Gazzetta n. 228 del 1 ottobre 2007 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE DOGANE |
DETERMINAZIONE 26 settembre 2007 |
Tempi e modalita' per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, dei documenti di accompagnamento previsti per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise. |
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IL DIRETTORE Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attivato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera b), concernente la presentazione esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62; Visto il citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e regolamenti di applicazione; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 «Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita»; Vista la circolare 31 dicembre 1992, n. 335, che recepisce le direttive comunitarie per l'armonizzazione delle accise; Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modifiche concernente le disposizioni per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» cosi' come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159; Considerata la necessita' che le procedure per la trasmissione telematica del documento amministrativo di accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accisa siano realizzate in linea con il progetto comunitario EMCS ed in coerenza con i relativi sviluppi tecnici, funzionali e giuridici; Sentito il comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso, in merito, parere favorevole nella seduta del 26 settembre 2007; A d o t t a la seguente determinazione: Art. 1. Decorrenza dei termini 1. Il documento amministrativo di accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accisa, di cui all'art. 6 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' presentato in forma esclusivamente telematica a decorrere dal 1° aprile 2009. 2. I documenti di accompagnamento previsti per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette di cui agli articoli 10, 12, 61 e 62 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono presentati in forma esclusivamente telematica a decorrere dal 1° ottobre 2009. |
| Art. 2. Modalita' tecniche ed operative 1. I soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei documenti di cui all'art. 1 devono richiedere all'Agenzia delle dogane, qualora non ne siano gia' in possesso, l'autorizzazione all'utilizzo del Servizio telematico doganale - E.D.I. 2. Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazione all'utilizzo del Servizio telematico doganale sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle dogane all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it 3. Le modalita' tecniche ed operative di trasmissione dei documenti di cui all'art. 1, per il tramite del Servizio telematico doganale, unitamente alla descrizione dei relativi tracciati informatici, sono resi disponibili sul sito dell'Agenzia delle dogane all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it |
| Art. 3. Fase di sperimentazione 1. Al fine di consentire ai soggetti obbligati alla presentazione dei documenti di cui all'art. 1 di verificare le procedure informatiche all'uopo predisposte, la trasmissione in forma esclusivamente telematica e' preceduta da una fase di sperimentazione di durata non inferiore a sessanta giorni. Per i documenti di cui al comma 1 dell'art. 1, la fase di sperimentazione e' attivata a partire dal 1° agosto 2008. 2. Le modalita' tecniche e operative per lo svolgimento della sperimentazione sono rese disponibili sul sito dell'Agenzia all'indirizzo http://www.agenzia dogane.gov.it |
| Art. 4. Disposizioni finali 1. La riservatezza, l'autenticita', l'integrita' ed il non ripudio dei dati scambiati sono assicurati dai meccanismi di sicurezza operanti nel «Servizio telematico doganale - E.D.I.». 2. La presente determinazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 settembre 2007 Il direttore: Guaiana |
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