Gazzetta n. 221 del 22 settembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 14 settembre 2007 |
Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2003 e successive integrazioni, con il quale e' stato approvato il vigente disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Valpolicella»; Vista la domanda presentata dalla regione Veneto, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella» ed in particolare degli articoli 1, 5, 6 e 8 del disciplinare medesimo; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n 50 del 1° marzo 2007; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati; Considerato che la predetta proposta di modifica del disciplinare prevede la possibilita' di utilizzare a determinate condizioni tecnico-produttive la menzione «ripasso» per talune tipologie di vini «Valpolicella»; Considerato che il citato termine «ripasso» e' stato registrato come marchio privato dalla ditta «Masi Agricola S.p.a.» per le proprie produzioni vinicole e che la stessa ditta con atto transattivo e protocollo d'intesa del 20 gennaio 2006, stipulato in particolare con la partecipazione del Consorzio di tutela dei vini «Valpolicella», ha ceduto la titolarita' di tutti i marchi contenenti il termine «ripasso» alla Camera di commercio di Verona e con il quale la medesima Camera di commercio viene autorizzata a registrare un proprio marchio collettivo denominato «Valpolicella ripasso» a determinate condizioni d'uso; Vista la nota n. 2160 del 7 agosto 2007 con la quale la Camera di commercio di Verona, nel confermare l'avvenuto deposito del marchio collettivo «Valpolicella ripasso» in data 16 marzo 2006 presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, ha comunicato che il relativo regolamento d'uso non contrasta ed e' coerente con le disposizioni previste per la menzione «ripasso» nella citata proposta di modifica del disciplinare di produzione di cui trattasi; considerato altresi' che con la richiamata nota la Camera di commercio di Verona si e' assunta l'impegno a modificare il regolamento d'uso del marchio collettivo in questione per adeguarlo ad eventuali future modifiche del disciplinare di produzione; Vista la nota n. 15139 del 10 settembre 2007 con la quale il Ministero, in riscontro alla richiamata nota della Camera di commercio di Verona, consente che la titolarita' del marchio collettivo «Valpolicella ripasso» resti in capo alla stessa Camera di commercio, riservandosi tuttavia la facolta' di modificare d'ufficio il disciplinare di produzione in questione, stralciando la menzione «ripasso», qualora la citata Camera di commercio dovesse modificare il regolamento d'uso rendendolo difforme dal disciplinare di produzione; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella», in conformita' al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato e tenendo conto delle richiamate determinazioni ministeriali in merito alla titolarita' del marchio collettivo «Valpolicella ripasso»; Ritenuto altresi' di dover procedere all'aggiornamento dei codici delle tipologie dei vini in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;
Decreta:
Art. 1. 1. Gli articoli 1, 5, 6 e 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella», da ultimo approvato con decreto ministeriale 12 marzo 2003 e successive integrazioni, sono modificati secondo il testo riportato all'annesso allegato. |
| Art. 2. 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si riserva di modificare d'ufficio il disciplinare di produzione della D.O.C. dei vini «Valpolicella», stralciando la menzione «ripasso», qualora la Camera di commercio di Verona dovesse modificare il regolamento d'uso del marchio collettivo «Valpolicella ripasso» rendendolo difforme dal disciplinare di produzione in questione. |
| Art. 3. 1. Ad integrazione dell'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, si riportano all'allegato A i codici delle tipologie di vini D.O.C. «Valpolicella» designabili con la menzione «ripasso». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 settembre 2007 Il direttore generale: La Torre |
| Annesso
MODIFICA DEGLI ARTICOLI 1, 5, 6 e 8 DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «VALPOLICELLA».
Art. 1. (Omissis). Comma 2: Le tipologie di vini «Valpolicella», «Valpolicella» classico, «Valpolicella» superiore, «Valpolicella» classico superiore, «Valpolicella» Valpantena, «Valpolicella» Valpantena superiore possono utilizzare l'indicazione «ripasso» qualora i vini di dette tipologie siano sottoposti al metodo di elaborazione previsto al successivo art. 5.
Art. 5. (Omissis). Comma 11: I vini a denominazione di origine controllata. «Valpolicella» nelle tipologie «Valpolicella», «Valpolicella» classico, «Valpolicella» superiore, «Valpolicella» classico superiore, «Valpolicella» Valpantena, «Valpolicella» Valpantena superiore possono essere rifermentati sulle vinacce residue della preaparazione dei vini «Recioto della valpolicella» e/o «Amarone della Valpolicella». I vini cosi' ottenuti possono utilizzare l'indicazione aggiuntiva «ripasso». Il quantitativo dei vini delle tipologie sopra elencate, destinate alla produzione delle tipologie riportanti la menzione «ripasso», non possono essere in volume superiori al doppio del volume di vino ottenuto dalle vinacce delle tipologie «Recioto della Valpolicella» e/o «Amarone della Valpolicella» impiegate nella rifermentazione. I vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella», nelle tipologie «Valpolicella», «Valpolicella» classico, «Valpolicella» superiore, «Valpolicella» classico superiore, «Valpolicella» Valpantena, «Valpolicella» Valpantena superiore, che riportano l'indicazione «ripasso» devono essere immessi al consumo non prima del 1° dicembre dell'anno successivo all'anno della vendemmia. (Omissis). Comma 13: I vini Valpolicella designabili con la menzione «superiore», prima dell'immissione al consumo, devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno un anno a partire dal 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve. (Omissis).
Art. 6. (Omissis). Comma 2: I vini a D.O.C. «Valpolicella», nelle tipologie «Valpolicella», «Valpolicella» classico, «Valpolicella» superiore, «Valpolicella» classico superiore, «Valpolicella» Valpantena, «Valpolicella» Valpantena superiore che riportano l'indicazione «ripasso», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: - colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento; - odore: caratteristico con profumo gradevole; - sapore: pieno, vellutato, di corpo; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol., con un residuo alcolometrico volumico potenziale massimo di 0,60% vol.; - acidita' totale minima: 5,0 g/l; - estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l. (Omissis).
Art. 8. (Omissis). Comma 3: E' ammesso inoltre l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, in conformita' al disposto dell'art. 1, comma 2, decreto ministeriale 22 aprile 1992. L'indicazione «ripasso» puo' essere utilizzata in etichetta con dimensioni non superiori a quelle della denominazione di origine controllata «Valpolicella». (Omissis). Comma 6: Nella chiusura di dette bottiglie e' consentito solo l'uso di tappi raso bocca; per le bottiglie fino a litri 0,375 e' consentito anche l'uso del tappo a vite. E' consentito altresi' l'uso del tappo a vite anche per la chiusura delle bottiglie di «Valpolicella», senza alcuna specificazione o menzione, di volume fino a litri 1,500. Comma 7: Per i vini «Valpolicella» che possono usufruire delle indicazioni superiore e ripasso ed i vini «Recioto della Valpolicella» e «Amarone della Valpolicella», con le diverse specificazioni e menzioni, e' obbligatorio riportare in etichetta e nella documentazione prevista dalla specifica normativa, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Allegato A ===================================================================== Posizioni codici |1 - 4|5|6 - 8|9|10|11|12|13|14 ===================================================================== Valpolicella ripasso.... |B044 |X|999 |2|R |X |A |0 |X --------------------------------------------------------------------- Valpolicella classico ripasso.... |B044 |A|999 |2|R |X |A |0 |X --------------------------------------------------------------------- Valpolicella classico superiore | | | | | | | | | ripasso.... |B044 |A|999 |2|B |R |A |0 |X --------------------------------------------------------------------- Valpolicella superiore ripasso.... |B044 |X|999 |2|B |R |A |0 |X --------------------------------------------------------------------- Valpolicella valpantena ripasso.... |B044 |B|999 |2|R |X |A |0 |X --------------------------------------------------------------------- Valpolicella valpantena superiore | | | | | | | | | ripasso.... |B044 |B|999 |2|B |R |A |0 |X |
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