Gazzetta n. 228 del 1 ottobre 2007 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE DOGANE |
DETERMINAZIONE 26 settembre 2007 |
Tempi e modalita' per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, delle dichiarazioni di consumo per il gas naturale e l'energia elettrica. |
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IL DIRETTORE Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha attivato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera c), concernente la presentazione esclusivamente in forma telematica delle dichiarazioni di consumo per il gas naturale e l'energia elettrica di cui agli articoli 26, 53 e 53-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; Visto il citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 «Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» cosi' come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159; Ritenuta la necessita' di realizzare apposite procedure telematiche per la presentazione delle dichiarazioni di consumo per il gas naturale e l'energia elettrica; Sentito il comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso, in merito, parere favorevole nella seduta del 26 settembre 2007; A d o t t a la seguente determinazione: Art. 1. Decorrenza dei termini 1. Le dichiarazioni di consumo per il gas naturale e l'energia elettrica, previste dagli articoli 26, 53 e 53-bis del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono presentate in forma esclusivamente telematica a decorrere dal 1° gennaio 2008. |
| Art. 2. Modalita' di trasmissione telematica 1. I dati da trasmettere con le dichiarazioni telematiche di consumo per il gas naturale, oltre all'identificativo del dichiarante ed all'anno d'imposta di riferimento, sono relativi a: a) prodotto acquistato, estratto e ceduto; b) prodotto fatturato, impiegato e sottratto; c) rettifiche di fatturazioni; d) liquidazione dell'accisa; e) liquidazione delle addizionali; f) liquidazione dell'imposta regionale sostitutiva. 2. I dati da trasmettere con le dichiarazioni telematiche di consumo per l'energia elettrica, oltre all'identificativo del dichiarante ed all'anno d'imposta di riferimento, sono relativi a: a) energia elettrica acquistata, prodotta, scambiata, ceduta e perduta; b) energia elettrica fatturata, impiegata e sottratta; c) rettifiche di fatturazioni; d) liquidazione dell'accisa; e) liquidazione delle addizionali. |
| Art. 3. Modalita' tecniche ed operative 1. Ai fini di cui all'art. 1 i soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni telematiche devono richiedere all'Agenzia delle dogane, qualora non ne siano gia' in possesso, l'autorizzazione all'utilizzo del Servizio telematico doganale E.D.I. 2. Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazione all'utilizzo del Servizio telematico doganale sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle dogane all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it 3. Le modalita' tecniche ed operative di trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 1 per il tramite del Servizio telematico doganale, unitamente alla descrizione dei relativi tracciati informatici, sono rese disponibili sul sito dell'Agenzia delle dogane all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it |
| Art. 4. Disposizioni finali 1. La riservatezza, l'autenticita', l'integrita' ed il non ripudio dei dati scambiati sono assicurati dai meccanismi di sicurezza operanti nel «Servizio telematico doganale - E.D.I.». 2. La presente determinazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 settembre 2007 Il direttore: Guaiana |
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