IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Vista la direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa; Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, contenente armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati ed in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione; Vista la direttiva 69/169/CEE come modificata dalla direttiva 94/4/CEE, del 14 febbraio 1994 relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1996 contenente il regolamento recante le norme per l'esenzione dei diritti doganali per merci importate a seguito viaggiatori; Visto l'atto di adesione della Slovenia al Trattato dell'Unione europea, ratificato dall'Italia con legge 24 dicembre 2003, n. 380; Visto, in particolare, l'art. 24 del suddetto atto di adesione nella parte in cui stabilisce che «gli atti elencati negli allegati V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV dell'atto stesso si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri alle condizioni previste in tali allegati»; Considerato che l'allegato XIII, punto 6 fiscalita' prevede sino al 31 dicembre 2007, un'apposita deroga per la Slovenia relativamente all'applicazione dell'accisa minima globale di 64 euro sul prezzo di vendita al minuto per le sigarette appartenenti alla classe di prezzo piu' richiesta; Atteso che al secondo capoverso del suddetto punto 6 viene altresi' previsto che gli Stati membri, previa informazione della Commissione, possono per tutto il periodo di tale deroga mantenere sui quantitativi di sigarette da introdurre dalla Slovenia nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa le stesse limitazioni applicate alle importazioni dai Paesi terzi; Considerato che lo Stato italiano ha ritenuto di avvalersi della suddetta facolta', in considerazione della necessita' di non danneggiare pesantemente gli esercenti che confinano con il territorio della Slovenia nel graduale processo di armonizzazione della tassazione delle sigarette; Visto il decreto direttoriale 2005/32151 del 30 giugno 2005 con il quale lo Stato italiano ha applicato per le sigarette introdotte nel proprio territorio, in esenzione d'imposta, dai soggetti provenienti dalla Slovenia il limite quantitativo di 200 pezzi; Vista la nota del 31 luglio 2007 con la quale la Commissione europea ha comunicato che lo Stato della Slovenia ha adeguato l'accisa minima globale all'importo di 64 euro fissato dalla normativa comunitaria per il prezzo di vendita al minuto delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo piu' richiesta e che pertanto non sussistono piu' ragioni giustificative per l'applicazione nei confronti della Slovenia dei limiti quantitativi di cui al succitato decreto direttoriale 32151 del 30 giugno 2005;
Determina:
I soggetti provenienti dalla Slovenia possono introdurre nel territorio italiano, in esenzione d'imposta, sigarette destinate al consumo personale nel limite di 800 pezzi, cosi' come previsto dall'art. 11 del decreto-legge n. 331/1993, convertito nella legge n. 427/1993. Roma, 13 settembre 2007
Il direttore generale: Tino |