Gazzetta n. 231 del 4 ottobre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 25 settembre 2007 |
Restituzione all'erario delle somme corrispondenti ai certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1997/2007, scaduti e non assegnati, emessi con decreto dell'11 giugno 1999, per l'estinzione di crediti d'imposta. |
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IL DIRETTORE GENERALE del Tesoro Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico; Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo; Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visto il decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1996, n. 53, recante, fra l'altro, disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti d'imposta, ed, in particolare, l'art. 1-bis, con cui si stabilisce che, per l'estinzione dei crediti d'imposta ivi indicati, relativi a periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1992, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, con decorrenza 1° gennaio 1997, fino all'importo di lire 6.000 miliardi, con caratteristiche, modalita' e procedure di assegnazione da stabilirsi con apposito decreto ministeriale; Visto il decreto ministeriale n. 787053 del 7 maggio 1996, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 473447 del 27 novembre 1998, con il quale, in applicazione dell'art. 1-bis del citato decreto-legge n. 526 del 1995, si e' provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta venissero assegnati certificati di credito del Tesoro decennali, con decorrenza 1° gennaio 1997, a tasso d'interesse variabile, da determinarsi con le modalita' di cui al decreto stesso; Visto il decreto ministeriale n. 474726 dell'11 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 139 alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 1999, con il quale e' stata disposta, in attuazione dell'art. 1-bis del ricordato decreto-legge n. 526 del 1995, l'emissione della prima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro e la loro assegnazione ai soggetti creditori d'imposta indicati negli elenchi allegati al decreto stesso, tramite le banche mandatarie ivi indicate; Vista la lettera n. 903196 del 20 settembre 2007, con la quale la Banca d'Italia ha rappresentato che Capitalia S.p.A. ha segnalato di avere in giacenza importi (indicati nell'elenco allegato alla lettera stessa) corrispondenti al capitale e agli interessi di alcuni certificati emessi con il citato decreto, per i quali non si e' resa possibile la assegnazione agli aventi diritto; Ritenuto, pertanto, di dover emanare disposizioni ai fini della restituzione all'erario delle somme corrispondenti ai suddetti titoli scaduti e non assegnati ed alle relative cedole; Decreta: Art. 1. E' disposta la restituzione all'erario, da parte di Capitalia S.p.A., delle somme corrispondenti ai certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1997/2007, emessi per gli importi indicati nell'elenco allegato al presente decreto, per i quali non si e' potuto procedere alla assegnazione agli aventi diritto, nonche' delle somme corrispondenti alle relative cedole. Qualora, successivamente al compimento dell'operazione, si renda possibile l'attribuzione delle somme ai soggetti a suo tempo assegnatari, questi verranno soddisfatti dall'Agenzia delle entrate con le consuete modalita' ordinarie di erogazione. |
| Art. 2. La restituzione delle somme di cui all'art. 1 del presente decreto avverra' mediante versamento alla Banca d'Italia, la quale provvedera' a versare a sua volta i predetti importi presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato. A fronte di tali versamenti la predetta sezione emettera' una o piu' quietanze di entrata, con imputazione al capitolo 2368 (unita' previsionale di base 6.2.2) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale. La Banca d'Italia e' incaricata delle operazioni connesse all'applicazione del presente decreto. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 settembre 2007 p. Il direttore generale: Cannata |
| Allegato CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO 1° GENNAIO 1997/2007 (1ª tranche: decreto ministeriale dell'11 giugno 1999 pubblicato nel supplemento ordinario n. 139 alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 1999).
===================================================================== | | Totale titoli non Banca mandataria | Assegnatari | assegnati ===================================================================== Capitalia S.p.A. (ex | | banca di Roma S.p.A. -| Autocom S.r.l. in | codice ABI 3002).... |liq. | Euro 3.000,00 --------------------------------------------------------------------- | Medcontainers S.r.l.| Euro 10.000,00 |
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