Gazzetta n. 222 del 24 settembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 4 luglio 2007 |
Disposizioni attuative dell'articolo 20 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 - Legge comunitaria 2006, concernenti le comunicazioni periodiche all'Agea in materia di produzioni di olio di oliva e di olive da tavola. Adempimenti da parte dei frantoi oleari e delle imprese di trasformazione delle olive da tavola. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68; Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune; Visto il regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione del 23 dicembre 2005, relativo al regime di aiuto all'ammasso privato di olio di oliva; Visto il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee» - Legge comunitaria 1990, ed in particolare l'art. 4, comma 3; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito con legge n. 441/2001, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro- toscano; Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2006 di attuazione del regolamento (CE) n. 2153/2005 relativo al regime di aiuto all'ammasso privato di olio di oliva; Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006; Ritenuto necessario predisporre il sistema di rilevazione dei dati idoneo ad ottemperare all'obbligo di cui all'art. 6 del citato regolamento (CE) n. 2153/2005 e a conseguire un adeguato monitoraggio delle produzioni nazionali di olio di oliva e di olive da tavola, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale; Considerata l'urgenza e l'opportunita' di disciplinare gli adempimenti previsti dall'art. 20, comma 2 della legge comunitaria 2006; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, espresso nella seduta del 14 giugno 2007;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione e finalita'
1. Con il presente decreto - di seguito denominato «Decreto» - sono definiti i dati, le modalita' e la tempistica delle comunicazioni cui sono tenuti i frantoi oleari e le imprese di trasformazione delle olive da tavola, come previsto dall'art. 20, comma 2 della legge 6 febbraio 2007, n. 13. |
| Art. 2.
Trasmissione comunicazioni da parte dei frantoi oleari e delle imprese di trasformazione delle olive da tavola
1. Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento CE n. 2153/05 i frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola, anche tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e i centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF), trasmettono in forma elettronica all'AGEA, entro il 10 di ogni mese, i dati relativi alla produzione di olio di oliva e di olive da tavola del mese precedente, secondo quanto specificato negli articoli successivi. 2. Limitatamente alla campagna 2006/2007, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, nonche' quelle di cui alle circolari AGEA n. ACIU.2006.99 del 26 gennaio 2006, n. ACIU.2006.693 del 13 ottobre 2006 e n. ACIU.2006.762 del 24 ottobre 2006. |
| Art. 3.
Comunicazioni
1. L'AGEA trasmette al Mi.P.A.A.F, alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, e rende disponibili agli organismi pagatori, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e ai centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF), anche per mezzo di idonee funzioni informatiche, l'elenco e l'ubicazione dei frantoi e delle imprese di trasformazione delle olive da tavola registrati nel Sistema informativo agricolo nazionale - (SIAN), entro il 30 giugno della campagna oleicola precedente, nonche' i dati delle produzioni di olio di oliva e di olive da tavola di cui all'art. 2. 2. All'AGEA sono trasmessi in forma elettronica i seguenti elementi identificativi dai nuovi frantoi e dalle nuove imprese di trasformazione delle olive da tavola, ai fini della registrazione nel Sistema informativo agricolo nazionale - (SIAN): denominazione; codice fiscale; ubicazione dell'impianto (indirizzo: via, comune, provincia); tipologia dell'impianto (a pressione, continuo, percolante, integrale); capacita' potenziale di lavorazione (tonnellate di olive nelle 8 ore). 3. I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola registrati nel Sistema informativo agricolo nazionale - (SIAN), comunicano all'AGEA eventuali variazioni rispetto ai dati registrati, incluse le cessazioni di attivita', con le stesse modalita' indicate al comma 2. |
| Art. 4.
Controlli e sanzioni
1. I controlli sugli adempimenti previsti all'art. 20, comma 1, della legge 6 febbraio 2007, n. 13, sono svolti dall'AGEA. 2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'art. 20, comma 3 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, si procede ai sensi della legge n. 689 del 24 novembre 1981. |
| Art. 5. Le modalita' di attuazione del presente decreto sono definite con apposite circolari dall'AGEA. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 4 luglio 2007 Il Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 371 |
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