Gazzetta n. 225 del 27 settembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 5 settembre 2007
Riconoscimento, al prof. Juan Ventura Figueroa Martinez, di titolo di formazione, acquisito nella Comunita' europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;
Viste: l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita' europea dal prof. Juan Ventura Figueroa Martinez, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato, nonche', la conoscenza della lingua italiana;
Rilevato che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessato e' abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);
Rilevato, altresi', che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;
Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 25 luglio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;
Accertato che:
sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;
il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione cosi' composto:
diploma di istruzione superiore: «Licenciado en Filolofia» rilasciato il 29 settembre 1997 dalla Universidad de Oviedo;
titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado De Aptitud Pedagogica» conseguito presso l'Instituto De Ciencias De La Educacion de la Universidad de Oviedo, nell'anno accademico 1997/1998, rilasciato il 20 marzo 1998 n. registro 12073/98, posseduto dal cittadino spagnolo Figueroa Martinez Juan Ventura, nato a Mondoñedo (Spagna) il 23 gennaio 1974, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 115/1992, e' titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria superiore nella classe di concorso: 37/A - Filosofia e storia.
2. Il presente decreto, per quanto dispone 1'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 5 settembre 2007

Il direttore generale: Dutto
 
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