Gazzetta n. 233 del 6 ottobre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 luglio 2007
Determinazione delle quote di ammortamento fiscali delle infrastrutture ferroviarie - articolo 1, comma 87 della legge n. 266 del 2005.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) e, in particolare, i commi da 964 a 976 dell'art. 1 recanti autorizzazioni di spesa nonche' altre disposizioni in favore della societa' Ferrovie dello Stato S.p.A. e di societa' del Gruppo nonche' di Trenitalia S.p.A.;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2006) e, in particolare, l'art. 1, comma 86, che prevede che il finanziamento concesso al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli di manutenzione straordinaria, avviene, a partire dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti e che il gestore tiene in evidenza le quota figurativa relativa agli ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate con detta modalita';
Visto l'ultimo periodo del citato comma 86 dell'art. 1 della predetta legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo cui la modifica del sistema di finanziamento avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale; conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84 effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore fiscale del bene;
Visto l'art. 1, comma 87, della citata legge n. 266 del 2005, in base al quale il costo complessivo degli investimenti finalizzati alla realizzazione della infrastruttura ferroviaria, comprensivo dei costi accessori e degli altri oneri e spese direttamente riferibili alla stessa nonche', per il periodo di durata dell'investimento e secondo il medesimo profilo di ammortamento dei costi diretti, degli oneri connessi al finanziamento dell'infrastruttura medesima, e' ammortizzato con il metodo «a quote variabili in base ai volumi di produzione sulla base del rapporto tra le quantita' prodotte nell'esercizio e le quantita' di produzione totale prevista durante il periodo di concessione»;
Visto, inoltre, l'ultimo periodo del citato art. 1, comma 87, che prevede che, ai fini fiscali, le quote di ammortamento sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con le quote di ammortamento di cui al comma 86;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva n. 2001/12/CE, della direttiva n. 2001/13/CE e della direttiva n. 2001/14/CE in materia ferroviaria ed, in particolare, l'art. 11 che attribuisce al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.) la responsabilita' della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria sul piano tecnico, commerciale e finanziario, nonche' il compito di calcolare e riscuotere, in via esclusiva, per la rete di propria attribuzione i canoni e l'assegnazione di capacita' (c.d. «tracce») alle Imprese Ferroviarie;
Visti i successivi articoli 14, comma 1, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 188 del 2003 in base ai quali il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria assicura il tendenziale pareggio economico e finanziario della gestione;
Visto l'art. 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, in base al quale i beni immobili che risultano iscritti nel bilancio della societa' Ferrovie dello Stato S.p.A., al 31 dicembre 1997, oggi RFI S.p.A., cosi' come certificato dalla societa' di revisione ed approvato dall'assemblea dei soci, si intendono acquisiti, attribuiti e devoluti a titolo di trasferimento di proprieta';
Visto l'Atto di concessione, rilasciato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture) numero 138T del 31 ottobre 2000 a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in forza del quale RFI S.p.A opera in regime di concessione pubblica, in qualita' di Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e, in particolare, l'art. 2 recante l'individuazione delle attivita' che RFI S.p.A si impegna a svolgere in regime di concessione nonche' la durata della concessione stessa;
Visti il Contratto di programma 2001-2005, prorogato per l'anno 2006 dal CIPE con delibera n. 159 del 2 dicembre 2005, sottoscritto in data 2 maggio 2001 tra Ferrovie dello Stato, oggi RFI S.p.A., e Ministero del trasporti e della navigazione ed, in particolare, gli articoli 6, 8, 9, 10, 11 e 14 relativi agli obblighi del Gestore dell'infrastruttura in relazione al Piano degli investimenti per l'infrastruttura ferroviaria;
Tenuto conto di quanto rappresentato dalla societa' Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., societa' con socio unico, con nota protocollo A.D. 07/00196P del 27 marzo 2007, in relazione alle modalita' di applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 87, della citata legge n. 266 del 2005, relativamente ai principi civilistici sulla redazione del bilancio cui tale societa' e' tenuta ai sensi del citato comma 87 dell'art. 1 della predetta legge n. 266 del 2005, e alla determinazione della quota di ammortamento annua;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini fiscali, le quote di ammortamento annue del costo complessivo degli investimenti finalizzati alla realizzazione della infrastruttura ferroviaria sono determinate, per la societa' Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., societa' con socio unico, in coerenza con le quote di ammortamento annuo come determinate, in conformita' a quanto previsto, ai fini civilistici, dall'art. 1, comma 87, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo i criteri riportati nell'allegato 1 al presente decreto, integrati da quanto previsto dal comma 86 nella parte in cui prevede che i contributi in conto impianti si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore fiscale del bene.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 luglio 2007
Il Ministro: Padoa Schioppa Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 77
 
Allegato 1 CRITERIO PER L'AMMORTAMENTO CIVILISTICO ANNUO DEL COSTO COMPLESSIVO
DEGLI INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA
INFRASTRUTTURA FERROVIARIA DA PARTE DELLA SOCIETA' RETE
FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Le quote di ammortamento civilistiche annue del costo complessivo degli investimenti finalizzati alla realizzazione della infrastruttura ferroviaria sono determinate e iscritte in bilancio dalla societa' Rete Ferroviaria Italia S.p.A avendo riguardo alle circostanze che:
a) l'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 87, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' l'intera Infrastruttura ferroviaria di proprieta' del Gestore dell'infrastruttura, comprensiva degli investimenti in via di realizzazione, di progettazione e in fase di studio di fattibilita' previsti dal Contratto di programma;
b) l'Infrastruttura ferroviaria come sistema integrato viene, a tal fine, ripartita in direttrici, ciascuna delle quali presenta autonoma capacita' di generare volumi di produzione secondo criteri commerciali di produttivita', attualmente articolate nei seguenti raggruppamenti (nel seguito direttrici):
1) Rete AV/AC;
2) Rete Convenzionale - rete fondamentale trasversale padana e transiti internazionali;
3) Rete Convenzionale - rete fondamentale Tirrenica Nord ed affluenze;
4) Rete Convenzionale - rete fondamentale Dorsale ed affluenze;
5) Rete Convenzionale - rete fondamentale Tirrenico Sud;
6) Rete Convenzionale - rete fondamentale Adriatica e trasversali appenniniche;
7) Rete Convenzionale - rete complementare, considerata come un'unica direttrice comprendente tutte le porzioni della rete che non fanno parte della rete fondamentale;
c) la Societa' potra' riarticolare le direttrici indicate sulla base degli investimenti ancora da realizzare e previsti dal Contratto di programma;
d) l'adozione del nuovo metodo di ammortamento «a quote variabili in base ai volumi di produzione», sulla base del rapporto tra le quantita' prodotte nell'esercizio e le quantita' di produzione totale previste durante il periodo di concessione» richiede l'identificazione dell'unita' di prodotto;
e) l'unita' di prodotto e' individuata nei «treni/km» sia per la Rete AV/AC sia per la Rete Convenzionale, definito come l'intervallo temporale di utilizzo dell'Infrastruttura ferroviaria necessario a far viaggiare un convoglio di determinate caratteristiche in 1 km ed espressi in milioni di treni/km;
f) per ogni direttrice, la Societa' utilizza quale indicatore della quantita' prodotta nell'esercizio, cui il Bilancio di esercizio e' riferito, il numero dei treni/km effettivamente venduti e risultanti di specifici sistemi di rilevamento della Societa';
g) a partire dal Bilancio d'esercizio 2006, per ogni direttrice, la Societa' effettuera' la previsione dei treni/km che saranno venduti a partire dall'anno successivo a quello cui il Bilancio d'esercizio e' riferito fino all'ultimo anno di vita della Concessione, su base di stima fino ad un massimo di dieci anni successivi e con un profilo costante, rispetto ai livelli del decimo anno, dall'undicesimo anno fino all'ultimo anno di vita della Concessione;
h) annualmente, in occasione della redazione del Bilancio d'esercizio, la Societa' provvedera' ad aggiornare la previsione dei treni/km previsti per ogni direttrice a partire dall'anno successivo a quello di redazione del Bilancio e fino al termine della Concessione, tenuto anche conto degli effetti sulla produzione delle singole direttrici dei nuovi investimenti entrati in esercizio nel corso dell'anno cui il Bilancio di esercizio e' riferito;
i) per ogni direttrice, in sede di redazione di ciascun Bilancio di esercizio, la percentuale di utilizzo nell'esercizio, ai sensi dell'art. 1, comma 87, e' determinata dal rapporto tra i treni/km effettivamente venduti nell'esercizio stesso ed i treni/km previsti dall'anno successivo di redazione dello stesso Bilancio di esercizio fino al termine della Concessione, sommati a quelli effettivamente venduti nell'anno di redazione del Bilancio;
j) il costo complessivo degli investimenti per l'Infrastruttura ferroviaria, a partire dell'esercizio 2006, e' costituito dalla somma:
1) del valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, costituenti l'Infrastruttura ferroviaria risultanti dal Bilancio d'esercizio della Societa' al 31 dicembre 2005, al netto:
del relativo fondo di ammortamento alla stessa data;
dei contributi pubblici in conto impianti ottenuti alla stessa data escluse le immobilizzazioni in corso per investimenti che ancora non concorrano alla produzione complessiva;
2) delle spese incrementative che concorrono alla produzione complessivamente prevista e di quelle relative ai rinnovi dell'Infrastruttura ferroviaria esistente, effettuate nell'esercizio 2006 e previste da effettuare lungo l'intera durata della Concessione, al netto dei contributi pubblici in conto impianti ottenuti e previsti;
3) degli oneri finanziari, sostenuti nell'esercizio 2006 e previsti da sostenere lungo l'intera durata della Concessione, connessi a finanziamenti relativi alla realizzazione degli investimenti per l'Infrastruttura ferroviaria, a tal fine direttamente imputati all'attivo patrimoniale, comprensivi degli oneri relativi a eventuali contratti di copertura, al netto di eventuali contributi pubblici in conto impianti ottenuti e previsti;
k) le immobilizzazioni materiali ed immateriali costituenti l'infrastruttura ferroviaria presentano un valore residuo al termine della Concessione pari alla somma del costo, sostenuto e previsto da sostenere lungo l'intera durata della Concessione, dei terreni in quanto beni non soggetti a deperimento e consumo e delle eventuali altre immobilizzazioni materiali ed immateriali che non hanno esaurito nell'arco di durata della Concessione la loro funzionalita';
l) il costo complessivo degli investimenti per l'infrastruttura ferroviaria oggetto di ammortamento, considerato il predetto valore residuo, e' costituito conseguentemente dalla differenza tra lo stesso costo, come definito al precedente punto j), ed il valore residuo al termine della Concessione, come definito al precedente punto k);
m) il costo complessivo degli investimenti per l'Infrastruttura ferroviaria, oggetto di ammortamento, come sopra definito, rappresenta, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1, comma 87, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, anche ai fini fiscali, sulla base di un decreto da emanarsi dal Ministero dell'economia e delle finanze come di seguito indicato, il nuovo costo da ammortizzare con il metodo «a quote variabili in base ai volumi di produzione» rispetto a quello ammortizzato fino a tutto l'esercizio 2005 con il metodo a quote costanti, in relazione alla residua possibilita' di utilizzazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali costituenti l'Infrastruttura ferroviaria;
n) il costo complessivo degli investimenti per l'Infrastruttura ferroviaria, oggetto di ammortamento come sopra definito, fermo restando quanto previsto al precedente punto c) viene disaggregato nelle sette direttrici di cui al precedente punto b), pervenendo alla determinazione del costo complessivo dell'investimento imputabile a ciascuna direttrice;
o) annualmente, in occasione della redazione del Bilancio d'esercizio, la Societa' provvede ad aggiornare la previsione del costo complessivo dell'investimento imputabile a ciascuna direttrice, tenendo anche conto dei nuovi investimenti entrati in esercizio nel corso dell'anno cui il Bilancio d'esercizio e' riferito al netto dei relativi contributi pubblici in conto impianti ottenuti e degli ammortamenti effettuati e di eventuali cessioni o dismissioni;
p) le quote di ammortamento annue da imputare al Bilancio d'esercizio sono determinate applicando per ciascuna direttrice la percentuale di utilizzo al relativo costo complessivo dell'investimento;
q) le tratte del Sistema AV/AC entrate in esercizio, ancorche' parzialmente, nel corso dell'anno 2006, hanno effettuato, nello stesso anno 2006, attivita' di preesercizio e pertanto concorrono alla determinazione del costo complessivo degli investimenti dell'Infrastruttura ferroviaria (ai fini della determinazione dell'ammortamento) a partire dall'anno successivo a quello di completamento del preesercizio, come specificatamente stabilito dall'art. 1, comma 87, della legge n. 266/2005.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone