Gazzetta n. 219 del 20 settembre 2007 (vai al sommario)
REGIONE SARDEGNA
COMUNICATO
Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico dell'area di Tuvixeddu - Tuvumannu - Is Mirrionis. Decreto legislativo n. 42/2004, articolo 140. (Deliberazione del 22 agosto 2007, n. 31/12).

Il presidente, di concerto con gli assessori degli enti locali, finanze e urbanistica e della pubblica istruzione, beni culturali, informazione spettacolo e sport, richiamando le precedenti deliberazioni della giunta regionale n. 19/12 del 12 maggio 2006, n. 46/1 del 14 novembre 2006 e n. 1/2 del 9 gennaio 2007, riferisce che la Commissione regionale per il paesaggio, istituita con la deliberazione della giunta regionale n. 51/12 del 12 dicembre 2006 ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in data 21 febbraio 2007 ha presentato la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico dell'area di Tuvixeddu - Tuvumannu - Is Mirrionis di cui all'art. 138 del gia' citato decreto legislativo.
In ottemperanza a quanto previsto all'art. 139 del citato decreto legislativo n. 42/2004, la proposta e' stata pubblicata all'albo pretorio del comune di Cagliari per novanta giorni a decorrere dal giorno 26 febbraio 2007 e della stessa e' stato dato avviso sui quotidiani «La Repubblica», «L'Unione Sarda», e «La Nuova Sardegna» del 2 marzo 2007, e sul sito informatico della regione.
A seguito della pubblicazione della proposta per la dichiarazione di notevole interesse pubblico sono state presentate le seguenti osservazioni:
1) comitato spontaneo di quartiere del rione di Sant'Avendrace in data 20 aprile 2007;
2) societa' Impresa Sarda Industria Edilizia SAR.IN. S.r.l., con sede in Cagliari, in data 23 maggio 2007;
3) signora Desogus Elvira, residente in Cagliari, in data 24 giugno 2007;
4) comune di Cagliari in data 26 giugno 2007 ed integrazione del 3 luglio 2007;
5) signori Addari Italo titolare della societa' Silos S.r.l. e Giorgio Cellino contitolare Industria Sarda Molini S.p.a., in data 9 agosto 2007.
Conseguentemente le suddette osservazioni sono state sottoposte alle valutazioni tecnico-giuridiche dei competenti uffici dell'amministrazione regionale.
Il presidente pertanto sottopone all'esame della giunta le osservazioni presentate con le risultanze istruttorie predisposte dai competenti uffici dell'amministrazione regionale.
Con le osservazioni presentate il comitato spontaneo di quartiere del rione di Sant'Avendrace ritiene che la collocazione del rione in parte nella zona 1.1, di massima tutela, in parte nella zona 2, di tutela orientata e nella subzona 2.2, comporti conseguenze sul piano economico-sociale in quanto la maggior parte dei fabbricati insistenti sul rione non potra' neanche essere restaurata.
Al riguardo, come precisato in sede istruttoria, si rileva che l'area di pertinenza del rione di S. Avendrace, ricca di valenze storiche, archeologiche e paesaggistiche di notevole importanza, evidenziate con la proposta di adozione del 21 febbraio 2007, necessita di un'adeguata tutela e valorizzazione e pertanto la disciplina proposta per la zona 1.1 appare congrua. Peraltro, l'iniziativa di valorizzazione in atto mediante il completamento del parco produrra' benefici per tutto il quartiere in relazione alla collocazione attribuitagli all'interno del vincolo. Le aree piu' prossime a quelle di massima tutela dovranno, infatti, armonizzarsi verso obiettivi di alta qualita' paesaggistica quale scenario di sfondo dell'area piu' importante. Inoltre le prescrizioni della zona 2 prevedono la possibilita' di operare interventi di nuova edificazione, infrastrutturazione e servizi da redigersi con criteri di elevata qualita' architettonica ed in conformita' alle normative in materia di tutela ambientale.
La somma di queste previsioni non potra' che valorizzare complessivamente il quartiere, accrescendone altresi' anche la qualita' della vita.
Tuttavia, al fine di scongiurare i paventati blocchi, si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, eliminando le parole «senza ricostruzione» dalla disciplina generale di cui alla zona 2 di tutela orientata, punto 3).
Conseguentemente, la disposizione sarebbe cosi' modificata: «Sono altresi' ammessi gli interventi di demolizione di edifici recenti incongrui con i caratteri storici, architettonici ed urbanistici dei luoghi interessati».
Con le osservazioni presentate la societa' Impresa Sarda Industria Edilizia SAR.IN. S.r.l chiede che le aree di proprieta' della societa' (censite presso l'UTE di Cagliari al foglio n. 10, mappale n. 44 sub aq, mappale n. 25, per complessivi mq 3013) vengano classificate come zona 3, di tutela parziale, anziche' zona 2.1, di tutela orientata, paventando limiti edificatori derivanti da quest'ultima disciplina in relazione alle prescrizioni di visibilita'.
Si ritiene, come emerso in sede istruttoria, che la disciplina della zona 2.1 non precluda le potenzialita' edificatorie dell'area in questione e non comporti limiti riguardo ai criteri sulla visibilita' che potranno trovare soluzione adeguata in sede urbanistica e paesaggistica.
Pertanto, tenuto conto di quanto deliberato dall'ufficio in sede di controdeduzione, si propone di non accogliere l'osservazione.
Con le osservazioni presentate la signora Desogus Elvira lamenta l'impossibilita' di concludere un contratto definitivo di compravendita con l'impresa Cocco, alla quale e' legata da un contratto preliminare e contesta l'apposizione del vincolo che comporterebbe l'impossibilita' di portare a termine i lavori di edificazione del fabbricato.
Al riguardo, come emerso in sede istruttoria, si deve osservare che le considerazioni esposte dalla signora Desogus non apportino nuovi elementi di natura tecnico scientifica alla proposta di vincolo, ma esprimano un interesse privato di tipo patrimoniale, recessivo, nella fattispecie, rispetto all'interesse pubblico sotteso alle valutazioni poste a base della dichiarazione di cui all'art. 140 del decreto legislativo n. 42/2004.
Le valutazioni poste a base della dichiarazione di cui all'art. 140 del decreto legislativo n. 42/2004 pongono, infatti, l'interesse pubblico in posizione preminente su ogni altro interesse privato concorrente.
Pertanto, tenuto conto di quanto deliberato dall'ufficio in sede di controdeduzione, si propone di non accogliere l'osservazione.
Nel merito delle osservazioni formulate dal comune di Cagliari sulla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico approvata in data 21 febbraio 2007 dalla commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e acquisite le relative valutazioni predisposte dai competenti uffici regionali in sede istruttoria, si osserva quanto segue.
Con la prima osservazione il comune chiede in base a quale disposizione formale la commissione abbia esteso il procedimento di verifica del notevole interesse pubblico ad un ambito territoriale estremamente piu' vasto rispetto a quello identificato con la deliberazione n. 19/12 del 12 maggio 2006 (pag. 10).
La giunta rileva che l'atto di iniziativa di cui all'art. 138 del decreto legislativo n. 42 del 2004 si identifica con la richiesta formalizzata dal presidente della commissione regionale in veste di direttore generale sulla base non solo della deliberazione della giunta n. 19/12 del 12 maggio 2006, ma anche delle deliberazioni della giunta n. 46/1 del 14 novembre 2006 (recante «Provvedimenti per la salvaguardia paesaggistica della zona Tuvixeddu - Tuvumannu nel comune di Cagliari») e n. 1/2 del 9 gennaio 2007 (recante «Progetto di valorizzazione dell'area archeologica in localita' Tuvixeddu - Cagliari. Realizzazione porta del Parco»).
La richiesta scaturisce dalla constatazione del sopravvenuto mutamento della situazione di fatto e di diritto rispetto alla proposta formulata il 16 ottobre 1997 dalla Commissione provinciale delle bellezze naturali.
Si consideri, infatti, che nell'area sono emersi, nel corso degli ultimi anni, nuovi elementi di conoscenza, tra i quali «la presenza di un sistema di grotte e di emergenze di indubbio interesse e valore storico ed archeologico, strettamente connesse con l'area archeologica di Tuvixeddu, non precedentemente rilevabili alla percezione visiva e paesaggistica per la presenza dei fabbricati sul fronte strada e percio' difficilmente individuabili dalle autorita' preposte alla tutela, per i necessari provvedimenti di salvaguardia» (deliberazioni della giunta regionale n. 19/12 del 12 maggio 2006 e n. 1/2 del 9 gennaio 2007).
Detti elementi, suscettibili di ampliare significativamente la gamma dei valori paesaggistici posseduti dall'area, hanno suggerito la necessita' di formulare una richiesta finalizzata ad avviare un procedimento ex art. 138 del decreto legislativo n. 42 del 2004 per la valutazione, da parte della commissione competente, circa la sussistenza di notevole interesse pubblico, ex art. 136, dell'area stessa cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 157 del 2006, in sintonia con i contenuti della Convenzione europea sul paesaggio del 2000.
Pertanto, tenuto conto di quanto deliberato dall'ufficio in sede di controdeduzione, si propone di non accogliere l'osservazione.
Con la seconda osservazione il comune lamenta l'«assoluta mancanza di coinvolgimento concreto dell'amministrazione comunale», in quanto le due consultazioni dei rappresentanti del comune medesimo sarebbero state effettuate esclusivamente per una «forma di galateo istituzionale», contrariamente a quanto prescritto dall'art. 132 (recte 138), comma 1, decreto legislativo n. 42 del 2004.
La prima audizione del comune di Cagliari e' avvenuta il 29 gennaio 2007; la seconda audizione ha avuto luogo nella seduta del 21 febbraio 2007.
A tal proposito si osserva che, in forza dell'art. 138, alla Commissione regionale per il paesaggio e' riconosciuto, nell'ambito della propria attivita' istruttoria, il compito di «consultare» i comuni interessati e che, come si evince dal verbale n. 7, la commissione ha scelto di consultare il comune di Cagliari attraverso «audizioni», tenute nel corso dei lavori.
Peraltro, l'obbligo di procedere alla «consultazione» non implica la necessita' di formale richiesta di parere all'ente locale interessato da parte della commissione regionale. Nel silenzio della legge circa i tempi e le modalita' di consultazione, si puo', infatti, ritenere sufficiente l'acquisizione delle osservazioni e dei pareri dell'ente locale interessato formulati, anche solo verbalmente nel corso delle sedute della commissione stessa, cosi' come si e' puntualmente verificato.
Pertanto, tenuto conto di quanto deliberato dall'ufficio in sede di controdeduzione, si propone di non accogliere l'osservazione.
Con la terza e quarta osservazione l'amministrazione comunale lamenta il fatto che la commissione regionale per il paesaggio abbia omesso di prendere in considerazione il progetto di riqualificazione urbana ed ambientale dei Colli di S. Avendrace PIA CA17 Sistema dei Colli e gli accordi di programma sottoscritti il 15 settembre ed il 3 ottobre 2000 al fine di dare attuazione allo stesso.
Al riguardo si rileva che l'art. 138 del decreto legislativo n. 42 del 2004 prescrive alla commissione regionale di acquisire le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e gli uffici regionali e provinciali, di procedere alla consultazione dei comuni interessati e, ove lo ritenga, di esperti, di valutare la sussistenza del notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'art. 136 e, eventualmente, di proporre la dichiarazione di notevole interesse pubblico.
La proposta deve essere motivata con esclusivo «riferimento alle caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche degli immobili o delle aree che abbiano significato e valore identitario del territorio in cui ricadono o che siano percepite come tali dalle popolazioni». La proposta deve, inoltre, contenere le prescrizioni, le misure ed i criteri di gestione indicati all'art. 143, comma 1.
Il primo comma dell'art. 138 del Codice del paesaggio non prevede, dunque, un esame retroattivo delle diverse azioni eventualmente proposte sul sito oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico.
Il contenuto e gli obiettivi dei richiamati accordi di programma appaiono confliggere con i principi posti a fondamento della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico. Peraltro, dalle analisi e dagli studi effettuati preliminarmente all'avvio delle procedure in oggetto sui luoghi interessati, e' emerso che le attivita' di trasformazione del sito rappresentano una evidente ed irrimediabile compromissione dei beni e delle aree.
La giunta rileva ulteriormente che la ragione che ha portato all'apposizione del vincolo e' l'interesse pubblico superiore rispetto alla realizzazione del PIA richiamato, come precisato dal parere del prof. Paolo Urbani, e ritiene pertanto che il PIA debba essere rimodulato in coerenza con le prescrizioni contenute nella proposta della commissione regionale per il paesaggio e con i relativi vincoli.
Inoltre la proposta della commissione si muove nella logica di una tutela complessiva e generale come previsto dall'art. 136 del Codice Urbani.
Pertanto, tenuto conto di quanto deliberato dall'ufficio in sede di controdeduzione, si propone di non accogliere l'osservazione.
Con la quinta osservazione il comune lamenta la mancata analisi storica della strumentazione urbanistica e l'efficacia e la ragionevolezza delle prescrizioni proposte dalla commissione.
In proposito si osserva che non rientra fra i compiti della commissione quello di approfondire tematiche di pianificazione urbanistica che in ogni caso devono risultare conseguenti e subordinate alle valutazioni relative alla tutela.
Pertanto, tenuto conto di quanto deliberato dall'ufficio in sede di controdeduzione, si propone di non accogliere l'osservazione.
Con la sesta osservazione il comune lamenta la mancata considerazione dello stato di fatto del territorio alla data di sospensione dei lavori proponendo misure di tutela di un paesaggio gia' modificato.
Al riguardo si rileva che la commissione ha dato atto nella proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli approfondimenti di carattere storico, culturale, naturale, morfologico dell'area interessata e dalla stessa effettuati ed ha proposto misure atte a salvaguardare quanto non ancora compromesso, indicando possibili alternative di riqualificazione.
Pertanto, tenuto conto di quanto deliberato dall'ufficio in sede di controdeduzione, si propone di non accogliere l'osservazione.
Con la settima osservazione e con l'integrazione del 3 luglio 2007, il comune rileva l'inattendibilita' della proposta di istituzione del nuovo vincolo nella parte in cui si fa riferimento alla direttiva n. 92/43 CEE del 24 maggio 1992, per giustificare le misure di tutela proposte. Contesta, altresi', l'esistenza di habitat naturali che giustifichino l'ampliamento del vincolo.
Al riguardo si osserva che la non appartenenza del sito alla Rete Natura 2000 non esclude la necessita' di tutelare le specie vegetazionali individuate dalla citata direttiva, che sono certamente presenti nell'area in oggetto come risulta dagli studi richiamati dalla commissione.
Si rileva, inoltre, che da un punto di vista naturalistico nell'area le componenti vegetazionali presenti danno luogo a equilibri ecologici specifici da salvaguardare. Questo fatto e' sicuramente rilevante, ma non unico o decisivo in un'analisi paesaggistica che mira a garantire la conservazione di quegli equilibri unici che scomparirebbero via via che il cemento e l'edificato in genere dovessero sostituire la vegetazione e occupare gli spazi.
Pertanto, tenuto conto di quanto deliberato dall'ufficio in sede di controdeduzione, si propone di non accogliere l'osservazione.
L'ottava e la nona osservazione segnalano la presunta inattendibilita' della relazione della Commissione regionale per il paesaggio anche nella parte in cui indica che studi recenti di natura storica ed archeologica «consentono di integrare e superare l'analisi preliminare della proposta di dichiarazione di notevole interesse» del 16 ottobre 1997. Secondo il comune, la Commissione regionale per il paesaggio avrebbe sviluppato le proprie analisi prevalentemente sulla base degli aspetti storici ed archeologici; inoltre, i ritrovamenti e le presenze citate nella proposta di vincolo sarebbero stati conosciuti ed oggetto di pubblicazioni scientifiche antecedentemente al 1997. L'estensione, rispetto alla proposta elaborata nel 1997 dalla Commissione provinciale della tutela delle bellezze naturali, dell'area sottoposta a vincolo ed alla sua perimetrazione non sarebbe, quindi, motivata.
Si ritiene a riguardo che la motivazione della proposta di dichiarazione si configuri come logica e congrua in rapporto ai parametri di cui all'art. 138 del citato decreto legislativo. La proposta appare diffusamente motivata con riferimento alle caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche degli immobili o delle aree che hanno significato e valore identitario del territorio in cui ricadono o che sono percepite come tali dalle popolazioni.
Sulla base degli stessi parametri e' stata formulata la proposta di «specifica disciplina di tutela» di cui all'art. 138, comma 2.
In particolare, nella proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico approvata il 21 febbraio 2007, la Commissione regionale per il paesaggio ha motivato ampiamente (si vedano le prime tredici pagine del documento) circa la decisione di estendere l'area paesaggisticamente vincolata rispetto alla proposta del 16 ottobre 1997 (in particolare pagg. 2-3, 5, 6-7, 9, 11 e 12-13).
Pertanto, tenuto conto di quanto deliberato dall'ufficio in sede di controdeduzione, si propone di non accogliere l'osservazione.
Con la decima osservazione il comune pare equiparare la disciplina paesaggistica proposta dalla Commissione alla zonizzazzione urbanistica, individuando la corrispondenza della zona 1 con la zona H e paventando addirittura una riduzione degli standard a disposizione.
Si rileva a riguardo che non rientra sicuramente fra i compiti della Commissione quello di approfondire tematiche di pianificazione urbanistica. Non appare, inoltre, pertinente l'equiparazione tra la disciplina vincolistica, peraltro graduata, proposta dalla Commissione, e la classificazione di zona H. E' vero invece che una corretta pianificazione urbanistica deve prendere innanzi tutto in considerazione le valenze delle aree da pianificare e quindi i vincoli esistenti.
Pertanto, tenuto conto di quanto deliberato dall'ufficio in sede di controdeduzione, si propone di non accogliere l'osservazione.
Con le osservazioni presentate dal signor Addari Italo titolare della societa' Silos S.r.l. e dal signor Giorgio Cellino contitolare dell'Industria Sarda Molini S.p.a., si chiede che le aree di proprieta' delle societa' vengano stralciate dalla zona da sottoporre a vincolo in vista della realizzazione di un intervento di recupero urbano dell'ex pastificio di via Po.
Benche' le osservazioni siano state presentate oltre il termine previsto, si propone, anche alla luce di quanto emerso in sede istruttoria, di esaminarle ugualmente e di ritenerle non accoglibili in quanto si ritengono condivisibili le motivazioni della Commissione sulla delimitazione della subzona 2.2. Si rileva, peraltro, che la riqualificazione ed il recupero risultano ammissibili se coerenti con le prescrizioni della zona 2 e della subzona 2.2, congiuntamente applicate.
Il presidente, di concerto con gli assessori degli enti locali, finanze e urbanistica e della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, richiamando la proposta formulata dalla Commissione regionale per il paesaggio il 21 febbraio 2007 e in sintonia con le istruttorie effettuate dai competenti uffici dell'amministrazione regionale, esaminate le osservazioni, propone di respingere le stesse ad eccezione del parziale accoglimento dell'osservazione proposta dal Comitato spontaneo di quartiere del rione di Sant'Avendrace, per le motivazioni sopra esposte, e procedere all'adozione del provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico del contesto Tuvixeddu - Tuvumannu - Is Mirrionis.
La giunta regionale, valutate le risultanze istruttorie dei competenti uffici, sentita la proposta formulata dal presidente, di concerto con gli assessori degli enti locali, finanze e urbanistica e della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, visto il parere favorevole del direttore generale della presidenza;
Delibera:
di approvare le controdeduzioni proposte dagli uffici competenti ed espresse in premessa in relazione alle osservazioni presentate;
di approvare la proposta della Commissione regionale per il paesaggio, allegata alla presente deliberazione, con le modifiche derivanti dal parziale accoglimento dell'osservazione proposta dal Comitato spontaneo di quartiere del rione di Sant'Avendrace di cui al punto precedente;
di dichiarare di notevole interesse pubblico paesaggistico ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo n. 42/2004, l'area di Tuvixeddu - Tuvumannu - Is Mirrionis, cosi' come delimitata nella proposta della Commissione regionale per il paesaggio;
di prendere atto che la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, di cui al punto precedente, costituisce, ai sensi del secondo comma dell'art. 138 del decreto legislativo n. 42/2004, parte integrante del Piano paesaggistico regionale;
di dare mandato agli assessori competenti affinche' venga rapidamente realizzato, anche in collaborazione con il comune di Cagliari, il progetto di tutela, conservazione e ripristino delle aree di Tuvixeddu - Tuvumannu - Is Mirrionis secondo le indicazioni contenute nello studio del prof. Gilles Clement;
di incaricare i competenti uffici regionali degli adempimenti amministrativi di notifica e di pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 140, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 42/2004 nonche' dell'esecuzione della medesima per quanto di competenza.
Cagliari, 22 agosto 2007
Il presidente: Soru
Avvertenza:
La deliberazione completa di allegati e' consultabile
nel sito internet istituzionale all'indirizzo:
http://www.regione.sardegna.it/ e sara' pubblicata nel
Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna
del 20 settembre 2007.
 
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