Gazzetta n. 232 del 5 ottobre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI TRASPORTI |
DECRETO 2 agosto 2007, n. 161 |
Regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli. |
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IL MINISTRO DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e in specie l'articolo 104, comma 1, lettera nn), che ha mantenuto in capo allo Stato le funzioni relative alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, le quali possono essere svolte anche tramite officine autorizzate, e al controllo tecnico su queste ultime, nonche' l'articolo 105, comma 3, lettera d), il quale ha attribuito alle province le funzioni relative al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate; Visto l'articolo 80, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale demanda al Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire le tariffe per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi svolte dagli uffici della motorizzazione civile e dalle imprese di cui all'articolo 80, comma 8, nonche' quelle inerenti i controlli a campione effettuati dai medesimi uffici della motorizzazione civile ai sensi dell'articolo 80, comma 10; Considerata la necessita' che l'espletamento delle revisioni da parte degli uffici della motorizzazione civile avvenga senza oneri per lo Stato e, pertanto, che ogni spesa relativa resti a carico degli utenti; Ritenuto che l'espletamento delle revisioni da parte delle imprese di cui al citato articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992 debba consentire alle stesse un equo utile, connesso con l'esercizio della loro attivita'; Visto il decreto 22 marzo 1999, n. 143, con il quale sono state fissate le tariffe relative alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto l'articolo 1, comma 923, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale prescrive che, entro il 31 gennaio 2007 venga stabilito, con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi del richiamato articolo 80, comma 12, del decreto legislativo n. 285 del 1992, un incremento delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in misura eguale per le operazioni eseguite dagli uffici della motorizzazione civile e per quelle eseguite dalle imprese di cui al citato articolo 80, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992; Ritenuta la necessita' che le predette tariffe siano adeguate alle mutate esigenze del mercato, tenuto conto degli intervenuti incrementi del costo del servizio erogato dagli uffici della motorizzazione civile e dalle imprese di cui al citato articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 7 maggio 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (nota n. 9260 del 5 giugno 2007); Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (nota n. DAGL/19.3.4/20 4686 2007 del 12 giugno 2007); A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Revisioni svolte presso gli uffici della motorizzazione civile 1. La tariffa relativa alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi eseguite dai funzionari degli Uffici della motorizzazione civile ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' fissata in Euro 45,00 che l'utente corrisponde anticipatamente mediante versamento sul conto corrente postale n. 9001 intestato al Dipartimento trasporti terrestri - Roma.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. l092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 104, comma 1, lettera nn) e dell'art. 105, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, cosi' recita: «Art. 104 (Funzioni mantenute allo Stato). - 1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative: (omissis); nn) alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'art. 105, del presente decreto legislativo, nonche' alle visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili; al controllo tecnico sulle imprese autorizzate;». «Art. 105 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali). - (Omissis). 3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative: (omissis); d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autorizzazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;». - Il testo dell'art. 80, commi 8, 10 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, cosi' recita: «Art. 80 (Revisioni). - (Omissis). 8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, puo' per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attivita' nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attivita' di commercio di veicoli, esercitino altresi', con carattere strumentale o accessorio, l'attivita' di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresi' affidate in concessione ai consorzi e alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni. (Omissis). 10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalita' di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del Dipartimento per i trasporti terrestri in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro dell'economia e delle finanze. (Omissis). 12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonche' quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10.». - Il decreto 22 marzo 1999, n. 143, abrogato dal presente decreto, reca: «Regolamento recante determinazione delle nuove tariffe per l'effettuazione delle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ai sensi dell'art. 80, comma 12, del codice della strada». - Il testo dell'art. 1, comma 923, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, cosi' recita: «923. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2007, ai sensi del comma 12 dell'art. 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra uguale per le operazioni eseguite dagli uffici della Motorizzazione e per quelle eseguite dai centri privati concessionari di dette operazioni ai sensi dello stesso art. 80, comma 8.». - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 80 del decreto legislativo n. 285/1992 si vedano le note alle premesse.
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| Art. 2. Revisioni svolte presso le officine autorizzate 1. La tariffa relativa alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi eseguite dalle imprese di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' fissata in Euro 45,00 che l'utente corrisponde anticipatamente all'impresa interessata. A tale tariffa e' aggiunta quella prevista al punto 2) della tabella 3) allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, che l'utente corrisponde anticipatamente con le modalita' previste dall'articolo 1, per l'annotazione dell'esito della revisione sulla carta di circolazione.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285/1992 si vedano le note alle premesse. - La tabella 3, allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 recante: «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione delMinistero dei trasporti», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1986, n. 291, e' il seguente: <<Tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione (Tabella 3, legge 1° dicembre 1986, n. 870)
===================================================================== Voci| Operazioni |Tariffe (in euro) ===================================================================== 1 |Esami per conducenti di veicoli a motore | 15,00 --------------------------------------------------------------------- |Duplicati, certificazioni, ecc. inerenti ai | |veicoli, ai componenti e alle entita' tecniche| |degli stessi, ai contenitori e alle casse | |mobili. Duplicati, certificazioni ecc., | |inerenti agli imballaggi, ai grandi imballaggi| |per il trasporto alla rinfusa (GIR), ai | |recipienti, alle cisterne, ai contenitori e | |casse mobili comunque destinati al trasporto | |di merci pericolose con esclusione di quelle | |appartenenti alla classe 2 dell'ADR. | |Duplicati, certificazioni ecc., inerenti ai | 2 |conducenti | 9,00 --------------------------------------------------------------------- |Visite e prove di veicoli, prova idraulica per| 3 |dispositivi di alimentazione a gas | 25,00 --------------------------------------------------------------------- |Visite e prove speciali di veicoli, costruiti | |in un unico esemplare o che presentino | |particolari caratteristiche, secondo quanto | |stabilito dal Dipartimento dei trasporti | |terrestri. Visite e prove speciali di | |componenti, di' entita' tecniche, di' | |contenitori e casse mobili. Visite e prove di | |imballaggi di grandi imballaggi per il | |trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti e | |di cisterne, di' contenitori e casse mobili, | |comunque destinati al trasporto di merci | |pericolose con esclusione di quelle | |appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Visite e | |prove per modifica delle caratteristiche o | |dell'elenco delle merci pericolose ammesse al | |trasporto con imballaggi, grandi imballaggi, | |recipienti, cisterne, contenitori e casse | |mobili e accertamenti periodici e straordinari| |sugli stessi. Visite e prove per il rilascio o| |il rinnovo del certificato di conformita' ADR | 4 |ai veicoli | 45,00 --------------------------------------------------------------------- |Omologazione di veicoli; approvazione di | |autobus con carrozzeria diversa da quella di | 5 |tipo omologato | 200,00 --------------------------------------------------------------------- |Omologazione di componenti, di entita' | 6 |tecniche, di contenitori e di casse mobili. | --------------------------------------------------------------------- |Omologazioni od approvazioni per serie di | |imballaggi grandi imballaggi per il trasporto | |alla rinfusa (GIR), di recipienti, di cisterne| |di contenitori e casse mobili comunque | |destinati al trasporto di merci pericolose con| |esclusione di quelle appartenenti alla classe | |2 dell'ADR.>>. | 100,00
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| Art. 3. Controlli 1. Il controllo, anche a campione, dei veicoli sottoposti a revisione dalle imprese di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, previsto dal comma 10 del medesimo articolo 80, e' assoggettato alla tariffa stabilita all'articolo 1 ed e' eseguito presso le stazioni prova degli uffici della motorizzazione civile a spese delle imprese stesse. Il versamento della tariffa ha luogo con le modalita' previste dal medesimo articolo 1 entro tre giorni dalla data di effettuazione del controllo. L'esito del controllo e' riportato sulla carta di circolazione a cura del competente ufficio della motorizzazione civile, il quale provvede a restituire il documento di circolazione solo dopo tale adempimento. 2. Il controllo dei locali, delle attrezzature e delle strumentazioni in possesso delle imprese di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, propedeutico al rilascio della autorizzazione provinciale all'espletamento delle revisioni, ed i controlli periodici successivi al rilascio della medesima autorizzazione provinciale sono assoggettati, ciascuno, alla tariffa di Euro 103,29, che le imprese interessate corrispondono anticipatamente con le modalita' stabilite dall'articolo 1. Nel caso di controlli periodici che non siano stati preventivamente concordati, le imprese interessate corrispondono la tariffa entro tre giorni dalla data di esecuzione dei controlli stessi.
Nota all'art. 3: - Per il testo dei commi 8 e 10, e dell'art. 80 del decreto legislativo n. 285/1992 si vedano le note alle premesse.
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| Art. 4. Abrogazioni 1. Il decreto 22 marzo 1999, n. 143 e' abrogato. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 agosto 2007 Il Ministro dei trasporti Bianchi Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa Visto, Il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 77
Nota all'art. 4: - Per il riferimenti al decreto 22 marzo 1999, n. 143, si vedano le note alle premesse.
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