenzia applica diritti commisurati ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le procedure di certificazione.
7. I gestori per le infrastrutture gia' esistenti ed aperte al traffico ferroviario alla data di entrata in vigore del presente decreto provvedono entro tre mesi a richiedere il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza. In attesa del rilascio della stessa sono autorizzati a proseguire la propria attivita' fatta salva l'applicabilita' dei commi 4 e 5.
 
Art. 16.

Certificato di sicurezza e autorizzazione di sicurezza

1. Le richieste di certificato e la documentazione allegata devono essere redatte in lingua italiana e presentate dal rappresentante legale delle imprese richiedenti.
2. L'Agenzia decide in merito ad una domanda di certificazione della sicurezza o di autorizzazione di sicurezza entro quattro mesi dal ricevimento di tutte le informazioni prescritte e delle informazioni supplementari da essa eventualmente richieste. Il richiedente e' tenuto a trasmettere le eventuali informazioni supplementari.
3. L'Agenzia emana linee guida dettagliate sulle modalita' per ottenere un certificato di sicurezza. L'Agenzia elenca tutti i requisiti necessari e mette a disposizione dei richiedenti tutta la documentazione pertinente. Le linee guida devono essere applicabili anche nel caso di richiesta di certificato di sicurezza per servizi su una parte delimitata di un'infrastruttura.
4. L'Agenzia mette a disposizione un fascicolo informativo contenente la descrizione e la spiegazione dei requisiti per il rilascio del certificato di sicurezza e l'elenco dei documenti da produrre.
 
Art. 17.

Accesso alle strutture di formazione

1. L'Agenzia provvede affinche' le strutture di formazione per i macchinisti, per il personale viaggiante qualora tale formazione faccia parte dei requisiti per ottenere il certificato di sicurezza, e per tutto il personale addetto a compiti di sicurezza essenziali, siano accessibili in maniera equa e non discriminatoria.
2. Nel caso in cui la formazione sia accessibile soltanto attraverso i servizi di un'unica impresa ferroviaria o di un unico gestore dell'infrastruttura deve essere garantito l'accesso ad un prezzo ragionevole e non discriminatorio che sia proporzionato ai costi e che possa includere un margine di profitto.
3. La formazione impartita deve riguardare la conoscenza delle linee, delle regole e delle procedure d'esercizio, il sistema di segnalamento e controllo-comando e le procedure d'emergenza applicate sulle linee.
4. La formazione e, se del caso, la concessione dei relativi certificati devono soddisfare i requisiti di sicurezza contenuti nelle STI o nelle norme nazionali di sicurezza.
5. L'Agenzia provvede al riconoscimento delle strutture di formazione e vigila sulla loro attivita'.
6. All'atto dell'assunzione di nuovi macchinisti, personale viaggiante e addetti a compiti di sicurezza essenziali, le imprese ferroviarie e i gestori dell'Infrastruttura e le altre tipologie di impresa interessate tengono conto, sulla base di quanto stabilito dall'Agenzia, della formazione, delle qualifiche e dell'esperienza acquisite in precedenza presso altre imprese ferroviarie. A tal fine, questi membri del personale hanno diritto ad avere accesso, ottenere copia e trasmettere tutti i documenti che ne certifichino la formazione, le qualifiche e l'esperienza.
7. In tutti i casi, ogni impresa ferroviaria ed ogni gestore dell'infrastruttura e' responsabile del livello di formazione e delle qualifiche del suo personale incaricato di attivita' relative alla sicurezza.
 
Art. 18.

Organismo investigativo

1. Presso il Ministero dei trasporti, quale risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e dell'articolo 1, commi 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' istituito l'Organismo investigativo permanente, costituito da una nuova direzione generale per le investigazioni ferroviarie, articolata in uffici dirigenziali di seconda fascia, istituita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il responsabile dell'Organismo investigativo e' il direttore generale della suddetta direzione. L'incarico di direttore generale per le investigazioni ferroviarie e' conferito, per tre anni, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. L'Organismo investigativo assolve i propri compiti in piena autonomia funzionale. Al fine di garantire la piena autonomia funzionale la Direzione generale e' posta alle dirette dipendenze del Ministro e non rientra ne' tra gli uffici di diretta collaborazione ne' e' sottoposta ai dipartimenti. Gli investigatori incaricati godono delle garanzie di indipendenza necessarie disciplinate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nel rispetto delle disposizioni comunitarie.
3. Il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, ad attribuire le relative competenze agli uffici della direzione generale utilizzando posti di funzione dirigenziale non generale gia' esistenti nell'ambito del Ministero senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. Ferme restando le specifiche competenze del Nucleo investigativo antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, l'Organismo investigativo puo' avvalersi, entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche dei corpi tecnici dello Stato e di altre organizzazioni specializzate sulla base di apposite convenzioni. L'Organismo investigativo istituisce un elenco di esperti in materia di tecnica e normativa ferroviaria indipendenti dai Gestori dell'infrastruttura, dalle Imprese ferroviarie e dall'Agenzia, anche esterni all'Amministrazione, che, in caso di incidenti, incidenti gravi ed inconvenienti, possano essere individuati per svolgere il ruolo di Investigatori Incaricati. Gli esperti esterni possono provenire dall'Universita', dal Genio ferrovieri o avere maturato esperienze specifiche quali ex dipendenti del Ministero dei trasporti, di Imprese ferroviarie, Gestori delle infrastrutture, Aziende costruttrici, Enti notificati o Verificatori indipendenti di sicurezza.



Note all'art. 18:
- Per il decreto legislativo 18 maggio 2006, n. 181, si
veda quanto nelle note alle premesse. - La legge
27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e plurienanle dello Stato (legge
finanziaria 2007)» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario.
- Per l'art. 17 della legge n. 400/1988, si veda nelle
note all'art. 4.
- L'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento
ordinario, cosi' dispone:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). (Art. 19
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993
e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 5 del decreto
legislativo n. 387 del 1998). - 1. Per il conferimento di
ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto,
in relazione alla natura e alle caratteristiche degli
obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacita'
professionali del singolo dirigente, valutate anche in
considerazione dei risultati conseguiti con riferimento
agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli
altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli
incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'art. 2103 del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi
sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento
dell'incarico accede un contratto individuale con cui e'
definito il corrispondente trattamento economico, nel
rispetto dei principi definiti dall'art. 24. E' sempre
ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi
comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in
posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3, al comma 5-bis, limitatamente al personale non
appartenente ai ruoli di cui all'art. 23, e al comma 6,
cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al
Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente art. costituiscono
norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.».



 
Art. 19.

Obbligo di indagine

1. L'Organismo investigativo, a seguito di incidenti gravi, svolge indagini al fine di fornire eventuali raccomandazioni finalizzate al miglioramento della sicurezza ferroviaria e alla prevenzione di incidenti.
2. Oltre che sugli incidenti gravi, l'Organismo investigativo puo' indagare sugli incidenti e sugli inconvenienti che, in condizioni diverse, avrebbero potuto determinare incidenti gravi, tra cui guasti tecnici ai sottosistemi di natura strutturale o ai componenti dei sistemi ferroviari. Spetta all'Organismo investigativo decidere se indagare o meno in merito ad un siffatto incidente o inconveniente. Nella decisione esso tiene conto dei seguenti elementi:
a) la gravita' dell'incidente o inconveniente;
b) se esso fa parte di una serie di incidenti o inconvenienti pertinenti al sistema nel suo complesso;
c) l'impatto dell'evento sulla sicurezza ferroviaria e le richieste dei gestori dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie, dell'Agenzia.
3. La portata delle indagini e le relative procedure sono stabilite dall'Organismo investigativo in funzione degli insegnamenti che esso intende trarre dall'incidente o dall'inconveniente ai fini del miglioramento della sicurezza.
4. L'inchiesta non mira in alcun caso a stabilire colpe o responsabilita'.
5. L'Agenzia, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, i soggetti gestori delle altre infrastrutture ferroviarie, le imprese ferroviarie e che operano in ambito ferroviario, hanno l'obbligo di segnalare immediatamente, con il mezzo di comunicazione piu' rapido, tutti gli incidenti ed inconvenienti che si verificano nel sistema ferroviario. Nelle ventiquattro ore successive provvedono a dar seguito alla segnalazione con un sommario rapporto descrittivo dell'incidente o inconveniente.
6. Se del caso l'Organismo investigativo apre tempestivamente l'indagine nominando entro ventiquattro ore dal ricevimento della segnalazione gli investigatori preposti all'indagine medesima.
 
Art. 20.

Status dell'indagine

1. Gli investigatori incaricati di svolgere il loro compito hanno lo status di pubblici ufficiali, e l'indagine e' condotta in modo indipendente rispetto ad ogni eventuale indagine relativa a procedimenti penali. L'attivita' degli investigatori resta comunque subordinata a quella necessaria alla polizia giudiziaria per acquisire la notizia di reato e assicurare le fonti di prova, secondo quanto stabilito dal codice di procedura penale.
2. Gli investigatori, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente e comunque previa espressa autorizzazione dell'Autorita' giudiziaria procedente, ove l'attivita' investigativa sia compiuta a seguito del verificarsi di un fatto di reato, ed in collaborazione con le Autorita' stesse, possono quanto prima:
a) accedere al luogo dell'incidente o dell'inconveniente nonche' al materiale rotabile coinvolto, alla relativa infrastruttura e agli impianti di segnalamento e di controllo del traffico;
b) ottenere immediatamente un elenco degli indizi e la rimozione sotto controllo di rottami, impianti o componenti dell'infrastruttura a fini di esame o di analisi;
c) acquisire e utilizzare il contenuto dei registratori di bordo e delle apparecchiature di registrazione dei messaggi verbali e la registrazione dei dati di funzionamento del sistema di segnalamento e controllo del traffico;
d) accedere ai risultati dell'esame dei corpi delle vittime;
e) accedere ai risultati dell'esame del personale viaggiante e di ogni altro componente del personale ferroviario coinvolto nell'incidente o nell'inconveniente;
f) interrogare il personale ferroviario coinvolto e altri testimoni;
g) accedere a qualsiasi informazione o registrazione pertinente in possesso del gestore dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie coinvolte e dell'Agenzia.
3. Competente al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 e', nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero; dopo la chiusura delle indagini preliminari e' competente il giudice che procede.
4. L'Organismo investigativo compie indagini sugli incidenti/inconvenienti avvenuti sul sistema ferroviario nazionale. Qualora non sia possibile stabilire in quale Stato membro si sia verificato l'incidente o l'inconveniente o qualora si sia verificato in un impianto o nei pressi di un impianto situato al confine fra due Stati comunitari, gli Organismi investigativi competenti decidono di comune accordo quale di essi svolgera' l'indagine oppure decidono di indagare in collaborazione. Nel primo caso l'altro Organismo e' autorizzato a partecipare all'indagine e ad avere accesso a tutti i risultati. Gli Organismi investigativi di altri Stati membri sono invitati a partecipare ad un'indagine ogniqualvolta sia implicata un'impresa ferroviaria che e' stabilita in detti Stati.
 
Art. 21.

Procedura investigativa

1. Per ciascun incidente o inconveniente l'Organismo investigativo, previa espressa autorizzazione dell'Autorita' giudiziaria procedente ove l'attivita' investigativa sia compiuta a seguito del verificarsi di un fatto di reato, predispone i mezzi e le prove tecniche necessarie a cura e spese dell'Impresa Ferroviaria o del Gestore dell'infrastruttura interessati.
2. L'indagine e' condotta nella massima trasparenza possibile, consentendo a tutte le parti coinvolte di esprimersi e di avere accesso ai risultati. Il gestore dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie coinvolti, l'Agenzia, le vittime e i loro parenti, i proprietari di beni danneggiati, i fabbricanti, i servizi di soccorso intervenuti e i rappresentanti del personale e degli utenti sono regolarmente informati dell'indagine e dei relativi progressi e devono, per quanto fattibile, poter presentare i loro pareri e opinioni sull'indagine ed essere autorizzati a esprimere osservazioni sulle informazioni in progetti di relazione.
3. L'organismo investigativo conclude i suoi esami sul luogo dell'incidente il piu' rapidamente possibile, in modo da consentire al gestore dell'infrastruttura di ripristinarla e aprirla al piu' presto ai servizi di trasporto ferroviario.
 
Art. 22.

Relazioni

1. L'indagine su un incidente o un inconveniente e' oggetto di una relazione redatta in forma appropriata rispetto alla tipologia e alla gravita' dell'evento e alla pertinenza dei risultati dell'indagine. La relazione precisa la finalita' dell'indagine e contiene, se del caso, raccomandazioni in materia di sicurezza.
2. L'organismo investigativo pubblica la relazione finale nel piu' breve tempo possibile e di norma entro dodici mesi dalla data dell'evento. La relazione e' redatta seguendo il piu' possibile il formato riportato nell'allegato V del presente decreto. La relazione e le raccomandazioni in materia di sicurezza sono trasmesse alle parti interessate.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno l'organismo investigativo pubblica una relazione annuale che riferisca sulle indagini svolte nell'anno precedente, sulle raccomandazioni in materia di sicurezza formulate e sulle azioni intraprese in seguito alle raccomandazioni formulate in precedenza.
 
Art. 23.

Informazioni da trasmettere all'Agenzia ferroviaria europea

1. Entro una settimana dalla decisione di aprire un'indagine l'organismo investigativo ne informa l'Agenzia ferroviaria europea. L'informazione riporta la data, l'ora e il luogo dell'evento, la tipologia di evento e le sue conseguenze in termini di decessi, lesioni e danni materiali.
2. L'organismo investigativo trasmette all'Agenzia ferroviaria europea una copia della relazione finale di cui all'articolo 22, comma 2 e della relazione annuale di cui all'articolo 22, comma 3.
 
Art. 24.

Raccomandazioni in materia di sicurezza

1. Le raccomandazioni in materia di sicurezza formulate dall'Organismo investigativo non costituiscono in alcun caso una presunzione di colpa o responsabilita' per un incidente o inconveniente.
2. Le raccomandazioni sono indirizzate all'Agenzia e, se il loro carattere lo richiede, ad altri organismi o autorita' dello Stato o ad altri Stati membri. L'Agenzia, i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie devono tenere debitamente conto delle raccomandazioni in materia di sicurezza emanate dall'Organismo investigativo e che, ove opportuno, esse si traducano in misure concrete.
3. L'Agenzia, i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie o, se del caso, gli altri Stati membri destinatari delle raccomandazioni comunicano all'Organismo investigativo almeno ogni anno le misure adottate o previste in rapporto alla raccomandazione.
 
Art. 25.

Abrogazioni e modifiche

1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera d), dopo le parole: «a condizioni eque, non discriminatorie» sono inserite le seguenti: «e trasparenti»;
b) all'articolo 4 il comma 2 e' abrogato;
c) all'articolo 6, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) le imprese ferroviarie che prestano servizi di trasporto ferroviario concludono, in base al diritto pubblico o privato, gli accordi necessari con i gestori dell'infrastruttura ferroviaria utilizzata. Le condizioni alla base di detti accordi sono non discriminatorie e trasparenti.»;
d) all'articolo 8, comma 8, le lettere b) e c) sono abrogate;
e) all'articolo 10 i commi 1, 5 e 6 sono abrogati;
f) all'articolo 11, comma 4, le parole: «rilascio del certificato di sicurezza, nonche' il» sono soppresse;
g) all'articolo 12 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Alle imprese ferroviarie che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decreto e' riconosciuto, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, l'accesso all'intera rete ferroviaria, per l'esercizio dei servizi di trasporto internazionale di merci. Inoltre, entro il 1° gennaio 2007, alle imprese ferroviarie che rientrano nell'ambito di applicazione e' consentito, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, l'accesso all'infrastruttura per l'esercizio di tutti i tipi di servizi di trasporto ferroviario di merci. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria presta inoltre i servizi di cui all'articolo 20 alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie, nei termini e con le modalita' previste dal presente decreto, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di equita' e di trasparenza, allo scopo di garantire un'efficiente gestione della rete, nonche' di conseguire la massima utilizzazione della relativa capacita'.»;
h) all'articolo 20 il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. I raccordi ferroviari di accesso e la prestazione di servizi connessi con attivita' ferroviarie nei terminali e nei porti che servono o potrebbero servire piu' di un cliente finale, sono forniti a tutte le imprese ferroviarie in maniera equa, non discriminatoria e trasparente e le richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere soggette a restrizioni soltanto se esistono alternative valide per ferrovia a condizioni di mercato.»;
i) all'articolo 20, comma 2, le parole: «a condizioni eque e non discriminatorie» sono sostituite dalle seguenti: «a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti»;
l) all'articolo 37, comma 3, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) accordi per l'accesso di cui all'articolo 6 del presente decreto.»;
m) all'articolo 37, «comma 3, la lettera f) e' soppressa.
2. L'ultimo periodo del comma 67 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' abrogato.
3. In attesa del riordino del quadro normativo nazionale di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), l'attribuzione di funzioni e compiti in materia di sicurezza a soggetti diversi dall'Agenzia, prevista in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, nonche' da qualsiasi altra norma legislativa e regolamentare anche di carattere tecnico, resta efficace nei limiti della compatibilita' con il recepimento della direttiva 2004/49/CE operato con il presente decreto.



Note all'art. 25:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 6, 8, 10,
11, 12, 20 e 37 del citato decreto legislativo n. 188 del
2003, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Principi). - 1. Le attivita' disciplinate dal
presente decreto sono uniformate ai seguenti principi:
a) autonomia e indipendenza gestionale,
amministrativa e contabile delle imprese ferroviarie;
b) possibilita' di risanamento della struttura
finanziaria delle imprese di settore;
c) separazione contabile o costituzione di imprese
separate per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e
per l'esercizio dell'attivita' di trasporto a mezzo
ferrovia;
d) liberta' di accesso al mercato dei trasporti di
passeggeri e di merci per ferrovia da parte delle
associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle
imprese ferroviarie, in conformita' alle prescrizioni
contenute nelle direttive comunitarie e negli articoli 49 e
seguenti del Trattato CE, a condizioni eque, non
discriminatorie e trasparenti e tali da garantire lo
sviluppo della concorrenza nel settore ferroviario.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
«Art. 4. (Principi). - 1. Le imprese ferroviarie
stabilite o che si stabiliranno in Italia devono possedere
uno status giuridico indipendente per quanto riguarda la
gestione, l'amministrazione, ed il controllo interno in
materia amministrativa, economica e contabile. Il
patrimonio, il bilancio e la contabilita' delle imprese
ferroviarie devono essere distinti da quelli dello Stato,
delle regioni, delle province autonome e degli enti locali.
2. (Abrogato).».
«Art. 6 (Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria). -
1. L'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e' consentito
a condizione che ciascuna impresa ferroviaria dimostri:
a) il possesso della licenza di cui all'art. 3,
lettera p), che legittima l'espletamento di servizi
internazionali di trasporto di merci o di persone per
ferrovia, fermo restando che in caso di associazione tutte
le imprese ferroviarie associate debbono essere titolari di
licenza corrispondente al servizio da prestare;
b) la disponibilita' in qualsiasi momento del
certificato di sicurezza rilasciato, dal gestore
dell'infrastruttura ferroviaria di cui si richiede
l'utilizzo, ai sensi dell'art. 10;
c) Le imprese ferroviarie che prestano servizi di
trasporto ferroviario concludono, in base al diritto
pubblico o privato, gli accordi necessari con i gestori
dell'infrastruttura ferroviaria utilizzata. Le condizioni
alla base di detti accordi sono non discriminatori e
trasparenti.
2. Le imprese ferroviarie che intendono effettuare
tutte o alcune delle tipologie di servizi di trasporto di
seguito indicate, devono possedere, in aggiunta a quanto
previsto al comma 1, il titolo autorizzatorio di cui
all'art. 3, comma 1, lettera r):
a) nazionale merci;
b) nazionale passeggeri;
c) internazionale passeggeri, nella parte di
infrastruttura ferroviaria nazionale.
3. In sede di stipulazione degli accordi previsti al
comma 1, lettera c), il gestore dell'infrastruttura
ferroviaria accerta che l'impresa ferroviaria sia in
possesso di una licenza rilasciata dallo Stato italiano o
da altro Stato membro dell'Unione europea.».
«Art. 8 (Requisiti per il rilascio della licenza). - 1.
Le imprese ferroviarie devono essere in possesso di
requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e
competenza professionale per ottenere il rilascio della
licenza.
2. Costituiscono requisiti di onorabilita':
a) non essere stati dichiarati falliti o sottoposti a
liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione
straordinaria, salvo che sia intervenuta sentenza di
riabilitazione civile, ne' essere stati ammessi, nei cinque
anni antecedenti la richiesta della licenza, alle procedure
di concordato preventivo o di amministrazione controllata;
b) non aver riportato sentenza definitiva di condanna
o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale per delitti contro il
patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia
pubblica, l'industria e il commercio, contro la pubblica
incolumita', contro la pubblica amministrazione, per i
delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice
civile e dal titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge
prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo
a quattro anni, salvo che sia intervenuta sentenza di
riabilitazione;
c) non aver riportato sentenze di condanna per
violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dal
diritto previdenziale o dal diritto del lavoro, tra cui gli
obblighi derivanti dalla legislazione in materia di salute
e di sicurezza sul luogo di lavoro e gli obblighi in
materia di legislazione doganale per le societa' che
intendessero effettuare trasporti di merci soggette a
procedure doganali;
d) non essere stati sottoposti a misure di
prevenzione personali o patrimoniali;
e) non sussista alcuno dei divieti previsti dall'art.
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni ed integrazioni;
f) non essere stati condannati in via definitiva per
gravi violazioni di leggi specifiche relative ai trasporti.
3. I requisiti di cui al comma 2 devono essere
posseduti:
a) dai titolari delle imprese individuali;
b) da tutti i soci delle societa' di persone;
c) dai soci accomandatari, quando trattasi di
societa' in accomandita semplice o in accomandita per
azioni;
d) dagli amministratori delegati e dai legali
rappresentanti per ogni altro tipo di societa'.
4. Se non si tratta di imprese individuali il requisito
di cui al comma 2, lettera a), deve essere altresi'
posseduto dall'ente che esercita l'impresa.
5. Costituisce requisito di capacita' finanziaria la
capacita' dell'impresa di far fronte agli impegni effettivi
e potenziali, stabiliti in base a presupposti realistici,
per un periodo non inferiore a dodici mesi.
6. Per l'effettuazione dell'esame di capacita'
finanziaria la richiesta di licenza deve essere corredata
da specifiche informazioni e in particolare, dei seguenti
elementi:
a) risorse finanziarie disponibili, compresi depositi
bancari, anticipi concessi in conto corrente, prestiti;
b) fondi ed elementi di attivo realizzabile a titolo
di garanzia;
c) capitale di esercizio;
d) costi di esercizio, compresi costi di acquisto e
acconti per veicoli, terreni, edifici, attrezzature e
materiale rotabile;
e) oneri gravanti sul patrimonio dell'impresa
ferroviaria.
7. Per la dimostrazione del possesso del requisito
della capacita' finanziaria di cui al comma 5 l'impresa
presenta una relazione, prodotta da un revisore dei conti o
da altro esperto contabile, valutativa delle informazioni
richieste sulla base degli elementi indicati al comma 6,
nonche' idonea documentazione da parte di una banca o una
cassa di risparmio.
8. In materia di competenza professionale, l'impresa
ferroviaria garantisce:
a) di disporre o di essere in grado di disporre di
un'organizzazione gestionale efficiente e di possedere le
conoscenze e l'esperienza necessaria per esercitare un
controllo operativo ed una supervisione sicuri ed efficaci
relativamente ai servizi ferroviari della tipologia
specificata nella licenza;
b) - c) (abrogati).
9. Per l'effettuazione dell'esame della competenza
professionale la richiesta di licenza deve essere corredata
da specifiche informazioni relativamente:
a) alla natura e allo stato di manutenzione del
materiale rotabile con particolare riguardo alle norme di
sicurezza;
b) alle qualifiche del personale responsabile della
sicurezza, nonche' alle modalita' di formazione del
personale, fermo restando che il rispetto dei requisiti in
materia di qualifiche deve essere provato mediante la
presentazione dei corrispondenti documenti giustificativi.
10. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 9 possono essere sostituite da un piano organico che
specifica i programmi di acquisizione e gestione delle
risorse umane e strumentali, inclusa la manutenzione del
materiale rotabile, con particolare riferimento alle norme
di sicurezza.».
«Art. 10 (Certificato di sicurezza). - 1. (Abrogato).
2. Al fine di garantire il sicuro e affidabile
espletamento dei servizi ferroviari il certificato di
sicurezza di cui al presente articolo attesta la
conformita' alle normative nazionali, compatibili con il
diritto comunitario, per quanto riguarda i requisiti
tecnici e operativi specifici per i servizi ferroviari e i
requisiti di sicurezza relativi al personale, al materiale
rotabile e all'organizzazione interna dell'impresa
ferroviaria, con particolare riguardo agli standard in
materia di sicurezza della circolazione ed alle
disposizioni e prescrizioni emanate per le singole linee e
per i singoli servizi.
3. Per il rilascio del certificato di sicurezza le
imprese ferroviarie devono dimostrare che il personale
incaricato della guida e dell'accompagnamento dei convogli
utilizzati per l'espletamento dei servizi di trasporto
possiede la formazione e le conoscenze necessarie per il
rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e di
circolazione.
4. Ai fini del rilascio del certificato di sicurezza,
le imprese ferroviarie devono dimostrare che il materiale
rotabile che compone i convogli e' stato regolarmente
omologato, immatricolato e sottoposto a tutti i controlli
prescritti in materia dalla normativa vigente e secondo le
regole di esercizio dell'infrastruttura in questione.
5.-6. (Abrogati).
7. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto
a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla
tutela delle persone o delle imprese su notizie,
informazioni e dati in proprio possesso, in conformita'
alla normativa in materia di tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
8. Per il rilascio del certificato di sicurezza il
gestore dell'infrastruttura ferroviaria applica diritti
commisurati ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le
verifiche, per i controlli e per le procedure di
certificazione.».
«Art. 11 (Principi). - 1. Il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria e' soggetto autonomo ed
indipendente, sul piano giuridico, organizzativo o
decisionale, dalle imprese operanti nel settore dei
trasporti.
2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e'
responsabile del controllo della circolazione in sicurezza
dei convogli, della manutenzione e del rinnovo
dell'infrastruttura ferroviaria, sul piano tecnico,
commerciale e finanziario, assicurandone l'accessibilita',
la funzionalita', nonche' le informazioni; deve altresi'
assicurare la manutenzione e la pulizia degli spazi
pubblici delle stazioni passeggeri.
3. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto
al rispetto della riservatezza delle informazioni
commerciali in suo possesso.
4. Al gestore dell'infrastruttura ferroviaria
nazionale, per la rete di propria attribuzione, sono
affidati in via esclusiva i compiti e le funzioni relativi
calcolo e riscossione dei canoni e l'assegnazione di
capacita' sulla base delle disposizioni di cui agli
articoli 17 e 27.
5. Per quanto riguarda i gestori di infrastrutture
ferroviarie regionali e locali, rientranti nel campo di
applicazione del presente decreto, ove l'attivita' di
gestione dell'infrastruttura ferroviaria sia svolta da un
soggetto che sia titolare anche di un'impresa ferroviaria,
le attivita' ed i compiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4,
devono essere espletati senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica, attraverso una struttura aziendale
autonoma e distinta, sotto il profilo patrimoniale e
contabile, dalle altre strutture destinate allo svolgimento
delle attivita' espletate in qualita' di impresa
ferroviaria. I criteri per la separazione contabile sono
stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1108/70.».
«Art. 12 (Accesso all'infrastruttura ferroviaria). - 1.
Alle imprese ferroviarie che rientrano nell'ambito di
applicazione del presente decreto e' riconosciuto, a
condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti,
l'accesso all'intera rete ferroviaria per l'esercizio dei
servizi di trasporto internazionale di merci. Inoltre,
entro il 1° gennaio 2007, alle imprese ferroviarie che
rientrano nell'ambito di applicazione e' consentito a
condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti,
l'accesso all'infrastruttura per l'esercizio di tutti itipt
di servizi di trasporto ferroviario di merci. Il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria presta inoltre tutti i
servizi di cui all'art. 20 alla associazioni internazionali
di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie, nei
termini e con le modalita' previste dal presente decreto,
nel rispetto dei principi di non discriminazione e di
equita' e di trasparenza, allo scopo di garantire
un'efficiente gestione della rete, nonche' di conseguire la
massima utilizzazione e la relativa capacita'.
2. In caso di emergenza, ovvero di guasti che rendano
l'infrastruttura temporaneamente inutilizzabile, il gestore
dell'infrastruttura, ove sussista assoluta necessita' e
urgenza, puo' disporre anche senza preavviso che le linee
ferroviarie per le quali e' stata effettuata assegnazione
di capacita' siano rese temporaneamente indisponibili per
il tempo necessario alla riparazione del guasto o alla
risoluzione del problema tecnico. Ove necessario, il
gestore dell'infrastruttura puo' altresi' richiedere alle
imprese ferroviarie, con le modalita' previste nel
prospetto informativo della rete di cui all'art. 13, di
mettere a disposizione risorse al fine di coadiuvarlo nel
ripristino della normalita'.».
«Art. 20 (Servizi). - 1. Il gestore dell'infrastruttura
garantisce alle associazioni internazionali di imprese
ferroviarie e alle imprese ferroviarie cui sono state
assegnate tracce orarie, a condizioni eque e non
discriminatorie, e senza corresponsione di alcun onere
aggiuntivo rispetto al canone di accesso, la fornitura dei
seguenti servizi:
a) trattamento delle richieste di capacita' di
infrastruttura, ai fini della conclusione dei contratti di
cui all'art. 25;
b) utilizzo della capacita' assegnata;
c) uso degli scambi e dei raccordi;
d) controllo e regolazione della circolazione dei
treni, segnalamento e instradamento dei convogli, nonche'
comunicazione di ogni informazione relativa alla
circolazione;
e) uso del sistema di alimentazione elettrica per la
corrente di trazione, ove disponibile;
f) ogni altra informazione necessaria per la
realizzazione o la gestione del servizio per il quale e'
stata concessa la capacita'.
2. Le associazioni internazionali di imprese e le
imprese ferroviarie, hanno altresi' il diritto all'accesso
ed all'utilizzo, a condizioni eque non discriminatorie e
trasparenti di:
a) impianti di approvvigionamento di combustibile;
b) stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse
annessi;
c) scali e terminali merci;
d) aree e impianti di smistamento e di composizione
dei treni;
e) aree, impianti ed edifici destinati alla sosta, al
ricovero ed al deposito di materiale rotabile e di merci;
f) centri di manutenzione ed ogni altra
infrastruttura tecnica;
g) servizi di manovra;
h) controllo dei trasporti di merci pericolose,
previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore
dell'infrastruttura;
i) assistenza alla circolazione di treni speciali,
previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore
dell'infrastruttura.
3. Il gestore dell'infrastruttura effettua le
prestazioni di cui al comma 2 dietro pagamento di
corrispettivi equi e non discriminatori, che tengano conto
della situazione della concorrenza nel settore e puo'
rifiutare le richieste delle imprese ferroviarie di
fornitura dei servizi stessi esclusivamente qualora
sussistano valide alternative a condizioni di mercato.
4. Il gestore dell'infrastruttura, ove non sia in
condizione di fornire alcuni dei servizi di cui al comma 2,
provvede, entro un anno dall'entrata in vigore del presente
decreto, ad affidare la gestione dei servizi stessi, con
procedure trasparenti nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria, a soggetti indipendenti dalle
imprese ferroviarie, nel rispetto delle esigenze di accesso
equo, trasparente e non discriminatorio da parte delle
imprese ferroviarie. Il gestore dell'infrastruttura deve
comunque garantire, anche nelle more dell'eventuale
affidamento a terzi, una gestione efficiente, equa e non
discriminatoria dei servizi in parola e ne risponde
direttamente.
5. Su richiesta di ciascuna associazione internazionale
di imprese ferroviarie o impresa ferroviaria il gestore
dell'infrastruttura presta, ove disponibili, i seguenti
servizi complementari:
a) corrente di trazione;
b) preriscaldamento treni passeggeri;
c) fornitura di combustibile e ogni altro servizio
fornito presso le infrastrutture a cui e' consentito
l'accesso.
6. Il gestore dell'infrastruttura puo', su espressa
richiesta delle associazioni internazionali di imprese
ferroviarie o delle imprese ferroviarie, fornire, ove
disponibili, i seguenti servizi ausiliari:
a) accesso alla rete di telecomunicazioni;
b) fornitura di informazioni complementari;
c) verifica tecnica sul materiale rotabile.
Il gestore dell'infrastruttura non e' obbligato a
fornire i servizi di cui al presente comma.
7. Se i servizi di cui ai commi 2, 5 e 6 sono offerti
da un unico fornitore o comunque non sono offerti in regime
di concorrenza, devono essere forniti a prezzi commisurati
al costo di fornitura e sulla base del livello di utilizzo
effettivo. Se gli stessi servizi sono offerti in regime di
concorrenza, devono essere forniti a prezzi di mercato.
8. I raccordi ferroviari di accesso e la prestazione di
servizi connessi con attivita' ferroviarie nei terminali e
nei porti che servono o potrebbero servire piu' di un
cliente finale, sono forniti a tutte le imprese ferroviarie
in maniera equa, non discriminatoria e trasparente e le
richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere
soggette a restrizioni soltanto se esistono alternative
valide per ferrovia a condizioni di mercato.
9. La definizione delle linee guida generali di
regolazione, relative alla produzione ed all'acquisto dei
servizi di cui al presente articolo, con particolare
riguardo ai servizi di manovra ed alla disciplina di
effettuazione degli stessi in autoproduzione, da parte
delle imprese ferroviarie, deve essere contenuta nel
decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 11. Nel
prospetto informativo della rete, di cui all'art. 13,
dovranno essere contenute le procedure specifiche di
attuazione relative alla produzione e acquisto dei servizi
di cui al presente articolo.».
«Art. 37 (Organismo di regolazione). - 1. L'organismo
di regolazione indicato all'art. 30 della direttiva
2001/14/CE e' il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti o sue articolazioni. Esso vigila sulla
concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari e agisce in
piena indipendenza sul piano organizzativo, giuridico,
decisionale e della strategia finanziaria, dall'organismo
preposto alla determinazione dei canoni di accesso
all'infrastruttura, dall'organismo preposto
all'assegnazione della capacita' e dai richiedenti,
conformandosi ai principi di cui al presente articolo.
2. L'organismo di regolazione collabora con gli
organismi degli altri Paesi membri della Comunita' europea,
scambiando informazioni sulle proprie attivita', nonche'
sui principi e le prassi decisionali adottati, al fine di
coordinare i rispettivi principi decisionali in ambito
comunitario.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 29 in tema di
vertenze relative all'assegnazione della capacita' di
infrastruttura, ogni richiedente ha il diritto di adire
l'organismo di regolazione se ritiene di essere stato
vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di
qualsiasi altro pregiudizio, in particolare avverso
decisioni prese dal gestore dell'infrastruttura o
eventualmente dall'impresa ferroviaria in relazione a
quanto segue:
a) prospetto informativo della rete;
b) procedura di assegnazione della capacita' di
infrastruttura e relativo esito;
c) sistema di imposizione dei canoni di accesso
all'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi per i
servizi di cui all'art. 20;
d) livello o struttura dei canoni per l'utilizzo
dell'infrastruttura e dei corrispettivi per i servizi di
cui all'art. 20;
e) accordi per l'accesso di cui all'art. 6 del
presente decreto;
f) (soppressa).
4. L'organismo di regolazione, nell'ambito dei propri
compiti istituzionali, ha facolta' di chiedere al gestore
dell'infrastruttura, ai richiedenti e a qualsiasi altra
parte interessata, tutte le informazioni che ritiene utili,
in particolare al fine di poter garantire che i canoni per
l'accesso all'infrastruttura ed i corrispettivi per la
fornitura dei servizi di cui all'art. 20, applicati dal
gestore dell'infrastruttura, siano conformi a quanto
previsto dal presente decreto e non siano discriminatori.
Le informazioni devono essere fornite senza indebiti
ritardi.
5. Con riferimento alle attivita' di cui al comma 3,
l'organismo di regolazione decide sulla base di un ricorso
o eventualmente d'ufficio e adotta le misure necessarie
volte a porre rimedio entro due mesi dal ricevimento di
tutte le informazioni necessarie. Fatto salvo il comma 7,
la decisione dell'organismo di regolazione e' vincolante
per tutte le parti cui e' destinata.
6. In caso di ricorso contro un rifiuto di concessione
di capacita' di infrastruttura o contro le condizioni di
una proposta di assegnazione di capacita', l'organismo di
regolazione puo' concludere che non e' necessario
modificare la decisione del gestore dell'infrastruttura o
che, invece, essa deve essere modificata secondo gli
orientamenti precisati dall'organismo stesso.
7. In ogni caso, avverso le determinazioni
dell'organismo di regolazione e' ammesso il sindacato
giurisdizionale.
8. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
- L'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n.
266 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006),»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n.
302, supplemento ordinario, cosi' come modificato dal
decreto qui pubblicato e' il seguente:
«67. L'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici,
cui e' riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria,
ai fini della copertura dei costi relativi al proprio
funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente
l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai
soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua
vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione,
ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da
parte degli operatori economici quale condizione di
ammissibilita' dell'offerta nell'ambito delle procedure
finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In sede
di prima applicazione, il totale dei contributi versati non
deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore
complessivo del mercato di competenza. L'Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici puo', altresi', individuare
quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo
tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei
servizi stessi. I contributi e le tariffe previste dal
presente comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali
variazioni delle modalita' e della misura della
contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo
dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di
competenza, possono essere adottate dall'Autorita' ai sensi
del comma 65. In via transitoria, per l'anno 2006, nelle
more dell'attivazione delle modalita' di finanziamento
previste dal presente comma, le risorse per il
funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori
pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con il
contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto
organismo provvedera' a versare all'entrata del bilancio
dello Stato entro il 31 dicembre 2006.».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n.
753/1980 e per il decreto legislativo n. 188/2003, si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 26.

Risorse dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie -
Copertura finanziaria

1. Al funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 4 si provvede nei limiti delle seguenti risorse:
a) istituzione di un apposito fondo che viene alimentato, nei limiti della somma di 11.900.000 euro annui, con corrispondente riduzione delle somme di previsto trasferimento da parte dello Stato e destinate all'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto attualmente svolti da parte del gruppo F.S. S.p.A. Conseguentemente e' ridotta l'autorizzazione di spesa dallo stato di previsione della spesa del Ministro dell'economia e delle finanze: legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 15, per l'importo di 11.900.000 euro;
b) le entrate proprie dell'Agenzia, costituite dai proventi, derivanti dall'esercizio delle attivita' dirette di servizio riservate all'agenzia dall'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2004/49/CE, e dagli introiti previsti nel proprio regolamento dall'Agenzia. Tali entrate sono direttamente riscosse dall'Agenzia con destinazione all'implementazione delle attivita' e delle dotazioni istituzionali;
c) l'incremento dell'1 per cento, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei canoni di accesso alla rete ferroviaria, corrisposti dalle imprese ferroviarie a RFI S.p.A. L'importo corrispondente all'incremento viene incassato da RFI e corrisposto all'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie.



Note all'art. 26:
- L'art. 1, comma 15, della legge n. 266 del 2005, e'
il seguente:
«15. A decorrere dall'anno 2006, nello stato di
previsione della spesa di ciascun Ministero e' istituito un
fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi
indicati nell'elenco 3 allegato alla presente legge delle
dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti
alle imprese, con esclusione del comparto della
radiodiffusione televisiva locale e dei contributi in conto
interessi, delle spese determinate con la Tabella C della
presente legge e di quelle classificate spese
obbligatorie.».
Per la Direttiva 2004/49/CE, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 27.

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto l'Agenzia elabora, attraverso il riordino dell'attuale, un nuovo quadro normativo che tenga conto dell'ambito di applicazione del presente decreto, dell'evoluzione della normativa, del progresso tecnico e scientifico e preveda l'adeguamento e l'armonizzazione della struttura normativa nazionale con quella comunitaria, nonche' l'assegnazione dei compiti e delle competenze e la ripartizione delle responsabilita' frai soggetti interessati.
2. Il Ministro delle infrastrutture, sentito il Ministro dei trasporti, provvede ad adeguare l'atto di concessione per la gestione dell'infrastruttura nazionale, al fine di renderlo coerente con le disposizioni del presente decreto.
3. Al fine di garantire la continuita' nel presidio della sicurezza ferroviaria e nello svolgimento dei compiti in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria, nelle more dell'assunzione da parte dell'Agenzia delle competenze in materia di sicurezza di cui al presente decreto, come disciplinata dall'articolo 4, resta fermo il vigente quadro normativo in materia, sia per quanto concerne i compiti del Ministero dei trasporti che quelli del gestore dell'infrastruttura R.F.I. S.p.A.
4. Sulle reti regionali isolate e non isolate interessate da traffico merci individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, l'applicazione del presente decreto e' posticipata di tre anni, per permettere l'unificazione degli standard di sicurezza, dei regolamenti e delle procedure per il rilascio del certificato di sicurezza. Le imprese ferroviarie controllate dal gestore dell'infrastruttura, o facenti parte della societa' che gestisce l'infrastruttura, possono continuare ad operare fino a tale data sulla relativa rete senza certificato di sicurezza. In tale caso il direttore di esercizio e' responsabile di tutti gli obblighi di legge di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
5. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 agosto 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Bianchi, Ministro dei trasporti
D'Alema, Ministro degli affari
esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze
Nicolais, Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica
amministrazione
Di Pietro, Ministro delle
infrastrutture

Visto, il Guardasigilli: Mastella



Note all'art. 27:
- L'art. 1 del citato decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 188 cosi' dispone:
«Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente decreto disciplina:
a) l'utilizzo e la gestione dell'infrastruttura
ferroviaria adibita a servizi di trasporto ferroviario
nazionali e internazionali, nonche' i principi e le
procedure da applicare nella determinazione e nella
imposizione dei diritti dovuti per il suo utilizzo;
b) l'attivita' di trasporto per ferrovia effettuata
da imprese ferroviarie operanti in Italia e i criteri
relativi al rilascio, alla proroga ed alla modifica delle
licenze per la prestazione di servizi di trasporto
ferroviario da parte delle imprese ferroviarie e delle
associazioni internazionali di imprese ferroviarie;
c) il diritto di accesso all'infrastruttura
ferroviaria per le associazioni internazionali di imprese
ferroviarie e per le imprese ferroviarie;
d) i principi e le procedure da seguire nella
ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria
e nella riscossione dei diritti dovuti per l'utilizzo della
infrastruttura.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle reti ferroviarie locali e regionali isolate,
adibite al trasporto passeggeri;
b) alle reti ferroviarie adibite unicamente alla
prestazione di servizi passeggeri urbani e suburbani;
c) alle reti ferroviarie regionali adibite unicamente
alla prestazione di servizi merci regionali da parte di
un'impresa ferroviaria la cui attivita' si limita
all'esercizio di servizi di trasporto di interesse
regionale, locale e interregionale di interesse locale, di
cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
successive modificazioni, finche' non vi siano richieste di
utilizzo della capacita' della rete da parte di un altro
richiedente;
d) alle infrastrutture ferroviarie private adibite
unicamente al trasporto merci effettuato dal proprietario
delle stesse infrastrutture.
3. Le reti ferroviarie rientranti nell'ambito di
applicazione del presente decreto e per le quali sono
attribuite le funzioni e i compiti di programmazione e di
amministrazione, sono regolate, con particolare riferimento
a quanto attiene all'utilizzo ed alla gestione di tali
infrastrutture, all'attivita' di trasporto per ferrovia, al
diritto di accesso all'infrastruttura ed alle attivita' di
ripartizione ed assegnazione della capacita' di
infrastruttura, sulla base dei principi della direttiva
2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva
2001/14/CE e dal presente decreto, nonche' dal decreto
legislativo n. 422 del 1997 e successive modificazioni.
4. Per le reti di cui al comma 3 le funzioni
dell'organismo di regolazione di cui all'art. 37 sono
svolte dalle regioni interessate o da apposito organismo
individuato dalle stesse sulla base dei principi stabiliti
dalla direttiva 2001/14/CE e dal presente decreto.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuate: le reti ferroviarie di cui al comma 3, i
criteri relativi alla determinazione dei canoni di accesso
ed all'assegnazione della capacita' di infrastruttura da
adottarsi riguardo alle predette reti, i criteri relativi
alla gestione delle licenze, le modalita' di coordinamento
delle funzioni dello Stato e delle regioni, con particolare
riguardo alle questioni inerenti alla sicurezza della
circolazione ferroviaria, nonche' i criteri di applicazione
delle disposizioni di cui al comma 2, lettera c).».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n.
753/1980, si vedano le note alle premesse.



 
Allegato I

INDICATORI COMUNI DI SICUREZZA

Indicatori comuni di sicurezza che devono essere notificati all'Agenzia.
Qualora emergano fatti nuovi od errori successivamente all'invio della relazione, l'Agenzia provvede a modificare o correggere gli indicatori relativi all'anno in oggetto alla prima occasione utile ed, al piu' tardi all'atto della pubblicazione della relazione annuale successiva.
Laddove l'informazione e' disponibile, per gli indicatori relativi ad incidenti di cui al punto 1 in appresso si applica il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari. 1. Indicatori relativi ad incidenti.
1. Numero totale e relativo (per treni-chilometro) di incidenti e suddivisione in base alla seguente tipologia:
collisioni di treni, comprese le collisioni con ostacoli presenti all'interno della sagoma limite;
deragliamenti di treni;
incidenti ai passaggi a livello, compresi gli incidenti che coinvolgono i pedoni;
incidenti alle persone provocati da materiale rotabile in movimenti, eccetto i suicidi;
suicidi;
incidenti al materiale rotabile;
altri.
2. Numero totale e relativo (per treni-chilometro) di persone gravemente ferite o morte per tipologia di incidente, suddiviso in base alle seguenti categorie:
passeggeri (anche in rapporto al numero totale di passeggeri-chilometri);
addetti, compreso il personale di ditte appaltatrici;
utilizzatori dei passaggi a livello;
persone non autorizzate, presenti negli impianti ferroviari;
altri. 2. Indicatori relativi ad inconvenienti e «quasi incidenti».
1. Numero totale e relativo (per treni-chilometro) di rotaie danneggiate, di sgembi dei binari e di guasti all'apparato di segnalamento laterale.
2. Numero totale e relativo (per treni-chilometro) di segnali di pericolo non rispettati.
3. Numero totale e relativo (per treni-chilometro) di ruote ed assali danneggiati sul materiale rotabile in servizio. 3. Indicatori relativi alle conseguenze degli incidenti.
1. Costo totale e relativo (per treni-chilometro) in euro di tutti gli incidenti, computando ed includendo, ove possibile, i costi seguenti:
decessi e lesioni;
risarcimenti per perdita o danneggiamento dei beni dei passeggeri, del personale o di terzi, compresi i danni provocati all'ambiente;
sostituzione o riparazione di materiale rotabile od impianti ferroviari danneggati;
ritardi, perturbazioni e deviazioni del traffico, compresi i sovraccosti in termini di personale e perdita di future entrate.
2. Numero totale e relativo (rispetto alle ore effettivamente lavorate) di ore lavorative del personale e delle imprese appaltatrici perse a seguito ad incidenti. 4. Indicatori relativi alla sicurezza tecnica dell'infrastruttura e della sua realizzazione.
1. Percentuale di strada ferrata dotata di sistema ATP (Automatic train protection) in servizio, percentuale di treni-chilometro dotati di sistema ATP.
2. Numero dei passaggi a livello (totale e per chilometro di linea). Percentuale di passaggi a livello con protezione automatica o manuale. 5. Indicatori relativi alla gestione della sicurezza.
Audit interni svolti dai Gestori dell'infrastruttura e dalle Imprese ferroviarie quali previsti nella documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza. Numero totale degli audit effettivamente realizzati e percentuale rispetto a quelli richiesti e/o programmati. 6. Definizioni.
Nel trasmettere i dati previsti dal presente allegato, i soggetti responsabili delle relazioni possono valersi delle definizioni relative agli indicatori ed ai metodi di calcolo dei costi utilizzati in Italia a livello nazionale. Tutte le definizioni relative agli indicatori sono illustrati in un allegato della relazione annuale di cui all'articolo 7.
 
Allegato II

NOTIFICA DELLE NORME NAZIONALI DI SICUREZZA

Le norme nazionali di sicurezza da notificare alla Commissione, secondo la procedura dell'articolo 12, comprendono:
15. Norme relative agli obiettivi ed ai metodi di sicurezza in vigore in Italia;
16. Norme relative ai requisiti dei sistemi di gestione e di certificazione della sicurezza delle imprese ferroviarie;
17. Norme relative ai requisiti per l'autorizzazione alla messa in servizio ed alla manutenzione di materiale rotabile nuovo o sostanzialmente modificato, non ancora oggetto di una STI. La notifica include le norme che regolano lo scambio di materiale rotabile fra imprese ferroviarie, i sistemi di immatricolazione ed i requisiti relativi alle procedure di collaudo;
18. Norme comuni di esercizio della rete ferroviaria non ancora oggetto di una STI, comprese le norme relative ai sistemi di segnalamento e di gestione del traffico;
19. Norme che fissano i requisiti relativi a norme di esercizio interne supplementari (norme dell'impresa) che devono essere stabilite dai gestori dell'infrastruttura e dalle imprese ferroviarie;
20. Norme relative ai requisiti del personale addetto a compiti di sicurezza essenziali, tra cui criteri di selezione, idoneita' sotto il profilo medico e formazione e certificazione, purche' ancora non oggetto di una STI;
21. Norme relative alle indagini su incidenti ed inconvenienti.
 
Allegato III

SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

1. Requisiti del sistema di gestione della sicurezza.
Il sistema di gestione della sicurezza deve essere documentato in tutte le sue parti pertinenti e descrivere in particolare la ripartizione delle responsabilita' in seno all'organizzazione del gestore dell'infrastruttura o dell'impresa ferroviaria. Occorre indicare come la direzione garantisca un controllo a tutti i livelli, come sia garantita la partecipazione a tutti i livelli del personale e dei rispettivi rappresentanti e in che modo sia garantito il miglioramento costante del sistema di gestione della sicurezza. 2. Elementi essenziali del sistema di gestione della sicurezza.
Gli elementi essenziali del sistema di gestione della sicurezza sono i seguenti:
a) una politica di sicurezza approvata dal direttore generale dell'organismo e comunicata a tutto il personale;
b) obiettivi dell'organismo di tipo qualitativo e quantitativo per il mantenimento ed il miglioramento della sicurezza nonche' piani e procedure per conseguire tali obiettivi;
c) procedure atte a soddisfare gli standard tecnici ed operativi in vigore, nuovi e modificati od altre prescrizioni contenute:
nelle STI; oppure
nelle norme nazionali di sicurezza di cui all'articolo 11 e all'allegato II; oppure
in altre norme pertinenti; oppure
in decisioni dell'Agenzia, nonche' procedure volte ad assicurare la conformita' agli standard e alle altre prescrizioni durante l'intero ciclo di vita delle attrezzature e delle operazioni;
d) procedure e metodi da applicare nella valutazione del rischio e nell'attuazione delle misure di controllo del fischio ogniqualvolta un cambiamento nelle condizioni di esercizio o l'impiego di nuovo materiale comporti nuovi rischi per l'infrastruttura o per le operazioni;
e) offerta di programmi di formazione del personale e di sistemi atti a garantire che il personale mantenga le proprie competenze e che i compiti siano svolti conformemente a tali competenze;
f) disposizioni atte a garantire un livello sufficiente di informazione all'interno dell'organismo e, se del caso, fra gli organismi che operano sulla stessa infrastruttura;
g) procedure e formati per la documentazione delle informazioni in materia di sicurezza e scelta della procedura di controllo della configurazione delle informazioni essenziali in materia di sicurezza;
h) procedure volte a garantire che gli incidenti, gli inconvenienti, i «quasi incidenti» ed altri eventi pericolosi siano segnalati, indagati ed analizzati e che siano adottate le necessarie misure preventive;
i) piani di intervento, di allarme ed informazione in caso di emergenza, concordati con le autorita' suppliche competente;
j) audit interni regolari del sistema di gestione della sicurezza.
 
Allegato IV

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PARTE DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA
SPECIFICO DELLA RETE

Per consentire all'Agenzia di rilasciare la parte del certificato di sicurezza specifica della rete deve essere presentata la seguente documentazione:
la documentazione dell'impresa ferroviaria relativa alle STI o a parti di STI e alle norme nazionali di sicurezza e alle altre norme applicabili alle sue operazioni, al personale, ed al materiale rotabile, precisando in che modo il sistema di gestione della sicurezza ne garantisce la conformita';
la documentazione dell'impresa ferroviaria relativa alle diverse categorie di personale proprio o delle imprese appaltatrici, fornendo la prova che dette categorie soddisfino i requisiti previsti dalla STI o dalle norme nazionali vigenti e che siano state debitamente certificate;
la documentazione dell'impresa ferroviaria relativa ai diversi tipi di materiale rotabile utilizzato, fornendo la prova che tale materiale sia conforme alle STI od alle norme nazionali e che sia stato debitamente certificato.
Per evitare duplicazioni e ridurre la quantita' di informazioni, per gli elementi conformi alle STI ed agli altri requisiti delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE va trasmessa soltanto una documentazione sintetica.
 
Allegato V

CONTENUTO PRINCIPALE DELLA RELAZIONE DI INDAGINE SU INCIDENTI ED
INCONVENIENTI

1. Sintesi.
La sintesi riporta una breve descrizione dell'evento, l'ora ed il luogo in cui questo si e' verificato e le conseguenze. Indica, inoltre, le cause dirette, le concause e le cause indirette stabilite dall'indagine.
Contiene infine le raccomandazioni principali formulate ed i relativi destinarari. 2. Fatti in immediata relazione all'evento.
1. Evento:
data, ora e lugo dell'evento;
descrizione degli eventi e del sito dell'incidente, comprese le attivita' dei servizi di soccorso ed emergenza;
decisione di aprire un'indagine, composizione della squadra investigativa e svolgimento dell'indagine stessa.
2. Circostanze dell'evento:
personale ed imprese appaltatrici coinvolti, altre parti e testimoni;
treni e relativa composizione, numero di immatricolazione del materiale rotabile coinvolto;
descrizione dell'infrastruttura e del sistema di segnalamento - tipo di binari, deviatoi, intersezioni, segnali, protezioni del treno;
mezzi di comunicazione;
lavori svolti presso il sito dell'evento o nelle vicinanze;
attivazione del piano di emergenza ferroviaria e relativa catena di eventi;
attivazione del piano di emergenza dei servizi pubblici di soccorso, della polizia, dei servizi sanitari e relativa catena di eventi.
3. Decessi, lesioni, danni materiali:
passeggeri e terzi, personale, compreso quello delle imprese appaltatrici;
merci, bagagli ed altri beni;
materiale rotabile, infrastruttura ed ambiente.
4. Circostanze esterne:
Condizioni atmosferiche e riferimenti geografici. 3. Resoconto dell'indagine.
1. Sintesi delle testimonianze (nel rispetto della tutela dell'identita' dei soggetti interessati):
personale delle ferrovie, compreso quello delle imprese appaltatrici;
altri testimoni.
2. Sistema di gestione della sicurezza:
quadro organizzativo e modalita' di assegnazione ed esecuzione degli incarichi;
requisiti relativi al personale e garanzia della loro applicazione;
modalita' dei controlli e delle verifiche interni e loro risultati;
interfaccia fra i diversi soggetti operanti sull'infrastruttura.
3. Norma e regolamenti:
norme pertinenti e regolamenti comunitari e nazionali;
altre norme quali norme di esercizio, istruzioni locali, requisiti per il personale, prescrizioni in materia di manutenzione e standard applicabili.
4. Funzionamento del materiale rotabile e degli impianti tecnici:
sistema di segnalamento e comando-controllo, compresa la registrazione da parte di apparecchi automatici di registrazione dati;
infrastruttura;
apparecchiature di comunicazione;
materiale rotabile, compresa la registrazione da parte di apparecchi automatici di registrazione dei dati.
5. Documentazione del sistema operativo:
provvedimenti adottati dal personale per il controllo del traffico ed il segnalamento;
scambio di messaggi verbali in relazione all'evento, compresa la trascrizione delle registrazioni;
provvedimenti adottati a tutela e salvaguardia del sito dell'evento.
6. Interfaccia uomo-macchina-organizzazione:
tempo lavorativo del personale coinvolto;
circostanze personali e mediche che influenzano l'evento, compreso lo stress fisico e psicologico;
architettura degli impianti aventi un'incidenza sull'interfaccia uomo-macchina.
7. Eventi precedenti dello stesso tipo. 4. Analisi e conclusioni.
1. Resoconto finale della catena di eventi:
conclusioni sull'evento, sulla base dei fatti rilevati nel capitolo 3.
2. Discussione:
analisi dei fatti rilevati nel capitolo 3 per determinare le cause dell'evento e valutare le prestazioni dei servizi di soccorso.
3. Conclusioni:
cause dirette ed immediate dell'evento, comprese le concause riferibili alle azioni delle persone coinvolte o alle condizioni del materiale rotabile o degli impianti tecnici;
cause indirette riferibili alle competenze, alle procedure ed alla manutenzione;
cause a monte riferibili alle condizioni del quadro normativo ed all'applicazione del sistema di gestione della sicurezza.
4. Osservazioni aggiuntive:
carenze rilevate durante l'indagine, ma non pertinenti ai fini della determinazione delle cause.
5. Provvedimenti adottati
Resoconto dei provvedimenti gia' presi o adottati successivamente all'evento.
6. Raccomandazioni.
 
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