Gazzetta n. 218 del 19 settembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |
DECRETO 31 luglio 2007 |
Ripartizione dello stanziamento tra i bacini di utenza televisiva costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 2006, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto 5 novembre 2004, n. 292. |
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IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle comunicazioni e radiotelevisivo»; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», ed in particolare l'art. 45, comma 3; Visti gli articoli 32-bis, 32-ter, 32-quater e 32-quinques del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni («Riforma dell'organiz-zazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»), concernenti le funzioni e l'organizzazione del Ministero delle comunicazioni; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)», ed in particolare l'art. 27, comma 10; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato anno 2001 (legge finanziaria 2001)», ed in particolare l'art. 145, comma 18; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», ed in particolare l'art. 52, comma 18; Vista la legge 27 dicembre 2002, n 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», ed in particolare l'art. 80, comma 35; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», ed, in particolare, l'art. 4, comma 5; Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica» e convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», ed in particolare l'art. 1, comma 214; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267 recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e il bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008, ed in particolare l'art. 11 e l'annessa tabella n. 11; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2005, n. 292, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 4 dicembre 2004, recante «Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni» (di seguito denominato «regolamento»); Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2005, recante «Ripartizione in capitoli delle Unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006», ed in particolare la tabella n. 11; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 29 marzo 2006 recante «Bando di concorso per l'attribuzione di contributi, per l'anno 2006, alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2006; Tenuto conto che l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nella deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68/1998 approvativa del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998, ha ritenuto di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento, l'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, e' ripartito dal Ministero delle comunicazioni secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominati bacini d'utenza, in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nella medesima regione o provincia autonoma che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e che, nella predetta ripartizione, si dovra' dare particolare rilievo ai bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione; Considerato, altresi', che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 4, del regolamento, si considera operante in una determinata regione o provincia autonoma l'emittente la cui sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo e' ubicata nel territorio della medesima regione o provincia autonoma ovvero l'emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata; Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del citato regolamento, per fatturato si intendono i ricavi riferiti all'esercizio esclusivo dell'attivita' televisiva di cui alla voce «ricavi delle vendite e delle prestazioni» risultante dal conto economico del bilancio di esercizio; Considerato che, ai sensi del menzionato art. 1, comma 4, del regolamento, ciascuna emittente puo' presentare la domanda per il bacino d'utenza televisiva nel quale e' ubicata la sede operativa principale e per gli ulteriori bacini televisivi nei quali la medesima emittente raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata; Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), del regolamento, nel caso in cui l'emittente operi in piu' bacini di utenza deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di ogni singola emittente televisiva in ciascun bacino di utenza; Considerato che, ai sensi dell'art. 52, comma 18, della citata legge n. 448/2001, dell'ammontare globale dei contributi stanziati (Euro 95.349.466,00) il dieci per cento (Euro 9.534.946,60) e' destinato alle emittenti radiofoniche locali e che, pertanto, la somma da ripartire per l'anno 2006 e' di Euro 85.814.519,40; Considerato che, al fine di ripartire lo stanziamento di Euro 85.814.519,40 (ottantacinquemilioniottocentoquattordicimilacinquecentodiciannove/40 ), previsto per l'anno 2006 tra i vari bacini di utenza televisiva costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del gia' citato regolamento, occorre tenere conto dei due fattori ivi previsti consistenti nel fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino di utenza che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e nel particolare rilievo a favore dei bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione e che, pertanto, l'attribuzione percentuale dello stanziamento in ciascun bacino di utenza televisivo risulta dalla combinazione dell'indice di fatturato del bacino d'utenza, parametrizzato in relazione diretta e dell'indice del PIL pro capite, parametrizzato in relazione inversa, secondo la seguente formula: Indice di fatturato \times indice pro capite decrescente = Indice combinato di attribuzione (IcA) Ripartizione percentuale per l'-iesimo bacino: 85.814.519,40 \times IcAi Viste le domande per l'ottenimento dei benefici previsti per l'anno 2006 a favore delle emittenti televisive locali, pervenute al Ministero delle comunicazioni ai sensi e nei termini dell'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro delle comunicazioni 29 marzo 2006; Decreta:
Art. 1. 1. L'ammontare annuo dello stanziamento previsto per le emittenti televisive locali dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cosi' come modificato, da ultimo, dall'art. 11, della legge n. 267/2005 (legge finanziaria 2006) in combinato disposto con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2005 - Tabella 11 - unita' previsionale 4.1.2.5. - cap. 3121, pari ad Euro 85.814.519,40 per l'anno 2006, e' ripartito tra i bacini di utenza televisiva coincidenti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:
===================================================================== Regioni | Contributo regionale (Euro) ===================================================================== Abruzzo | Euro 1.108.820,41 Basilicata | Euro 112.443,63 Bolzano | Euro 134.896,77 Calabria | Euro 2.211.291,69 Campania | Euro 9.308.449,27 Emilia Romagna | Euro 5.269.764,00 Friuli-Venezia Giulia | Euro 2.231.922,23 Lazio | Euro 4.797.522,51 Liguria | Euro 2.624.729,64 Lombardia | Euro 11.692.438,27 Marche | Euro 985.157,50 Molise | Euro 638.765,55 Piemonte | Euro 5.529.027,88 Puglia | Euro 10.444.634,38 Sardegna | Euro 3.157.812,79 Sicilia | Euro 9.682.268,64 Toscana | Euro 4.341.020,46 Trento | Euro 616.092,94 Umbria | Euro 1.027.742,08 Valle d'Aosta | Euro 50.611,42 Veneto | Euro 9.849.107,36 Totale . . . | Euro 85.814.519,40
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 luglio 2007 Il Ministro: Gentiloni Silveri
Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri della attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 330 |
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