Gazzetta n. 213 del 13 settembre 2007 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2007, n. 152
Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente;
Vista la decisione 97/101/CE della Commissione, del 27 gennaio 1997, che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri, cosi' come modificata dalla decisione 2001/752/CE della Commissione, del 17 ottobre 2001;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre 1994, recante «Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante attuazione della direttiva 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 20 settembre 2002, recante «Modalita' per la garanzia della qualita' del sistema delle misure di inquinamento atmosferico ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 1° ottobre 2002, n. 261, concernente «Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualita' dell'aria ambiente, e i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351»;
Considerato che il benzo(a)pirene e' stato scelto come marker per il rischio cancerogeno degli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente alla luce dei rapporti quantitativi tra tale sostanza e gli altri idrocarburi policiclici aromatici a maggiore rilevanza cancerogena generalmente rilevati e che, per mantenere la correttezza della scelta, e' necessario verificare la costanza di tali rapporti nel tempo e nello spazio monitorando, presso stazioni di misurazione opportunamente selezionate, anche gli idrocarburi policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene;
Considerato che i valori obiettivo di cui al presente decreto non sono da considerarsi norme di qualita' ambientale quali quelle definite all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le quali, conformemente all'articolo 8, comma 1, di tale decreto, richiedono condizioni piu' rigorose di quelle ottenibili con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;
Preso atto che la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non ha espresso il prescritto parere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e per gli affari regionali e le autonomie locali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione e finalita'

1. Il presente decreto si propone l'obiettivo di migliorare, in relazione all'arsenico, al cadmio, al nichel ed agli idrocarburi policiclici aromatici, lo stato di qualita' dell'aria ambiente e di mantenerlo tale laddove buono. Assicura inoltre la raccolta e la diffusione di informazioni esaurienti in merito alle concentrazioni nell'aria ambiente ed alla deposizione dell'arsenico, del cadmio, del nichel, degli idrocarburi policiclici aromatici e del mercurio.
2. Ai fini previsti dal comma 1 sono stabiliti:
a) i valori obiettivo per la concentrazione nell'aria ambiente dell'arsenico, del cadmio, del nichel e del benzo(a)pirene;
b) i metodi e criteri per la valutazione delle concentrazioni nell'aria ambiente dell'arsenico, del cadmio, del mercurio, del nichel e degli idrocarburi policiclici aromatici;
c) i metodi e criteri per la valutazione della deposizione dell'arsenico, del cadmio, del mercurio, del nichel e degli idrocarburi policiclici aromatici.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli
estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti con determinazione di principi e
criteri direttivi.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 1 e dell'allegato A della legge
25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria
2005), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006,
n. 32, 2005, n. 9, e' il seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione della direttiva 2003/123/CE, della direttiva
2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE, della direttiva
2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della direttiva
2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva
2004/81/CE, della direttiva 2004/83/CE, della direttiva
2004/113/CE della direttiva 2005/14/CE, della direttiva
2005/19/CE, della direttiva 2005/28/CE, della direttiva
2005/36/CE e della direttiva 2005/60/CE sono corredati
dalla relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere
delle commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle commissioni competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per
l'attuazione della direttiva 2004/109/CE, di cui
all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui all'art. 3 e con la procedura
prevista dal presente articolo, puo' emanare disposizioni
integrative e correttive al fine di tenere conto delle
eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla
Commissione europea secondo la procedura di cui all'art.
27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
2005.
8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine
previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.».

«Allegato A
2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'1l febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
relative all'applicazione dei principi di buona pratica di
laboratorio e al controllo della loro applicazione per le
prove sulle sostanze chimiche.
2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualita' e di
sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il
controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio
e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme
sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni
sanitarie per la produzione e la commercializzazione di
determinati prodotti di origine animale destinati al
consumo umano e che modifica la direttiva 89/662/CEE e la
direttiva 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE
del Consiglio.
2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che
stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e
il transito nella Comunita' di determinati ungulati vivi,
che modifica la direttiva 90/426/CEE e la direttiva
92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE.
2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il
mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici
nell'aria ambiente.
2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004,
relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di
Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni,
tirocinio non retribuito o volontariato.
2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che
modifica la direttiva 66/401/CEE, la direttiva 66/402/CEE,
la direttiva 2002/54/CE, la direttiva 2002/55/CE e la
direttiva 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti
sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi
prodotte in Paesi terzi.
2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2005, che modifica la direttiva 73/239/CEE, la
direttiva 85/611/CEE, la direttiva 91/675/CEE, la direttiva
92/49/CEE e la direttiva 93/6/CEE del Consiglio e la
direttiva 94/19/CE, la direttiva 98/78/CE, la direttiva
2000/12/CE, la direttiva 2001/34/CE, la direttiva
2002/83/CE e la direttiva 2002/87/CE al fine di istituire
una nuova struttura organizzativa per i comitati del
settore dei servizi finanziari.
2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali
sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che
modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le
direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle
pratiche commerciali sleali").
2005/50/CE della Commissione, dell'11 agosto 2005,
relativa alla riclassificazione delle protesi articolari
dell'anca, del ginocchio e della spalla nel quadro della
direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.».
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La direttiva 15 dicembre 2004, n. 2004/107/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio «Concernente l'arsenico,
il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi
policiclici aromatici nell'aria ambiente» e' pubblicata
nella G.U.U.E. 26 gennaio 2005, n. L 23 ed entrata in
vigore il 15 febbraio 2005.
- La decisione 97/101/CE della Commissione che
«instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati
provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di
misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati
membri» e' pubblicata nella G.U.C.E. 5 febbraio 1997, n. L
35 ed e' entrata in vigore il 6 febbraio 1997.
- La decisione 2001/752/CE della commissione che
modifica gli allegati della decisione 97/101/CE del
Consiglio e' pubblicata nella G.U.C.E. 26 ottobre 2001, n.
L 282.
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351
«Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di
valutazione e di gestione della qualita' dell'aria
ambiente» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre
1999, n. 241.
- Il decreto ministeriale 1° ottobre 2002, n. 261
«Regolamento recante le direttive tecniche per la
valutazione preliminare della qualita' dell'aria ambiente,
i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di
cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
novembre 2002, n. 272.
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera h) e dell'art.
8, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
«Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa
alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2005, n. 93,
supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) - g) (omissis);
h) norma di qualita' ambientale: la serie di
requisiti, inclusi gli obiettivi di qualita', che
sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o
in una specifica parte di esso, come stabilito nella
normativa vigente in materia ambientale;».
«Art. 8 (Migliori tecniche disponibili e norme di
qualita' ambientale). - 1. Se, a seguito di una valutazione
dell'autorita' competente, che tenga conto di tutte le
emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad
impianti, localizzati in una determinata area, misure piu'
rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche
disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto
delle norme di qualita' ambientale, l'autorita' competente
puo' prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali
misure supplementari particolari piu' rigorose, fatte salve
le altre misure che possono essere adottate per rispettare
le norme di qualita' ambientale.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 «Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporto tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».



 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) aria ambiente: l'aria esterna presente nella troposfera, ad
esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro; b) inquinante: qualsiasi sostanza immessa direttamente o
indirettamente dall'uomo nell'aria ambiente che puo' avere effetti
dannosi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso; c) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante o
deposito di questo su una superficie in un dato periodo di tempo; d) valore obiettivo: concentrazione nell'aria ambiente stabilita al
fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute
umana e per l'ambiente, il cui raggiungimento, entro un dato
termine, deve essere perseguito mediante tutte le misure a tale
fine necessarie che non comportano costi sproporzionati; e) deposizione totale: massa totale di sostanze inquinanti che, in
una data area e in un dato periodo, e' trasferita dall'atmosfera
al suolo, alla vegetazione, all'acqua, agli edifici e a qualsiasi
altro tipo di superficie; f) zona: parte del territorio nazionale delimitata ai sensi e ai fini
del presente decreto; g) agglomerato: zona con una popolazione superiore a 250.000 abitanti
o, se la popolazione e' pari o inferiore a 250.000 abitanti, con
una densita' di popolazione per km2 tale da richiedere, secondo la
regione competente per territorio, l'applicazione delle
disposizioni del presente decreto riferite agli agglomerati; h) area di superamento: area, ricadente all'interno di una zona o di
un agglomerato, nella quale e' stato rilevato il superamento del
valore obiettivo; tale area e' individuata sulla base della
rappresentativita' spaziale delle misurazioni fisse o indicative e
dei modelli di diffusione degli inquinanti; i) misurazioni fisse: misurazioni dei livelli degli inquinanti
effettuate in stazioni ubicate presso siti fissi di campionamento
continuo o discontinuo, eccettuate le misurazioni indicative; l) misurazioni indicative: misurazioni dei livelli degli inquinanti
effettuate con una regolarita' ridotta, alle condizioni stabilite
nell'allegato IV, sezione I, in stazioni ubicate presso siti fissi
di campionamento o mediante laboratori mobili o, in relazione al
mercurio, metodi di misura manuali come le tecniche di
campionamento diffusivo; m) idrocarburi policiclici aromatici: composti organici con due o
piu' anelli aromatici fusi, formati interamente da carbonio e
idrogeno; n) mercurio gassoso totale: vapore di mercurio elementare (Hg^0) e
mercurio gassoso reattivo.
 
Art. 3
Perseguimento del valore obiettivo

1. L'allegato I stabilisce i valori obiettivo relativi all'arsenico, al cadmio, al nichel ed al benzo(a)pirene.
2. Le regioni e le province autonome individuano, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 4, le zone e gli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di cui al comma 1 sono al disotto del rispettivo valore obiettivo. In tali zone e agglomerati deve essere assicurato il mantenimento di detti livelli.
3. Le regioni e le province autonome individuano, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 4, le zone e gli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di cui al comma 1 superano il rispettivo valore obiettivo, evidenziando le aree di superamento e le fonti che contribuiscono al superamento.
4. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 3 le regioni e le province autonome adottano, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie a perseguire il raggiungimento del valore obiettivo entro il 31 dicembre 2012, con priorita' per le misure che intervengono sulle principali fonti di emissione. Il perseguimento del valore obiettivo non comporta, per gli impianti soggetti al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, condizioni piu' rigorose di quelle connesse all'applicazione delle migliori tecniche disponibili.
5. Per i livelli del benzo(a)pirene nelle aree urbane elencate nel decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre 1994, i commi 2 e 3 si applicano con riferimento all'obiettivo di qualita' definito e individuato dagli allegati II e IV di tale decreto. In tali aree urbane, le regioni e le province autonome adottano, in caso di superamento dell'obiettivo di qualita', un piano di risanamento, al quale si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 1° ottobre 2002, n. 261, e, in caso di rischio di superamento dell'obiettivo di qualita', un piano di azione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Se tali aree urbane coincidono anche in parte con le zone e gli agglomerati individuati ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le regioni e le province autonome possono adottare piani integrati.



Note all'art. 3:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, si vedano le note alle premesse.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre
1994 (aggiornamento delle norme tecniche in materia di
limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di
allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e
disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al
decreto ministeriale 15 aprile 1994), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1994, n. 290, supplemento
ordinario.
- Per i riferimenti al decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio 1° ottobre
2002, n. 261, si vedano le note alle premesse.
- Il testo delle articoli 7, 8 e 9 del citato decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' il seguente:
"Art. 7 (Piani d'azione). - 1. Le regioni provvedono,
sulla base della valutazione preliminare di cui all'art. 5,
in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della
valutazione di cui all'art. 6, ad individuare le zone del
proprio territorio nelle quali i livelli di uno o piu'
inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori
limite e delle soglie di allarme e individuano l'autorita'
competente alla gestione di tali situazioni di rischio.
2. Nelle zone di cui al comma 1, le regioni definiscono
i piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve
periodo, affinche' sia ridotto il rischio di superamento
dei valori limite e delle soglie di allarme.
3. I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure
di controllo e, se necessario, di sospensione delle
attivita', ivi compreso il traffico veicolare, che
contribuiscono al superamento dei valori limite e delle
soglie di allarme.".
"Art. 8 (Misure da applicare nelle zone in cui i
livelli sono piu' alti dei valori limite). - 1. Le regioni
provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui
all'art. 5, in prima applicazione, e, successivamente,
sulla base della valutazione di cui all'art. 6, alla
definizione di una lista di zone e di agglomerati nei
quali:
a) i livelli di uno o piu' inquinanti eccedono il
valore limite aumentato del margine di tolleranza;
b) i livelli di uno o piu' inquinanti sono compresi
tra il valore limite ed il valore limite aumentato del
margine di tolleranza.
2. Nel caso che nessun margine di tolleranza sia stato
fissato per uno specifico inquinante, le zone e gli
agglomerati nei quali il livello di tale inquinante supera
il valore limite, sono equiparate alle zone ed agglomerati
di cui al comma 1, lettera a).
3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le
regioni adottano un piano o un programma per il
raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti
ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). Nelle zone e
negli agglomerati in cui il livello di piu' inquinanti
supera i valori limite, le regioni predispongono un piano
integrato per tutti gli inquinanti in questione.
4. I piani e programmi, devono essere resi disponibili
al pubblico e agli organismi di cui all'art. 11, comma 1, e
riportare almeno le informazioni di cui all'allegato V.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza
unificata, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per
l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3.
6. Allorche' il livello di un inquinante e' superiore o
rischia di essere superiore al valore limite aumentato del
margine di tolleranza o, se del caso, alla soglia di
allarme, in seguito ad un inquinamento significativo avente
origine da uno Stato dell'Unione europea, il Ministero
dell'ambiente, sentite le regioni e gli enti locali
interessati, provvede alla consultazione con le autorita'
degli Stati dell'Unione europea coinvolti allo scopo di
risolvere la situazione.
7. Qualora le zone di cui ai commi 1 e 2 interessino
piu' regioni, la loro estensione viene individuata d'intesa
fra le regioni interessate che coordinano i rispettivi
piani.".
"Art. 9 (Requisiti applicabili alle zone con i livelli
inferiori ai valori limite). - 1. Le regioni provvedono,
sulla base della valutazione preliminare di cui all'art. 5,
in prima applicazione, e, successivamente, sulla base
dell'art. 6, alla definizione delle zone e degli
agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono
inferiori ai valori limite e tali da non comportare il
rischio di superamento degli stessi.
2. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le
regioni adottano un piano di mantenimento della qualita'
dell'aria al fine di conservare i livelli degli inquinanti
al di sotto dei valori limite e si adoperano al fine di
preservare la migliore qualita' dell'aria ambiente
compatibile con lo sviluppo sostenibile secondo le
direttive emanate con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro della sanita', sentita la
Conferenza unificata.".



 
Art. 4.
Valutazione della qualita' dell'aria ambiente

1. L'allegato II stabilisce, nella sezione I, le soglie di valutazione superiori e inferiori degli inquinanti e, nella sezione II, i criteri per valutarne il superamento.
2. Nel caso in cui i dati previsti dall'allegato II, sezione II, paragrafo 1, relativi ai livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, non siano disponibili per tutto il territorio, le regioni e province autonome effettuano, entro quattro mesi della data di entrata in vigore del presente decreto, una valutazione preliminare della qualita' dell'aria ambiente sulla base delle tecniche previste da tale sezione II, paragrafo 2, e, per quanto pertinente, dall'allegato I del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 1° ottobre 2002, n. 261.
3. Successivamente al termine di cui al comma 2 le regioni e province autonome effettuano la valutazione della qualita' dell'aria ambiente nei modi previsti dai commi successivi.
4. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1 superano la rispettiva soglia di valutazione superiore, le misurazioni fisse sono obbligatorie e possono essere completate da tecniche di modellizzazione per fornire un adeguato livello di informazione circa la qualita' dell'aria ambiente.
5. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1 sono compresi tra la rispettiva soglia di valutazione inferiore e la rispettiva soglia di valutazione superiore o uguali a tali soglie, le misurazioni fisse sono obbligatorie e possono essere combinate con misurazioni indicative e tecniche di modellizzazione.
6. Il solo utilizzo di tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva e' ammesso nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1 sono inferiori alla rispettiva soglia di valutazione inferiore.
7. Le regioni e le province autonome provvedono, in conformita' alle disposizioni dell'allegato II, sezione II, al riesame della classificazione delle zone di cui ai commi 4, 5 e 6 almeno ogni cinque anni e, comunque, in caso di significative modifiche di attivita' che incidono in modo rilevante sulle concentrazioni degli inquinati di cui all'articolo 1.



Nota all'art. 4:
- Il testo dell'allegato I del citato decreto
ministeriale 1° ottobre 2002, n. 261, e' il seguente:

«Allegato I
(Direttive tecniche concernenti la valutazione preliminare)

Introduzione.
Obiettivo della valutazione preliminare della qualita'
dell'aria e' individuare in prima approssimazione le zone
di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 351, al fine di stabilire il regime di
monitoraggio e la modalita' di gestione della qualita'
dell'aria.
Se sono disponibili misure rappresentative dei livelli
degli inquinamenti di cui all'art. 4 del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351, si passa alla fase di
determinazione della distribuzione spaziale delle
concentrazioni, piu' avanti descritta, seguita dalla fase
di interpretazione dei dati pervenendo cosi'
all'individuazione delle zone.
Nel caso in cui non siano disponibili misure
rappresentative dei livelli degli inquinanti di cui
all'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351,
e' necessario effettuarle e integrare misure in siti fissi
con altre tecniche come metodi di misura indicativi,
tecniche di stima obiettiva [1] e modelli di diffusione e
trasformazione degli inquinanti in atmosfera. Le fasi
successive della valutazione preliminare riguardano, anche
in questo caso, la determinazione della distribuzione
spaziale delle concentrazioni, piu' avanti descritta,
seguita dalla fase di interpretazione dei dati pervenendo
cosi' all'individuazione delle zone.
[1] Le tecniche di stima obiettiva (o misure obiettive)
sono metodi matematici per calcolare le concentrazioni da
valori misurati in altre locazioni e/o tempi, basati su
conoscenze scientifiche della distribuzione delle
concentrazioni: un esempio e' l'interpolazione lineare
basata sull'ipotesi che l'andamento delle concentrazioni e'
sufficientemente uniforme. Un altro esempio e' un modello
di dispersione adattato per riprodurre concentrazioni
misurate nel suo dominio.

1. Tecniche di valutazione che integrano le misure in siti
fissi.

1.1. Metodi di misura indicativi.
I metodi di misura indicativi prevedono misure che sono
generalmente meno accurate di quelle fatte con il metodo di
riferimento. Tecniche di misure indicative basate sull'uso
di un laboratorio mobile (o ogni altro supporto alla misura
mobile o trasportabile) e metodi di misura manuale, come le
tecniche di campionamento diffusivo in particolare, sono di
particolare interesse, a causa dei costi relativamente
bassi e della semplicita' delle operazioni in confronto con
quanto necessario per il funzionamento di stazioni di
misure fisse.
1.1.1. Uso della tecnica di campionamento diffusivo.
Il basso costo e la facilita' di realizzazione di
campagne di monitoraggio dell'aria ambiente con la tecnica
del campionamento diffusivo consentono l'effettuazione
d'indagini con un'elevata risoluzione spaziale (alta
densita' di campionamento).
La tecnica e' particolarmente adatta alla
determinazione della distribuzione di inquinanti su un'area
estesa e per valutare livelli di concentrazione integrati
su periodi temporali abbastanza lunghi (valori limite di
lungo termine).
Valore limite di un breve periodo (medie orarie
espresse in percentili) possono essere derivati
statisticamente, comparando le misure su lungo periodo -
ottenute dal campionamento diffusivo - con misure,
effettuate in luoghi simili e/o vicini, realizzate con
strumentazione ad alta risoluzione temporale.
La metodologia del campionamento diffusivo puo' essere
usata per ottenere mappe di concentrazioni in aree estese,
per determinare aree di concentrazione massima ed
eventualmente puo' essere combinata con l'uso di laboratori
mobili. Inoltre, puo' essere utilizzata come metodo per
l'ottimizzazione di reti di monitoraggio fisse.
Quando la metodologia del campionamento diffusivo e'
utilizzata per la valutazione preliminare devono essere
compiute le seguenti azioni:
1) individuazione delle principali sorgenti
d'emissione;
2) costruzione di una griglia dell'area investigata,
prendendo in considerazione la densita' dei siti di
campionamento;
3) selezione per ogni cella della griglia di un sito
rappresentativo della concentrazione di fondo, non
direttamente influenzato da sorgenti locali;
4) se importante, selezione di ulteriori siti di
campionamento in prossimita' di sorgenti d'inquinamento
rilevanti;
5) installazione dei campionatori ed esposizione per
un periodo rappresentativo, considerando il tempo minimo di
copertura temporale;
6) a supporto di controllo e assicurazione di
qualita' delle misure (QA/QC), si' raccomanda
l'installazione di alcuni campionatori in
duplicato/triplicato per valutare la riproducibilita' delle
determinazioni. Campionatori non esposti ("bianco di
campo") dovrebbero essere maneggiati con le stesse
modalita' dei campionatori esposti al fine di stabilire
l'effetto dello stoccaggio e del trasporto sul valore di
concentrazione misurato;
7) realizzazione delle analisi dei campionatori
diffusivi in laboratorio secondo le modalita' indicate dal
produttore e calcolo dei livelli di concentrazione;
8) calcolo della distribuzione dei livelli
d'inquinamento per interpolazione delle misure fatte in
ciascuna cella della griglia di campionamento. Le
misurazioni effettuate in prossimita' di sorgenti rilevanti
(hot spot) non sono rappresentative di superfici estese,
quindi, non dovrebbero essere incluse nei calcoli per
l'interpolazione;
9) rappresentazione grafica nella forma di carta
topografica. Gli hot spot sono indicati come un punto;
10) stime dei percentili comparando i dati con serie
di dati ottenuti in luoghi simili e/o vicini con
strumentazione automatica;
11) confronto dei risultati con i valori limite.
Va assicurata una elevata qualita' dei dati, se
possibile corrispondente a quanto indicato nei decreti di
cui all'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351.
Ulteriori indicazioni sull'uso della tecnica di
campionamento diffusivo possono essere trovate nella
documentazione di supporto al presente allegato.
1.1.2. Uso di un laboratorio mobile per la valutazione di
aree di massima concentrazione.
I laboratori mobili o le stazioni di misura
trasferibili usualmente combinano i vantaggi dei metodi di
misura automatici con la mobilita' e flessibilita'
d'utilizzo.
Per gli inquinanti per cui i sistemi automatici di
misura non esistono o non sono metodi ufficiali i
laboratori mobili possono essere equipaggiati con
strumentazione non automatica in grado di eseguire il
prelievo del campione.
La durata, i periodi e la frequenza delle campagne di
misura o dei periodi di rilevamento dovranno essere fissati
in modo da essere rappresentativi del periodo di
riferimento del valore limite (un ora, ventiquattro ore, un
anno).
L'area di massima concentrazione in una zona viene
determinata considerando la distribuzione delle sorgenti,
le condizioni meteoclimatiche locali e l'orografia.
Le tipologie delle sorgenti presenti in un'area sono
molto importanti quando si deve individuare il sito di
misurazione.
L'impatto di sorgenti collocate in punti elevati
(camini) e' spesso difficile da misurare al livello del
suolo perche' la direzione e la velocita' del vento e la
loro variazione con l'altezza modificano la localizzazione
dei massimi di concentrazione al livello del suolo.
Per il monitoraggio dell'inquinamento da vie di
comunicazione, l'impatto diminuisce con la distanza dalla
strada ed il livello d'inquinamento sara' in media
proporzionale al volume di traffico.
Serie temporali di concentrazione orarie dovrebbero
riflettere le variazioni nell'intensita' del traffico. Le
piu' alte concentrazioni per periodi di ventiquattro ore
dovrebbero verificarsi in aree dove la strada corre
parallela alla direzione piu' frequente del vento o dove la
curvatura della strada permette il rimescolamento di masse
d'aria provenienti da piu' direzioni.
Per il monitoraggio dell'inquinamento da sorgenti di
uno specifico territorio (un'area) il sito di misura
dovrebbe essere scelto al centro dell'area indagata e
comunque dovrebbero essere evitati gli impatti da sorgenti
specifiche (es.: rifornimenti di carburante, piccoli
inceneritori, ecc.).
In situazioni complesse risultanti in un'alta
variabilita' della distribuzione spaziale dell'inquinante
e' opportuno eseguire le misurazioni in piu' punti.
Quando si applica la tecnica sopraddetta dovrebbero
essere espletate le seguenti azioni:
1) individuazione dell'area in cui s'ipotizza la
massima concentrazione, utilizzando misure pregresse o
informazioni derivate da similitudine con aree comparabili
o inventari d'emissione o studi di modellistica. La tecnica
di campionamento diffusivo usata come un mezzo per
determinare la distribuzione spaziale degli inquinati, puo'
essere una possibile alternativa per la determinazione
dell'area di massima concentrazione;
2) dalle serie temporali di misurazioni pregresse o
da informazione derivata da similitudine con aree
comparabili, determinare il lasso di tempo in cui e'
probabile misurare il massimo livello d'inquinamento;
3) realizzazione delle misurazioni;
4) confronto dei risultati ottenuti con i valori e
selezione del regime di monitoraggio.
Va assicurata una elevata qualita' dei dati, se
possibile corrispondente a quanto indicato nei decreti di
cui all'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351.
Informazioni specifiche per gli inquinanti.
Il laboratorio mobile dovrebbe essere equipaggiato con
un analizzatore per ognuno degli inquinanti considerati.
Un laboratorio mobile puo' facilmente realizzare la
misurazione contemporanea di vari inquinanti, puo'
costituire un mezzo di screening per quegli inquinanti per
cui tecniche d'analisi di basso costo non sono disponibili
(PM10, metalli pesanti ed I.P.A.).
1.1.3. Uso di un laboratorio mobile per il monitoraggio a
griglia.
Un laboratorio mobile puo' essere utilizzato anche per
valutare la distribuzione spaziale di inquinanti su grandi
aree.
Il monitoraggio su una griglia e' realizzato dividendo
l'area d'interesse in una griglia a maglia quadrata e
misurando l'inquinamento in ciascuna cella. Le misure sono
realizzate per brevi periodi di tempo a ciascuna
intersezione delle linee della griglia e ripetute durante
il corso dell'anno.
Le date e le ore delle misure sono scelte in modo
casuale ma comunque tenendo in considerazione che devono
essere equamente distribuite sui mesi, giorni della
settimana ed ore del giorno. E' opportuno fissare uno
schema di misura per cui le intersezioni adiacenti sulla
griglia non siano monitorate nello stesso giorno.
I valori singoli misurati ai quattro angoli di ciascuna
cella sono usati per calcolare il valore medio della
concentrazione nella cella e per le isoplete sull'area. I
percentili possono essere stimati dalla distribuzione di
frequenza.
Il metodo non e' applicabile per la caratterizzazione
di hot spot.
Quando la metodologia e' utilizzata per la valutazione
preliminare devono essere compiute le seguenti azioni:
1) costruzione della griglia sull'area d'indagine
prendendo in esame la densita' della griglia;
2) preparazione di uno schema di misurazione,
scegliendo in modo casuale nell'anno le date e le ore per
le misurazioni, ma comunque tenendo in considerazione che
debbono essere equamente distribuite sui mesi, giorni della
settimana ed ore del giorno, inoltre, particolare
attenzione deve essere posta nel non far coincidere nello
stesso giorno le misurazioni sulle intersezioni adiacenti
della griglia;
3) realizzazione delle misurazioni all'intersezione
di ciascuna cella della griglia;
4) calcolo delle medie annuali per ciascuna cella
della griglia dai singoli valori misurati alle intersezioni
di cella;
5) costruzione di una mappa riportante le isoplete
sull'area studiata;
6) stima dei percentili comparando i dati con serie
estese di dati ottenuti in siti simili con strumentazione
automatica.
Va assicurata una elevata qualita' dei dati, se
possibile corrispondente a quanto indicato nei decreti di
cui all'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351.
1.2. Modelli.
In generale, i modelli di dispersione sono un utile
strumento per:
ottenere campi di concentrazione anche in porzioni di
territorio ove non esistano punti di misura, o estendere la
rappresentativita' spaziale delle misure stesse;
ottenere informazioni sulle relazioni tra emissioni e
immissioni (matrici sorgenti-recettori) discriminando
quindi fra i contributi delle diverse sorgenti;
valutare l'impatto di inquinanti non misurati dalla
rete di monitoraggio;
studiare scenari ipotetici di emissioni alternativi
rispetto al quadro attuale o passato.
Il risultato della simulazione modellistica e'
connotato da un certo grado di incertezza che risulta dalla
composizione dell'incertezza intrinseca al modello (dovuta
alla incapacita' di descrivere perfettamente i fenomeni
fisici) e di quella associata ai dati di ingresso, in
particolare alle emissioni e ai parametri meteoclimatici.
Una corretta applicazione modellistica necessita di una
procedura rigorosa di confronto con le misure, che consenta
la verifica e la taratura del modello. Questo punto
presuppone un disegno ottimale della rete di monitoraggio,
sufficiente affidabilita', accuratezza e rappresentativita'
delle misure, e una buona conoscenza delle emissioni delle
sostanze inquinanti che influenzano la qualita' dell'aria,
sia in termini quantitativi che di distribuzione spaziale e
temporale.
1.2.1. Caratteristiche generali dei modelli.
La scelta del modello o dei modelli da applicare deve
essere effettuata rispondendo, in successione, ad alcune
domande di carattere generale. Dapprima, deve essere
correttamente definito lo scenario di applicazione, cioe'
l'insieme degli elementi caratteristici del problema che
consentono di individuare la categoria di modelli
appropriata: scala spaziale e temporale, complessita'
territoriale, orografica e meteoclimatica dell'area,
tipologia delle sorgenti di emissione, sostanze inquinati
da considerare (in particolare, se soggette a reazioni
chimiche o no). In seconda battuta, si devono verificare,
in dettaglio, i requisiti delle uscite che si desiderano
dal modello e la disponibilita' di tutti i dati di ingresso
necessari e delle risorse hardware e software, e procedere
quindi alla selezione del modello piu' opportuno.
Per quanto riguarda la scala spaziale, si dovranno
considerare anzitutto i modelli in grado di riprodurre
efficacemente i fenomeni che, alla scala locale o alla
microscala (per esempio, in un canyon urbano) determinano i
valori di inquinamento piu' alti, da confrontare con gli
standard di qualita'. D'altra parte, gli stessi fenomeni
hanno, in molti casi, origini e caratteristiche a scala
piu' grande, per cui puo' essere opportuno l'uso di un
modello a mesoscala a elevata risoluzione o l'uso di piu'
modelli in cascata (nested) con estensione decrescente e
risoluzione crescente.
Per quanto riguarda la scala temporale, partendo dai
tempi di riferimento e dal tipo di indicatore contemplato
dalla normativa, occorre fare ricorso sia a modelli di
"breve periodo", in grado cioe' di simulare episodi di
inquinamento atmosferico intenso, sia a modelli di "lungo
periodo", in grado di stimare gli indicatori da confrontare
con gli standard di qualita' che hanno periodo di
riferimento di un anno. Per contemperare le due esigenze e'
auspicabile disporre di serie temporali significative di
dati meteorologici, e di modelli in grado di calcolare la
serie temporale dei campi di concentrazione in aria. Da
quest'ultima e' poi possibile ricavare la distribuzione
spaziale degli indicatori da confrontare con gli standard
di qualita' della sostanza inquinante considerata. Un
indicatore e' definito, in generale, dal parametro
statistico (media, percentile, ecc.), dal tempo di media (o
di campionamento) e dal periodo di riferimento.
La valutazione della complessita' dell'area su cui si
effettua la valutazione deve tenere conto delle
caratteristiche orografiche del territorio, di
disomogeneita' superficiali (discontinuita' terra-mare,
citta-campagna, acque interne) e condizioni meteo-diffusive
non omogenee (calma di vento negli strati bassi della
troposfera, inversioni termiche eventualmente associate a
regimi di brezza); l'uso di modelli analitici (gaussiani e
non) si considera generalmente appropriato nel caso di siti
non complessi, mentre qualora le disomogeneita' spaziali e
temporali siano rilevanti per la dispersione, e' opportuno
ricorrere all'uso di modelli numerici tridimensionali,
articolati in un preprocessore meteorologico (dedicato
principalmente alla ricostruzione del campo di vento) e in
un modello di diffusione.
I modelli devono ovviamente includere un modulo di
trasformazione chimica qualora si debba simulare il
comportamento di inquinanti reattivi in atmosfera e la
formazione di inquinanti secondari.
Anche la tipologia delle principali sorgenti di
emissione determina la categoria di modelli da prendere in
considerazione. Per sorgenti puntuali, lineari e areali in
un numero limitato e riconducibili a geometrie standard,
possono essere impiegati modelli analitici e lagrangiani a
particelle. Nel caso piu' generale di un insieme di
sorgenti puntuali e diffuse sul territorio, occorre partire
da un inventario delle emissioni su grigliato regolare alla
risoluzione opportuna, che viene normalmente accoppiato a
un modello di dispersione euleriano.
In via preliminare puo' essere vantaggioso valutare
l'esistenza di condizioni critiche per la qualita'
dell'aria attraverso modelli basati su ipotesi
conservative, che cioe' per loro natura generalmente
sovrastimano le concentrazioni in aria. In questo contesto
i modelli sono applicati per valutazioni di breve periodo
calcolate su una casistica di possibili condizioni
meteorologiche, senza tenere conto delle reali frequenze di
occorrenza sul territorio di interesse. I valori di picco
cosi' ottenuti vengono sommati al livello del fondo,
misurato o stimato, e la somma risultante confrontata con
il valore limite della qualita' dell'aria per l'inquinante
in esame. Se i valori cosi' calcolati sono al di sotto del
valore limite il territorio in esame puo' essere ritenuto
non critico e non e' necessaria l'applicazione di modelli
piu' complessi o l'utilizzo di dati di ingresso piu'
raffinati. Nei casi in cui si disponga dei dati
meteorologici appropriati, questi modelli possono
rappresentare l'unico approccio possibile.
Ulteriori indicazioni relative alle caratteristiche
generali dei modelli possono essere trovate nella
documentazione di supporto al presente allegato.
1.2.2. Procedura di applicazione dei modelli.
Una procedura di applicazione dei modelli per la
valutazione della qualita' dell'aria puo' essere
schematizzata nei seguenti passi.
1. Definizione chiara dell'obiettivo, cioe'
dell'informazione che ci si attende dall'applicazione dei
modelli, a integrazione dell'informazione che proviene
dalle misure. Cio' implica la definizione dei seguenti
elementi dello scenario: le dimensioni dell'area su cui
sono attesi i risultati del modello; la risoluzione
spaziale (cioe' la distanza minima per la quale il modello
e' in grado di calcolare variazioni spaziali significative
del campo di concentrazione); le sostanze inquinanti da
prendere in considerazione; l'indicatore di qualita'
dell'aria che si vuole stimare (il tempo di media determina
anche la risoluzione temporale del modello, cioe'
l'intervallo di tempo che intercorre tra due campi di
concentrazione consecutivi calcolati dal modello); la
tipologia e la quantita' delle sorgenti di emissione da
considerare.
2. Ricerca e raccolta di tutti i dati necessari o utili
alla simulazione modellistica: dati territoriali
(cartografia, orografia, uso del territorio); dati
meteorologici (osservazioni da stazioni meteorologiche
standard, parametri micrometeorologici, dati telerilevati,
campi di variabili meteorologiche calcolati con modelli a
elevata risoluzione); dati di emissione (localizzazione e
quantificazione delle emissioni nel caso di sorgenti
specifiche, inventario delle emissioni nel caso di sorgenti
numerose e diffuse); concentrazioni in aria degli
inquinanti (da reti di monitoraggio o da campagne
sperimentali), anche al fine di determinare le condizioni
al contorno degli inquinanti che vengono trasportati
all'interno del dominio di calcolo.
3. Identificazione della categoria di modelli
appropriata per raggiungere l'obiettivo di cui al punto 1,
e in grado di utilizzare al meglio i dati di cui al punto
2. Essa puo' variare dai modelli analitici "a pennacchio"
per una sorgente puntiforme che emette una sostanza
chimicamente inerte a scala locale su terreno piatto, ai
modelli euleriani di trasporto, diffusione e trasformazione
chimica accoppiati a un inventario delle emissioni a
elevata risoluzione, per il caso piu' generale.
Valutazione delle risorse necessarie e disponibili
rispetto alla categoria di modelli identificata, in termini
di risorse hardware, di tempo e umane, esperienza nell'uso
dei modelli, tipo e quantita' di dati necessari. Se la
valutazione da' complessivamente esito negativo e non e'
possibile intraprendere ulteriori azioni per rendere
possibile l'applicazione modellistica, rivedere l'obiettivo
al punto 1 e conseguentemente il punto 2.
4. Predisposizione di tutti i dati di ingresso nel
formato necessario ed esecuzione del modello. Calcolo degli
indicatori da confrontare con gli standard di qualita' e
con le misure disponibili.
5. Valutazione critica dei risultati del modello,
verificandone anche la congruenza con eventuali misure
disponibili; valutazione dell'accuratezza e dell'incertezza
dei risultati, anche attraverso il calcolo di indicatori
statistici standard di performance dei modelli. Se l'esito
e' insoddisfacente, passare al punto 7.
6. Utilizzo dei risultati. Tracciatura di mappe
relative al territorio in esame per ogni indicatore e per
ogni inquinante anche non monitorato dalla rete;
valutazione dell'influenza dei diversi comparti emissivi
sui livelli di inquinamento e valutazione percentuale delle
interferenze e sovrapposizioni tra diverse sorgenti;
rilievo della necessita' di misure su aree di ricaduta
segnalate dal modello e non monitorate; eventuale
ottimizzazione della rete di monitoraggio; predisposizione
di simulazioni con scenari emissivi generati da ipotesi di
risanamento e confronto quantitativo della loro efficacia.
7. Nuova definizione delle modalita' di esecuzione del
modello, attraverso una o piu' delle seguenti azioni.
Modifica di parametrizzazioni del modello rivelatesi
inadeguate; sostituzione o integrazione di dati di ingresso
risultati insufficienti o inadeguati, con particolare
riguardo all'inventario delle emissioni; svolgimento di
campagne sperimentali ad hoc finalizzate alla raccolta di
misure in aree segnalate come critiche dal modello, e non
monitorate; scelta di un modello alternativo e ripetizione
dei passi 3-6.
1.2.6. Incertezza delle stime effettuate con i modelli.
Si possono elencare almeno quattro elementi di
difficolta' nel confronto tra misure di concentrazione in
aria e stime ottenute con i modelli:
le stime dei modelli rappresentano generalmente
valori medi su un volume definito in relazione alla
risoluzione spaziale del modello, e su un intervallo di
tempo definito dalla frequenza delle osservazioni
meteorologiche e dei dati di emissione, mentre le misure
sono puntuali e relative a intervalli di tempo non
necessariamente uguali a quelli del modello;
le misure sono affette a loro volta da errori ed
incertezze;
il modello rappresenta comunque la realta' dei
fenomeni fisici con un certo grado di approssimazione e di
inaccuratezza;
errori e incertezze nei dati e nei parametri di
ingresso ai modelli influenzano i risultati dei modelli.
L'incertezza da associare alle stime prodotte dai
modelli andrebbe determinata caso per caso sulla base della
natura della grandezza da stimare (l'incertezza sui valori
massimi o sul 98° percentile di una distribuzione puo'
essere molto diverso da quello sul valore medio annuo),
della complessita' territoriale e meteoclimatica dello
scenario, delle dimensioni del dominio di calcolo, e delle
caratteristiche delle emissioni. Sulla base delle
esperienze piu' frequenti di applicazioni e di validazione
dei modelli, e tenendo anche presente alcune peculiarita'
geografiche e meteoclimatiche del territorio italiano, che
ne accrescono l'incertezza, si puo' stimare
orientativamente in un fattore due l'incertezza tipica dei
valori medi annui su un punto recettore, e un'incertezza
inferiore, di alcune decine di punti percentuali, se si
considera l'integrale delle concentrazione sulla
superficie.
Vanno in linea generale raggiunti livelli di qualita'
dei dati, se possibile, analoghi a quelli indicati nei
decreti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351.
Per quanto riguarda i metodi statistici per valutare
l'accuratezza di un modello attraverso il confronto dei
suoi risultati con un set di misure di riferimento, si puo'
fare riferimento all'annesso 2 del rapporto europeo
"Guidance report on preliminary assessment under EC air
quality directives".
1.2.3. Fonti di informazione.
Informazioni sui modelli e codici disponibili possono
essere trovati nella biblioteca dell'EPA (U.S. Environment
Protection Agency - sito: htpp://www.epa.gov/scram001), che
contiene in maggioranza modelli gaussiani, o al CARB
(California Air Research Board - sito:
http://www.arb.ca.gov/homepage.htm) che presenta un'ottima
scelta di modelli per il trattamento delle reazioni
chimiche degli inquinanti in atmosfera. Inoltre in ambito
europeo si puo' fare riferimento allo European Topic Centre
on Air Quality dell'Agenzia europea dell'ambiente (sito:
http://www.etcaq.rivm.nl), che tra l'altro predispone,
organizza e aggiorna una "banca modelli" (MDS - Model
Documentation System) accessibile all'indirizzo
http://aix.meng.auth.gr/lhtee/database.html, attraverso la
quale si ha una descrizione delle caratteristiche di piu'
di ottanta modelli, e informazioni sulla loro
disponibilita'.
Da alcuni anni si tiene una serie di conferenze
(International Conference on Harmonisation within
Atmospheric Dispersion Modelling for Regualatory Purposes,
giunta quest'anno alla stessa edizione) originariamente
dedicate alla definizione e applicazione di criteri
standard di validazione, al fine di pervenire a una
armonizzazione dei modelli regolatori. In questo ambito, e'
stato messo a punto un model evaluation kit (Olesen, 1997)
che contiene alcuni set di dati sperimentali e alcune
routines per la validazione mediante indicatori statistici
standard di perfomance dei modelli.
L'ANPA, attraverso il Centro tematico nazionale
atmosfera clima emissioni (CTN-ACE) ha realizzato sul sito
web www.sinanet. anpa.it (percorso: aree tematiche &62;
qualita' dell'aria &62; modellistica), alcune pagine in cui
sono presentati criteri di guida alla scelta di modelli di
dispersione degli inquinanti atmosferici; il sito contiene
anche la documentazione disponibile per alcuni modelli
selezionati, sulla base di una rassegna delle principali
esperienze di utilizzo dei modelli effettuate in Italia.
Ulteriori indicazioni sui modelli possono essere
trovate nella documentazione di supporto al presente
allegato.

2. Determinazione della distribuzione spaziale delle
concentrazioni.

Nel seguito si descrivono alcune possibili modalita' di
generalizzazione spaziale dei livelli misurati.
2.1. Misure + interpretazione.
Si usa quando le misure fisse sono la sola sorgente di
informazione e si assume che la rete copra e sia
rappresentativa dell'intero territorio. In questi casi i
metodi di misura della concentrazione devono essere
combinati con una accurata strategia di macro-siting, in
cui la rappresentativita' spaziale delle stazioni e' ben
documentata e la copertura spaziale della rete e'
assicurata.
Le misure indicative possono essere usate per
supplementare l'informazione fornita dalle misure fisse per
la determinazione della distribuzione spaziale delle
concentrazioni. Il loro costo relativamente basso permette
il loro utilizzo per misurare la qualita' dell'aria in
numerosi siti e valutare la distribuzione degli inquinanti
in una data area. Mappe delle concentrazioni degli
inquinanti possono essere ottenute interpolando le misure.
La combinazione misure + interpretazione puo' essere usata
per la mappatura di inquinanti dell'aria in un'area in
particolare per le seguenti applicazioni: valutare i
superamenti dei valori limite dell'area e popolazione
esposta; dare supporto per la definizione di zone;
classificazione di un territorio in aree di omogenea
qualita' dell'aria; progettazione e ottimizzazione della
rete di rilevamento; aiutare nella validazione di modelli
matematici e nel controllo dell'efficacia di misure di
abbattimento.
2.2. Misure + tecniche di stima obiettiva.
Per stima obiettiva si intende la valutazione della
qualita' dell'aria tramite metodi matematici per calcolare
le concentrazioni da valori misurati in altre locazioni e/o
tempi, basati su conoscenze scientifiche della
distribuzione delle concentrazioni. Anche questo approccio
fa riferimento ai risultati del monitoraggio ma il processo
di generalizzazione e' piu' elaborato.
Un metodo comune per generalizzare i dati misurati in
un punto e' l'interpolazione spaziale. Questa tecnica e'
utile per aree uniformi con gradienti di concentrazione
uniformi tra le stazioni, ma variazioni a piccola scala tra
stazioni non possono essere identificate. E' usata per la
distribuzione a larga scala (livello continentale, rurale)
e talvolta anche per urban background. Dalle mappe
prodotte, possono essere desunte statistiche spaziali.
L'interpolazione e' migliorata usando relazioni tra i
livelli di inquinamento dell'aria e le caratteristiche
geografiche.
L'approccio di usare le caratteristiche locali per
traslare le concentrazioni misurate in altre locazioni puo'
anche essere usato per la descrizione di insiemi di
situazioni simili a piccola scala come strade o dintorni di
certi tipi di piccole imprese per i quali non e' utile dare
mappe individuali dettagliate.
Per parametri chiave selezionati (riguardo alla
dimensione delle sorgenti, condizioni meteorologiche,
configurazione) e' possibile stabilire relazioni empiriche
con i livelli di qualita' dell'aria il che permette di
valutare i livelli di inquinamento in locazioni simili.
Queste tecniche usano i parametri chiave per le
interpolazioni invece delle distanze fisiche in caso di
interpolazione spaziale.
Quando le relazioni tra i livelli di qualita' dell'aria
e le caratteristiche locali hanno una grande quantita' di
dettagli possono essere considerate insieme come
costituenti un modello. I modelli costruiti da relazioni
empiriche tendono ad essere semplici, mentre i modelli
basati su processi di informazioni fisiche, chimiche e
tecnologiche possono variare da semplici a complessi. Ma
anche nei modelli complessi, alcuni parametri dei modelli
di cui non si conosce a priori il valore esatto possono
essere scelti per adattare i risultati del modello alle
misure. Queste procedure di adattamento dei modelli possono
dare una mappa dettagliata o rassegne statistiche dei
livelli di concentrazione. Questa procedura non tiene in
conto l'incertezza dei risultati misurati. In alcune
variazioni il modello puo' essere aggiustato per riprodurre
esattamente i dati chiave misurati (interpolazione
intelligente) ma in generale i risultati dei modelli
adattati non sono identici ai dati misurati.
2.3. Modellistica.
Quando i livelli di concentrazione sono calcolati da un
modello validato si ha un'idea dell'accuratezza dei
risultati. Questa idea tende a essere migliore per modelli
che sono stati validati nelle stesse aree dove si
applicano. Spesso i modelli usati sono stati validati in
altre aree, con condizioni a volte considerevolmente
differenti (emissioni, topografia, clima) da quelle
prevalenti nell'area considerata. Poiche' non solo
l'affidabilita' del modello di dispersione, ma anche la
qualita' delle emissioni e i parametri di input di
dispersione possono essere differenti, una valutazione
dell'incertezza dei risultati del modello puo' includere la
validazione locale. Una validazione completa dovrebbe in
principio anche includere una delineazione dei limiti di
applicabilita' del modello.

3. Interpretazione dei dati ai fini della definizione delle
zone.

Allorche' si utilizzano modelli ai fini della
valutazione preliminare della qualita' dell'aria e'
necessario considerare la possibilita' che le eccedenze dei
valori limite siano valutate attraverso l'uso di modelli.
E' importante considerare che le misure hanno un valore
diverso dai risultati ottenuti con modelli o altre tecniche
matematiche. La possibilita' che un modello calcoli un
massimo che la misura non coglie non e' del tutto
improbabile e questo rende piu' complessa l'interpretazione
degli andamenti delle concentrazioni. Per questi casi si
danno le seguenti raccomandazioni:
1) se misure di alta qualita' mostrano eccedenze, e
non i modelli, l'area di riferimento viene considerata in
superamento;
2) nel caso in cui il monitoraggio non evidenzi
eccedenze mentre i modelli le evidenzino deve essere tenuto
in considerazione quanto segue:
a) in prima approssimazione, i modelli sono meno
accurati, almeno nella maggior parte dei casi, delle
misure. Il superamento calcolato dal modello dovrebbe
essere confermato da misure fisse di alta qualita';
b) d'altra parte non e' possibile misurare ovunque
mentre i limiti si applicano anche dove non ci sono siti di
misura fissi;
c) e' importante che l'affidabilita' dei modelli
utilizzati sia elevata al fine di considerare un massimo
individuato dai modelli e non dal monitoraggio per valutare
il superamento o meno dei livelli di concentrazione.

4. Zonizzazione.

Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351,
stabilisce che le regioni devono suddividere il loro
territorio in zone ai fini della gestione della qualita'
dell'aria (dove il termine zona include gli agglomerati
intesi come un particolare tipo di zona). Nel definire un
sistema di zone si deve perseguire il piu' possibile il
soddisfacimento contemporaneo dei criteri di idoneita' per
la gestione della qualita' dell'aria e di quelli per la
valutazione della qualita' dell'aria. Quando si considera
la possibilita' di combinare delle aree territoriali in
zona, deve essere dato debito riguardo alle similarita'
nella qualita' dell'aria. E' pero' importante notare che le
zone devono primariamente essere guardate come territori
amministrativi per i quali il decreto legislativo n. 351
del 1999 definisce obblighi (per la valutazione, il
reporting e la gestione). Quando si designano le zone
l'obiettivo principale e' assicurare un buon collegamento
con le azioni da intraprendere; questo viene generalmente
soddisfatto nel modo migliore quando si associano le zone
alle aree amministrative e quando vengono fornite al
pubblico in modo efficace le informazioni sulle azioni
intraprese.
Per arrivare ad un sistema di zone soddisfacente e'
utile seguire il seguente processo di designazione delle
zone. Tutti i parametri rilevanti della qualita' dell'aria
(medie annuali, superamenti di valori orari o giornalieri,
ecc.) devono essere presi in considerazione.
Successivamente viene fatto un tentativo per identificare
aree con caratteristiche simili di qualita' dell'aria, in
termini di superamenti, tipi di sorgenti emissive,
caratteristiche climatologiche o topografiche. Il quadro
della qualita' dell'aria che ne deriva viene quindi
proiettato su una mappa del territorio delle
amministrazioni locali con competenze relative al controllo
delle sorgenti emissive. Prendendo i confini delle
amministrazioni locali come possibili limiti delle zone,
vengono ricercate le combinazioni dei territori
amministrativi che hanno caratteristiche simili di qualita'
dell'aria.
Nel seguito vengono indicati alcuni principi di
riferimento:
le zone sono in definitiva aree che in termini
pratici consistono di uno o piu' comuni o province o loro
combinazioni;
i confini delle zone devono essere costanti nel tempo
ed eventuali variazioni devono essere formalizzate a
seguito di comprovate modifiche della qualita' dell'aria;
il territorio deve essere suddiviso in zone
specificando le aree amministrative o suddiviso in base a
confini individuati sulla base di precisi punti di
riferimento geografici.
Le condizioni da tenere presente nel processo di
individuazione delle zone sono le seguenti:
definire le zone quanto piu' possibile come aree
amministrative omogenee;
raggruppare aree amministrative con caratteristiche
di qualita' dell'aria omogenee in un'unica zona;
aree non adiacenti, ad esempio due citta' di medie
dimensioni, possono essere raggruppate in una singola zona;
non e' raccomandato raggruppare un agglomerato
isolato di piu' di 250.000 abitanti con altre aree;
le esigenze di valutazione per gli agglomerati e per
le zone non agglomerati sono un po' diverse: per inquinanti
per i quali e' stata posta una soglia di allarme, come SO2
e NO2 le misure sono obbligatorie negli agglomerati, non in
molte zone;
un'area estesa senza problemi di qualita' dell'aria
potrebbe essere designata come una unica zona;
non e' raccomandato includere in agglomerati
significative aree che non sono costruite;
e' raccomandato considerare un'ampia conurbazione di,
ad esempio, un milione di abitanti come un agglomerato e
non dividerlo in diversi agglomerati piu' piccoli;
se viene ritenuto piu' opportuno definire uno
specifico insieme di zone per un particolare inquinante, e'
raccomandato di farlo suddividendo o aggregando zone usate
per altri inquinanti, mantenendo gli stessi confini delle
zone per quanto e' possibile;
la zonizzazione riferita ai valori limite per la
protezione degli ecosistemi o della vegetazione non
necessariamente coincide con quella riferita ai valori
limite per la protezione della salute.».



 
Art. 5
Stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento

1. Alle stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento si applicano i criteri di ubicazione su macroscala, i criteri di ubicazione su microscala e le procedure stabiliti dall'allegato III, sezioni II, III e IV. I criteri previsti dall'allegato III, sezioni II e III, si estendono a tutte le misurazioni indicative.
2. Nelle zone e negli agglomerati di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, nei quali le misurazioni fisse costituiscono l'unica fonte di informazioni sulla qualita' dell'aria ambiente, deve essere assicurato un numero minimo di stazioni di misurazione di ciascun inquinante di cui all'articolo 1, comma 1, pari a quello previsto dall'allegato III, sezione V.
3. Nelle zone e negli agglomerati diversi da quelli previsti al comma 2 il numero delle stazioni di misurazione e la risoluzione spaziale delle tecniche di modellizzazione e di stima obiettiva devono risultare sufficienti a rilevare la concentrazione degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 1. A tal fine, la combinazione di misurazioni, incluse quelle indicative, e tecniche di modellizzazione e di stima obiettiva deve ottenere risultati non inferiori rispetto a quelli che derivano dall'applicazione dei pertinenti punti dell'allegato III, in termini di rappresentativita' spaziale e di idoneita' a rappresentare le diverse situazioni di inquinamento atmosferico in funzione del numero di abitanti e delle fonti puntuali e diffuse di emissione che insistono nella zona o nell'agglomerato.
4. Al fine di verificare la costanza dei rapporti, nel tempo e nello spazio, tra il benzo(a)pirene e gli altri idrocarburi policiclici aromatici di rilevanza tossicologica, le regioni e le province autonome assicurano, presso almeno sette stazioni di misurazione del benzo(a)pirene presenti sul territorio nazionale, la misurazione di benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene e dibenzo(a,h)antracene. Tali stazioni sono scelte, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero della salute e con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in modo da individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine delle concentrazioni. A tali stazioni di misurazione si applicano i criteri e le procedure stabiliti dall'allegato III, sezioni II, III e IV.
5. E' assicurata, presso almeno tre stazioni di misurazione di fondo presenti sul territorio nazionale, la misurazione indicativa delle concentrazioni nell'aria ambiente dell'arsenico, del cadmio, del nichel, del benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui al comma 4, nonche' della deposizione totale di tali inquinanti. Tale misurazione indicativa ha altresi' ad oggetto le concentrazioni del mercurio gassoso totale nell'aria ambiente e la deposizione totale del mercurio. Sulla base di appositi accordi con altri Stati, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Commissione europea, tali stazioni di misurazione possono essere comuni a piu' Stati con riferimento a zone confinanti.
6. Le stazioni di misurazione di cui al comma 5 sono scelte con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero della salute e con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le stazioni di fondo presenti sul territorio nazionale, incluse quelle appartenenti alla rete realizzata in sede di attuazione del programma denominato "European monitoring and evaluation of pollutants" (EMEP). Tali stazioni sono scelte in modo da individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine delle concentrazioni in aria ambiente e delle deposizioni. A tali stazioni di misurazione si applica quanto previsto dall'allegato III, sezioni II, III e IV. Con lo stesso decreto ministeriale si individuano, tra le stazioni prescelte, quelle in cui si effettua anche la misurazione indicativa del mercurio bivalente particolato e gassoso.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalita' di utilizzo dei bioindicatori per la valutazione degli effetti degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 1, sugli ecosistemi.



Nota all'art. 5:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 6.
Obiettivi di qualita' dei dati

1. Gli obiettivi di qualita' dei dati ottenuti dalle misurazioni fisse, dalle misurazioni indicative, dalle tecniche di modellizzazione e dalle tecniche di stima obiettiva sono stabiliti dall'allegato IV.
 
Art. 7. Metodi di riferimento per la valutazione delle concentrazioni
nell'aria ambiente e dei tassi di deposizione

1. I metodi di riferimento per la valutazione delle concentrazioni nell'aria ambiente e dei tassi di deposizione sono stabiliti dall'allegato V.
 
Art. 8
Comunicazione di informazioni

1. Per le zone e gli agglomerati individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata APAT: a) l'elenco di tali zone e agglomerati, con individuazione delle aree
di superamento; b) i livelli di concentrazione degli inquinanti oggetto di
valutazione; c) le informazioni circa i motivi dei superamenti, con particolare
riferimento alle fonti; d) le informazioni circa la popolazione esposta ai superamenti.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse con cadenza annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono e, per la prima volta, con riferimento all'anno 2007.
3. Ai fini della trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 si osservano, ove gia' definite, le modalita' stabilite dalla Commissione europea.
4. Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: a) la documentazione relativa all'istruttoria effettuata al fine di
individuare le misure necessarie a perseguire il raggiungimento
dei valori obiettivo e di individuare, tra le stesse, quelle che
non comportano costi sproporzionati; b) nei casi in cui l'istruttoria ha esito positivo, le misure
adottate ai sensi dell'articolo 3, comma 4; c) piani di risanamento adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 5.
5. La trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1 e 4 e' effettuata tramite supporto informatico non riscrivibile.
6. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, informazioni circa i metodi utilizzati per la valutazione preliminare di cui all'articolo 4, comma 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette tempestivamente tali informazioni alla Commissione europea.
7. L'APAT verifica la completezza e la correttezza dei dati pervenuti e la conformita' del formato e trasmette gli esiti di tale verifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei due mesi successivi alla data di cui al comma 2.
8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea e al Ministero della salute, nei tre mesi successivi alla data prevista nel comma 2, le informazioni di cui al comma 1 e l'elenco delle misure e dei piani di cui al comma 4 adottati nell'anno precedente.
 
Art. 9
Informazione del pubblico

1. Le amministrazioni che esercitano, anche in via delegata, le funzioni previste dal presente decreto assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'accesso del pubblico e la diffusione al pubblico delle informazioni disponibili circa le concentrazioni nell'aria ambiente e i tassi di deposizione di arsenico, cadmio, mercurio, nichel, benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene e dibenzo(a,h)antracene e circa le misure e i piani di cui all'articolo 3, commi 4 e 5. Ai fini della diffusione al pubblico si utilizzano strumenti di adeguata potenzialita' e di facile accesso, quali radiotelevisione, stampa, pubblicazioni, pannelli informativi e reti informatiche.
2. Le informazioni di cui al comma 1 indicano anche i superamenti annuali dei valori obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1, segnalando i motivi del superamento e l'area interessata. In tal caso le informazioni devono essere corredate da una breve relazione circa lo stato della qualita' dell'aria rispetto al valore obiettivo e circa gli eventuali effetti del superamento sulla salute e sull'ambiente.
3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere aggiornate, precise e confrontabili ed essere rese in forma chiara e comprensibile.



Nota all'art. 9:
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195
(attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.



 
Art. 10
Abrogazioni e disposizioni finali

1. Fatto salvo quanto disposto nel comma 2, sono abrogate le disposizioni inerenti agli idrocarburi policiclici aromatici previste dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre 1994, ad eccezione di quelle contenute nell'allegato VII, come modificato dall'allegato V, punto 2.2 del presente decreto.
2. Per i livelli di benzo(a)pirene nelle aree urbane elencate nel decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre 1994, gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano con riferimento all'obiettivo di qualita' definito e individuato dagli allegati II e IV di tale decreto. Fino all'attuazione dell'articolo 3, comma 5, continuano ad applicarsi i piani e i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e degli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre 1994.
3. Sono abrogate le disposizioni relative agli inquinanti di cui all'articolo 1 contenute nel decreto del Ministro dell'ambiente in data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, recante criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria, e nel decreto del Ministro dell'ambiente in data 15 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994.
4. Al decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Nelle aree urbane elencate nel decreto del Ministro
dell'ambiente 25 novembre 1994 il comma 2 si applica anche in
riferimento all'obiettivo di qualita' ivi previsto per il
benzo(a)pirene."; b) i commi 4 e 5 sono abrogati.
5. All'esercizio delle funzioni tecniche previste dal presente decreto provvedono gli organismi individuati dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 20 settembre 2002. Le modalita' e le norme tecniche per l'approvazione dei dispositivi di misurazione, quali metodi, apparecchi, reti e laboratori, sono stabilite dal decreto previsto dall'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
6. Alla modifica degli allegati del presente decreto si provvede mediante regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di attuazione di successive direttive comunitarie che modificano le modalita' esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico previste in tali allegati, alla modifica si provvede mediante appositi decreti da adottare ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute.
7. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 agosto 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Turco, Ministro della salute
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali Visto, il Guardasigilli: Mastella



Note all'art. 10:
- Per i riferimenti al decreto ministeriale 25 novembre
1994, si vedano le note all'art. 3.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203 (attuazione delle direttive CEE numeri 80/779,
82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di
qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti
inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti
industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile
1987, n. 183), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 giugno 1988, n. 140, supplemento ordinario.
- Il decreto ministeriale 21 aprile 1999, n. 163
(regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri
ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano
le misure di limitazione della circolazione), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1999, n. 135.
- Il decreto ministeriale 20 settembre 2002 (modalita'
per la garanzia della qualita' del sistema delle misure di
inquinamento atmosferico, ai sensi del decreto legislativo
n. 351 del 1999), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
2 ottobre 2002, n. 231.
- Il testo dell'art. 6, comma 9, del citato decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' il seguente:
"Art. 6 (Valutazione della qualita' dell'aria
ambiente). 1.-8.(Omissis).
9. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza
unificata istituita ai sensi del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' e le
norme tecniche per l'approvazione dei dispositivi di
misurazione quali metodi, apparecchi, reti e laboratori.".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, supplemento ordinario, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 13 della legge 4 febbraio
2005, n. 11 (norme generali sulla partecipazione
dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e
sulle procedure di esecuzione degli obblighicomunitari),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n.
37, e' il seguente:
"Art. 13 (Adeguamenti tecnici). - 1. Alle norme
comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano
modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo
comma, della Costituzione, con decreto del Ministro
competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le politiche comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al
presente articolo possono essere adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In
tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano,
per le regioni e le province autonome nelle quali non sia
ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a
decorrere dalla scadenza del termine stabilito per
l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e
perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione di ciascuna regione e
provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato
e del carattere cedevole delle disposizioni in essi
contenute.".



 
Allegato


----> Vedere Allegati da pag. 10 a pag. 43 <----
 
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