Gazzetta n. 223 del 25 settembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 10 agosto 2007 |
Criteri di remunerazione per il servizio di interrompibilita' commerciale aggiuntiva attivato nel periodo dal 13 al 24 febbraio 2006. |
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IL DIRETTORE GENERALE per l'energia e le risorse minerarie
Visto l'art. 28, comma 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita', dell'integrita' delle apparecchiature e degli impianti di utilizzazione del gas naturale, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 12 dicembre 2005 recante aggiornamento della procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli (nel seguito: procedura di emergenza climatica); Vista la deliberazione 29 dicembre 2005, n. 297/05, dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas (nel seguito: l'Autorita), con la quale, tra l'altro, e' stato costituito un fondo presso la cassa conguaglio per il settore elettrico ai fini della promozione dell'interrompibilita' del sistema del gas naturale; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 20 gennaio 2006, con il quale e' stato istituito in via urgente e transitoria un meccanismo di incentivi per l'offerta di una interrompibilita' aggiuntiva rispetto a quella derivante dalla attivazione dei contratti di fornitura di tipo interrompibile di cui alla fase 2 della procedura approvata con il decreto ministeriale 12 dicembre 2005 sopra citato; Vista la deliberazione 21 gennaio 2006, n. 10/06, dell'Autorita', recante disposizioni transitorie ed urgenti per l'assegnazione di incentivi all'offerta di interrompibilita' delle forniture di gas in attuazione del decreto ministeriale 20 gennaio 2006 sopra citato; Vista la nota in data 2 febbraio 2006 con la quale la societa' «Snam rete gas S.p.a.» ha comunicato al Ministero delle attivita' produttive ed all'Autorita' i risultati della procedura concorsuale per l'assegnazione del servizio di interrompibilita' tecnica remunerata ai sensi della deliberazione n. 10/06 sopra citata; Vista la deliberazione 3 febbraio 2006, n. 25/06, dell'Autorita' con la quale e' stato espresso il parere favorevole sui risultati della procedura concorsuale previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto ministeriale 20 gennaio 2006 sopra citato; Visto il decreto del direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive del 3 febbraio 2006 recante l'approvazione dei risultati della procedura concorsuale per l'assegnazione del servizio di interrompibilita' tecnica remunerata ai sensi della deliberazione 21 gennaio 2006, n. 10/06, dell'Autorita', ed il rinvio a successivi provvedimenti, da emanare ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 9 del decreto ministeriale 20 gennaio 2006, per disciplinare gli aspetti economici relativi alla possibile attivazione della interrompibilita' oltre il 10 febbraio 2006 relativa ai clienti finali con contratto di fornitura interrompibile, di cui alla fase 2 della procedura di emergenza climatica, che avrebbe potuto essere disposta ai sensi del punto 24 della stessa procedura; Vista la nota del 19 aprile 2007 della direzione mercati dell'Autorita' nella quale, in relazione alle specifiche richieste di cui nella nota del 6 febbraio 2007 della direzione generale energia e risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, e' stata condivisa l'opportunita' di remunerare, con l'applicazione di un criterio basato sull'analogia con quanto previsto per il servizio di interrompibilita' tecnica di cui alla deliberazione dell'Autorita' 21 gennaio 2006, n. 10/06, il servizio effettivamente reso al sistema, ai sensi della fase 5 della procedura di emergenza climatica, mediante l'interruzione delle forniture di gas naturale operata nelle due settimane dal 13 al 24 febbraio dai clienti con contratto di fornitura di tipo interrompibile; Considerato che nella sopra citata nota del 19 aprile 2007 della direzione mercati dell'Autorita' e' stato precisato che i soggetti con contratto di fornitura interrompibile, coinvolti nella fase 5 della procedura di emergenza climatica e che hanno partecipato anche all'offerta di interrompibilita' tecnica di cui alla deliberazione n. 10/06, dovrebbero percepire il solo corrispettivo di attivazione CA, in quanto e' gia' stato loro riconosciuto il corrispettivo di disponibilita' CD; Considerato opportuno ed equo remunerare i soggetti con contratto di fornitura interrompibile, inseriti nel sistema SETEGAS dell'impresa maggiore di trasporto, per i quali, ai sensi della procedura di emergenza climatica, era stata dapprima attivata, avvalendosi della loro tipologia contrattuale ed in applicazione della cosiddetta fase 2, la sospensione delle forniture per tre settimane, e successivamente, a causa del protrarsi e dell'aggravarsi della situazione di emergenza che ha causato l'erogazione dallo stoccaggio strategico, era stata prolungata l'interruzione per ulteriori due settimane (dal 13 al 24 febbraio 2006) nell'ambito della cosiddetta fase 5; Considerato che tali clienti sono gli unici ad avere subito interruzioni, mentre gli altri clienti che avevano fatto offerte di volumi interrompibili nell'ambito del servizio di interrompibilita' tecnica remunerata non sono stati chiamati a sospendere i propri prelievi ed hanno ottenuto, in cambio del servizio potenzialmente offerto, il versamento del corrispettivo di disponibilita' CD stabilito dall'Autorita' con la deliberazione 21 gennaio 2006, n. 10/2006; Ritenuto equo, anche in considerazione delle segnalazioni dei danni economici pervenute da tali clienti, remunerare tale servizio effettivamente reso al sistema, che non appare potersi ricomprendere unicamente nella tariffa di trasporto ridotta per tale tipo di clienti stabilita dalla deliberazione 29 luglio 2005, n. 166 dell'Autorita';
Decreta:
Art. 1.
Aspetti economici relativi al servizio di interrompibilita' prestato in data successiva al 10 febbraio 2006
1. L'impresa maggiore di trasporto, a seguito di puntuale verifica dell'effettivo apporto al sistema fornito dai singoli soggetti e secondo le procedure stabilite dall'Autorita' per il servizio di interrompibilita' tecnica remunerata, attribuisce un corrispettivo a tutti i clienti con contratto di fornitura di tipo interrompibile, inseriti nel sopra citato sistema SETEGAS, che abbiano effettivamente provveduto a sospendere o ridurre i propri prelievi nella misura prevista per le due settimane dal 13 al 24 febbraio 2006 in corrispondenza della fase 5 della procedura di emergenza climatica. 2. Il corrispettivo di cui al comma 1 e' determinato, in analogia con la remunerazione prevista per il servizio di interrompibilita' tecnica remunerata, nel valore minimo del corrispettivo CA offerto dalle imprese che, pur rientrando nella categoria dei clienti con contratto di fornitura di tipo interrompibile, hanno partecipato volontariamente anche al servizio di interrompibilita' tecnica per volumi o periodi aggiuntivi rispetto ai volumi inseriti nel sistema SETEGAS dell'impresa maggiore di trasporto. Tale corrispettivo e' risultato corrispondente al valore di 10.700 euro per lotto, da corrispondere proporzionalmente ai volumi effettivamente non prelevati. 3. Agli stessi clienti di cui al comma 1 e' attribuito altresi' un ulteriore corrispettivo pari al valore del corrispettivo di disponibilita' CD per le stesse due settimane, stabilito dalla deliberazione n. 10/06 dell'Autorita' in 3.000 euro per settimana per ogni 10.000 Smc/giorno, dedotto lo sconto gia' applicato per l'interrompibilita' commerciale ai sensi della deliberazione n. 166/05 riferito allo stesso periodo. Ove un cliente abbia partecipato anche all'offerta di interrompibilita' tecnica ai sensi della deliberazione n. 10/06 dell'Autorita', l'ulteriore corrispettivo non e' dovuto, avendo tali clienti gia' ottenuto il corrispettivo CD in riconoscimento della adesione al servizio di interrompibilita' tecnica. 4. L'impresa maggiore di trasporto attribuisce i corrispettivi di cui ai commi 2 e 3 mediante le procedure di cui all'art. 9 della deliberazione n. 10/06 dell'Autorita', inviando copia dei prospetti di calcolo al Ministero ed all'Autorita'. |
| Art. 2.
Disposizioni finali
Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet del Ministero dello sviluppo economico, entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione. Roma, 10 agosto 2007
Il direttore generale: Romano |
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