IL DIRETTORE GENERALE del mercato del lavoro
Visto l'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria, di lire 40 miliardi pari a euro 20.658.275,96 per l'anno 1999, di lire 60 miliardi pari a euro 30.987.414,00 a decorrere dall'anno 2000, e di euro 37.000.000 a decorrere dall'anno 2007; Visto l'art. 4, comma 1, del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che delinea la procedura finalizzata alla ripartizione delle risorse del Fondo alle Regioni; Visto l'art. 5 del citato decreto n. 91/2000 che definisce i criteri, tra loro concorrenti, con i quali il Ministero del lavoro e della previdenza sociale opera per la ripartizione delle risorse del Fondo, tenuto conto dell'effettiva attuazione delle iniziative regionali in materia d'inserimento dei disabili e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle Regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, nonche' delle ulteriori informazioni acquisite anche direttamente presso le Regioni stesse; Considerato che per la ripartizione del corrente anno 2007, relativa alle iniziative assunte dalle Regioni nel corso del 2006, e' stata concordata tra Ministero, Regioni e Province autonome l'individuazione di taluni criteri che traducono in indicatori numerici gli elementi qualitativi, secondo l'attribuzione di punteggi in funzione dei contenuti degli inserimenti ammessi al beneficio della fiscalizzazione; Considerato che i medesimi soggetti hanno concordato, per l'anno 2007, quanto segue: di riproporre un criterio di riparto, di carattere correttivo ed equitativo, gia' introdotto l'anno precedente, secondo cui il computo del 10% delle risorse totali disponibili, avviene proporzionalmente al numero complessivo dei residenti in ogni Regione o Provincia autonoma (dati ISTAT 2004); l'entita' delle risorse da ripartire secondo questo criterio testimonia il carattere ad esso attribuito di elemento correttivo del complessivo impianto del riparto; il valore equitativo e' individuato nella proporzionalita' con la popolazione residente posto che la percentuale di persone disabili (di quanti, quindi, possono nel corso della propria vita lavorativa rivolgersi al sistema dei servizi per il collocamento mirato) non prevede sostanziali differenze fra i diversi ambiti territoriali; l'applicazione sul restante 90% delle risorse disponibili dei due criteri di riparto utilizzati negli anni precedenti, attribuendo loro un peso pari rispettivamente al 75% e al 25% della quota pari al 90% del totale; l'indicazione nelle tabelle impiegate per il calcolo del punteggio relativo al criterio a) di punti 1 per i tirocini sostenuti (relativamente alla voce assicurativa Inail) dal Fondo nazionale art. 13, L. 68/99 e finalizzati all'assunzione; tale opportunita' sussiste esclusivamente per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; l'individuazione di un tetto massimo di risorse da assegnare alle singole Regioni e Province autonome nella misura del 23% per cento delle risorse disponibili per il riparto del Fondo nazionale 2006, ridistribuendo proporzionalmente le eventuali risorse eccedenti tra le restanti Regioni e Province autonome; Considerato, altresi', che il riparto tiene parzialmente conto delle risorse assegnate nelle precedenti annualita' ed ancora non programmate, come da apposite comunicazioni delle Regioni e Province autonome; Tenuto conto delle restanti somme gia' assegnate alle Regioni e Province autonome con le precedenti ripartizioni ed ancora non programmate, che rimangono nella disponibilita' delle rispettive tesorerie con il medesimo vincolo di destinazione e, conseguentemente, utilizzabili negli anni successivi per gli interventi di fiscalizzazione di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999; Sentiti i rappresentanti delle Regioni e Province autonome, riuniti nei tavoli tecnici ed in assemblea plenaria per l'esame e la valutazione della proposta di ripartizione avanzata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente approvata nella riunione del 19 luglio 2007;
Decreta:
Art. 1. 1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento e' autorizzata la spesa di euro 37.000.000,00 e' ripartito tra le Regioni e Province autonome secondo l'elenco allegato (Tabella 1, che forma parte integrante del presente decreto) tranne che per le Regioni: Valle d'Aosta e Calabria che hanno comunicato di non avere ancora esaurito i fondi derivanti dalle assegnazioni degli anni precedenti. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 luglio 2007
Il direttore generale: Menziani
Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 138 |