IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari sia nazionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'art 5 della richiamata legge n. 183/1987; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia; Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea; Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 20 settembre 2005 n. 1698 concernente il sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - FEASR - che stabilisce gli obiettivi da conseguire per gli anni dal 2007 al 2013, con la definizione delle priorita', da attuarsi, con gli Orientamenti strategici adottati dal Consiglio, a livello comunitario, e con i Piani Strategici Nazionali (PSN), adottati da parte dei singoli Stati membri, a livello nazionale, nonche' con la previsione di norme sul partenariato, sulla gestione finanziaria e sui controlli; Viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles (15 e 16 dicembre 2005), in cui il Consiglio ha raggiunto un accordo sulle prospettive finanziarie per il periodo 2007 2013, nonche' l'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria; Visto il suddetto regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed, in particolare, l'art. 70, relativo ai massimali di partecipazione del FEASR a ciascun programma della fase 2007-2013 e l'art. 77, comma 3, secondo il quale gli Stati membri che dispongono di una programmazione regionalizzata possono istituire un comitato di sorveglianza nazionale per coordinare l'attuazione dei programmi regionali in relazione alla strategia nazionale e all'utilizzazione delle risorse finanziarie; Visto inoltre il titolo I del citato regolamento che suddivide gli obiettivi fissati a livello comunitario in tre «Assi» riguardanti rispettivamente: il «Miglioramento della competitivita' del settore agricolo e forestale», il «Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale», la «Qualita' della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale», i quali interagiscono con un IV Asse orizzontale metodologico (Metodo Leader); Visto inoltre l'art. 68 del citato regolamento che affida ad ogni Stato membro l'istituzione di una rete rurale nazionale con lo scopo di riunire tutte le organizzazioni ed amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale; Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 21 giugno 2005 n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune ed, in particolare, l'art. 29, rubricato «Disimpegno automatico», il quale prevede che la Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non siano state presentate alla stessa dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'art. 26, paragrafo 3, dello stesso regolamento, a titolo di spese sostenute entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di impegno di bilancio; Visto il regolamento (CE) della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1974 relativo alle disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 ed, in particolare, l'art. 8 disciplinante le rimodulazioni finanziarie tra programmi di sviluppo rurale per gli Stati che optano per una programmazione regionalizzata; Visto il regolamento (CE) della Commissione del 21 giugno 2006, n. 883 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005; Vista la decisione della Commissione C(2006) del 12 settembre 2006, n. 4024 - da ultimo modificata con decisione della Commissione C(2007) del 1° giugno 2007, n. 2274 - recante fissazione della ripartizione annuale, per Stato membro, dell'importo del sostegno comunitario destinato allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, che assegna all'Italia un totale di 8.292.009.883 euro (come da tabella allegata alla presente delibera) e che tiene conto delle risorse derivanti dalla modulazione e dalla riforma della organizzazione comune del mercato del tabacco; Vista l'intesa sancita nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 31 ottobre 2006; Considerato che nella riunione della predetta Conferenza del 31 ottobre 2006 e' stato raggiunto un accordo unanime sul Piano Strategico Nazionale, sulla proposta di riparto delle risorse messe a disposizione dal FEASR tra le regioni e province autonome e sui criteri di cofinanziamento statale e regionale; Considerato che e' necessario, allo scopo di definire i piani finanziari dei piani di sviluppo rurale (PSR), fissare i tassi di partecipazione al cofinanziamento pubblico dello Stato e delle regioni e province autonome; Considerato che, nella fase di programmazione 2000-2006, la partecipazione media del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) e' risultata essere pari al 57,4% per i Programmi operativi regionali delle regioni appartenenti all'obiettivo 1 ed al 43,5% nelle altre regioni; Considerato che nella fase di programmazione 2000-2006 era stato definito un tasso di cofinanziamento pubblico nazionale, per le misure strutturali, del 70% a carico dello Stato e del 30% a carico delle regioni e province autonome, nonche' del 100% a carico dello Stato per le misure di accompagnamento e ritenuto opportuno mantenere invariate tali percentuali; Preso atto della corrispondenza esistente tra le vecchie misure di accompagnamento, oltre l'indennita' compensativa, previste dai Piani di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1257/99 e le misure contenute nell'Asse 2 dei PSR 2007-2013, denominato «Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale»; Rilevata l'importanza, anche alla luce dell'esperienza maturata nella fase 2000-2006 con i Piani di sviluppo rurale finanziati dalla Sezione Garanzia del FEOGA, di porre in essere ogni intervento che assicuri la massima efficienza della gestione finanziaria nell'utilizzazione dei fondi destinati allo sviluppo rurale nel periodo 2007-2013, in modo da evitare il rischio di disimpegno automatico; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Delibera:
1. E' approvato il piano di riparto delle risorse messe a disposizione dal FEASR con decisione della Commissione europea C(2006) del 12 settembre 2006, n. 4024 per l'attuazione delle misure di sviluppo rurale contenute nei piani di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013 richiamati in premessa cosi' come riportato nella tabella allegata che forma parte integrante della presente delibera. 2. Il finanziamento dei Programmi di sviluppo rurale e della Rete Rurale Nazionale, di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005, e' assicurato come segue: per le Regioni Competitivita', la partecipazione del FEASR corrisponde mediamente al 44% della spesa pubblica totale dei Programmi di sviluppo rurale 2007-2013. Per la regione Liguria, conformemente all'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni del 31 ottobre 2006, il cofinanziamento FEASR e' limitato al 35% per l'asse 1; per le Regioni Convergenza, la partecipazione del FEASR corrisponde mediamente al 57,5% della spesa pubblica totale dei Programmi di sviluppo rurale 2007-2013; per la Rete Rurale Nazionale, la partecipazione del FEASR corrisponde al 50% della spesa pubblica totale. Il corrispondente cofinanziamento pubblico nazionale occorrente per l'attuazione dei predetti PSR e' assicurato come segue: per le misure contenute negli Assi 1 e 3 e per le azioni di assistenza tecnica, il 70% delle risorse pubbliche nazionali previste da ciascun piano finanziario fa carico alle disponibilita' recate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 e il 30% fa carico ai bilanci delle regioni e province autonome; per le misure contenute nell'Asse 2 e per quelle previste nel programma della Rete Rurale Nazionale il 100% fa carico al predetto Fondo di rotazione. 3. La partecipazione del Fondo di rotazione al cofinanziamento dei Programmi regionali di sviluppo rurale e' assicurata nelle percentuali indicate a condizione che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adempiano correttamente agli obblighi previsti dagli articoli 61, 62 e 63 del regolamento (CE) n. 1974/2006 e dall'art. 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2006, relativi, rispettivamente, alla valutazione, all'istituzione ed al funzionamento di un quadro comune di monitoraggio e allo scambio di dati finanziari e di monitoraggio tra Commissione europea e Stati membri. Diversamente, la partecipazione del Fondo di rotazione al cofinanziamento dei Programmi regionali di sviluppo rurale viene ridotta in proporzione alla gravita' e durata dell'inadempienza, cosi' come rilevata dalle amministrazioni competenti. La partecipazione del Fondo di rotazione al cofinanziamento dei Programmi regionali di sviluppo rurale viene ridotta anche nei casi in cui le regioni e le province autonome non assicurino la messa a disposizione delle informazioni minime necessarie al funzionamento della Rete Rurale Nazionale 2007-2013 e nei casi in cui un programma subisca il disimpegno dei fondi, di cui all'art. 29 del regolamento (CE) n. 1290/2005. 4. La quota di risorse di competenza del Fondo di rotazione viene messa a disposizione degli organismi pagatori riconosciuti sulla base delle procedure di cui agli articoli da 25 a 28 del regolamento (CE) n. 1290/2005. 5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in qualita' di amministrazione nazionale capofila e di coordinamento di tutte le forme di intervento nel settore agricolo e rurale, a norma dell'art. 18 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/2005, trasmette alla Commissione europea, per l'approvazione, i piani regionali di sviluppo rurale ed il Programma della jRete Rurale Nazionale redatti in coerenza agli orientamenti strategici comunitari, al Piano Strategico Nazionale ed alla normativa comunitaria. Roma, 15 giugno 2007
Il Presidente: Prodi Il segretario del CIPE: Gobbo
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 132 |