Gazzetta n. 214 del 14 settembre 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 2007, n. 153
Regolamento di riordino della disciplina delle modalita' di valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e di consigliere di legazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e, in particolare l'articolo 106, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2001, n. 373, recante la disciplina delle modalita' di valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, recante delega di funzioni al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 384/07/UL/P del 26 giugno 2007, a cui il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito riscontro con nota n. 5426/DAGL/9.1.6/4/2007 del 12 luglio 2007;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Principi e strumenti

1. Nel rispetto dei principi generali vigenti in materia e delle particolari caratteristiche del servizio delle relazioni con l'estero, la valutazione dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione tiene particolarmente conto dei risultati dell'attivita' svolta nell'esercizio delle specifiche funzioni del servizio diplomatico, nonche' dell'attivita' amministrativa e della gestione.
2. Il procedimento e' ispirato ai principi della diretta conoscenza del valutato da parte del valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte del valutatore di seconda istanza e della partecipazione al procedimento del valutato.
3. La scheda di valutazione e' redatta al 31 dicembre di ogni anno, su un modulo prestampato, conforme all'allegato A al presente regolamento di cui costituisce parte integrante. Essa contiene gli elementi indicati dall'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, inclusi i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati. La valutazione si effettua sulla base del provvedimento di attribuzione della responsabilita' di almeno un progetto o programma, preferibilmente connesso al/i settore/i di prevalente impiego del destinatario, elaborato dal superiore gerarchico all'inizio dell'anno solare ovvero all'inizio della collaborazione con il valutato e notificato al predetto ed alla Direzione generale che attende alla gestione delle risorse umane del Ministero degli affari esteri, di seguito denominata DGPe.
4. La relazione dell'interessato e' parte integrante della scheda di valutazione, che contiene altresi' uno spazio riservato al contraddittorio.
5. La DGPe verifica in ogni fase la regolarita' del procedimento, l'avvenuta acquisizione degli elementi richiesti ed interviene per assicurare il perfezionamento degli atti entro i primi sei mesi dell'anno. A tal fine provvede, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite il competente Servizio presso l'Amministrazione centrale, alla progressiva introduzione di sistemi informatizzati per la gestione delle comunicazioni e la conservazione degli atti.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi e
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 106 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri», cosi' come
sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo 24 marzo
2000, n. 85, e' il seguente:
«Art. 106 (Valutazione periodica dei funzionari
diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di
legazione e consigliere di legazione). - Per i funzionari
diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di
legazione e consigliere di legazione viene redatta al
31 dicembre di ogni anno una scheda di valutazione, secondo
le modalita' stabilite con regolamento da emanarsi, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni ed integrazioni, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro degli affari esteri, dirette ad
assicurare, nel rispetto dei principi generali vigenti in
tale materia, la massima trasparenza ed oggettivita' delle
valutazioni. La scheda contiene, tra l'altro, una
dettagliata descrizione delle funzioni svolte
dall'interessato, della situazione di carattere ambientale
e delle difficolta' affrontate, l'indicazione dei risultati
raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati, nonche' una
valutazione circa l'attitudine ad assumere maggiori
responsabilita' ed a svolgere le funzioni del grado
superiore.
La redazione della scheda di valutazione e' effettuata
per il personale in servizio a Roma dal funzionario
preposto all'ufficio di livello dirigenziale presso il
quale il servizio e' prestato; per il personale in servizio
in un ufficio all'estero dal capo dell'ufficio stesso. Il
redattore della scheda tiene conto di una relazione
presentata dall'interessato sulle attivita' da lui svolte
durante l'anno in esame, che rimane allegata alla scheda
stessa. Il giudizio e' integrato per il personale in
servizio a Roma dal funzionario preposto all'ufficio di
livello dirigenziale generale in cui il servizio e'
prestato; per il personale in servizio all'estero dal
funzionario preposto alla Direzione generale geografica
competente per il paese in cui il servizio e' svolto,
oppure, qualora il servizio sia effettuato in una
rappresentanza diplomatica permanente presso una
organizzazione internazionale, dal funzionario preposto
alla Direzione generale che cura i rapporti con
l'organizzazione stessa. Il giudizio complessivo viene
attribuito dal Consiglio di amministrazione.».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»
e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 settembre 2001, n. 373, abrogato dal presente
regolamento, recava «Regolamento recante la disciplina
delle modalita' di valutazione periodica dei funzionari
diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di
legazione e consigliere di legazione.».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
il «Codice dell'Amministrazione digitale», e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n.
112, supplemento ordinario.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 106 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 18 del 1967, si veda nelle note alle
premesse.
- Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si
veda in note alle premesse.



 
Art. 2.
Elementi forniti dal funzionario valutato

1. Oltre ai dati personali, nell'apposita sezione della scheda di valutazione, il funzionario valutato redige una relazione sulle attivita' svolte nel corso dell'anno, nell'esercizio delle funzioni attribuite e per il perseguimento degli specifici obiettivi assegnati, includendovi proprie osservazioni sulla congruenza con le risorse assegnate e la situazione ambientale.
2. L'interessato prende visione degli elementi e giudizi del valutatore di prima istanza e formula nell'apposita sezione le proprie osservazioni.
 
Art. 3.
Valutazione di primo grado

1. La valutazione di primo grado e' effettuata mediante compilazione delle relative sezioni della scheda di valutazione in ogni parte e con tutti i dati richiesti.
2. Per il personale in servizio a Roma, la valutazione di cui al comma 1 e' effettuata dal funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale presso il quale il servizio e' prestato; per il personale in servizio in un ufficio all'estero dal capo dell'ufficio stesso.
3. Qualora nel corso dell'anno si siano succeduti piu' superiori gerarchici per avvicendamento dei medesimi a capo dell'ufficio in Italia o all'estero, ovvero perche' il funzionario valutato sia stato trasferito da uno ad altro incarico in Italia o all'estero, il superiore gerarchico chiede a quello, od a quelli, alle cui dipendenze il funzionario si e' precedentemente trovato per almeno tre mesi, elementi di informazione e valutazione che andranno allegati alla scheda e di cui terra' conto nella redazione di quest'ultima.
4. Particolare rilievo assume la parte relativa all'attitudine ad assumere maggiori responsabilita' ed a svolgere le funzioni del grado superiore in caso di valutazione dei segretari di legazione che hanno superato un periodo complessivo di otto anni di servizio effettivo e nella valutazione dei consiglieri di legazione che nel loro grado hanno superato i tre anni di effettivo servizio.
 
Art. 4.
Integrazione del giudizio

1. Nell'integrazione del giudizio di primo grado, il funzionario preposto agli uffici di livello dirigenziale generale indicati dall'articolo 106, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, valutatore di seconda istanza, si avvale degli elementi in suo possesso e, per le attivita' dei funzionari in servizio presso uffici consolari, di quelli forniti dalla Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie.
2. Prima di procedere all'integrazione del giudizio, il predetto funzionario verifica che siano stati forniti i dati richiesti per la valutazione di primo grado e, in caso contrario, restituisce la scheda al valutatore di primo grado, dandone comunicazione alla DGPe.
3. L'integrazione del giudizio comporta la verifica della corrispondenza fra i dati forniti nel primo grado e gli elementi in possesso dell'Amministrazione centrale e mette in luce la relativa rilevanza dell'attivita' svolta dal funzionario valutato nel piu' ampio contesto dell'ufficio di livello dirigenziale generale nel cui ambito egli presta servizio.
4. Ove riscontri difformita' suscettibili di modificare il giudizio di primo grado, il funzionario di cui al presente articolo ne fa stato nell'apposita sezione della scheda di valutazione e fornisce puntuali riferimenti documentali.



Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 106, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, si veda nelle
note alle premesse.



 
Art. 5.
Giudizio complessivo

1. Il Consiglio di amministrazione attribuisce il giudizio complessivo ricorrendo ad uno dei sintetici elementi descrittivi contenuti nella scheda di valutazione. Il funzionario valutato ne prende successivamente conoscenza, unitamente al restante contenuto della scheda, a cura della DGPe.
2. Nella motivazione del giudizio complessivo, il Consiglio di amministrazione indica i settori per i quali si riconosce maggiore attitudine e gli aspetti del profilo professionale e dell'attivita' resa suscettibili di specifico apprezzamento.
3. In presenza di risultati di generale, assoluta eccellenza, ottenuti in sedi, uffici e circostanze che hanno richiesto particolare impegno e responsabilita', il Consiglio di amministrazione puo' eccezionalmente attribuire piu' elevate manifestazioni di apprezzamento, con esplicita motivazione quanto alle circostanze ed alle attivita'.
4. In caso di giudizio complessivo non positivo, il Consiglio di amministrazione indica le attivita' e gli aspetti del profilo professionale suscettibili di miglioramento.
 
Art. 6.
Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2001, n. 373.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 luglio 2007

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro delegato per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Nicolais
Il Ministro degli affari esteri
D'Alema

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2007 Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 265



Nota all'art. 6:
- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 4 settembre 2001, n. 373, si veda nelle note alle
premesse.



 
----> Vedere Allegato da pag. 5 a pag. 10 <----
 
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