IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6; Visto lo statuto dell'Universita' di «Tor Vergata» emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998 e successive modificazioni; Vista la delibera del senato accademico del 14 giugno 2007 che modifica gli articoli 13, 17 e 21 dello statuto d'Ateneo; Vista la nota del M.I.U.R, acquisita al protocollo in data 7 agosto 2007, con la quale si fa presente di non avere osservazioni in merito a quanto deliberato dal senato accademico;
Decreta:
Gli articoli 13, 17 e 21 dello statuto sono cosi' modificati:
Art. 13.
Il Senato accademico: funzioni
1. Il Senato accademico esercita tutte le competenze relative all'indirizzo, alla programmazione e al coordinamento delle attivita' dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture. 2. All'inizio di ogni anno accademico, sentite le strutture competenti, il Senato accademico predispone e delibera un documento di indirizzo e programmazione delle attivita' istituzionali dell'Universita', contenente sia le indicazioni circa il reperimento delle risorse finanziarie sia le priorita' su cui il Consiglio di amministrazione dimensiona il proprio intervento. 3. Ad esso spetta, in particolare: a) deliberare le modifiche statutarie, nonche' i regolamenti d'Ateneo, ove non attribuiti alla competenza di organi diversi; b) deliberare il piano triennale di sviluppo, sentiti i Consigli di facolta' e di Dipartimento, il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio degli studenti; c) verificare annualmente lo stato di attuazione del programma triennale apportando ad esso gli adeguamenti resi eventualmente necessari dai mutamenti intervenuti; d) deliberare in riferimento all'organico di Ateneo e con cadenza di regola raccordata alla predisposizione del bilancio di previsione, d'intesa con la Conferenza dei presidi, la distribuzione tra le facolta' ed i settori scientifico-disciplinari dei posti di ruolo del personale docente e delle risorse ad essi relative, nonche' quella delle risorse destinate alle supplenze d'insegnamento ed allo svolgimento delle attivita' didattiche di cui all'art. 90, comma 2. Qualora i professori e i ricercatori di una facolta' appartengano per almeno il 70% ad una medesima Area scientifico-disciplinare, per i posti assegnati a quella facolta' puo' essere omessa l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari; e) deliberare la ripartizione dei posti di personale non docente e le relative risorse tra le diverse articolazioni dell'Ateneo, sentite le strutture interessate e la Conferenza dei direttori di dipartimento; f) fissare i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie destinate alla didattica ed ai servizi, sentito il Consiglio di amministrazione; g) definire gli interventi per il diritto allo studio; h) fissare i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca scientifica, sentita, per quanto di competenza, la Conferenza dei direttori di dipartimento; i) fissare i criteri e le priorita' in merito ai servizi sociali, culturali e ricreativi, sentito il Consiglio degli studenti; j) fissare i criteri e le priorita' per la ripartizione degli spazi e delle risorse finanziarie tra attivita' scientifiche, didattiche e di servizio; k) nominare commissioni consultive temporanee o permanenti; l) esprimere parere in merito alle convenzioni dell'Universita' o, nei casi previsti dal regolamento generale d'Ateneo, di sue articolazioni, con soggetti pubblici o privati; m) dettare criteri per la partecipazione a programmi di cooperazione nazionali ed internazionali; n) dettare criteri per i rapporti di collaborazione o forniture di servizi con soggetti pubblici o privati, con garanzia delle funzioni e dell'autonomia dei Dipartimenti; o) approvare i regolamenti didattici contenenti gli ordinamenti degli studi; p) deliberare, a maggioranza assoluta, sulle proposte d'istituzione e soppressione delle strutture didattiche e di servizio, universitarie o interuniversitarie, disponendo la modifica delle rispettive tabelle allegate allo statuto, ove previste; q) deliberare, a maggioranza assoluta, sulle proposte di istituzione e soppressione delle strutture di ricerca, universitarie o interuniversitarie, disponendo la modifica delle rispettive tabelle allegate allo statuto, ove previste; r) deliberare, a maggioranza assoluta, eventuali modifiche del sigillo dell'Universita'; s) esprimere parere sulle relazioni periodiche e sulla relazione annuale del Rettore; t) approvare le delibere della facolta' competente, in ordine al conferimento di lauree deliberate honoris causa dai Consigli di facolta'; u) formulare, sentite le strutture competenti, proposte al Consiglio di amministrazione in merito all'entita' e alla ripartizione per voci delle tasse e dei contributi relativi all'iscrizione e alla frequenza; v) decidere i ricorsi in materia di afferenza ai Dipartimenti; w) autorizzare, per quanto di competenza, il Rettore a stare in giudizio; x) eleggere Commissioni di saggi chiamate e dirimere eventuali controversie tra le articolazioni dell'Ateneo; y) deliberare annualmente il calendario accademico; z) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle norme legislative applicabili. 4. Le delibere di cui alle lettere d), m), o) e v) del presente articolo sono adottate con la partecipazione dei soli componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 12. 5. Qualora una modifica dell'organico del personale docente dell'Ateneo comporti un'alterazione dei valori ripartiti per facolta', deve essere acquisito il parere positivo delle facolta' coinvolte, espresso dai relativi Consigli. In mancanza di tale parere positivo, la modifica deve essere deliberata dal Senato accademico con la maggioranza dei due terzi.
Art. 17.
Comitati consultivi
1. E' costituito il Comitato per il coordinamento per le attivita' studentesche, il quale e' composto da un docente designato dai professori e ricercatori di ciascun Consiglio di facolta' e da uno studente designato dagli studenti presenti nel Consiglio medesimo; esso svolge funzioni consultive in ordine alle risorse destinate alle attivita' autogestiste dagli studenti 2. Altri Comitati consultivi potranno essere istituiti con delibera del Senato accademico. 3. I Comitati consultivi durano in carica per tre anni accademici e la loro attivita' e' disciplinata dal regolamento generale. 4. Ciascun Comitato consultivo elegge nel proprio seno il Presidente.
Art. 21.
La Conferenza dei direttori di dipartimento
1. La conferenza dei Direttori di dipartimento si compone di tutti i Direttori di dipartimento dell'Ateneo. Essa elegge, nel suo seno, il Presidente ed il Vicepresidente, che sono nominati con decreto del Rettore. Puo', altresi', costituire, senza pregiudizio dei poteri del plenum, una Giunta, con funzioni istruttorie. 2. La conferenza ha poteri consultivi e di proposta nei confronti degli organi dell'Ateneo, anche con riguardo alla gestione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca, di cui all'art. 4, comma 1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 agosto 2007
Il rettore: Finazzi Agro' |