Gazzetta n. 219 del 20 settembre 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2007
Nuova definizione della pianta organica dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, con la quale e' stata istituita l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per il quale, ai sensi dell'art. 6, l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici assume la denominazione di Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Visto in particolare, l'art. 8, comma 6, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e' istituito un apposito ruolo del personale dell'Autorita' stessa;
Vista la proposta di detta Autorita', inviata con nota prot. RIS n. 2/06/PRES del 2 maggio 2006;
Visto il proprio decreto del 2 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2006, n. 114, con il quale e' stato definito il ruolo dell'Autorita', ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, comprendente di n. 474 elementi;
Visto l'art. 1-octies, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006 n. 173, convertito dalla legge 12 luglio 2006 n. 228, che ha differito al primo febbraio 2007 l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Visto il proprio decreto del 23 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2006, n. 183, con cui e' stata sospesa l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2006, sopra citato;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 26 gennaio 2007 n. 6, con cui e' stata ulteriormente prorogata al 1° agosto 2007 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
Ritenuto di dover disporre una diversa quantificazione ed articolazione del personale dell'Autorita' alla luce dei nuovi compiti ad essa attribuiti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il proprio decreto 8 gennaio 2007 di esecutivita' della delibera in data 5 dicembre 2006 dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture con la quale, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2007, e' determinata la contribuzione dovuta dai soggetti pubblici e privati;
Vista la nota prot. n. 37960/07/Pres/Gab del 2 luglio 2007, con la quale il Presidente dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture ha inviato la proposta di ridefinizione della tabella organica del personale che porta il tetto massimo a n. 336 unita';
Visto il proprio decreto in data 18 maggio 2006, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e' stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici, di lavori servizi e forniture;
Decreta:
Art. 1.
1. E' istituito il ruolo del personale dipendente dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, quantificato in un tetto massimo di n. 336 unita' ed articolato secondo quanto previsto dalla tabella A del presente decreto, del quale costituisce parte integrante.
2. L'Autorita', per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, puo' assumere, nell'ambito della propria dotazione organica e previa selezione pubblica, in numero non superiore a cinquanta unita', dipendenti con contratto a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, rinnovabile una sola volta, per specifici obiettivi e contenuti professionali elevati, coerenti con le nuove competenze in materia di contratti pubblici di forniture e servizi.
3. Fermo restando il numero complessivo delle unita' previste nella pianta organica di cui alla Tabella A, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'Autorita', per motivate esigenze di carattere funzionale, puo' variare, con propria delibera, con cadenza triennale, la quota dei dipendenti rientranti nelle categorie dei dirigenti di seconda fascia e delle aree C, B e A di cui alla Tabella A, che fa parte integrante del presente decreto, entro il limite del 20 per cento. La delibera diviene esecutiva trascorsi 60 giorni dalla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Alla copertura dei posti indicati nella Tabella A, l'Autorita' provvede gradualmente, previo accertamento della disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie per farvi fronte con carattere di continuita' e stabilita'. Di detto accertamento e' data adeguata motivazione nella delibera con cui si avviano le procedure concorsuali.
5. Ferme restando le forme di reclutamento previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Autorita' provvede alle assunzioni mediante pubblico concorso. In ogni caso, il numero dei comandi non puo' eccedere il 10% del numero complessivo delle unita' previste nella pianta organica di cui alla Tabella A.

Tabella A
Ruolo del personale dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Segretario generale | 1
Dirigenti di prima fascia | 6
Dirigenti di seconda fascia | 52
Area C | 175
Area B | 97
Area A | 5
| ---
Totale . . . | 336

Il presente decreto revoca il decreto del Presidente del Consiglio in data 2 maggio 2006 con effetto dal 1° agosto 2007 e in tale data, entra in vigore.
Roma, 23 luglio 2007
p. Il Presidente: Letta
 
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