Gazzetta n. 225 del 27 settembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 11 settembre 2007 |
Autorizzazione all'Istituto Giordano S.p.a., al rilascio di attestati di conformita' per la certificazione CE di prodotti, ai sensi dell'articolo 10 e del controllo di produzione, ai sensi dell'articolo 11 parte A e parte B, della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale. |
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IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del ministero delle attivita' produttive
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IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Vista la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuali; Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE; Vista la direttiva del 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli Organismi alla certificazione CE; Vista l'istanza del 20 ottobre 2004, protocollo MAP n. 2977 del 4 novembre 2004 con la quale l'Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria Igea Marina (Rimini), via Rossigni n. 2, ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato al rilascio di attestati di conformita' per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 e del controllo di produzione ai sensi dell'art. 11 parte A e parte B della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale; Rilevato che la documentazione e successive integrazioni, allegata all'istanza e' conforme alla direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003; Visto l'esito favorevole dell'esame documentale effettuato dall'apposito gruppo di lavoro interministeriale in data 24 maggio 2007; Considerato che l'Istituto Giordano S.p.a., soddisfa i requisiti minimi previsti dall'allegato V della direttiva 89/686/CEE;
Decretano:
Art. 1. 1. L'Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria Igea Marina (Rimini), via Rossigni n. 2 e' autorizzato al rilascio di attestati di conformita' per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 e del controllo di produzione ai sensi dell'art. 11, parte A e parte B della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale per le famiglie di prodotto di seguito elencate: 1. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - valvole per bombole per gas. 2. Respiratori - Autorespiratori per uso subacqueo a circuito aperto ad aria compressa. 3. Giubbotti di salvataggio ed equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - aiuto al galleggiamento 50 N. 4. Giubbotti di salvataggio ed equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - Accessori. 5. Giubbotti di salvataggio ed equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - giubbotti di salvataggio 100 N. 6. Giubbotti di salvataggio ed equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - giubbotti di salvataggio 150 N. 7. Giubbotti di salvataggio ed equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - giubbotti di salvataggio 275 N. 8. Compensatori di galleggiamento. |
| Art. 2. 1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico dell'Istituto Giordano S.p.a. e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 2. L'Istituto Giordano S.p.a. e' tenuto ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico - Ufficio F2 ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione. |
| Art. 3. 1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' quinquennale dalla data di emissione del presente decreto. 2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico o il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione, disponendo appositi controlli. 3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico Ufficio F2. 4. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 settembre 2007
Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e competitivita' Bianchi Il direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro Battistoni |
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