Gazzetta n. 220 del 21 settembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 giugno 2007
Modalita' di presentazione delle domande di contributo a seguito della dichiarazione dello stato di calamita' naturale nel Compartimento marittimo di Reggio Calabria, per le avversita' meteomarine del 30 gennaio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto l'art. 23-bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarieta' della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalita' tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla legge n. 72/1992, e successive modifiche;
Visto il decreto 18 gennaio 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante «Dichiarazione dello stato di calamita' naturale nel Compartimento marittimo di Reggio Calabria»;
Considerata la necessita' di individuare le modalita' ed i criteri per la presentazione delle domande per accedere alla concessione degli interventi attivati con il sopra indicato decreto;
Decreta:
Art. 1.
Al fine di conseguire la concessione del contributo, attivato dall'art. 1, del decreto 18 gennaio 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante «Dichiarazione dello stato di calamita' naturale nel Compartimento marittimo di Reggio Calabria», gli imprenditori ittici presentano o trasmettono, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le istanze, corredate della documentazione di cui al modello allegato, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 2.
E' onere delle imprese dimostrare di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere ai contributi di cui trattasi.
 
Art. 3.
Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non e' cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.
 
Art. 4.
Il presente provvedimento e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 giugno 2007
Il direttore generale: Abate
 
Allegato

----> Vedere allegato alle pagg. 17-18 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone