Gazzetta n. 213 del 13 settembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 3 settembre 2007 |
Riconoscimento, alla sig.ra Crisera Maria Lisa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni; Vista l'istanza della sig.ra Crisera Maria Lisa, nata il 4 ottobre 1965 in Illinois (U.S.A.), cittadina statunitense, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «attorney at law» conseguito di cui e' in possesso dal 16 dicembre 1991, come attestato da «The State Bar of California», ai fini dell'accesso all'albo degli avvocati ed esercizio in Italia della omonima professione; Considerato che la sig.ra Crisera ha conseguito i seguenti titoli accademici: «bachelor» presso l'«Harvard College» di Cambridge (Massachusetts - U.S.A.) nel giugno 1987 e «juris doctor» presso la «University of California - Berkeley School of Law» di Berkeley (California - U.S.A.) in data 25 maggio 1991; Preso atto che la richiedente ha documentato lo svolgimento di attivita' professionale; Considerato che la sig.ra Crisera ha gia' ottenuto il riconoscimento del titolo professionale di «attorney at law», con decreto dirigenziale del 29 marzo 2006 con applicazione della prova completa; Preso atto che l'istante ha presentato ricorso al Tar del Lazio avverso il provvedimento di riconoscimento di cui sopra, ottenendo l'accoglimento dello stesso con sentenza n. 3966 del 29 marzo 2007; Considerato che in esecuzione della sentenza sopra citata, nella conferenza dei servizi del 22 giugno 2007, con il conforme parere scritto, in atti allegato, del rappresentante del Consiglio nazionale, si e' ritenuto di confermare il parere precedentemente espresso, in considerazione del fatto che i titoli conseguiti e documentati dalla richiedente attengono esclusivamente al diritto statunitense e all'esercizio professionale in quel Paese, salva la collaborazione con uno studio professionale italiano. Non risulta, da detta documentazione, che abbia maturato esperienze tecnico-professionali attinenti al diritto e all'esercizio professionale piu' propriamente italiani; Rilevato la differenza, sia sostanziale che formale tra la formazione accademico-professionale richiesta in ltalia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, e che l'attivita' documentata non ha alcuna inferenza ai fini dell'esercizio della professione in Italia, per cui appare necessario subordinare il riconoscimento del titolo al superamento della prova completa, come gia' deciso con il decreto dirigenziale del 29 marzo 2007; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni; Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/92 e successive integrazioni; Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/98 e successive integrazioni per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno; Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 8 agosto 1998 dalla Questura di Bologna a tempo indeterminato;
Decreta:
Art. 1. Alla sig.ra Crisera Maria Lisa, nata il 4 ottobre 1965 in Illinois (U.S.A.), cittadina statunitense, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato. |
| Art. 3. La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 3 settembre 2007 Il direttore generale: Papa |
| Allegato A a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale. c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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