Gazzetta n. 232 del 5 ottobre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
DECRETO 3 agosto 2007
Modalita' di attuazione dei commi 82 e 83 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004), concernente uno stanziamento di Euro 10 milioni in favore dell'internazionalizzazione delle imprese artigiane.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO
INTERNAZIONALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004), in particolare le disposizioni del comma 82 dell'art. 4 che incrementa di Euro 10 milioni il fondo di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni per agevolare «i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi all'esportazione a queste collegati»;
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, in particolare l'art. 21, che estende l'utilizzo delle disponibilita' del predetto fondo al sostegno finanziario dei processi esportativi delle imprese artigiane ed ai programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione;
Visto il comma 83 del predetto art. 4 della finanziaria 2004, che rinvia ad un decreto del Ministro delle attivita' produttive (ora Ministero del commercio internazionale) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la definizione di modalita', condizioni e forme tecniche delle predette attivita';
Vista la deliberazione della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 14 dicembre 2006, con la quale e' stata acquisita l'intesa per dare attuazione all'intervento attraverso una misura una tantum, ferme restando le competenze esclusive delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di artigianato a valere sui programmi futuri;
Considerato l'interesse al raggiungimento delle predette finalita' attraverso un programma straordinario nazionale a sostegno dell'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale artigiano;
Sentite le principali associazioni nazionali rappresentanti della categoria, in occasione di appositi incontri svoltisi presso il Ministero del commercio internazionale;
Valutata la compatibilita' del presente strumento con le disposizioni dell'Unione europea in materia di incentivi alle imprese e di aiuti «de minimis», di cui ai regolamenti n. 69/2001 e n. 70/2001 del 12 gennaio 2001, che prevedono, tra l'altro, l'esenzione dalla notifica per le misure «una tantum», inferiori all'importo di Euro 100.000 nel triennio per ciascuna azienda;
Ravvisata la necessita' di rendere operativo l'utilizzo delle predette disponibilita', attraverso la fissazione di criteri applicativi uniformi e condivisi;
Decreta:
Art. 1.
Finalita'
1. La presente misura di incentivazione mira a favorire l'internazionalizzazione delle imprese artigiane, attraverso un intervento straordinario che faciliti il superamento delle difficolta' nei mercati esteri, traendo vantaggio dall'inserimento nel sistema di interventi pubblici nazionali per l'internazionalizzazione.
2. Per raggiungere queste finalita' s'intende stimolare processi di aggregazione dell'imprenditoria artigiana a livello nazionale. Gli interventi agevolativi, pertanto, riguarderanno esclusivamente:
a) consorzi all'esportazione collegati a imprese artigiane;
b) raggruppamenti di almeno tre imprese produttive artigiane;
c) distretti o filiere di settore.
 
Art. 2.
Disposizioni generali
1. Per essere ammessi al contributo i progetti dovranno essere finalizzati ad avviare nuovi percorsi di internazionalizzazione di PMI artigiane e/o a realizzare piani di espansione della loro presenza in mercati esteri di interesse.
2. I progetti dovranno strutturarsi con un piano di attivita' articolato in iniziative diverse e coordinate nel tempo, di natura promozionale, organizzativa dell'offerta e/o di investimento.
3. Il piano di attivita' dovra' prevedere la combinazione di piu' iniziative promozionali, tra cui si indicano a titolo di esempio:
a) campagne di promozione all'estero (partecipazione a fiere e mostre, azioni di comunicazione sul mercato, seminari, incontri bilaterali tra operatori, missioni di imprenditori);
b) conferenze di commercializzazione nel territorio dei distretti/filiere/raggruppamenti beneficiari, missioni in Italia di operatori esteri;
c) studi e consulenze per la messa in rete delle imprese sul territorio, per una migliore conoscenza dei mercati esteri;
d) studi di fattibilita' per la costituzione all'estero di sale espositive, collettive, punti vendita, joint ventures, ecc.;
e) l'innovazione dei processi produttivi, distributivi e logistici in funzione della domanda internazionale;
f) formazione delle imprese artigiane in materia di marketing internazionale.
4. Il finanziamento coprira' il 50% del costo del progetto, fino alla misura massima che sara' indicata nel provvedimento di cui al successivo art. 5, comma 2.
 
Art. 3.
R i s o r s e
1. Lo stanziamento di 10 milioni di euro di cui alla legge n. 350/2003, iscritto nel capitolo 7166 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, sara' gestito, ai soli fini contabili e con riferimento esclusivo agli obiettivi fissati dal presente decreto, da Artigiancassa SpA.
2. Per le attivita' necessarie all'attuazione del presente decreto, il Ministero del commercio internazionale stipulera' con l'Artigiancassa SpA - sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - apposita convenzione, i cui costi saranno a carico delle stesse disponibilita' di cui al precedente comma 1, per la successiva erogazione dei fondi secondo i criteri di ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano previsti nell'allegato A dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2004, n. 68).
3. E' fatta salva la facolta' di ciascuna regione e provincia autonoma di gestire in forma diretta ed autonoma, ai sensi del presente decreto, i fondi trasferiti ad Artigiancassa S.p.a. In tal caso Artigiancassa S.p.A. e' tenuta a trasferire le risorse alla regione o alla provincia autonoma entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta successiva all'accreditamento dei fondi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 4.
Comitato paritetico di valutazione
1. Presso il Ministero del commercio internazionale e' costituito, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, un Comitato paritetico, composto da: tre rappresentanti del Ministero del commercio internazionale, Direzione generale per la promozione degli scambi; un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; quattro rappresentanti di regioni e di province autonome.
2. Alle riunioni del Comitato potranno essere invitati a partecipare, in qualita' di esperti, rappresentanti dell'Istituto nazionale del commercio estero e delle Confederazioni nazionali dell'artigianato.
3. Il Comitato e' affiancato da una segreteria operativa, costituita con successivo provvedimento del Ministero del commercio internazionale.
4. Al Comitato e' affidato il compito di predisporre la graduatoria dei progetti al fine del finanziamento, sulla base di parametri di valutazione articolati sui requisiti di cui al comma 3 dell'art. 2 e le priorita' di cui al successivo art. 5, secondo le risultanze della istruttoria svolta dalle regioni e dalle province autonome, e nel rispetto della ripartizione dei fondi di cui al comma 2 del precedente art. 3.
5. Il Comitato e', inoltre, chiamato, a:
a) verificarne l'effettiva realizzazione;
b) decidere eventuali missioni di verifica in loco;
c) valutare gli effetti complessivi dell'intervento nel quadro delle strategie di internazionalizzazione delle imprese minori.
 
Art. 5.
Modalita' applicative
1. Ciascuna regione e provincia autonoma adotta le modalita' di diffusione del presente provvedimento che riterra' opportune.
2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sara' emanato dal Ministero del commercio internazionale, sentite le regioni e le province autonome, il bando per la presentazione delle domande di finanziamento, che conterra' le modalita', i termini e i massimali delle richieste, i parametri di valutazione, nonche' ogni altro elemento operativo utile.
3. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le Confederazioni artigiane ed i relativi Consorzi all'esportazione svolgeranno una funzione di promozione della presente misura nei confronti dei soggetti imprenditoriali da coinvolgere, soprattutto al fine di agevolarne i processi aggregativi.
4. Le regioni e le province autonome cureranno le attivita' istruttorie relative ai progetti presentati da aggregazioni monoregionali o monoprovinciali tenendo conto dei criteri generali contenuti nel presente decreto e nel successivo bando, da svolgere sulla base di un raccordo tra i criteri generali previsti nel decreto e le visioni settoriali regionali e provinciali.
 
Art. 6.
Priorita'
1. La valutazione dei progetti, allo scopo di attribuire le priorita', dovra' tener presenti i seguenti criteri, applicati a livello nazionale per interventi di analoga natura:
a) coinvolgimento di un maggior numero di imprese;
b) interregionalita' dei soggetti imprenditoriali proponenti;
c) iniziative integrate e coordinate sul mercato prescelto, che non si limitino all'approccio commerciale di vendita dei prodotti, ma rappresentino l'avvio di effettivi «percorsi» di internazionalizzazione;
d) contenuti innovativi;
e) iniziative specificamente destinate al miglioramento della distribuzione all'estero;
f) collegamento ad iniziative gia' finanziate con altri strumenti di intervento pubblico.
 
Art. 7.
Pubblicazione
1. Il presente decreto sara' inviato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2007
Il Ministro
del commercio internazionale
Bonino
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 357
 
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