Gazzetta n. 217 del 18 settembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 22 giugno 2007
Recepimento della direttiva 2006/119/CE della Commissione del 27 novembre 2006 che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006 n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il quale e' stato istituito il Ministero dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2002 ed il relativo comunicato, di errata-corrige, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2004, di recepimento della direttiva 2004/78/CE che modifica la direttiva 2001/56/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 2004;
Vista la direttiva 2006/119/CE della Commissione del 27 novembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 330 del 28 novembre 2006, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Adotta
il seguente decreto:
(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE, e successive modificazioni e' modificato conformemente all'allegato al presente decreto.
 
Art. 2.

1. A decorrere dal 1° ottobre 2007 non e' consentito, per motivi concernenti i sistemi di riscaldamento, per un tipo di veicolo munito di un impianto di riscaldamento alimentato a GPL che soddisfa i requisiti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come da ultimo modificato dal presente decreto:
a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale,
o
b) vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di un veicolo di tale tipo.
2. A decorrere dal 1° ottobre 2007 non e' consentito, per un dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL, in quanto componente, che soddisfa i requisiti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come da ultimo modificato dal presente decreto:
a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale,
e
b) vietare la vendita o la messa in circolazione di un componente di tale tipo.
3. A decorrere dal 1° aprile 2008, non e' consentito il rilascio di una omologazione CE o di una omologazione nazionale per un tipo di veicolo munito di impianto di riscaldamento alimentato a GPL o per un dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL, in quanto componente, che non soddisfano i requisiti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come da ultimo modificato dal presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 giugno 2007
Il Ministro: Bianchi

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 35
 
Allegato

Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE, e successive modificazioni, e' modificato come segue:
1) Alla fine dell'elenco degli allegati viene aggiunta la seguente riga:
«Allegato IX - Disposizioni aggiuntive applicabili a taluni veicoli definiti dalla direttiva 94/55/CE».
2) L'allegato VIII viene modificato come segue:
a) il titolo della sezione 1 e' sostituito dal seguente testo:
«1. Impianti di riscaldamento a gpl destinati all'uso su strada dei veicoli a motore»;
b) Il punto 1.1.6.2 e' sostituito dal seguente testo:
«1.1.6.2. non avvenga un rilascio incontrollato dovuto a un distacco accidentale. E' necessario disporre di mezzi atti a fermare il flusso del GPL installando un dispositivo immediatamente dopo, o all'interno, di un regolatore montato sul cilindro o sul serbatoio o, se il regolatore e' montato lontano dal cilindro o dal serbatoio, installando il dispositivo immediatamente prima del tubo proveniente dal cilindro o dal serbatoio e installandone un secondo dentro o dopo il regolatore».
c) il titolo della sezione 2 e' sostituito dal seguente testo:
«2. Impianti di riscaldamento a gpl destinati solo all'uso stazionario dei veicoli a motore e dei loro rimorchi».
3) Viene aggiunto il seguente allegato IX:
«Allegato IX - Disposizioni aggiuntive applicabili a taluni veicoli definiti dalla direttiva 94/551CE*
1. Campo d'applicazione.
Il presente allegato si applica ai veicoli nei confronti dei quali vigono disposizioni specifiche, riguardanti gli impianti di riscaldamento a combustione e la loro installazione, elencate alla direttiva 94/55/CE.
2. Definizioni.
Ai fini del presente allegato, si applicano le definizioni dei veicoli designati come EX/II, EX/III, AT, FL e OX, di cui al capitolo 9.1 dell'allegato B della direttiva 94/55/CE.
3. Prescrizioni tecniche.
3.1. Prescrizioni generali (veicoli EX/II, EX/III, AT, FL e OX).
3.1.1. I riscaldamenti a combustione e i loro impianti di scarico dei gas devono essere concepiti, situati, protetti o coperti in modo da impedire qualunque inaccettabile rischio di riscaldamento o di incendio del carico. Tale requisito si puo' considerare soddisfatto quando il serbatoio del carburante e il sistema di scarico del riscaldatore sono conformi alle disposizioni di cui ai punti 3.1.1.1 e 3.1.1.2. La conformita' a tali disposizioni va verificata sul veicolo completo.
3.1.1.1. Tutti i serbatoi destinati ad alimentare i riscaldatori devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) in caso di perdita, il carburante deve defluire al suolo senza entrare in contatto con parti roventi del veicolo o del carico;
b) i serbatoi di carburante contenenti benzina devono essere dotati di un tagliafiamma efficace all'apertura del dispositivo di riempimento o di una chiusura che consenta di mantenere l'apertura chiusa ermeticamente.
3.1.1.2. Il sistema di scarico e i tubi di scarico devono essere orientati o protetti in modo da evitare pericoli al carico dovuti a riscaldamento o accensione. Le parti del sistema di scarico ubicate direttamente sotto il serbatoio di carburante (diesel) devono avere una luce di almeno 100 mm o devono essere protette da una protezione termica.
3.1.2. Il riscaldamento a combustione deve essere acceso manualmente. Devono essere vietati i dispositivi di programmazione.
3.2. Veicoli EX/II ed EX/III.
Non sono consentiti riscaldatori a combustione che usino carburanti gassosi.
3.3. Veicoli FL.
3.3.1. I riscaldatori a combustione devono essere disattivati almeno con i seguenti metodi:
a) spegnimento manuale volontario dall'abitacolo del conducente;
b) arresto del motore del veicolo: in questo caso il dispositivo di riscaldamento puo' essere riavviato manualmente dal conducente;
c) accensione di una pompa di alimentazione sul veicolo a motore per le merci pericolose trasportate.
3.3.2. Dopo che i riscaldatori a combustione sono stati disattivati e' consentito un funzionamento inerziale. Per i metodi di cui alle lettere b) e c) del punto 3.3.1, al termine di un ciclo di funzionamento inerziale non superiore a 40 secondi, l'alimentazione dell'aria destinata alla combustione va interrotta con mezzi adeguati. Si devono usare solo riscaldatori per i quali e' stato dimostrato che lo scambiatore di calore resiste al ciclo di funzionamento inerziale ridotto di 40 secondi durante il normale periodo di uso.

(*) G.U. L 319 del 21 dicembre 1994, pag. 7.».
 
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