Gazzetta n. 225 del 27 settembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE |
DECRETO 5 settembre 2007 |
Riconoscimento, al prof. Juan Ventura Figueroa Martinez, di titolo di formazione, acquisito nella Comunita' europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici
Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; Viste: l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita' europea dal prof. Juan Ventura Figueroa Martinez, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato, nonche', la conoscenza della lingua italiana; Rilevato che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessato e' abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115); Rilevato, altresi', che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni; Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 25 luglio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115; Accertato che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115; il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;
Decreta:
1. Il titolo di formazione cosi' composto: diploma di istruzione superiore: «Licenciado en Filolofia» rilasciato il 29 settembre 1997 dalla Universidad de Oviedo; titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado De Aptitud Pedagogica» conseguito presso l'Instituto De Ciencias De La Educacion de la Universidad de Oviedo, nell'anno accademico 1997/1998, rilasciato il 20 marzo 1998 n. registro 12073/98, posseduto dal cittadino spagnolo Figueroa Martinez Juan Ventura, nato a Mondoñedo (Spagna) il 23 gennaio 1974, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 115/1992, e' titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria superiore nella classe di concorso: 37/A - Filosofia e storia. 2. Il presente decreto, per quanto dispone 1'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 5 settembre 2007
Il direttore generale: Dutto |
|
|
|