Gazzetta n. 218 del 19 settembre 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2007, n. 156
Regolamento concernente: «Emanazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per i giovani».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 1, commi 6 e 19, lettera d), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2006, con il quale le funzioni di indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili e le attivita' sportive sono state delegate al Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive;
Vista la decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma «Gioventu' in azione» per il periodo 2007-2013;
Visto il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, che all'articolo 5 costituisce, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 1441/2007, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 16 aprile e del 18 giugno 2007;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive e del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri per le politiche europee, dell'economia e delle finanze, della pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Emanazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per i giovani

1. E' emanato lo statuto dell'Agenzia nazionale per i giovani, allegato al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.
2. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato Roma, addi' 27 luglio 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Melandri, Ministro per le politiche
giovanili e le attivita' sportive
Ferrero, Ministro della solidarieta'
sociale
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Fioroni, Ministro della pubblica
istruzione
Mussi, Ministro dell'universita' e
della ricerca
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2007 Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 354



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo ed
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, supplemento ordinario, e' il seguente:
« 2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Il testo dei commi 6 e 19, lettera d), dell'art. 1
del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2006, n.
114, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo
per il coordinamento delle disposizioni in materia di
funzioni ed organizzazione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dei Ministeri), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 17 luglio 2006, n. 164, e' il seguente:
«6. E' istituito il Ministero della solidarieta'
sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale: le
funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di
politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto
disposto dal comma 19 del presente articolo; i compiti di
vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non
comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 46
del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e neo
comunitari, nonche' i compiti di coordinamento delle
politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati.
Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale in materia di politiche
previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono
individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni
aventi natura assistenziale o previdenziale, nonche' delle
funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore;
possono essere, altresi', individuate forme di avvalimento
per l'esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresi'
trasferiti al Ministero della solidarieta' sociale, con le
inerenti risorse finanziarie e con l'Osservatorio per il
disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al
comma 556 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 6-bis del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' abrogato. Il
personale in servizio presso il soppresso dipartimento
nazionale per le politiche antidroga e' assegnato alle
altre strutture della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art.
12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni. Sono, infine, trasferite al
Ministero della solidarieta' sociale le funzioni in materia
di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio
1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per l'esercizio delle
quali il Ministero si avvale delle relative risorse
finanziarie, umane e strumentali. Il Ministro esercita,
congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei
Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia
nazionale italiana del programma comunitario gioventu'.».
«19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) - c) (omissis);
d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche giovanili, nonche' le funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia
di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni,
ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza
sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario
gioventu', esercitate congiuntamente con il Ministro della
solidarieta' sociale. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri puo' prendere parte alle attivita' del Forum
nazionale dei giovani;».
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 15 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
29 giugno 2006, n. 149 si delegano le funzioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri, in materia di
politiche giovanili ed attivita' sportive, al Ministro
senza portafoglio on. dott.ssa Giovanna Melandri.
- La decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il
programma «Gioventu' in azione» per il periodo 2007-2013,
e' pubblicata nella GUCE L 327 del 24 novembre 2006.
- Il testo dell'art. 5 del decreto-legge 27 dicembre
2006, n. 297 (Disposizioni urgenti per il recepimento delle
direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per
l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative
all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia
nazionale per i giovani e al prelievo venatorio),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n.
299, e' il seguente:
«Art. 5 (Agenzia nazionale per i giovani). - 1. In
attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, e'
costituita, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani,
con sede in Roma. Le funzioni di indirizzo e vigilanza
sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per le
politiche giovanili e dal Ministro della solidarieta'
sociale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono trasferite all'Agenzia nazionale per
i giovani le dotazioni finanziarie, strumentali e di
personale dell'Agenzia nazionale italiana gioventu',
costituita presso il Ministero della solidarieta' sociale,
che viene conseguentemente soppressa. Le risorse
dell'Agenzia sono prevalentemente utilizzate per il
perseguimento delle finalita' istituzionali alla stessa
attribuite.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo del
30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'Organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto
1999, n. 203 del supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture
che, secondo le previsioni del presente decreto
legislativo, svolgono attivita' a carattere
tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da Ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti
stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di
indirizzo e di vigilanza di un Ministro secondo le
disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di Direttore generale dell'Agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento
dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri
competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle Agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del Direttore
generale dell'Agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con
riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al Direttore generale e ai dirigenti
dell'Agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'Agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il Direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'Agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'Agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione
degli obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e
l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza
delle prescrizioni impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'
da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il Ministro competente e il Direttore
generale dell'Agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a quest'ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'Agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al Ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero competente; attribuzione altresi' all'Agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'Agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del Ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato
con decreto del Ministro competente, composto di tre
membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei
revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del Ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'Agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna Agenzia, adottati dal
Direttore generale dell'Agenzia e approvati dal Ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del Direttore generale dell'Agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del Ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'Agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.».



 
Allegato

STATUTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI

Art. 1.

Natura giuridica

1. L'Agenzia nazionale per i giovani, di seguito denominata: «Agenzia», e' agenzia di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed e' dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile.
Art. 2.

Attivita'

1. In attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma «Gioventu' in azione» per il periodo 2007-2013, l'Agenzia svolge le funzioni di Agenzia nazionale italiana del programma comunitario.
2. L'Agenzia promuove la cittadinanza attiva dei giovani, ed, in particolare, la loro cittadinanza europea; sviluppa la solidarieta' e promuove la tolleranza fra i giovani per rafforzare la coesione sociale, favorisce la conoscenza, la comprensione e l'integrazione culturale tra i giovani di Paesi diversi; contribuisce allo sviluppo della qualita' dei sistemi di sostegno delle attivita' dei giovani e dello sviluppo della capacita' delle organizzazioni della societa' civile nel settore della gioventu'; favorisce la cooperazione nel settore della gioventu' a livello locale, nazionale ed europeo. Nell'ambito di tali obiettivi generali, l'Agenzia persegue gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 della citata decisione n. 1719/2006/CE.
3. L'attuazione del programma di cui al comma 1, in riferimento all'obiettivo specifico di sviluppare l'apprendimento interculturale da parte dei giovani, previsto all'articolo 3 della citata decisione n. 1719/2006/CE, e' realizzata unitamente ai Ministeri della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca.
Art. 3.

Indirizzo e vigilanza

1. Le funzioni di indirizzo e di vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Ministro delegato per le politiche giovanili e le attivita' sportive e dal Ministro della solidarieta' sociale, che, oltre a quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono:
a) all'approvazione dei programmi delle attivita', nonche' dei bilanci e dei rendiconti, secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia dell'Agenzia;
b) all'emanazione di direttive, con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere ed in ordine alle eventuali specifiche attivita' da intraprendere;
c) all'acquisizione di dati e notizie e all'effettuazione di verifiche per accertare l'osservanza degli indirizzi impartiti.
2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste nel comma 1, lettera a), i programmi delle attivita', nonche' i bilanci e i rendiconti, corredati dalla relazione del Collegio dei revisori, sono inviati per l'approvazione ai Ministri vigilanti. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione, senza che siano state formulate osservazioni, essi si intendono approvati.
3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste nel comma 1, lettere b) e c), l'Agenzia trasmette periodicamente ai Ministri vigilanti i dati relativi alle iniziative intraprese e agli obiettivi conseguiti.
Art. 4.

Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il Direttore generale;
b) il Comitato direttivo;
c) il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 5.

Direttore generale

1. Il Direttore generale, con funzioni di rappresentanza dell'Agenzia, ne dirige la struttura ed e' responsabile della gestione e dell'attuazione delle direttive impartite dai Ministri vigilanti.
2. L'incarico di Direttore generale e' conferito, con mandato triennale rinnovabile una sola volta, a persona con comprovata esperienza e professionalita' nel settore delle politiche giovanili, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive e del Ministro della solidarieta' sociale, con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
3. Al Direttore generale spetta un trattamento economico complessivo non superiore a quello previsto per i dirigenti preposti alla direzione di uffici di livello dirigeaziale generale.
4. Il Direttore generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'Agenzia, ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi dei Ministri vigilanti. In particolare il Direttore generale:
a) determina i programmi per dare attuazione agli obiettivi della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e agli indirizzi dei Ministri vigilanti;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di rispondenza dell'attivita' svolta al pubblico interesse;
c) definisce l'articolazione delle strutture operative dell'Agenzia;
d) promuove e mantiene relazioni con i competenti organismi dell'Unione europea per lo svolgimento delle attivita' connesse all'attuazione del programma «Gioventu' in azione».
Art. 6.

Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo e' composto da tre membri, oltre al Direttore generale che lo presiede.
2. Il Comitato direttivo coadiuva il Direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni allo stesso conferite e svolge le ulteriori funzioni ad esso assegnate dallo statuto e dai regolamenti.
3. I membri del Comitato direttivo sono nominati con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive e del Ministro della solidarieta' sociale, scelti tra i dirigenti dell'Agenzia o, in loro mancanza, tra persone con comprovata esperienza e professionalita' nel settore delle politiche giovanili e durano in carica tre anni, con mandato rinnovabile per una sola volta.
4. I compensi dei membri del Comitato direttivo sono determinati con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive e del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 7.

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente nonche' da un membro supplente.
2. I componenti del Collegio dei revisori, scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, sono nominati con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive e del Ministro della solidarieta' sociale e durano in carica tre anni, con mandato rinnovabile per una sola volta.
3. I compensi dei membri del Collegio dei revisori sono determinati con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive e del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 8.

Obiettivi

1. Con apposita convenzione da stipularsi, con cadenza biennale, tra i Ministri vigilanti e il Direttore generale dell'Agenzia, sono definiti gli obiettivi specificamente attribuiti a quest'ultima, nell'ambito della missione affidata ad essa dalla legge, i risultati attesi, l'entita' e le modalita' dei finanziamenti da accordare, le modalita' di verifica dei risultati di gestione, nonche' gli strumenti necessari ad assicurare ai medesimi Ministri una adeguata conoscenza dei fattori gestionali interni.
Art. 9.

Organizzazione

1. L'organizzazione dell'Agenzia e' articolata in due servizi, rispettivamente incaricati delle funzioni amministrative e di quelle a carattere operativo. Il Direttore generale ripartisce la dotazione organica del personale tra i servizi in conformita' alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
2. All'Agenzia sono trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della struttura esistente presso il Ministero della solidarieta' sociale alla data di entrata in vigore del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297. L'Agenzia subentra nella titolarita' di tutti i rapporti eventualmente pendenti in capo alla precedente struttura.
3. Con regolamenti interni, adottati dal Direttore generale e approvati dai Ministri vigilanti, l'Agenzia puo' adeguare l'organizzazione, strumentale e di personale, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle esigenze funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8. Le delibere concernenti la variazione della dotazione organica del personale, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono approvate dai Ministri vigilanti, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 10.

Regolamento interno di contabilita'

1. Il Direttore generale dell'Agenzia ha facolta' di deliberare e di proporre all'approvazione dei Ministri vigilanti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un regolamento interno di contabilita' ispirato, ove richiesto dall'attivita' dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e limitatamente all'esecuzione di attivita' specificamente connessa con gli adempimenti comunitari.
Art. 11.

Personale

1. In sede di prima applicazione il funzionamento dell'Agenzia e' assolto da quindici unita', di cui due unita' di ruolo derivanti dalla struttura precedentemente esistente presso il Ministero della solidarieta' sociale, corrispondenti alle qualifiche C1 e C2.
2. La consistenza della dotazione organica del-l'Agenzia e' determinata con successivo provvedimento integrativo del presente regolamento, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.
3. La programmazione triennale del fabbisogno di personale e' effettuata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4. E' fatta salva la possibilita' di conferire incarichi individuali, con contratti di natura occasionale o coordinata e continuativa, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.
5. Al fine di garantire la piena funzionalita' del-l'Agenzia nella fase iniziale della sua attivita', i contratti di cui al comma 3 possono essere stipulati, per un periodo non superiore a sei mesi, rinnovabile per un periodo di pari durata, con i soggetti con i quali la soppressa Agenzia nazionale italiana gioventu' aveva stipulato uno o piu' contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno.
6. Nel caso di assunzioni a tempo determinato nel triennio 2007-2009, nel bandire le prove selettive, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 529 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riserva una quota del 60 per cento dei posti programmati ai soggetti con i quali la soppressa Agenzia nazionale italiana gioventu' aveva stipulato uno o piu' contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.
Art. 12.

Rapporti con altre amministrazioni

1. L'Agenzia regola i rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione con altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte dei Ministri vigilanti.
Art. 13.

Entrate

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite dal finanziamento statale previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, e dalle risorse comunitarie.
Art. 14.

Patrocinio

1. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
 
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