Gazzetta n. 225 del 27 settembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 29 agosto 2007 |
Vigilanza sul mercato degli strumenti di misura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, che attua la direttiva 2004/22/CE. |
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IL VICEMINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni ed in particolare l'art. 29, comma 2, relativo alla facolta' da parte del Ministero delle attivita' produttive di avvalersi degli uffici delle camere di commercio; Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente, tra l'altro, il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Siciliana concernente il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activites liberales; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio, a decorrere dal 1° gennaio 2000 ed in particolare l'art. 5, comma 2, che attribuisce le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, a decorrere dal 1° gennaio 2000; Considerato che il citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, all'art. 14, comma 1, ha rinviato ad un successivo decreto ministeriale l'individuazione dei soggetti incaricati di svolgere la vigilanza sul mercato;
Decreta:
Art. 1. 1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono incaricate di svolgere la vigilanza sul mercato di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22. 2. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che in occasione della vigilanza sul mercato, riscontrano strumenti indebitamente muniti della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare o che, pur debitamente muniti delle predette marcature non soddisfino i requisiti del citato decreto legislativo, informano la Direzione generale dell'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del Ministero dello sviluppo economico per l'applicazione degli articoli 16 e17 del citato decreto legislativo. 3. Ai fini della vigilanza sul mercato ai soggetti preposti al controllo e' consentito l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento e di commercializzazione degli strumenti ed il prelievo di detti strumenti per l'esecuzione di esami e prove. 4. Per l'effettuazione dei controlli tecnici, le Camere di commercio possono avvalersi di altri organismi previa verifica della loro conformita' alle norme della serie EN 45000 o ISO/IEC 17000. |
| Art. 2. 1. Alle procedure relative all'effettuazione della vigilanza sul mercato ed alle modalita' per l'acquisizione e la successiva restituzione degli strumenti, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Roma, 29 agosto 2007
Il Viceministro: D'Antoni |
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