Gazzetta n. 220 del 21 settembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 31 agosto 2007
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei dipendenti delle societa' Polo Tessile Mediterraneo; Riesi Maglieria; Confezioni Italia; Alice confezioni; Fima Confezioni e Aurora Confezioni. (Decreto n. 41620).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'accordo intervenuto, in sede governativa presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria di Stato on.le Rosa Rinaldi, con il quale sono state individuate le fattispecie per le quali sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dal predetto accordo;
Visto lo stanziamento di 448 milioni di euro - a carico del fondo per d'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 1, comma 1190 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come ridimensionato dal comma 1191 della stessa legge;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2007, in favore dei lavoratori interessati;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e autorizzata, per il periodo dal 10 febbraio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 12 giugno 2007, in favore di un numero massimo di 81 dipendenti della societa' Polo Tessile Mediterraneo, unita' di Riesi (Caltanissetta).
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 1.392.738,30.
Pagamento diretto: si.
 
Art. 2.
Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata, per il periodo dal 10 febbraio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 12 giugno 2007, in favore di un numero massimo di 78 dipendenti della societa' Riesi Maglieria, unita' di Riesi (Caltanissetta).
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 1.341.155,40.
Pagamento diretto: si.
 
Art. 3.
Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata, per il periodo dal 10 febbraio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 12 giugno 2007, in favore di un numero massimo di 36 dipendenti della societa' Confezioni Italia, unita' di Riesi (Caltanissetta).
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 618.994,80.
Pagamento diretto: si.
 
Art. 4.
Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata, per il periodo dal 10 febbraio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 12 giugno 2007, in favore di un numero massimo di 19 dipendenti della societa' Alice Confezioni, unita' di Sommantino (Caltanissetta).
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 326.691,70.
Pagamento diretto: si.
 
Art. 5.
Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata, per il periodo dal 10 febbraio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 12 giugno 2007, in favore di un numero massimo di 33 dipendenti della societa' Fima Confezioni, unita' di Riesi (Caltanissetta).
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 567.411,90.
Pagamento diretto: si.
 
Art. 6.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 12 giugno 2007, in favore di un numero massimo di 14 dipendenti della societa' Aurora Confezioni, unita' di Riesi (Caltanissetta).
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 271.659,36.
Pagamento diretto: si.
 
Art. 7.
L'onere complessivo pari ad euro 4.518.651,46 gravera' sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con D.D. n. 1078 del 20 marzo 2007, registrato al conto impegni n. 9 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario (PG 02).
 
Art. 8.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 7 l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 agosto 2007
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Damiano
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa
 
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