Gazzetta n. 231 del 4 ottobre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 31 luglio 2007 |
Ricostruzione della posizione assicurativa dei soggetti rimpatriati dall'Albania, ai sensi dell'articolo 1, comma 1164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 1164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che riconosce, a decorrere dall'anno 2008, ai cittadini italiani rimpatriati dall'Albania la facolta' di ottenere a domanda, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), la ricostruzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti nel predetto Paese dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1997; Visto, in particolare, il secondo periodo della citata disposizione, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalita' di attuazione; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335; Visto l'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88; Decreta: Art. 1. 1. Possono avvalersi della facolta' di cui all'art. 1, comma 1164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i seguenti soggetti rimpatriati dall'Albania entro il 31 dicembre 1997: a) cittadini italiani in possesso della cittadinanza italiana entro la data del 31 dicembre 1997; b) coniugi, di cittadinanza italiana, dei soggetti di cui alla lettera a); c) discendenti in linea retta, di cittadinanza italiana, dei soggetti di cui alla lettera a); d) coniugi, di cittadinanza italiana, dei soggetti di cui alla lettera c). 2. I soggetti di cui al comma 1, devono, a corredo della domanda di ricostruzione della posizione assicurativa da presentare all'INPS, produrre idonea documentazione, di data certa, comprovante i periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti in Albania dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1997. |
| Art. 2. 1. La ricostruzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti da' titolo al riconoscimento, ai fini del calcolo della pensione, di una anzianita' contributiva corrispondente al periodo effettivamente lavorato in Albania di valore pari alla retribuzione mensile determinata sul minimale di contribuzione vigente in Italia nei periodi interessati dalla ricostruzione per i rispettivi settori. 2. La ricostruzione, i cui effetti decorrono dalla erogazione della prestazione pensionistica, e' riconosciuta entro i limiti dell'anzianita' contributiva massima valutabile. Analoga decorrenza vale anche ai fini della ricongiunzione o della totalizzazione. 3. L'importo dei contributi versati a titolo di riscatto di lavoro all'estero direttamente dai soggetti di cui all'art. 1 per i periodi per i quali viene effettuata la ricostruzione e' rimborsato, a domanda degli interessati, dedotta la quota parte relativa ai periodi gia' goduti della corrispondente pensione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 luglio 2007 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 219 |
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